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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8606/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 09/10/2024, parte ricorrente ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) CP_1 dell'indebito, comunicato dall'I o con nota in data 7-3-2024 per € 18.562,50- relativa al periodo gennaio 2021 – marzo 2024- con contestuale revoca della pensione cat. AS n. 078/310004030561 della quale la ricorrente era titolare;
nella nota in questione l' dava atto CP_1 di avere effettuato un ricalcolo e conseguentemente operato la trattenuta ovvero formalizzato la richiesta di recupero dell'indebito. La pretesa dell' era stata formalizzata in forma assolutamente incomprensibile. CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi solo all'esito di un formale provvedimento di revoca dichiarativo del venire meno delle condizioni dell'erogazione fatto salvo il dolo del titolare del beneficio (art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77); con l'ulteriore precisazione che i redditi rilevanti sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio CP_ dall' in via telematica. CP_ Si costituiva l' deducendo che il provvedimento qui al vaglio aveva avuto causa nei redditi maturati e dichiarati, dal nucleo familiare nel corso del 2020 che avevano comportato il superamento dei redditi per godere del trattamento assistenziale;
in particolare redditi da terreni e fabbricati dichiarati dal coniuge della ricorrete per l'anno 2020 e dei redditi da lavoro
1 dipendente. I redditi in questione erano divenuti conoscibili e valutabili dall' , solo dopo la CP_2 loro confluenza e relativa disponibilità resa negli archivi dall'Amministrazione Finanziaria. Sicché non poteva applicarsi la tutela dell'affidamento , avendo parte ricorrente volutamente omesso di dichiarare dati necessari ai fini della corretta erogazione della prestazione .
Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Osserva
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_2 verificare annualmente l'esi i situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell in ordine alle verifiche dei CP_1 redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge). ( L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 CP_1
c.c., può recuperare debiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione Controparte_3 CP_1 di rico o da sioni contributive (Cassazione civile sez. lav., 11/10/2024, n.26580).
"In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione CP_1 di cui all'art 2033 cod. civ., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11-quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153" (Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19).
Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha CP_1 avuto conoscibilità dei redditi ma dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (Cassazione civile sez. lav., 19/11/2024, n.29689). L'anno decorre dal momento in cui il reddito va dichiarato e messo nella disponibilità di conoscenza dell e non……..dall'anno di produzione dello stesso. CP_1
2 Sicchè in applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno. Il termine ultimo per procedere al controllo spirava, infatti, il 31 dicembre 2006 (in termini, Cass. nr. 3802 del 2019);
La questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della "non CP_1 ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così Cass. nr. 3802 del 2019);
Tra le due opposte tesi, applicabilità dell'art 13 della legge n. 412 del 1991, o, al contrario, incondizionata applicabilità del regime codicistico di cui all'art. 2033 cc.cc. con sentenza n
13223/2020 è stato affermato che '"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (...)Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -,
Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n.
13223/2020).
Nella medesima sentenza, con ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo, è stato altresì precisato che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. CP_1
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata
3 all'Amministrazione finanziaria. Da tanto discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).'
4 Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che i redditi invocati dall' , CP_1 seppure percepiti dal coniuge, non si sottraggono all'area della conoscibilità e pertanto la somma per cu iè causa va dichiara irripetibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara la irripetibilità degli importi per cui è causa (€ 18.562,50) e la restituzione di quelli trattenuti dall per il titolo indicato in motivazione con accessori di legge;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00, oltre spese CP_1 generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione Avv. Russo;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8606/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 09/10/2024, parte ricorrente ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) CP_1 dell'indebito, comunicato dall'I o con nota in data 7-3-2024 per € 18.562,50- relativa al periodo gennaio 2021 – marzo 2024- con contestuale revoca della pensione cat. AS n. 078/310004030561 della quale la ricorrente era titolare;
nella nota in questione l' dava atto CP_1 di avere effettuato un ricalcolo e conseguentemente operato la trattenuta ovvero formalizzato la richiesta di recupero dell'indebito. La pretesa dell' era stata formalizzata in forma assolutamente incomprensibile. CP_1
Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi solo all'esito di un formale provvedimento di revoca dichiarativo del venire meno delle condizioni dell'erogazione fatto salvo il dolo del titolare del beneficio (art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77); con l'ulteriore precisazione che i redditi rilevanti sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio CP_ dall' in via telematica. CP_ Si costituiva l' deducendo che il provvedimento qui al vaglio aveva avuto causa nei redditi maturati e dichiarati, dal nucleo familiare nel corso del 2020 che avevano comportato il superamento dei redditi per godere del trattamento assistenziale;
in particolare redditi da terreni e fabbricati dichiarati dal coniuge della ricorrete per l'anno 2020 e dei redditi da lavoro
1 dipendente. I redditi in questione erano divenuti conoscibili e valutabili dall' , solo dopo la CP_2 loro confluenza e relativa disponibilità resa negli archivi dall'Amministrazione Finanziaria. Sicché non poteva applicarsi la tutela dell'affidamento , avendo parte ricorrente volutamente omesso di dichiarare dati necessari ai fini della corretta erogazione della prestazione .
Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Osserva
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_2 verificare annualmente l'esi i situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell in ordine alle verifiche dei CP_1 redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge). ( L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 CP_1
c.c., può recuperare debiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione Controparte_3 CP_1 di rico o da sioni contributive (Cassazione civile sez. lav., 11/10/2024, n.26580).
"In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione CP_1 di cui all'art 2033 cod. civ., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11-quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153" (Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19).
Ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha CP_1 avuto conoscibilità dei redditi ma dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito (Cassazione civile sez. lav., 19/11/2024, n.29689). L'anno decorre dal momento in cui il reddito va dichiarato e messo nella disponibilità di conoscenza dell e non……..dall'anno di produzione dello stesso. CP_1
2 Sicchè in applicazione di tali principi, la Corte ha, per esempio, giudicato tempestiva la richiesta di restituzione inoltrata ad ottobre 2006, in relazione a un indebito dell'anno 2004, accertato nel 2005, in esito alla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio dello stesso anno. Il termine ultimo per procedere al controllo spirava, infatti, il 31 dicembre 2006 (in termini, Cass. nr. 3802 del 2019);
La questione attinente alle modifiche reddituali" di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene "all'ambito degli errori e, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della "non CP_1 ripetibilità" di cui all'art. 13, comma 1, "soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2" (così Cass. nr. 3802 del 2019);
Tra le due opposte tesi, applicabilità dell'art 13 della legge n. 412 del 1991, o, al contrario, incondizionata applicabilità del regime codicistico di cui all'art. 2033 cc.cc. con sentenza n
13223/2020 è stato affermato che '"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (...)Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -,
Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n.
13223/2020).
Nella medesima sentenza, con ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo, è stato altresì precisato che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. CP_1
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata
3 all'Amministrazione finanziaria. Da tanto discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_1 scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).'
4 Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che i redditi invocati dall' , CP_1 seppure percepiti dal coniuge, non si sottraggono all'area della conoscibilità e pertanto la somma per cu iè causa va dichiara irripetibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara la irripetibilità degli importi per cui è causa (€ 18.562,50) e la restituzione di quelli trattenuti dall per il titolo indicato in motivazione con accessori di legge;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00, oltre spese CP_1 generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione Avv. Russo;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria;
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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