CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 16/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 16/2020 R.G.
Tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.12.1973, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Arena e dall' Avv. Maria Concetta
Bevilacqua, giusta procura in atti;
Attrice
contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e residente Controparte_1 C.F._2 in Enna alla Via della Regione Siciliana n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Trovato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Viale della
Regione n. 30, presso lo studio dell'Avv. Marcello Petitto;
Convenuto
****
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
accertare la responsabilità medica del convenuto per avere omesso di informare la sig.ra
della possibilità di sottoporsi all'amniocentesi e per non aver diagnosticato – Pt_1
nonostante la presenza di chiari indici clinici in tal senso – la patologia cromosomica cui
è nata affetta la figlia dell'attrice -così privando la stessa del diritto
all'autodeterminazione onde interrompere la gravidanza e determinando la lesione del
diritto alla salute nei termini esposti, quindi condannare il convenuto al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali, corrispondendo la somma di €
400.000,00 o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e priva di
supporto probatoria sia on ordine all'an che al quantum del risarcimento richiesto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, adiva la Parte_1
Corte di Appello Civile di Caltanissetta a seguito dell'annullamento, operato dalla Corte
di Cassazione, della sentenza n. 1037/2018 emessa dalla Corte di Appello II Sez. Penale
di Caltanissetta, nel procedimento recante R.G.N.R. 2344/2009 (n. 601/2016 R.G.C.A.).
La sentenza cassata, accogliendo le domande formulate dall'odierna attrice, condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio, rimettendo le parti davanti al competente giudice civile per la quantificazione del danno.
Si costituiva in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione Controparte_1
in riassunzione di cui veniva chiesto il rigetto.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione dei fatti da cui originava il processo.
Con sentenza del 16.12.2015 il Tribunale di Enna, accogliendo la richiesta del P.M.,
assolveva l'imputato per il reato di lesioni colpose gravi, ex artt. 590 co. 1 e 2 e CP_1
583 co. 1 c.p., a lui ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
L'odierno convenuto veniva tratto a giudizio in quanto, nella sua qualità di medico ginecologo, che aveva avuto in cura durante la gravidanza di Parte_1
quest'ultima, non avrebbe diagnosticato una grave malformazione genetica della nascitura
(trisomia 13 o sindrome di Patau) e non avrebbe informato la gestante della possibilità di praticare ulteriori test prenatali (tra cui l'amniocentesi), così impedendole l'esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza.
A causa delle gravissime malformazioni e, quindi, delle critiche condizioni di salute della
3 bambina, la subiva lesioni personali nella mente, refertate dal Centro di Salute Pt_1
mentale dell'ASP di Enna che formulava una diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva” con prognosi superiore a 40 giorni.
Durante lo svolgimento dell'istruttoria dinnanzi al Tribunale di Enna si disponevano,
audizioni testimoniali, esame dei consulenti tecnici di parte (del PM e di parte civile), ed esame dell'imputato. All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale pronunciava sentenza di assoluzione ritenendo, anzitutto, che le dichiarazioni della parte civile apparissero contraddittorie e mendaci, tanto in merito all'esistenza della “scheda di gravidanza”,
quanto rispetto al momento in cui la faceva la conoscenza del Dr. (la donna Pt_1 CP_1
dichiarava di aver conosciuto il ginecologo in occasione della gravidanza per cui è causa mentre dagli atti veniva accertato che il professionista ebbe in cura la donna anche in occasione della prima gravidanza) e, in merito a tali dichiarazioni, venivano trasmessi gli atti alla Procura per le determinazioni di competenza.
Ancora, all'esito della audizione dei numerosi testi (marito e sorella della pazienti, Pt_1
segretaria dello studio medico) il Tribunale evidenziava come fosse stato messo in luce il
modus operandi del professionista che si concretizzava nel seguire meticolosamente tutte le pazienti, informandole e chiarendo la tipologia ed il significato dei diversi esami prenatali, nonché compilando le “schede di gravidanza” con la quasi totalità delle gestanti.
Veniva, infine, disposto l'esame dei consulenti del P.M., Dott.ri e , in Per_1 Per_2
riferimento all'elaborato peritale. Gli stessi ribadivano il corretto operato del Dr. CP_1
fin dalla prima ecografia fetale, nonché l'impossibilità di rilevare fattori di rischio diversi da quelli già evidenziati dal professionista per i quali egli aveva consigliato, di volta in volta, lo svolgimento di ulteriori test, dai quali risultavano valori nella norma.
4 Avverso la suddetta sentenza n. 1341/2015 emessa dal Tribunale di Enna veniva proposto dalla parte civile appello ai soli effetti civili (in assenza di appello da parte della pubblica accusa), innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, la quale pronunciava sentenza di condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della CP_1 Pt_1
e rimettendo le parti innanzi al giudice civile all'uopo competente per la liquidazione.
Durante lo svolgimento del giudizio di appello veniva disposta d'ufficio perizia medico-
legale affidata al ginecologo Dr. che, durante la rinnovazione istruttoria, Persona_3
veniva escusso una prima volta all'udienza del 15.03.2018 ed una seconda volta all'udienza del 10.09.2018. Durante lo svolgimento del primo esame, il professionista escludeva qualunque forma di responsabilità in capo al confermando in tal modo CP_1
le conclusioni del proprio elaborato peritale. In occasione del secondo esame, invece, il
Dr. avrebbe evidenziato elementi da cui inferire la responsabilità del ginecologo Per_3
sottolineando come la presenza translucenza nucale al di sopra del valore normale, CP_1
e di golf-ball associato all'ulteriore marcatore dell'età della gestante (35 anni), innalzando la possibilità di alterazioni cromosomiche, avrebbe dovuto indurre il professionista ad effettuare un esame diagnostico più approfondito: proprio sulla base del contenuto dell'ultima audizione del perito, la Corte fondava la propria decisione di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.
Avverso la summenzionata sentenza n. 1037/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta,
proponeva ricorso per Cassazione. CP_1
Il ricorrente denunciava la violazione dell'obbligo motivazionale della sentenza.
Nello specifico, rilevava il difetto motivazionale inerente alle risultanze probatorie e, più
nel dettaglio, l'errata valutazione della contemporanea sussistenza del golf-ball e degli
5 ulteriori elementi di rischio indicativi della presenza di cromosomopatia. Ancora,
lamentava la scelta effettuata del Collegio di valorizzare immotivatamente le dichiarazioni rese dal perito in occasione del secondo esame, trascurando, invece, le risultanze della perizia e del primo esame del perito, Dr. Per_3
Inoltre, il lamentava il difetto di motivazione in merito all'omessa informazione CP_1
circa la possibilità di svolgere l'amniocentesi in quanto il Collegio non forniva elementi tali da poter escludere la sussistenza della cd. “scheda di gravidanza”.
Infine, veniva denunciata l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta omissiva contestata al (omessa diagnosi) e l'evento CP_1
(malattia della mente della , nonché in merito alla rinnovazione dell'istruzione Pt_1
dibattimentale disposta ex officio, in presenza di una già cospicua e completa istruzione probatoria.
Con sentenza n. 1799/2019 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Caltanissetta per difetto di motivazione in merito al profilo attinente all'omessa informazione circa la possibilità di praticare l'amniocentesi, in merito alla consegna della c.d. “scheda di gravidanza”, alla valutazione della prova scientifica, nonché
alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento colposo del sanitario e i disturbi lamentati dalla Pt_1
Per tali ragioni, la Suprema Corte rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello.
****
Con atto di citazione in riassunzione del 21.01.2020, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio innanzi a questa Corte di Appello Parte_1 Controparte_1
6 chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale del sanitario, che ebbe in cura la donna, per aver posto in essere gravi omissioni informative circa la possibilità di effettuare il test dell'amniocentesi, da cui è scaturita l'omessa diagnosi in merito alla patologia cromosomica della nascitura. La donna lamentava, per tali ragioni, la lesione del diritto all'autodeterminazione in ordine alla possibilità di interrompere la gravidanza,
nonché la lesione del diritto alla salute per avere sviluppato una sindrome 'ansioso-
depressiva reattiva'. Chiedeva, in conclusione, la condanna del al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali, non patrimoniali e morali per il complessivo importo di € 400.000,00.
Con l'atto di riassunzione, l'attrice evidenziava, in particolare, che “tutti gli atti del
processo penale, sia le relazioni che compendiano pareri tecnico-scientifici sia le prove
testimoniali dimostrano il danno cagionato all'attrice dalla condotta del convenuto. Con
tale condotta l'imputato avrebbe cagionato alla paziente una sindrome Parte_1
'ansioso-depressiva reattiva' con prognosi superiore ai quaranta giorni, a seguito della
nascita di una figlia con una grave malformazione”.
Nello specifico, l'odierna attrice affidava le proprie censure a diversi motivi e segnatamente:
- In merito alla presunta informazione ricevuta con la “scheda di gravidanza”,
evidenziava che tale documento è “un mero diario clinico redatto dal medico in
occasione delle varie visite, consegnata alla paziente e da questa esibita in
occasione di ogni visita” e, come tale, era stato correttamente qualificato dalla
Corte di Appello.
- In merito alle dichiarazioni rese dalla ed alla loro veridicità, la Pt_1 Pt_1
ribadiva di non essere mai stata consapevolmente in possesso della “scheda di
7 gravidanza” (trattandosi di documenti che venivano affidati alla gestante al termine di ogni visita e conservati in una carpetta da consegnare agli operatori dell'ospedale il giorno del parto) e di non aver mai espresso il proprio dissenso all'esecuzione di test prenatali;
inoltre, sosteneva che non vi fosse traccia del documento originale e che quella prodotta fosse una copia in possesso del CP_1
della quale, peraltro, risultava dubbia la modalità di acquisizione. In merito alle dichiarazioni rese sulla conoscenza del ginecologo, la stessa sosteneva che il marito avesse avuto un lapsus nel dichiarare dinnanzi al G.M. del Tribunale che anche in occasione della prima gravidanza la fosse stata presa in cura dal Pt_1
in quanto, durante la prima gestazione, il predetto aveva effettuato soltanto CP_1
un'ecografia.
- In merito all'omessa diagnosi, ritenuta fonte di responsabilità del sanitario per la lesione del diritto all'autodeterminazione e alla salute, per l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva diagnosticata alla madre per aver partorito una figlia con aspettativa di vita brevissima, l'attrice lamentava la mancata considerazione di tutti i marcatori (fattori di rischio) che avrebbero potuto legittimamente fondare il sospetto sull'esistenza di una cromosomopatia e che, dunque, avrebbero consigliato l'espletamento dell'amniocentesi. Aggiungeva, inoltre, di non aver mai rifiutato accertamenti diagnostici invasivi perché mai era stata informata di tale possibilità.
- In ordine alla sussistenza del nesso causale, sosteneva di aver patito una perenne sofferenza durante l'anno di vita della bambina a causa dei disturbi da cui la stessa era affetta. Aggiungeva, altresì, che “avrebbe senz'altro proceduto
8 all'interruzione della gravidanza anche oltre il termine consentito dalla legge, per
non riuscire ad affrontare una nascita di un bimbo con la grave patologia cui è
Per_ risultata affetta la piccola il cui destino comunque era sempre il decesso”.
Di conseguenza, la sindrome ansioso-depressiva sarebbe stata causata dalla condotta del medico che, non informandola, avrebbe privato la della Pt_1
possibilità di praticare l'amniocentesi e, quindi, successivamente l'interruzione di gravidanza.
- In merito all'osservanza delle linee-guida vigenti nell'anno 2006, l'attrice ne sosteneva la violazione da parte del professionista, riportando l'esempio dell'ecografia del terzo trimestre eseguita in ritardo. Concludeva estrapolando un estratto delle linee-guida edizione 2006 secondo cui “alle pazienti a rischio elevato
di cromosomopatia, ricalcolato con la traslucenza nucale, deve essere offerta la
possibilità di eseguire una diagnosi prenatale invasiva”.
Si costituiva in giudizio che, nel merito, evidenziava la correttezza Controparte_1
dell'iter motivazionale della sentenza emessa dal Tribunale in primo grado.
Segnatamente, ripercorreva la vicenda ricostruendo il corretto approccio diagnostico tenuto, evidenziando l'esattezza delle conclusioni cui erano giunti i consulenti tecnici del
Pubblico Ministero, nonché la scelta del Giudice di prime cure di condividerle e farle proprie.
A tal proposito, il convenuto precisava che, in merito alla presunta omissione informativa ai danni della paziente, in ordine alla possibilità di praticare esami prenatali come l'amniocentesi, un ruolo fondamentale doveva essere attribuito alla scheda di gravidanza della paziente, nonché al complesso delle risultanze probatorie dalle quali risultava che la
9 come tutte le pazienti, aveva ricevuto dal le informazioni necessarie al fine Pt_1 CP_1
di decidere consapevolmente circa lo svolgimento dei test prenatali.
Ancora, in ordine alla presunta omessa diagnosi della malformazione genetica della nascitura, negava la contemporanea esistenza degli elementi di rischio (età della paziente,
ispessimento della plica nucale, microcefalia, presenza di golf-ball, presenza di arteria ombelicale unica). Invero, ribadiva che tali marcatori si erano presentati in maniera isolata,
in momenti gestazionali diversi, e per ognuno di essi era stato svolto apposito test che aveva consentito di escludere qualunque sospetto sull'esistenza di malformazioni fetali.
Infine, in merito al nesso causale tra il comportamento del e i disturbi lamentati CP_1
dalla il convenuto negava l'esistenza di qualunque collegamento tra i due;
ed Pt_1
invero, sosteneva che l'unica ipotesi in cui poter fondare margini di responsabilità a suo carico si sarebbe potuta verificare nel caso in cui la malformazione fosse stata il frutto di un errore medico imputabile al ma, trattandosi di un'anomalia cromosomica CP_1
congenita, la ipotetica colpa del medico nel non averla rilevata non potrebbe, comunque,
essere posta alla base dell'evento dannoso lamentato dall'attrice.
Concludeva sostenendo che non vi era nessuna prova in ordine al fatto che la Pt_1
avrebbe potuto e voluto interrompere la gravidanza se avesse avuto contezza dell'alterazione cromosomica della figlia.
Sulla quantificazione dei danni, infine, lamentava l'iperbolica richiesta risarcitoria di €
400.000,00, anche in considerazione del fatto che in occasione del giudizio penale di primo grado era stato chiesto il più ridotto importo di € 200.000,00.
In definitiva, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite e compensi del giudizio.
10 ****
Nel presente giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria e la Corte, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza del 26.09.2024, celebrata in modalità
cartolare, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente, mette conto evidenziare, in merito al rapporto tra il giudizio civile e penale a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, che il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non rappresenta una prosecuzione stricto iure di quello penale, ma un procedimento autonomo su di un piano tanto morfologico quanto funzionale, posto che, a seguito dell'annullamento ai soli effetti civili, si realizza una scissione strutturale tra giudizi ed una divaricazione funzionale tra materie a seguito della
"restituzione" dell'azione civile così ripristinata all'organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente, (Cass. 05/11/2021, n. 32212; Cass. 29/09/2021, n. 26476), e ciò in quanto il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass. 25/11/2021, n. 36638). Ed invero, “in tema di
annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili,
il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda
risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del
canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della
condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di
11 comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul
cd. agente modello” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 23739 del 03/08/2023).
Venendo al vaglio nel merito, la domanda, sulla scorta delle considerazioni svolte qui di seguito, risulta infondata.
Infondato è anzitutto, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, il primo rilievo teso a censurare l'omessa informazione ricevuta, artatamente riportata con la c.d. “scheda di gravidanza”.
In punto di diritto è opportuno rammentare che “In tema di responsabilità per attività
medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso
informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in
merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati
conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in
un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del
consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico” (Cass. n. 31026
del 07/11/2023).
Orbene, giova evidenziare come il Tribunale avesse correttamente interpretato le risultanze probatorie in merito, atteso che concordanti si sono rivelate le versioni fornite dalle testimonianze delle numerose pazienti del udite durante il corso del CP_1
dibattimento.
In merito all'esistenza di tale documento va precisato che dalle risultanze probatorie dibattimentali è stato accertato che la predisposizione di una scheda di questo tipo, fin dalla prima visita, costituisse una prassi del modo di operare del sanitario. A riprova di ciò
possono essere richiamate le audizioni della Sig.ra che dichiarava: “già Testimone_1
12 fin dalla prima visita, dal primo incontro, [il Dr. appuntava tutto in una cartella, CP_1
una scheda di gravidanza chiamiamola”, nonché quella della Sig.ra Persona_5
“la scheda era in mio possesso. Io tornavo a casa con la mia scheda, con la mia
[...]
carpetta, poi la volta successiva la riportavo con me”.
A questo si aggiunga la corretta valutazione effettuata dal Tribunale nell'attribuire a tale documento un valore decisivo ai fini della prova in relazione all'assolvimento dell'obbligo informativo.
Ed invero, la totalità delle pazienti escusse nel corso del dibattimento ha confermato il
modus operandi del in merito alla predisposizione e consegna della scheda di CP_1
gravidanza che, tra le diverse voci riporta chiaramente “informazioni diagnosi prenatale”.
Tale puntualizzazione presuppone un confronto medico-paziente sulla possibilità di effettuare accertamenti diagnostici prenatali.
Ancora, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dalle pazienti del risulta CP_1
che tutte riferiscono di avere ricevuto dal professionista le informazioni in maniera chiara e puntuale anche in merito alla possibilità di svolgere indagini prenatali invasive, quali l'amniocentesi. Alcune testimoni aggiungono di ricordare che, a seguito di rifiuto nel praticare esami prenatali invasivi, il aveva provveduto a registrare il relativo rifiuto CP_1
nella scheda di gravidanza.
Ebbene, non vi è ragione di credere che l'unico caso di omessa informazione e compilazione della scheda di gravidanza riguardi proprio il caso della considerata Pt_1
la materiale produzione in atti di tale documento. Alla luce di ciò, si può ragionevolmente concludere che, accertata l'esistenza della scheda, il dott. fornì alla gestante tutte CP_1
le informazioni necessarie per valutare l'opportunità di svolgere ulteriori test e che la
13 stessa abbia espresso il proprio dissenso così come riportato dalla dicitura “rifiuta”
nell'apposita sezione della scheda.
Per quel che concerne l'assolvimento dell'obbligo informativo, va altresì aggiunto che,
durante il corso della gravidanza, numerosi sono stati i test prenatali consigliati dal CP_1
e poi eseguiti dalla alla base dello svolgimento dei test vi deve necessariamente Pt_1
essere un confronto medico-paziente che, diversamente, non giustificherebbe l'esecuzione degli stessi da parte della gestante. A titolo esemplificativo va richiamato il suggerimento del in ordine alla necessità di rivolgersi ad un centro specializzato (Ospedale CP_1
Cannizzaro di Catania) al fine di svolgere l'ultrascreen, o 'bi-test', nel momento in cui era sorto il sospetto in merito all'ispessimento della plica nucale. L'esecuzione di un test del genere presuppone, necessariamente, un'informazione approfondita da parte dello specialista, in assenza del quale la gestante non si sarebbe certamente determinata ad eseguirlo, recandosi autonomamente in un centro specializzato.
Strettamente collegato al primo, e parimenti infondato, è il secondo profilo di doglianza concernente le dichiarazioni rese dalla parte civile e la loro corrispondenza a verità in merito alle omissioni del ginecologo.
Sul punto l'attrice affermava di non aver “mai visto annotare tale dicitura [rifiuta] sulla
mia scheda di gravidanza, che tra l'altro deteneva solo il dott. presso il suo studio, CP_1
senza che io ne avessi mai ricevuto copia”.
E tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la veridicità di tali dichiarazioni risulta smentita dalla contraddittorietà successiva deposizione della persona offesa, in quanto la stessa dichiarava di non aver mai avuto a sua disposizione una scheda di gravidanza, escludendo finanche di averla vista nel corso delle visite e confermando di
14 aver preso contezza della relativa esistenza per la prima volta nel corso delle indagini:
“con mio grande stupore, sono venuta a conoscenza di tale indicazione, solo dopo aver
estratto copia dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero”.
Nondimeno, in merito alle modalità con le quali il entrò in possesso della scheda CP_1
di gravidanza, va richiamata la testimonianza del medico Dr. che aveva seguito il Tes_2
parto. Ed infatti, il professionista dichiarava che la aveva portato con sé “la solita Pt_1
scheda ostetrica” della quale il aveva chiesto di estrarne una copia dopo la nascita. CP_1
Sul punto, la deposizione del è chiara, lineare e non contraddittoria, ulteriormente CP_1
confortata dalle risultanze probatorie in atti.
A conferma di tale conclusione viene in soccorso quanto rilevato dalla consulenza dei
Dott.ri nel dichiarare che “si ribadisce che sussiste in atti una scheda di Per_1 Per_2
gravidanza ove vi è annotato che la gestante rifiuta le informazioni circa la possibilità di
far intraprendere alla un iter diagnostico più accurato. Pertanto, alla luce di tale Pt_1
scheda, condivisibile è da ritenersi la condotta professionale posta in essere dal dott.
in ordine all'attività di diagnosi e cura;
in caso di riscontro affermativo dell'esame CP_1
e solo in base all'art. 6 della legge 194/1978, la avrebbe potuto avvalersi di un Pt_1
eventuale aborto”.
Superflue appaiono ulteriori specificazioni in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dell'attrice nel corso del dibattimento, al di là del fatto che siano state considerate dal
Tribunale non corrispondenti al vero, posto che è del tutto evidente che le dichiarazioni della persona offesa, mentre possono certamente fondare la responsabilità penale dell'imputato (cfr. Cass. Pen. n. 410 del 09/11/2021), non assumono alcun valore a fondamento della responsabilità civile del danneggiante, in quanto provenienti da una
15 parte del processo.
Infondati sono, altresì, i rilievi con cui l'attrice lamenta l'omessa diagnosi del sanitario,
nonché la sussistenza di un nesso causale tra tale condotta illecita, la lesione del diritto all'autodeterminazione e successivamente l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva in capo a sé.
In punto di diritto, giova evidenziare che costituisce un dato acquisito che la violazione dell'obbligo di informare costituisca autonoma fonte di imputazione della responsabilità
del sanitario: “La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli
agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della
condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili
conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva
verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di
un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente,
mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il
trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza
dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo
diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario "rapporto" in forza del
quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e
di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento
dell'attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti,
non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso
informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta
omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che
16 il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire
al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi,
tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed
appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a
norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce
l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia
della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre
1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello
stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.), donde la lesione della situazione giuridica del
paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica. Mentre, sul piano del danno-
conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell'integrità
fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento
sia dovuta ad un'esecuzione del trattamento corretta o scorretta” (così Cass. n. 5444 del
14.3.06).
Più di recente, la S.C. ha avuto modo di chiarire, ed ancor meglio delineare, le possibili conseguenze dannose riconducibili alla violazione del consenso informato, evidenziando,
in particolare, come la lesione del diritto alla salute ed all'autodeterminazione si pongano su piani distinti: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di
acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda
che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla
salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva
17 evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse
all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto
terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato
se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto
dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta
costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio
generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra
inadempimento ed evento dannoso. (Cass. n. 19199 del 19/07/2018).
Ciò posto, in ordine alle paventate omissioni del non può non evidenziarsi che CP_1
quanto lamentato da parte attrice risulta smentito dalla documentazione versata in atti.
Difatti, basta ripercorrere gli esami prenatali suggeriti dal convenuto, e poi svolti dalla per escluderne qualunque forma di omissione nonchè imperizia o imprudenza. Pt_1
In maniera del tutto condivisibile, il Tribunale riteneva come nessun fattore di rischio fosse mai stato sottovalutato dal ginecologo: nello specifico, rispetto al sospetto ispessimento della plica nucale, il convenuto suggeriva di svolgere l'ultrascreen o 'bi-test', che di fatto fu eseguito dall'attrice presso il centro specializzato Ospedale Cannizzaro di Catania e da questo esame emerse la presenza di rischi inferiori al cut-off per la trisomia 21 e nella norma per la trisomia 18 (peraltro, è pacifico che il software impiegato dall'
[...]
, non prevedesse il calcolo di un rischio specifico della sindrome Controparte_2
di Patau, trisomia 13).
Nella stessa occasione veniva, inoltre, nuovamente valutata la misura della traslucenza nucale (TN) che non segnalava anomalie di sorta.
18 Il dato è stato anche confermato dalla perizia svolta nel giudizio d'appello: segnatamente,
il perito dr. a pag. 16 della propria relazione evidenziava, da un lato, che non sarebbe Per_3
stato corretto rilevare in data 11.9.2008 la TN “posto che la lunghezza dell'embrione a
quel momento era di soli 42 mm, inferiori al minimo richiesto (45mm)”; dall'altro, che il successivo esame effettuato presso l'Ospedale di Catania ebbe ad escludere la sussistenza di parametri di TN superiori alla norma.
In altri termini, la rilevazione del valore fuori norma della TN, riscontrato in prima battuta dal dott. in un'epoca in cui tale esame, per la dimensione dell'embrione, non CP_1
poteva ritenersi attendibile, veniva poi successivamente smentita dagli operatori dell' , in un'epoca in cui l'esame di tale marker era certamente più Parte_2
attendibile: elemento questo che, evidentemente, non poteva che rassicurare il dott. CP_1
circa la assenza di cromosomopatie (cfr. deposizione dr. ud.
9.10.2018 pag. 6 e 7 Per_3
della trascrizione della fonoregistrazione).
In riferimento all'ulteriore fattore di rischio legato al problema cardiaco, c.d. golf-ball, è
anzitutto pacifico che il dott. abbia indirizzato immediatamente la gestante presso CP_1
l'Ospedale Ferrarotto di Catania per l'esecuzione di un'ecocardio fetale. Anche da questo test non emerse nessun problema cardiaco del feto ed invero il referto riportava “cuore
fetale analizzato alla 23° settimana di gestazione, normale in architettura e funzione.
Ritmo cardiaco normale”. Sul punto, la relazione dei CCTTUU del PM riporta: “quanto
effettuato/consigliato e fatto eseguire dall'odierno indagato, appare corretto e non
oggetto di censura sotto il profilo squisitamente diagnostico, sottolineando ad ogni buon
conto che quanto riscontrato dallo stesso nelle ecografie eseguite in capo all'odierna
querelante, non avrebbero potuto indirizzare il verso una corretta diagnosi CP_1
19 nosografica e, tuttavia, quando i dubbi sorsero, egli con una condotta corretta indirizzò
l'allora gestante ad eseguire ulteriori esami diagnostici”.
Ma, al di là di tale aspetto, non possono che richiamarsi le considerazioni espresse dallo stesso dr. nella propria relazione, circa la insussistenza di univocità di vedute Per_3
all'interno della comunità scientifica circa la valenza di tale marker rispetto alla patologia poi riscontrata in capo alla neonata.
Spiega il dr. nella propria relazione: “le "golf ball" rappresentano delle immagini Per_3
iperecogene (bianche), puntiformi, generalmente ovoidali, che compaiono all'interno
delle cavità ventricolari cardiache. Esse sono espressioni, di microcalcificazioni da
depositi calcarei a carico di piccoli muscoli intracardiaci (muscoli "papillari") che
sottendono i lembi delle valvole atrio-ventricolari. Non ne è nota l'esatta etiologia,
possono essere visualizzati solo monolateralmente (più spesso a sinistra) o bilateralmente
con una incidenza di 4% delle ecografia ostetriche”. E tuttavia, prosegue il perito, “Nei
primi anni '90 si riteneva che i foci ecogeni cardiaci fossero associati con meccanismo
fisiopatologico incerto al rischio di aneuploidia (anomalie nel numero di cromosomi). E'
descritta in letteratura una associazione la trisomia 2l (15-30%) e con la trisomia 13 (fino
al39%). In realtà gli studi più recenti hanno concluso che in caso di "golf ball" isolata
non si modifica il rischio di base e non appare giustificato il ricorso ad una indagine
invasiva (amniocentesi genetica), specie se gli esami di screening precedenti non hanno
mostrato aumento del rischio (Coco C,2004). Indice dei diversi orientamenti
sull'argomento dei "foci ecogeni intracardiaci (ed anche di un altro soft marker, le "cisti
dei plessi coriodei"), è stata la necessità da parte di 22 dei maggiori scienziati e studiosi
in materia di pubblicare un editoriale sulla prestigiosa rivista "Journal of Ultrasound in
20 Medicine" dal titolo "Choroid plexus cysts and echogenic intracardiac focus in” women
at low risk for chromosomal anomalies.". Nel loro editoriale erano concordi
nell'affermare che l'osservazione di foci ecogeni intracardiaci (cioè la "golf ball") non
aumentasse il rischio di aneuploidia della paziente, cioè non costituisce indicazione ad
eseguire amniocentesi. Per di più, rafforzando ulteriormente la loro posizione
aggiungevano che i medici non devono informare la paziente di tale reperto, poiché
rappresentativa solo d una normale variante anatomica.”.
A fronte di tale ragionata e documentata argomentazione, non può non evidenziarsi come desti non poche perplessità la contraddittoria valutazione effettuata dallo stesso dr. Per_3
nel corso dell'udienza del 9.10.2018, laddove sembrerebbe attribuire a tale soft marker una valenza maggiore rispetto a quanto precedentemente chiarito (testualmente lo definisce “campanello d'allarme”; cfr. pag 12 della trascrizione della fonoregistrazione)
senza che tuttavia tale nuova valutazione appaia sorretta da analoghi riferimenti alla letteratura scientifica, tali da sconfessare l'ampia disamina contenuta nella propria relazione.
Ancora, in relazione al fattore di rischio della microcefalia, il referto dell'ecografia morfologica veniva correttamente letto da parte del professionista, avendo questi rilevato la misura della circonferenza pari a 176 mm, considerato che, generalmente, i sospetti di microcefalia sorgono in un range di valore compreso tra 154 mm-169 mm. A conferma della legittimità del mancato sospetto va rilevato che al momento della nascita la circonferenza cranica è risultata nella norma (cfr. dichiarazioni dr. ud. 9.10.2018 Per_3
pag. 24 della trascrizione della fonoregistrazione); sul punto, inoltre, la perizia dei
CCTTUU sottolinea che “il riscontro della microcefalia è una diagnosi difficile e,
21 sicuramente, tardiva, che può essere effettuata nei 'casi più fortunati' non prima della fine
del secondo trimestre, soprattutto in presenza di altre anomalie cerebrali”.
Infine, con riferimento all'arteria ombelicale unica, va evidenziato che questa veniva rilevata dal in occasione dell'ecografia del 19.02.2009, ma che tale elemento non CP_1
può costituire di per sé un rilevatore di cromosomopatia, in quanto è rinvenibile nel 28%
delle gravidanze. Ed invero, sul punto, la perizia dei CCTTUU ha rilevato che “non
patognomico appare il riscontro di un'arteria ombelicale unica che non è significativo di
anomalia cromosomica, essendo un reperto riscontrabile anche in gravidanze del tutto
normali”.
Tale conclusione è stata confermata dal dr. nell'ambito della propria relazione (pag. Per_3
17) dove si evidenzia che “in letteratura si rinvenivano in passato deboli evidenze a
sostegno di un'associazione con anomalie cromosomiche. Solo il l0% dei portatori di
arteria ombelicale unica hanno aneuploidie (Gomal AS, 2003).”
In definitiva, coerentemente a quanto ritenuto, sul punto, da parte del Tribunale, deve ritenersi che i singoli elementi di rischio evidenziati da parte attrice, poiché non insorti contemporaneamente, non potessero essere qualificati come indici significativi sulla cui base fondare una valutazione di rischio concreto di cromosomopatie, ed in particolare della sindrome di Patau, di rarissima insorgenza (stimata in circa 1/8.000- 1/15.000 neonati, a fronte di un rischio pari a circa 1/1500-1/300 neonati per la trisomia 21 o sindrome di
Down). Donde, del tutto condivisibile – a dispetto delle perplessità manifestate dallo stesso dott. solo dopo il deposito della propria relazione – deve ritenersi la valutazione Per_3
effettuata dal Tribunale, circa l'insussistenza di indici tali da indurre il professionista a consigliare alla paziente di effettuare un'indagine invasiva come quella dell'amniocentesi
22 (comportante un rischio di aborto pari a circa 1/250, e ciò al di là del fatto che, come si è
detto, risulta provato il dissenso della paziente all'espletamento di tale metodologia diagnostica).
Per quel che concerne il nesso causale tra la condotta del sanitario e la lesione del diritto all'autodeterminazione della donna e, quindi, della lesione del diritto alla salute per l'insorgenza nella stessa di sindrome ansioso-depressiva reattiva, va rilevato come consequenziale sia la considerazione per la quale, in assenza di una condotta omissiva rimproverabile finanche a titolo colposo in capo al medico, deve considerarsi assorbito ogni profilo di rilevanza in ordine a tale questione.
Peraltro, relativamente a tale aspetto, mette conto evidenziare che “è da escludersi la
configurabilità e l'ammissibilità nell'ordinamento del c.d. aborto "eugenetico",
prescindente dal pericolo derivante dalle malformazioni fetali alla salute della madre,
atteso che l'interruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6
legge n. 194 del 1978 ( accertate nei termini di cui agli artt. 5 ed 8 ), oltre a risultare in
ogni caso in contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di indisponibilità
del proprio corpo ex art. 5 cod. civ., costituisce reato anche a carico della stessa gestante
(art. 19 legge n. 194 del 1978), essendo per converso il diritto del concepito a nascere,
pur se con malformazioni o patologie, ad essere propriamente -anche mediante sanzioni
penali - tutelato dall'ordinamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004).
Ebbene, nel caso di specie, è opportuno evidenziare, in limine, come tutt'altro che provato sia il fatto che la gestante fosse nelle condizioni di poter effettivamente eseguire un'interruzione di gravidanza: ed invero, anche tale aspetto risulta chiarito dalla relazione del dott. il quale evidenzia che se anche “il Dott. avesse consigliato un Per_3 CP_1
23 approfondimento diagnostico sul feto con ecografia presso centro di riferimento, non è
nota quale sarebbe stata la tempistica di esecuzione. Tale dato riveste una importanza
fondamentale considerato che al 01.12.2008 gestazione della sig.ra era giunta già Pt_1
alla 22,1 settimane, e che il termine ultimo per la possibilità di accedere alla IVG ai sensi
dell'art. 6 comma b, era la 223 settimane. A paragone, l'indagine sempre di II livello
(l'ecocardio fetale) richiestale a motivo del riscontro di golf ball è stata eseguita solo dopo
9 giorni, alla 23,2 settimane, ben oltre il termine di una possibile IVG (cioè 22,3
settimane). Inoltre sarebbero occorsi ulteriori 15 gg (dunque oltre il termine di una
possibile IVG), nell'ipotesi in cui apparisse necessario attendere il risultato definitivo
dell'analisi cromosomica convenzionale prima che si potesse prendere una decisione in
merito alla continuazione della gravidanza o alla sua eventuale interruzione.”
Infine, per quel che concerne il profilo inerente all'osservanza delle linee guida, va rilevato che “in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft
law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce
espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla
corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole
generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13510 del 29/04/2022).
Ed invero, nel caso di specie, è opportuno riportare quanto affermato nella stessa perizia dal CTU espletata in grado di appello, Dr. in merito all'esame strumentale esperito Per_3
dal nel rispetto delle linee guida: “l'esame, che è un I livello ecografico, quindi solo CP_1
uno screening ecografico e non una valutazione di ogni singolo dettaglio anatomico fetale,
risulta condotto conformemente alle linee guida SIEG del 2006”; ed ancora continuava
24 “facendo riferimento alle linee guida SIEIOG ed alle anomalie riscontrate alla nascita
[…] si rappresenta quanto segue: - arteria ombelicale unica: nelle linee guida
sull'ecografia in gravidanza del 2006 non ne veniva richiesta la ricerca in occasione dei
controlli di I livello;
[…] - microretrognazia: non è prevista la valutazione del volto fetale
e dei dismorfismi facciali, le predette linee guida non ne raccomandano la sistematica
valutazione del profilo facciale;
[…]”. Il predetto perito conclude affermando che “si
ritiene che la condotta del dott. sia stata conforme alle leges artis valide all'epoca CP_1
dei fatti”.
Ulteriore conferma è riportata dall'elaborato peritale dei consulenti d'ufficio del P.M.,
Dott.ri e i quali affermavano che “in merito all'ultrascreen, c'è da Per_2 Per_1
precisare che esso, così come previsto dalle linee guida della , Controparte_3
deve essere eseguito per valori di CRL compresi fra 45 e 80 mm;
inoltre, il cut-off della
traslucenza nucale è 2,5 mm, essendo considerati patologici solo valori che superano i
3,0 mm, per cui il valore di 1,6 mm, peraltro ottenuto con un CRL (=42) non idoneo e da
un operatore non accreditato, non può e non deve essere considerato patologico. Sicchè,
e comunque, il dott. ebbe ad inviare, correttamente, la gestante presso un centro di CP_1
riferimento accreditato, per effettuare lo screening”.
Chiarivano, inoltre, in merito alla microftalmia, che le linee guida, anche quelle più recenti e quindi redatte in epoca successiva al fatto de quo, prevedevano “la visualizzazione delle
orbite, ma non la loro misurazione, senza la quale non è assolutamente possibile fare una
diagnosi di microftalmia”.
Unanimi risultano le conclusioni cui sono giunti i periti e per cui “è Per_1 Per_2
possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Dott. si adoperò CP_1
25 nell'ambito delle scelte diagnostiche dettate dall'arte medica, non sussistendo un nesso di
derivazione causale tra la sua condotta sanitaria e le menomazioni da cui risulta essere
affetta . Persona_6
Lo stesso Dr. nella sua perizia riporta “non può dunque essere addebbiata a parere Per_3
del sottoscritto responsabilità al dott. per non avere raccomandato in maniera CP_1
'diretta' l'esecuzione dell'amniocentesi”.
Né può ritenersi che tali conclusioni, univoche tra loro, e corroborate da plurimi, solidi,
riferimenti bibliografici nella letteratura scientifica, possano essere radicalmente sconfessate dalle perplessità manifestate, oralmente e solo in un secondo momento, dal dr.
nel corso della seconda audizione nel giudizio di appello. Per_3
In definitiva, in difetto di fattori di rischio e di condizioni specifiche, nessuna inadempienza può ritenersi integrata nell'agere del sanitario né in termini di negligenza né in termini di imperizia. In conclusione, condivisa la conclusione cui è approdato il
Tribunale di Enna nell'escludere la penale responsabilità, va esclusa la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità del dott. CP_1
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 7.120,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
26 - Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio pari ad € 7.120,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
22.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 16/2020 R.G.
Tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.12.1973, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Arena e dall' Avv. Maria Concetta
Bevilacqua, giusta procura in atti;
Attrice
contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e residente Controparte_1 C.F._2 in Enna alla Via della Regione Siciliana n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Trovato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Viale della
Regione n. 30, presso lo studio dell'Avv. Marcello Petitto;
Convenuto
****
Oggetto: responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
accertare la responsabilità medica del convenuto per avere omesso di informare la sig.ra
della possibilità di sottoporsi all'amniocentesi e per non aver diagnosticato – Pt_1
nonostante la presenza di chiari indici clinici in tal senso – la patologia cromosomica cui
è nata affetta la figlia dell'attrice -così privando la stessa del diritto
all'autodeterminazione onde interrompere la gravidanza e determinando la lesione del
diritto alla salute nei termini esposti, quindi condannare il convenuto al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali, corrispondendo la somma di €
400.000,00 o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
difesa, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, infondata e priva di
supporto probatoria sia on ordine all'an che al quantum del risarcimento richiesto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, adiva la Parte_1
Corte di Appello Civile di Caltanissetta a seguito dell'annullamento, operato dalla Corte
di Cassazione, della sentenza n. 1037/2018 emessa dalla Corte di Appello II Sez. Penale
di Caltanissetta, nel procedimento recante R.G.N.R. 2344/2009 (n. 601/2016 R.G.C.A.).
La sentenza cassata, accogliendo le domande formulate dall'odierna attrice, condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio, rimettendo le parti davanti al competente giudice civile per la quantificazione del danno.
Si costituiva in giudizio , contestando il contenuto dell'atto di citazione Controparte_1
in riassunzione di cui veniva chiesto il rigetto.
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione dei fatti da cui originava il processo.
Con sentenza del 16.12.2015 il Tribunale di Enna, accogliendo la richiesta del P.M.,
assolveva l'imputato per il reato di lesioni colpose gravi, ex artt. 590 co. 1 e 2 e CP_1
583 co. 1 c.p., a lui ascritto con la formula “perché il fatto non sussiste”.
L'odierno convenuto veniva tratto a giudizio in quanto, nella sua qualità di medico ginecologo, che aveva avuto in cura durante la gravidanza di Parte_1
quest'ultima, non avrebbe diagnosticato una grave malformazione genetica della nascitura
(trisomia 13 o sindrome di Patau) e non avrebbe informato la gestante della possibilità di praticare ulteriori test prenatali (tra cui l'amniocentesi), così impedendole l'esercizio della facoltà di interrompere la gravidanza.
A causa delle gravissime malformazioni e, quindi, delle critiche condizioni di salute della
3 bambina, la subiva lesioni personali nella mente, refertate dal Centro di Salute Pt_1
mentale dell'ASP di Enna che formulava una diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva reattiva” con prognosi superiore a 40 giorni.
Durante lo svolgimento dell'istruttoria dinnanzi al Tribunale di Enna si disponevano,
audizioni testimoniali, esame dei consulenti tecnici di parte (del PM e di parte civile), ed esame dell'imputato. All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale pronunciava sentenza di assoluzione ritenendo, anzitutto, che le dichiarazioni della parte civile apparissero contraddittorie e mendaci, tanto in merito all'esistenza della “scheda di gravidanza”,
quanto rispetto al momento in cui la faceva la conoscenza del Dr. (la donna Pt_1 CP_1
dichiarava di aver conosciuto il ginecologo in occasione della gravidanza per cui è causa mentre dagli atti veniva accertato che il professionista ebbe in cura la donna anche in occasione della prima gravidanza) e, in merito a tali dichiarazioni, venivano trasmessi gli atti alla Procura per le determinazioni di competenza.
Ancora, all'esito della audizione dei numerosi testi (marito e sorella della pazienti, Pt_1
segretaria dello studio medico) il Tribunale evidenziava come fosse stato messo in luce il
modus operandi del professionista che si concretizzava nel seguire meticolosamente tutte le pazienti, informandole e chiarendo la tipologia ed il significato dei diversi esami prenatali, nonché compilando le “schede di gravidanza” con la quasi totalità delle gestanti.
Veniva, infine, disposto l'esame dei consulenti del P.M., Dott.ri e , in Per_1 Per_2
riferimento all'elaborato peritale. Gli stessi ribadivano il corretto operato del Dr. CP_1
fin dalla prima ecografia fetale, nonché l'impossibilità di rilevare fattori di rischio diversi da quelli già evidenziati dal professionista per i quali egli aveva consigliato, di volta in volta, lo svolgimento di ulteriori test, dai quali risultavano valori nella norma.
4 Avverso la suddetta sentenza n. 1341/2015 emessa dal Tribunale di Enna veniva proposto dalla parte civile appello ai soli effetti civili (in assenza di appello da parte della pubblica accusa), innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, la quale pronunciava sentenza di condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della CP_1 Pt_1
e rimettendo le parti innanzi al giudice civile all'uopo competente per la liquidazione.
Durante lo svolgimento del giudizio di appello veniva disposta d'ufficio perizia medico-
legale affidata al ginecologo Dr. che, durante la rinnovazione istruttoria, Persona_3
veniva escusso una prima volta all'udienza del 15.03.2018 ed una seconda volta all'udienza del 10.09.2018. Durante lo svolgimento del primo esame, il professionista escludeva qualunque forma di responsabilità in capo al confermando in tal modo CP_1
le conclusioni del proprio elaborato peritale. In occasione del secondo esame, invece, il
Dr. avrebbe evidenziato elementi da cui inferire la responsabilità del ginecologo Per_3
sottolineando come la presenza translucenza nucale al di sopra del valore normale, CP_1
e di golf-ball associato all'ulteriore marcatore dell'età della gestante (35 anni), innalzando la possibilità di alterazioni cromosomiche, avrebbe dovuto indurre il professionista ad effettuare un esame diagnostico più approfondito: proprio sulla base del contenuto dell'ultima audizione del perito, la Corte fondava la propria decisione di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.
Avverso la summenzionata sentenza n. 1037/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta,
proponeva ricorso per Cassazione. CP_1
Il ricorrente denunciava la violazione dell'obbligo motivazionale della sentenza.
Nello specifico, rilevava il difetto motivazionale inerente alle risultanze probatorie e, più
nel dettaglio, l'errata valutazione della contemporanea sussistenza del golf-ball e degli
5 ulteriori elementi di rischio indicativi della presenza di cromosomopatia. Ancora,
lamentava la scelta effettuata del Collegio di valorizzare immotivatamente le dichiarazioni rese dal perito in occasione del secondo esame, trascurando, invece, le risultanze della perizia e del primo esame del perito, Dr. Per_3
Inoltre, il lamentava il difetto di motivazione in merito all'omessa informazione CP_1
circa la possibilità di svolgere l'amniocentesi in quanto il Collegio non forniva elementi tali da poter escludere la sussistenza della cd. “scheda di gravidanza”.
Infine, veniva denunciata l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta omissiva contestata al (omessa diagnosi) e l'evento CP_1
(malattia della mente della , nonché in merito alla rinnovazione dell'istruzione Pt_1
dibattimentale disposta ex officio, in presenza di una già cospicua e completa istruzione probatoria.
Con sentenza n. 1799/2019 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Caltanissetta per difetto di motivazione in merito al profilo attinente all'omessa informazione circa la possibilità di praticare l'amniocentesi, in merito alla consegna della c.d. “scheda di gravidanza”, alla valutazione della prova scientifica, nonché
alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento colposo del sanitario e i disturbi lamentati dalla Pt_1
Per tali ragioni, la Suprema Corte rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello.
****
Con atto di citazione in riassunzione del 21.01.2020, ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio innanzi a questa Corte di Appello Parte_1 Controparte_1
6 chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale del sanitario, che ebbe in cura la donna, per aver posto in essere gravi omissioni informative circa la possibilità di effettuare il test dell'amniocentesi, da cui è scaturita l'omessa diagnosi in merito alla patologia cromosomica della nascitura. La donna lamentava, per tali ragioni, la lesione del diritto all'autodeterminazione in ordine alla possibilità di interrompere la gravidanza,
nonché la lesione del diritto alla salute per avere sviluppato una sindrome 'ansioso-
depressiva reattiva'. Chiedeva, in conclusione, la condanna del al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali, non patrimoniali e morali per il complessivo importo di € 400.000,00.
Con l'atto di riassunzione, l'attrice evidenziava, in particolare, che “tutti gli atti del
processo penale, sia le relazioni che compendiano pareri tecnico-scientifici sia le prove
testimoniali dimostrano il danno cagionato all'attrice dalla condotta del convenuto. Con
tale condotta l'imputato avrebbe cagionato alla paziente una sindrome Parte_1
'ansioso-depressiva reattiva' con prognosi superiore ai quaranta giorni, a seguito della
nascita di una figlia con una grave malformazione”.
Nello specifico, l'odierna attrice affidava le proprie censure a diversi motivi e segnatamente:
- In merito alla presunta informazione ricevuta con la “scheda di gravidanza”,
evidenziava che tale documento è “un mero diario clinico redatto dal medico in
occasione delle varie visite, consegnata alla paziente e da questa esibita in
occasione di ogni visita” e, come tale, era stato correttamente qualificato dalla
Corte di Appello.
- In merito alle dichiarazioni rese dalla ed alla loro veridicità, la Pt_1 Pt_1
ribadiva di non essere mai stata consapevolmente in possesso della “scheda di
7 gravidanza” (trattandosi di documenti che venivano affidati alla gestante al termine di ogni visita e conservati in una carpetta da consegnare agli operatori dell'ospedale il giorno del parto) e di non aver mai espresso il proprio dissenso all'esecuzione di test prenatali;
inoltre, sosteneva che non vi fosse traccia del documento originale e che quella prodotta fosse una copia in possesso del CP_1
della quale, peraltro, risultava dubbia la modalità di acquisizione. In merito alle dichiarazioni rese sulla conoscenza del ginecologo, la stessa sosteneva che il marito avesse avuto un lapsus nel dichiarare dinnanzi al G.M. del Tribunale che anche in occasione della prima gravidanza la fosse stata presa in cura dal Pt_1
in quanto, durante la prima gestazione, il predetto aveva effettuato soltanto CP_1
un'ecografia.
- In merito all'omessa diagnosi, ritenuta fonte di responsabilità del sanitario per la lesione del diritto all'autodeterminazione e alla salute, per l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva diagnosticata alla madre per aver partorito una figlia con aspettativa di vita brevissima, l'attrice lamentava la mancata considerazione di tutti i marcatori (fattori di rischio) che avrebbero potuto legittimamente fondare il sospetto sull'esistenza di una cromosomopatia e che, dunque, avrebbero consigliato l'espletamento dell'amniocentesi. Aggiungeva, inoltre, di non aver mai rifiutato accertamenti diagnostici invasivi perché mai era stata informata di tale possibilità.
- In ordine alla sussistenza del nesso causale, sosteneva di aver patito una perenne sofferenza durante l'anno di vita della bambina a causa dei disturbi da cui la stessa era affetta. Aggiungeva, altresì, che “avrebbe senz'altro proceduto
8 all'interruzione della gravidanza anche oltre il termine consentito dalla legge, per
non riuscire ad affrontare una nascita di un bimbo con la grave patologia cui è
Per_ risultata affetta la piccola il cui destino comunque era sempre il decesso”.
Di conseguenza, la sindrome ansioso-depressiva sarebbe stata causata dalla condotta del medico che, non informandola, avrebbe privato la della Pt_1
possibilità di praticare l'amniocentesi e, quindi, successivamente l'interruzione di gravidanza.
- In merito all'osservanza delle linee-guida vigenti nell'anno 2006, l'attrice ne sosteneva la violazione da parte del professionista, riportando l'esempio dell'ecografia del terzo trimestre eseguita in ritardo. Concludeva estrapolando un estratto delle linee-guida edizione 2006 secondo cui “alle pazienti a rischio elevato
di cromosomopatia, ricalcolato con la traslucenza nucale, deve essere offerta la
possibilità di eseguire una diagnosi prenatale invasiva”.
Si costituiva in giudizio che, nel merito, evidenziava la correttezza Controparte_1
dell'iter motivazionale della sentenza emessa dal Tribunale in primo grado.
Segnatamente, ripercorreva la vicenda ricostruendo il corretto approccio diagnostico tenuto, evidenziando l'esattezza delle conclusioni cui erano giunti i consulenti tecnici del
Pubblico Ministero, nonché la scelta del Giudice di prime cure di condividerle e farle proprie.
A tal proposito, il convenuto precisava che, in merito alla presunta omissione informativa ai danni della paziente, in ordine alla possibilità di praticare esami prenatali come l'amniocentesi, un ruolo fondamentale doveva essere attribuito alla scheda di gravidanza della paziente, nonché al complesso delle risultanze probatorie dalle quali risultava che la
9 come tutte le pazienti, aveva ricevuto dal le informazioni necessarie al fine Pt_1 CP_1
di decidere consapevolmente circa lo svolgimento dei test prenatali.
Ancora, in ordine alla presunta omessa diagnosi della malformazione genetica della nascitura, negava la contemporanea esistenza degli elementi di rischio (età della paziente,
ispessimento della plica nucale, microcefalia, presenza di golf-ball, presenza di arteria ombelicale unica). Invero, ribadiva che tali marcatori si erano presentati in maniera isolata,
in momenti gestazionali diversi, e per ognuno di essi era stato svolto apposito test che aveva consentito di escludere qualunque sospetto sull'esistenza di malformazioni fetali.
Infine, in merito al nesso causale tra il comportamento del e i disturbi lamentati CP_1
dalla il convenuto negava l'esistenza di qualunque collegamento tra i due;
ed Pt_1
invero, sosteneva che l'unica ipotesi in cui poter fondare margini di responsabilità a suo carico si sarebbe potuta verificare nel caso in cui la malformazione fosse stata il frutto di un errore medico imputabile al ma, trattandosi di un'anomalia cromosomica CP_1
congenita, la ipotetica colpa del medico nel non averla rilevata non potrebbe, comunque,
essere posta alla base dell'evento dannoso lamentato dall'attrice.
Concludeva sostenendo che non vi era nessuna prova in ordine al fatto che la Pt_1
avrebbe potuto e voluto interrompere la gravidanza se avesse avuto contezza dell'alterazione cromosomica della figlia.
Sulla quantificazione dei danni, infine, lamentava l'iperbolica richiesta risarcitoria di €
400.000,00, anche in considerazione del fatto che in occasione del giudizio penale di primo grado era stato chiesto il più ridotto importo di € 200.000,00.
In definitiva, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite e compensi del giudizio.
10 ****
Nel presente giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria e la Corte, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza del 26.09.2024, celebrata in modalità
cartolare, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente, mette conto evidenziare, in merito al rapporto tra il giudizio civile e penale a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, che il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non rappresenta una prosecuzione stricto iure di quello penale, ma un procedimento autonomo su di un piano tanto morfologico quanto funzionale, posto che, a seguito dell'annullamento ai soli effetti civili, si realizza una scissione strutturale tra giudizi ed una divaricazione funzionale tra materie a seguito della
"restituzione" dell'azione civile così ripristinata all'organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente, (Cass. 05/11/2021, n. 32212; Cass. 29/09/2021, n. 26476), e ciò in quanto il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass. 25/11/2021, n. 36638). Ed invero, “in tema di
annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili,
il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda
risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del
canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della
condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di
11 comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul
cd. agente modello” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 23739 del 03/08/2023).
Venendo al vaglio nel merito, la domanda, sulla scorta delle considerazioni svolte qui di seguito, risulta infondata.
Infondato è anzitutto, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa, il primo rilievo teso a censurare l'omessa informazione ricevuta, artatamente riportata con la c.d. “scheda di gravidanza”.
In punto di diritto è opportuno rammentare che “In tema di responsabilità per attività
medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso
informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in
merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati
conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in
un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del
consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico” (Cass. n. 31026
del 07/11/2023).
Orbene, giova evidenziare come il Tribunale avesse correttamente interpretato le risultanze probatorie in merito, atteso che concordanti si sono rivelate le versioni fornite dalle testimonianze delle numerose pazienti del udite durante il corso del CP_1
dibattimento.
In merito all'esistenza di tale documento va precisato che dalle risultanze probatorie dibattimentali è stato accertato che la predisposizione di una scheda di questo tipo, fin dalla prima visita, costituisse una prassi del modo di operare del sanitario. A riprova di ciò
possono essere richiamate le audizioni della Sig.ra che dichiarava: “già Testimone_1
12 fin dalla prima visita, dal primo incontro, [il Dr. appuntava tutto in una cartella, CP_1
una scheda di gravidanza chiamiamola”, nonché quella della Sig.ra Persona_5
“la scheda era in mio possesso. Io tornavo a casa con la mia scheda, con la mia
[...]
carpetta, poi la volta successiva la riportavo con me”.
A questo si aggiunga la corretta valutazione effettuata dal Tribunale nell'attribuire a tale documento un valore decisivo ai fini della prova in relazione all'assolvimento dell'obbligo informativo.
Ed invero, la totalità delle pazienti escusse nel corso del dibattimento ha confermato il
modus operandi del in merito alla predisposizione e consegna della scheda di CP_1
gravidanza che, tra le diverse voci riporta chiaramente “informazioni diagnosi prenatale”.
Tale puntualizzazione presuppone un confronto medico-paziente sulla possibilità di effettuare accertamenti diagnostici prenatali.
Ancora, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali rese dalle pazienti del risulta CP_1
che tutte riferiscono di avere ricevuto dal professionista le informazioni in maniera chiara e puntuale anche in merito alla possibilità di svolgere indagini prenatali invasive, quali l'amniocentesi. Alcune testimoni aggiungono di ricordare che, a seguito di rifiuto nel praticare esami prenatali invasivi, il aveva provveduto a registrare il relativo rifiuto CP_1
nella scheda di gravidanza.
Ebbene, non vi è ragione di credere che l'unico caso di omessa informazione e compilazione della scheda di gravidanza riguardi proprio il caso della considerata Pt_1
la materiale produzione in atti di tale documento. Alla luce di ciò, si può ragionevolmente concludere che, accertata l'esistenza della scheda, il dott. fornì alla gestante tutte CP_1
le informazioni necessarie per valutare l'opportunità di svolgere ulteriori test e che la
13 stessa abbia espresso il proprio dissenso così come riportato dalla dicitura “rifiuta”
nell'apposita sezione della scheda.
Per quel che concerne l'assolvimento dell'obbligo informativo, va altresì aggiunto che,
durante il corso della gravidanza, numerosi sono stati i test prenatali consigliati dal CP_1
e poi eseguiti dalla alla base dello svolgimento dei test vi deve necessariamente Pt_1
essere un confronto medico-paziente che, diversamente, non giustificherebbe l'esecuzione degli stessi da parte della gestante. A titolo esemplificativo va richiamato il suggerimento del in ordine alla necessità di rivolgersi ad un centro specializzato (Ospedale CP_1
Cannizzaro di Catania) al fine di svolgere l'ultrascreen, o 'bi-test', nel momento in cui era sorto il sospetto in merito all'ispessimento della plica nucale. L'esecuzione di un test del genere presuppone, necessariamente, un'informazione approfondita da parte dello specialista, in assenza del quale la gestante non si sarebbe certamente determinata ad eseguirlo, recandosi autonomamente in un centro specializzato.
Strettamente collegato al primo, e parimenti infondato, è il secondo profilo di doglianza concernente le dichiarazioni rese dalla parte civile e la loro corrispondenza a verità in merito alle omissioni del ginecologo.
Sul punto l'attrice affermava di non aver “mai visto annotare tale dicitura [rifiuta] sulla
mia scheda di gravidanza, che tra l'altro deteneva solo il dott. presso il suo studio, CP_1
senza che io ne avessi mai ricevuto copia”.
E tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la veridicità di tali dichiarazioni risulta smentita dalla contraddittorietà successiva deposizione della persona offesa, in quanto la stessa dichiarava di non aver mai avuto a sua disposizione una scheda di gravidanza, escludendo finanche di averla vista nel corso delle visite e confermando di
14 aver preso contezza della relativa esistenza per la prima volta nel corso delle indagini:
“con mio grande stupore, sono venuta a conoscenza di tale indicazione, solo dopo aver
estratto copia dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero”.
Nondimeno, in merito alle modalità con le quali il entrò in possesso della scheda CP_1
di gravidanza, va richiamata la testimonianza del medico Dr. che aveva seguito il Tes_2
parto. Ed infatti, il professionista dichiarava che la aveva portato con sé “la solita Pt_1
scheda ostetrica” della quale il aveva chiesto di estrarne una copia dopo la nascita. CP_1
Sul punto, la deposizione del è chiara, lineare e non contraddittoria, ulteriormente CP_1
confortata dalle risultanze probatorie in atti.
A conferma di tale conclusione viene in soccorso quanto rilevato dalla consulenza dei
Dott.ri nel dichiarare che “si ribadisce che sussiste in atti una scheda di Per_1 Per_2
gravidanza ove vi è annotato che la gestante rifiuta le informazioni circa la possibilità di
far intraprendere alla un iter diagnostico più accurato. Pertanto, alla luce di tale Pt_1
scheda, condivisibile è da ritenersi la condotta professionale posta in essere dal dott.
in ordine all'attività di diagnosi e cura;
in caso di riscontro affermativo dell'esame CP_1
e solo in base all'art. 6 della legge 194/1978, la avrebbe potuto avvalersi di un Pt_1
eventuale aborto”.
Superflue appaiono ulteriori specificazioni in merito all'attendibilità delle dichiarazioni dell'attrice nel corso del dibattimento, al di là del fatto che siano state considerate dal
Tribunale non corrispondenti al vero, posto che è del tutto evidente che le dichiarazioni della persona offesa, mentre possono certamente fondare la responsabilità penale dell'imputato (cfr. Cass. Pen. n. 410 del 09/11/2021), non assumono alcun valore a fondamento della responsabilità civile del danneggiante, in quanto provenienti da una
15 parte del processo.
Infondati sono, altresì, i rilievi con cui l'attrice lamenta l'omessa diagnosi del sanitario,
nonché la sussistenza di un nesso causale tra tale condotta illecita, la lesione del diritto all'autodeterminazione e successivamente l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva in capo a sé.
In punto di diritto, giova evidenziare che costituisce un dato acquisito che la violazione dell'obbligo di informare costituisca autonoma fonte di imputazione della responsabilità
del sanitario: “La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli
agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della
condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili
conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva
verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di
un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente,
mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il
trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza
dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo
diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario "rapporto" in forza del
quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e
di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento
dell'attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti,
non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso
informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta
omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che
16 il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire
al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi,
tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed
appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a
norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce
l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia
della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre
1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello
stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.), donde la lesione della situazione giuridica del
paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica. Mentre, sul piano del danno-
conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell'integrità
fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento
sia dovuta ad un'esecuzione del trattamento corretta o scorretta” (così Cass. n. 5444 del
14.3.06).
Più di recente, la S.C. ha avuto modo di chiarire, ed ancor meglio delineare, le possibili conseguenze dannose riconducibili alla violazione del consenso informato, evidenziando,
in particolare, come la lesione del diritto alla salute ed all'autodeterminazione si pongano su piani distinti: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di
acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda
che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla
salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva
17 evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse
all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto
terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato
se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto
dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta
costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio
generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra
inadempimento ed evento dannoso. (Cass. n. 19199 del 19/07/2018).
Ciò posto, in ordine alle paventate omissioni del non può non evidenziarsi che CP_1
quanto lamentato da parte attrice risulta smentito dalla documentazione versata in atti.
Difatti, basta ripercorrere gli esami prenatali suggeriti dal convenuto, e poi svolti dalla per escluderne qualunque forma di omissione nonchè imperizia o imprudenza. Pt_1
In maniera del tutto condivisibile, il Tribunale riteneva come nessun fattore di rischio fosse mai stato sottovalutato dal ginecologo: nello specifico, rispetto al sospetto ispessimento della plica nucale, il convenuto suggeriva di svolgere l'ultrascreen o 'bi-test', che di fatto fu eseguito dall'attrice presso il centro specializzato Ospedale Cannizzaro di Catania e da questo esame emerse la presenza di rischi inferiori al cut-off per la trisomia 21 e nella norma per la trisomia 18 (peraltro, è pacifico che il software impiegato dall'
[...]
, non prevedesse il calcolo di un rischio specifico della sindrome Controparte_2
di Patau, trisomia 13).
Nella stessa occasione veniva, inoltre, nuovamente valutata la misura della traslucenza nucale (TN) che non segnalava anomalie di sorta.
18 Il dato è stato anche confermato dalla perizia svolta nel giudizio d'appello: segnatamente,
il perito dr. a pag. 16 della propria relazione evidenziava, da un lato, che non sarebbe Per_3
stato corretto rilevare in data 11.9.2008 la TN “posto che la lunghezza dell'embrione a
quel momento era di soli 42 mm, inferiori al minimo richiesto (45mm)”; dall'altro, che il successivo esame effettuato presso l'Ospedale di Catania ebbe ad escludere la sussistenza di parametri di TN superiori alla norma.
In altri termini, la rilevazione del valore fuori norma della TN, riscontrato in prima battuta dal dott. in un'epoca in cui tale esame, per la dimensione dell'embrione, non CP_1
poteva ritenersi attendibile, veniva poi successivamente smentita dagli operatori dell' , in un'epoca in cui l'esame di tale marker era certamente più Parte_2
attendibile: elemento questo che, evidentemente, non poteva che rassicurare il dott. CP_1
circa la assenza di cromosomopatie (cfr. deposizione dr. ud.
9.10.2018 pag. 6 e 7 Per_3
della trascrizione della fonoregistrazione).
In riferimento all'ulteriore fattore di rischio legato al problema cardiaco, c.d. golf-ball, è
anzitutto pacifico che il dott. abbia indirizzato immediatamente la gestante presso CP_1
l'Ospedale Ferrarotto di Catania per l'esecuzione di un'ecocardio fetale. Anche da questo test non emerse nessun problema cardiaco del feto ed invero il referto riportava “cuore
fetale analizzato alla 23° settimana di gestazione, normale in architettura e funzione.
Ritmo cardiaco normale”. Sul punto, la relazione dei CCTTUU del PM riporta: “quanto
effettuato/consigliato e fatto eseguire dall'odierno indagato, appare corretto e non
oggetto di censura sotto il profilo squisitamente diagnostico, sottolineando ad ogni buon
conto che quanto riscontrato dallo stesso nelle ecografie eseguite in capo all'odierna
querelante, non avrebbero potuto indirizzare il verso una corretta diagnosi CP_1
19 nosografica e, tuttavia, quando i dubbi sorsero, egli con una condotta corretta indirizzò
l'allora gestante ad eseguire ulteriori esami diagnostici”.
Ma, al di là di tale aspetto, non possono che richiamarsi le considerazioni espresse dallo stesso dr. nella propria relazione, circa la insussistenza di univocità di vedute Per_3
all'interno della comunità scientifica circa la valenza di tale marker rispetto alla patologia poi riscontrata in capo alla neonata.
Spiega il dr. nella propria relazione: “le "golf ball" rappresentano delle immagini Per_3
iperecogene (bianche), puntiformi, generalmente ovoidali, che compaiono all'interno
delle cavità ventricolari cardiache. Esse sono espressioni, di microcalcificazioni da
depositi calcarei a carico di piccoli muscoli intracardiaci (muscoli "papillari") che
sottendono i lembi delle valvole atrio-ventricolari. Non ne è nota l'esatta etiologia,
possono essere visualizzati solo monolateralmente (più spesso a sinistra) o bilateralmente
con una incidenza di 4% delle ecografia ostetriche”. E tuttavia, prosegue il perito, “Nei
primi anni '90 si riteneva che i foci ecogeni cardiaci fossero associati con meccanismo
fisiopatologico incerto al rischio di aneuploidia (anomalie nel numero di cromosomi). E'
descritta in letteratura una associazione la trisomia 2l (15-30%) e con la trisomia 13 (fino
al39%). In realtà gli studi più recenti hanno concluso che in caso di "golf ball" isolata
non si modifica il rischio di base e non appare giustificato il ricorso ad una indagine
invasiva (amniocentesi genetica), specie se gli esami di screening precedenti non hanno
mostrato aumento del rischio (Coco C,2004). Indice dei diversi orientamenti
sull'argomento dei "foci ecogeni intracardiaci (ed anche di un altro soft marker, le "cisti
dei plessi coriodei"), è stata la necessità da parte di 22 dei maggiori scienziati e studiosi
in materia di pubblicare un editoriale sulla prestigiosa rivista "Journal of Ultrasound in
20 Medicine" dal titolo "Choroid plexus cysts and echogenic intracardiac focus in” women
at low risk for chromosomal anomalies.". Nel loro editoriale erano concordi
nell'affermare che l'osservazione di foci ecogeni intracardiaci (cioè la "golf ball") non
aumentasse il rischio di aneuploidia della paziente, cioè non costituisce indicazione ad
eseguire amniocentesi. Per di più, rafforzando ulteriormente la loro posizione
aggiungevano che i medici non devono informare la paziente di tale reperto, poiché
rappresentativa solo d una normale variante anatomica.”.
A fronte di tale ragionata e documentata argomentazione, non può non evidenziarsi come desti non poche perplessità la contraddittoria valutazione effettuata dallo stesso dr. Per_3
nel corso dell'udienza del 9.10.2018, laddove sembrerebbe attribuire a tale soft marker una valenza maggiore rispetto a quanto precedentemente chiarito (testualmente lo definisce “campanello d'allarme”; cfr. pag 12 della trascrizione della fonoregistrazione)
senza che tuttavia tale nuova valutazione appaia sorretta da analoghi riferimenti alla letteratura scientifica, tali da sconfessare l'ampia disamina contenuta nella propria relazione.
Ancora, in relazione al fattore di rischio della microcefalia, il referto dell'ecografia morfologica veniva correttamente letto da parte del professionista, avendo questi rilevato la misura della circonferenza pari a 176 mm, considerato che, generalmente, i sospetti di microcefalia sorgono in un range di valore compreso tra 154 mm-169 mm. A conferma della legittimità del mancato sospetto va rilevato che al momento della nascita la circonferenza cranica è risultata nella norma (cfr. dichiarazioni dr. ud. 9.10.2018 Per_3
pag. 24 della trascrizione della fonoregistrazione); sul punto, inoltre, la perizia dei
CCTTUU sottolinea che “il riscontro della microcefalia è una diagnosi difficile e,
21 sicuramente, tardiva, che può essere effettuata nei 'casi più fortunati' non prima della fine
del secondo trimestre, soprattutto in presenza di altre anomalie cerebrali”.
Infine, con riferimento all'arteria ombelicale unica, va evidenziato che questa veniva rilevata dal in occasione dell'ecografia del 19.02.2009, ma che tale elemento non CP_1
può costituire di per sé un rilevatore di cromosomopatia, in quanto è rinvenibile nel 28%
delle gravidanze. Ed invero, sul punto, la perizia dei CCTTUU ha rilevato che “non
patognomico appare il riscontro di un'arteria ombelicale unica che non è significativo di
anomalia cromosomica, essendo un reperto riscontrabile anche in gravidanze del tutto
normali”.
Tale conclusione è stata confermata dal dr. nell'ambito della propria relazione (pag. Per_3
17) dove si evidenzia che “in letteratura si rinvenivano in passato deboli evidenze a
sostegno di un'associazione con anomalie cromosomiche. Solo il l0% dei portatori di
arteria ombelicale unica hanno aneuploidie (Gomal AS, 2003).”
In definitiva, coerentemente a quanto ritenuto, sul punto, da parte del Tribunale, deve ritenersi che i singoli elementi di rischio evidenziati da parte attrice, poiché non insorti contemporaneamente, non potessero essere qualificati come indici significativi sulla cui base fondare una valutazione di rischio concreto di cromosomopatie, ed in particolare della sindrome di Patau, di rarissima insorgenza (stimata in circa 1/8.000- 1/15.000 neonati, a fronte di un rischio pari a circa 1/1500-1/300 neonati per la trisomia 21 o sindrome di
Down). Donde, del tutto condivisibile – a dispetto delle perplessità manifestate dallo stesso dott. solo dopo il deposito della propria relazione – deve ritenersi la valutazione Per_3
effettuata dal Tribunale, circa l'insussistenza di indici tali da indurre il professionista a consigliare alla paziente di effettuare un'indagine invasiva come quella dell'amniocentesi
22 (comportante un rischio di aborto pari a circa 1/250, e ciò al di là del fatto che, come si è
detto, risulta provato il dissenso della paziente all'espletamento di tale metodologia diagnostica).
Per quel che concerne il nesso causale tra la condotta del sanitario e la lesione del diritto all'autodeterminazione della donna e, quindi, della lesione del diritto alla salute per l'insorgenza nella stessa di sindrome ansioso-depressiva reattiva, va rilevato come consequenziale sia la considerazione per la quale, in assenza di una condotta omissiva rimproverabile finanche a titolo colposo in capo al medico, deve considerarsi assorbito ogni profilo di rilevanza in ordine a tale questione.
Peraltro, relativamente a tale aspetto, mette conto evidenziare che “è da escludersi la
configurabilità e l'ammissibilità nell'ordinamento del c.d. aborto "eugenetico",
prescindente dal pericolo derivante dalle malformazioni fetali alla salute della madre,
atteso che l'interruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6
legge n. 194 del 1978 ( accertate nei termini di cui agli artt. 5 ed 8 ), oltre a risultare in
ogni caso in contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e di indisponibilità
del proprio corpo ex art. 5 cod. civ., costituisce reato anche a carico della stessa gestante
(art. 19 legge n. 194 del 1978), essendo per converso il diritto del concepito a nascere,
pur se con malformazioni o patologie, ad essere propriamente -anche mediante sanzioni
penali - tutelato dall'ordinamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004).
Ebbene, nel caso di specie, è opportuno evidenziare, in limine, come tutt'altro che provato sia il fatto che la gestante fosse nelle condizioni di poter effettivamente eseguire un'interruzione di gravidanza: ed invero, anche tale aspetto risulta chiarito dalla relazione del dott. il quale evidenzia che se anche “il Dott. avesse consigliato un Per_3 CP_1
23 approfondimento diagnostico sul feto con ecografia presso centro di riferimento, non è
nota quale sarebbe stata la tempistica di esecuzione. Tale dato riveste una importanza
fondamentale considerato che al 01.12.2008 gestazione della sig.ra era giunta già Pt_1
alla 22,1 settimane, e che il termine ultimo per la possibilità di accedere alla IVG ai sensi
dell'art. 6 comma b, era la 223 settimane. A paragone, l'indagine sempre di II livello
(l'ecocardio fetale) richiestale a motivo del riscontro di golf ball è stata eseguita solo dopo
9 giorni, alla 23,2 settimane, ben oltre il termine di una possibile IVG (cioè 22,3
settimane). Inoltre sarebbero occorsi ulteriori 15 gg (dunque oltre il termine di una
possibile IVG), nell'ipotesi in cui apparisse necessario attendere il risultato definitivo
dell'analisi cromosomica convenzionale prima che si potesse prendere una decisione in
merito alla continuazione della gravidanza o alla sua eventuale interruzione.”
Infine, per quel che concerne il profilo inerente all'osservanza delle linee guida, va rilevato che “in tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft
law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce
espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla
corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole
generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13510 del 29/04/2022).
Ed invero, nel caso di specie, è opportuno riportare quanto affermato nella stessa perizia dal CTU espletata in grado di appello, Dr. in merito all'esame strumentale esperito Per_3
dal nel rispetto delle linee guida: “l'esame, che è un I livello ecografico, quindi solo CP_1
uno screening ecografico e non una valutazione di ogni singolo dettaglio anatomico fetale,
risulta condotto conformemente alle linee guida SIEG del 2006”; ed ancora continuava
24 “facendo riferimento alle linee guida SIEIOG ed alle anomalie riscontrate alla nascita
[…] si rappresenta quanto segue: - arteria ombelicale unica: nelle linee guida
sull'ecografia in gravidanza del 2006 non ne veniva richiesta la ricerca in occasione dei
controlli di I livello;
[…] - microretrognazia: non è prevista la valutazione del volto fetale
e dei dismorfismi facciali, le predette linee guida non ne raccomandano la sistematica
valutazione del profilo facciale;
[…]”. Il predetto perito conclude affermando che “si
ritiene che la condotta del dott. sia stata conforme alle leges artis valide all'epoca CP_1
dei fatti”.
Ulteriore conferma è riportata dall'elaborato peritale dei consulenti d'ufficio del P.M.,
Dott.ri e i quali affermavano che “in merito all'ultrascreen, c'è da Per_2 Per_1
precisare che esso, così come previsto dalle linee guida della , Controparte_3
deve essere eseguito per valori di CRL compresi fra 45 e 80 mm;
inoltre, il cut-off della
traslucenza nucale è 2,5 mm, essendo considerati patologici solo valori che superano i
3,0 mm, per cui il valore di 1,6 mm, peraltro ottenuto con un CRL (=42) non idoneo e da
un operatore non accreditato, non può e non deve essere considerato patologico. Sicchè,
e comunque, il dott. ebbe ad inviare, correttamente, la gestante presso un centro di CP_1
riferimento accreditato, per effettuare lo screening”.
Chiarivano, inoltre, in merito alla microftalmia, che le linee guida, anche quelle più recenti e quindi redatte in epoca successiva al fatto de quo, prevedevano “la visualizzazione delle
orbite, ma non la loro misurazione, senza la quale non è assolutamente possibile fare una
diagnosi di microftalmia”.
Unanimi risultano le conclusioni cui sono giunti i periti e per cui “è Per_1 Per_2
possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Dott. si adoperò CP_1
25 nell'ambito delle scelte diagnostiche dettate dall'arte medica, non sussistendo un nesso di
derivazione causale tra la sua condotta sanitaria e le menomazioni da cui risulta essere
affetta . Persona_6
Lo stesso Dr. nella sua perizia riporta “non può dunque essere addebbiata a parere Per_3
del sottoscritto responsabilità al dott. per non avere raccomandato in maniera CP_1
'diretta' l'esecuzione dell'amniocentesi”.
Né può ritenersi che tali conclusioni, univoche tra loro, e corroborate da plurimi, solidi,
riferimenti bibliografici nella letteratura scientifica, possano essere radicalmente sconfessate dalle perplessità manifestate, oralmente e solo in un secondo momento, dal dr.
nel corso della seconda audizione nel giudizio di appello. Per_3
In definitiva, in difetto di fattori di rischio e di condizioni specifiche, nessuna inadempienza può ritenersi integrata nell'agere del sanitario né in termini di negligenza né in termini di imperizia. In conclusione, condivisa la conclusione cui è approdato il
Tribunale di Enna nell'escludere la penale responsabilità, va esclusa la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità del dott. CP_1
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 7.120,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
26 - Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio pari ad € 7.120,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
22.1.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
27