Articolo 20 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 19Articolo 21
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15 ottobre 1950
Art. 20. (Comparse conclusionali e memorie)

Il testo dell' art. 190 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie). - Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.
"Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.
"Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.
"Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza, di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.
"Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'art. 70".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950