Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 161/2021 (cui è riunito il proc. n. 166/2021) R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'8.4.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SOLLAMI NUCCIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA MIMIANI N.166 93017 SAN CATALDO ricorrente contro
, CALTANISSETTA, 21/09/1984 (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ZANZARELLA GIANCARLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente proc. n. 161/21: «in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto sussistendo gravi motivi;
-Nel merito dichiarare che il titolo esecutivo e il precetto, sono nulli, invalidi ed inefficaci, per mancanza, nullità, difformità, illeggibilità nella forma e nel contenuto, della procura e invalidità della stessa e per essere stata autenticata, senza data certa, solo una copia per immagine trasmessa al legale;
- In subordine, dichiarare che le competenze dovute per l'atto di precetto siano pari ad € 100,00 oltre accessori, adottando lo scaglione fino ad € 5.200,00 nei limiti un po' al di sopra dei minimi tariffari, per come fissati in DM e/o nella misura ritenuta congrua. Con vittoria di spese e compensi di causa di cui il sottoscritto legale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi». Per parte resistente proc. n. 161/2021: «In via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedendo sulle spese in ragione della soccombenza virtuale. Con Vittoria di spese e compensi, spese generali 15%, oltre accessori di legge, in favore del difensore che si dichiara antistatario»
Per parte ricorrente proc. n. 166/21: «in via preliminare sospendere anche inaudita altera pars, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sussistendo gravi motivi e disponendo se del caso anche idonea cauzione;
- a norma dell'art. 416 c.p.c., chiede di pronunciare, entro e non oltre i successivi 5 giorni, dall'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 415 co. 2 c.p.c. un nuovo decreto con la fissazione di un'altra data d'udienza per consentire all'opposta di prendere le difese depositando memoria di costituzione sulla domanda riconvenzionale formulata in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti affermati dall'opponente e indicare specificatamente e a pena di decadenza ogni mezzo di prova e i documenti che dovrà contestualmente depositare, nel termine di gg.10 prima della fissata udienza;
-Nel merito esperito il tentativo di conciliazione, dichiarare che il decreto ingiuntivo è nullo e inefficace e va revocato, per mancanza, nullità, difformità della
1
- In subordine, dichiarare compensate giudizialmente i crediti vantati dal lavoratore, con i crediti dovuti alla società per sottoscrizione di quote sociali per ingresso socio lavoratore e quote iscrizione, per gli anni 2019-20 e 21, per un importo pari ad €. 3.250,00, anche questo risultante da prova scritta;
In via riconvenzionale, riconoscere i crediti vantati dalla società nei confronti del socio lavoratore, per l'importo di
€.3.250,00, dovute come sottoscrittrice di quote sociali finanziate con mutuo IRCAC (Istituto Regionale per il
Credito alla Cooperazione) e da rimborsare ad opera di ciascun socio- lavoratore con rate di €.294,12 ciascuna e per le quote annuali di iscrizione come socio di cooperativa sociale. - Per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento della somma anzidetta, gravata di interessi legali dall'insorgenza del credito fino al soddisfo» Per parte resistente proc. n. 166/2021: «1. In via principale e nel merito, respingere l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo 3/2021 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale Civile di Caltanissetta – Sez. Lavoro, in data 5.1.2021 (R.G. 1226/2020);
2. In accoglimento della superiore domanda, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla Controparte_1 Controparte_2
, a qualunque titolo;
3. In via riconvenzionale (reconventio reconventionis), per tutte le ragioni esposte in
[...] narrativa, accertare e dichiarare il credito della Sig.ra nei confronti di Controparte_1 CP_2
per la retribuzione di Gennaio 2020, per le competenze di fine rapporto e residuo di TFR e, per
[...] l'effetto, condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento nei Pt_1 confronti della Sig.ra dell'importo di Euro 2.874,29 (duemilaottocentosettantaquattro/29) o Controparte_1 del diverso importo, maggiore o minore ritenuto di giustizia all'esito del presente giudizio, facendo salvo ogni diritto e riserva in base alla documentazione che verrà prodotta da Oltre interessi e rivalutazione sino al Pt_1 soddisfo. Con Vittoria di spese e compensi, spese generali 15%, oltre accessori di legge, in favore del difensore che si dichiara antistatario»
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 05/02/2021, la ha Parte_1 opposto l'atto di precetto ex artt. 615 e ss. c.p.c. 618 bis c.p.c., con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 4.896,70, oltre alle spese ed agli interessi maturandi.
Infatti con Decreto Ingiuntivo n. 3/2021, pubblicato in data 7.1.2021 e munito di formula esecutiva il 18.1.2021, il Giudice del Lavoro ha intimato il pagamento della somma di
Euro 3.897,96, oltre rivalutazione e interessi legali e spese come per legge, in favore di a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e di retribuzione per la Controparte_1 mensilità di Gennaio 2020.
L'opponente ha preliminarmente eccepito la nullità e l'inesistenza del titolo esecutivo e del precetto per assenza della procura ad litem. Inoltre, ha contestato la quantificazione dei compensi professionali ritenuti eccessivi rispetto ai parametri del DM n. 55/2014, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
Ha resistito la sig.ra che ha eccepito l'infondatezza delle pretese Controparte_1 di parte ricorrente. Ha insistito per la validità della procura rilasciata nella procedura monitoria ed ha evidenziato di aver conferito una nuova procura per il giudizio di opposizione. Per effetto del pagamento delle somme ingiunte ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
In subordine, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio iscritto al n.
166/2021 R.G.
2 Con separato ricorso depositato l'8.02.2021 ed iscritto al n. 166/21 R.G., la ha Pt_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 3/2021 emesso dal Giudice del lavoro di Caltanissetta.
L'opponente ha motivato adducendo la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 3/2021, stante l'illeggibilità della procura apposta ed ha altresì sostenuto, con domanda riconvenzionale, la compensazione delle somme precettate con crediti sociali sorti per aumento del capitale sociale e non conferiti dalla lavoratrice.
Ha resistito la Sig.ra ed ha riproposto le medesime difese spiegate Controparte_1 nel procedimento n. 161/2021 sia in punto di legittimità della procedura monitoria che di fondatezza nel merito del credito azionato. Si è opposta alla compensazione delle somme argomentando con la carenza dei requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ.
Infine, ha proposto domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis), evidenziando l'esistenza di un credito a proprio favore di euro 2.874,29 derivante dalla somma dei seguenti importi: euro 981,85 a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 1.244,48 per residuo del TFR come da C.U. 2021, euro 647,96 a titolo di debito riconosciuto da controparte nella propria opposizione a saldo della compensazione evidenziata dalla
Pt_1
All'esito della trattazione scritta dell'udienza del 09/03/2023, il G.L. con Ordinanza del
9.03.2023 ha disposto la riunione dei due giudizi pendenti ed ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione dei giudizi riuniti con riconoscimento come satisfattivo del pagamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto e pagamento delle competenze per precetto al minimo tabellare, rimborso per parte resistente delle fasi di proposizione della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione”.
All'udienza del giorno 23 marzo 2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto per avvenuta cancellazione dall'albo dell'avv. Minnella, procuratore costituito della Parte_1
.
[...]
Con ricorso in riassunzione del 12.06.2023, la sig.ra ha chiesto al Parte_2
Giudice del Lavoro di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti di
, riproponendo tutte le domande, le richieste, le istanze ed Parte_1 eccezioni già̀ formulate nella precedente fase processuale.
Preso atto del ricorso in riassunzione, l'udienza è stata rinviata al 19.09.2023.
La causa alla luce delle produzioni documentali è stata ritenuta matura per la decisione.
Previo deposito di memorie e note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
3 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
***
Le ragioni del contendere sono da ascrivere alla asserita mancanza della procura, alla eccepita compensazione della somma precettata (già versata solo al fine di evitare il pregiudizio di una procedura coattiva) con quanto dovuto per competenze di fine rapporto e oneri sociali, nonchè alla determinazione dei compensi per l'intimazione del precetto. L'opponente infatti non ha contestato la spettanza e la determinazione del TFR nel decreto ingiuntivo opposto, oltre che la retribuzione per gennaio 2020.
Ma l'esame del merito deve essere preceduto da quello delle eccezioni preliminari di inammissibilità della riconvenzionale della lavoratrice per il pagamento delle mensilità di indennità di mancato preavviso e di residuo del TFR, oltre che quella di nullità della procura nel procedimento monitorio.
1. Sulla riconvenzionale della . Parte_2
Non può che rilevarsi l'inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e del residuo del TFR posto che nel giudizio che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto è attore in via sostanziale e non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis".
L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata anche in via officiosa, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno (si vedano ex pluribus Cass. Sez. 3, Sentenza n.
13086 del 5.6.2007, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29.9.2006, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8077 del 31.3.2007, Cass. sez. 3, Sentenza n. 2529 del 7.2.2006, Cass. sez.
2, Sentenza n. 18767 del 17.9.2004, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16331 del 20.11.2002).
2. Sulla procura nel procedimento monitorio.
L'opponente ha eccepito la nullità della procura resa nel procedimento monitorio in quanto nella forma e nella qualità di immagine in cui è stata notificata, risulta essere «del tutto indecifrabile e illeggibile, e, per l'effetto nulla e/o inesistente».
La ha eccepito la nullità della suddetta procura anche sotto l'ulteriore profilo della Pt_1 violazione della disposizione contenuta nell'art. 83, co. 20 ter, d.l. n. 18/2020 perchè la procura alle liti non è stata rilasciata in presenza, bensì a distanza ed è stata trasmessa
4 telematicamente per immagine al difensore, senza allegare copia di un valido documento di riconoscimento.
L'opponente ha sostenuto che la nullità della procura è ridondata in quella del decreto ingiuntivo e del precetto.
Sul punto la difesa della lavoratrice ha resistito dando atto del rilascio di successiva procura e comunque dell'infondatezza dell'eccezione in quanto al momento del rilascio, come da scambio via whatsapp è stato trasmesso il documento di identità (v. doc. sub all. A) allegato alla nota di deposito del 4.11.2021 nel procedimento n. 166/21).
Tanto premesso occorre evidenziare in fatto che, a causa del distanziamento sociale, la procura è stata resa non tra soggetti presenti ed è contenuta in un documento leggibile e sottoscritto sia dalla che dal difensore per autentica. La sottoscrizione del Parte_2 difensore per autentica non è datata al contrario della attestazione per autentica che è coeva alla data di deposito del ricorso in via monitoria. Tale circostanza di fatto depone in modo univoco per la sua anteriorità rispetto all'azione monitoria. Quanto alla mancanza di data sulla sottoscrizione della procura, il rilievo è certamente superato dalla datazione della autenticazione e soprattutto dal fatto che è dimostrato che il rilascio è stato antecedente al deposito del ricorso in via monitoria.
Come evidenziato dalla Suprema Corte «È valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.» (Sez. 2, Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018, sulla questione anche
Cassazione civile sez. lav., 12/02/2025, n. 3641)
Ed ancora «In tema di procura alla lite conferita, a norma dell'art. 83 comma terzo cod. proc. civ., in calce o a margine dell'atto introduttivo della fase processuale per cui viene rilasciata, fermo restando che il conferimento deve in ogni caso essere, a norma dell'art.
125 cod. proc. civ., anteriore alla costituzione della parte, è irrilevante che la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte sia redatta in data successiva
a quella del conferimento della procura e della opposizione della relativa sottoscrizione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della procura alle liti, tra l'altro anche per la riscontrata non corrispondenza tra la data del rilascio della procura e quella della certificazione della sottoscrizione)». (Cass. Sez. L.,
15/02/2000, n. 1705)
Deve pure darsi atto che nel procedimento monitorio il documento di identità della parte assistita non è stato allegato alla procura.
Tanto pone la questione della rilevanza della mancata allegazione del documento di identità alla procura.
5 L'art. 83, co. 20 ter, d.l. n. 18/2020 nel testo vigente dal 8.10.2020 al 31.7.2021 dispone
«Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia».
Anche se la disposizione è eccezionale e/o emergenziale, ad avviso di questo Giudicante,
l'adempimento dell'allegazione del documento di identità non è previsto a pena di nullità.
Neppure sussistono dubbi sulla riconducibilità della sottoscrizione della . CP_1
Pertanto deve applicarsi quanto disposto dall'art. 156 c.p.c. per cui non può essere pronunciata la nullità di alcun atto del processo per inosservanza di forme se non è espressamente comminata dalla legge (sulla questione si veda Cass. Sez. 1, 31/12/2019,
n. 34748 per cui «La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato»).
Gli elementi acquisiti fanno concludere nel senso che la procura è stata rilasciata anteriormente alla proposizione del giudizio dal soggetto legittimato. In ogni caso l'irregolarità è stata sanata successivamente con il rilascio di nuova procura (sugli effetti ex nunc della sanatoria della procura v. Cass. Sez. 3, 08/11/2019, n. 28824).
3. Sulle somme ingiunte per sorte capitale.
Tanto nel procedimento n. 161/2021 che nel procedimento n. 166/2021, la non ha Pt_1 mosso contestazioni sulla debenza delle somme intimate con il precetto e la loro quantificazione. Le ragioni di contrasto sono da ascrivere alla compensazione della somma di €. 3.250,00 per debiti sociali della con le somme ingiunte. Parte_2
Con difese nuove e da ultimo con memorie del 7.3.2025 la ha lamentato la Pt_1 sproporzione tra quanto corrisposto per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, risultando un indebito pari ad € 1.295,64, per la mancata decurtazione delle somme versate dall quale sostituto di imposta e le somme corrisposte per spese Pt_1 legali per il precetto.
6 La Cassazione ha chiarito come «L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma
a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo» (Sez. L,
Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, v. anche Sez. L, Sentenza n. 21010 del
13/09/2013).
Il datore di lavoro è sostituto di imposta e nella qualità all'atto del pagamento, avrebbe dovuto preventivamente esercitare la ritenuta di rivalsa e poi pagare all'Erario quanto trattenuto per tale causale, così esaurendo il rapporto tributario in conformità alle disposizioni di legge.
Con riferimento ai redditi da lavoro l'art. 23 d.p.r. n. 602/73 dispone che «Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
… omissis …
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell' articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora
7 dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. … omissis …
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.] La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. …. Omissis…»
In tali ipotesi si ha riferimento a rapporti nei quali, da un punto di vista strettamente civilistico, si contrappongono un debitore ed un creditore, «e il meccanismo della sostituzione viene “calato” su tali rapporti di modo che il debitore (sostituto), anziché pagare il corrispettivo interamente nelle mani del creditore (sostituito), ne corrisponde a questi solo una parte e trattiene la restante somma allo scopo di versarla al Fisco, a titolo di imposta dovuta dalla controparte-creditore sul reddito conseguito», contando sulla carenza di interesse del sostituto a non versare all'Erario una somma che dovrebbe comunque pagare al sostituito quale prezzo contrattualmente predeterminato;
mentre il creditore non può legittimamente lamentare l'incasso di una somma inferiore rispetto al quantum convenuto, giacché è la legge stessa ad imporre tale forma di decurtazione patrimoniale a suo carico.
Il modello impositivo definito dall'art. 64 d.p.r. n. 600/73 è obbligatorio ed il sostituito non può pagare l'imposta se non attraverso lo schema legale della sostituzione di imposta.
Se il sostituto ha esercitato preventivamente la ritenuta di rivalsa ed ha assolto il debito nei confronti dell'erario, l'intero rapporto tributario deve considerarsi esaurito in conformità alle norme di legge.
Per tali ragioni la ha diritto di ripetere le somme versate quale sostituto di imposta Pt_1 della . CP_1
4. Sulla compensazione.
L ha vantato crediti pari ad € 2400 per somme dovute dal socio lavoratore a titolo Pt_1 di quota per l'aumento del capitale sociale, approvato nell'anno 2015, in seguito a convenzione con l'IRCAC (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione), che ha elargito un mutuo a medio termine di € 40.000,00.
La ha inteso dimostrare il credito con i verbali di assemblea e l'estratto libro soci e Pt_1 le altre quote ripartite in rate di € 294,12 ciascuna. Inoltre ha chiesto la compensazione
8 della quota di iscrizione e permanenza come socio per il 2019, il 2020 ed il 2021 pari ad
€ 900,00, come da delibera di assemblea del 18/12/2009.
Come evidenziato dalla difesa della non sussiste la prova della sottoscrizione CP_1 dell'aumento del capitale sociale per la somma di € 2400 neppure per fatti concludenti.
«In materia di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento;
conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio». (Sez. 1, Sentenza n. 22016 del 19/10/2007, Cass. Sez. 1, 15/09/2009, n. 19813)
Per tali ragioni non sussiste alcun credito da parte della per aumento del capitale Pt_1 sociale.
Con riferimento al credito per contributo socio pari ad € 300, la domanda è fondata solo per il 2019, atteso che il rapporto si è sciolto con le dimissioni del 9.1.2020 per giusta causa, così determinando ai sensi dell'art. 21 dello statuto della cooperativa l'esclusione dalla qualità di socia della Lavoratrice.
Quindi la compensazione della somma ingiunta può essere limitata alla minor somma di €
300.
In conclusione per effetto della compensazione il credito di per TFR e Controparte_1 retribuzione per gennaio 2020 ammonta alla complessiva somma di € 3.597,96, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. Il regolamento delle spese processuali.
Le spese di lite dei giudizi riuniti di opposizione seguono la soccombenza della le cui ragioni sono state meritevoli di positivo apprezzamento solo in misura Pt_1 limitata. Devono essere determinate tenuto conto delle tariffe per il II scaglione del DM
n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per le seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria, considerata la complessità delle questioni affrontate.
Pertanto la deve essere condannata alla loro refusione nella misura di € 2700. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da CP_1 per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e del residuo del TFR.
[...]
9 In parziale accoglimento dei ricorsi nei procedimenti iscritti ai nn. 161/21 e 166/21 dichiara dovuta dalla la somma di € 3.597,96 a Parte_1 titolo di TFR e retribuzione gennaio 2020, così rideterminata per effetto della compensazione della somma di € 300 dovuta da per quota Controparte_1 sociale annuale per il 2019.
Accerta il diritto della alla ripetizione da Parte_1
delle somme corrisposte quale sostituto di imposta sul TFR e la Controparte_1 retribuzione per gennaio 2020.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2021.
Condanna la alla refusione delle spese di lite Parte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di Controparte_1
€ 2700, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 3 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre
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