Ordinanza cautelare 5 marzo 2019
Sentenza 30 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/08/2023, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 04931/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lettere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 8 novembre 2018, con la quale il Comune di Lettere ordinava al sig. -OMISSIS-la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate e consistenti in “una diversa distribuzione degli spazi interni (con la fusione del sub 3 e 4) e variazione prospettiche sul lato sud con la chiusura delle due serrande di ingresso ai box auto e creazione di una finestra a lume ingrediente. Inoltre sono state create due pertinenze sul lato valle (nord-ovest) adibite a wc e tettoia chiusa su tre lati”; b) se e per quanto di ragione, della relazione tecnica di sopralluogo -OMISSIS-, di contenuto sconosciuto nella sua integrità ma richiamato nel provvedimento impugnato sub 1); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lettere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Comune di Lettere - a seguito di verbale di accertamento dell’UTC assieme alla Polizia Municipale (giusta relazione di sopralluogo, prot. n. -OMISSIS-, in atti), - ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio nell’immobile di sua proprietà, sito in -OMISSIS-, catastalmente identificato al -OMISSIS-; opere comportanti la modifica della destinazione d’uso dell’immobile (indicato nella domanda di condono e negli accatastamenti allegati alla stessa come garage) in abitazione; nella diversa distribuzione degli spazi interni (con fusione del sub 3 e 4) e variazioni prospettiche sul lato sud con la chiusura delle due serrande di ingresso ai box auto e creazione di una finestra a lume ingrediente e, infine, nella creazione di n. 2 nuovi volumi mediante la realizzazione di due pertinenze sul lato valle (nord-ovest) adibite a wc e tettoia chiusa su tre lati.
1.1 Il ricorrente è insorto avverso il predetto provvedimento di demolizione, chiedendone l’annullamento alla stregua di articolate censure, con cui prospetta vizi di violazione di legge, in particolare dell’art. 44 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 nonché degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per più profili e, segnatamente, per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria motivazione e di motivazione, mancanza dell’interesse pubblico alla demolizione, violazione del giusto procedimento.
1.2 Sulla base dei motivi esposti, il ricorrente ha conclusoper l’accoglimento del ricorso mediante annullamento dell’ordine di demolizione, previa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
2. Si è costituito in resistenza il Comune intimato, contestando l’avverso dedotto, rimarcando che il ricorrente è intervenuto su immobile abusivo, soggetto a domanda di condono, ponendo illegittimamente in essere nuove opere e prosecuzione/trasformazione di quelle già oggetto della precedente istanza di sanatoria, chiedendo conclusivamente il rigetto del ricorso.
3. All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Con il primo motivo è dedotta l’illegittimità dell’ordine di demolizione, essendo ancora pendente istanza di condono edilizio, non definita al momento dell’adozione dell’atto gravato: in tesi di parte, l’esercizio da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione inibirebbe l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, sino a quando questa non si sia pronunciata (negativamente) sull’istanza stessa.
Il motivo non coglie nel segno.
Circa i rapporti tra la presentazione della domanda di sanatoria e la successiva esecuzione di opere ulteriori, il Collegio intende far richiamo alla consolidata giurisprudenza, anche della Sezione, per cui in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente. Difatti, la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria.
Come evidenziato nel corpo dell’ordinanza stessa, nonché nella relazione tecnica di accertamento prot. n. -OMISSIS-, le opere contestate sono successive alla presentazione della domanda di condono e riguardano, in particolare, la modifica della destinazione d’uso, nonché la diversa distribuzione degli spazi interni con la creazione di n. 2 nuovi volumi mediante la realizzazione di due pertinenze sul lato valle (nord-ovest) adibite a wc e tettoia, ossia, opere non contemplate nella domanda di condono, eseguite successivamente alla presentazione della stessa e, peraltro, realizzate in zona vincolata paesaggisticamente (con vincolo preesistente all’esecuzione delle opere abusive) e ricadente in zona “Agricola” in base al PRG e in zona 4 del PUT. Dunque, nel rilevare l’abusività delle stesse, non incombeva sull’amministrazione alcun obbligo di esaminare preventivamente la domanda di condono, essendo dunque inconferente, per le motivazioni che precedono, il richiamo del ricorrente al disposto dell’art. 44 L. 47/85.
4.2 Con il secondo motivo, l’odierno ricorrente ritiene che il provvedimento sia viziato per difetto motivazione, mancando l’indicazione delle ragioni della irrogazione della sanzione dell’abbattimento, in mancanza peraltro di qualsivoglia comparazione tra l’interesse pubblico ed il sacrificio imposto al privato, viepiù a fronte di opere per le quali è stata proposta istanza di sanatoria.
Le censure sono infondate.
Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in ragione del carattere vincolato del provvedimento, da un lato, costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'adozione dell'ordine di demolizione la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità ovvero in assenza del titolo edilizio e, dall’altro, lo stesso risulta sufficientemente motivato con l'accertamento dei presupposti previsti dalla legge per la sua dovuta adozione.
Dunque, a fronte dell'accertamento dell’abuso, non occorre una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato e nella impossibilità di adottare provvedimenti alternativi, rilevando a tal fine la constatazione che l’intervento è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, va sanzionato attraverso il provvedimento nella specie correttamente adottato dall’amministrazione ( cfr . C.d.S., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62).
Ciò posto, l’ordine di demolizione oggetto d’impugnativa trova adeguata giustificazione nella indicazione puntuale delle opere abusive realizzate in assenza dei titoli abilitativi e nella normativa violata ( ex multis , Cons. Stato, Sezione VI, n. 6071/2012; Tar Campania - Napoli, Sezione VI, n. 1718/2013), peraltro, su zona vincolata, così come ampiamente descritto anche attraverso il richiamo alla relazione dell’UTC.
4.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio del giusto procedimento e di partecipazione procedimentale.
Anche tale motivo è infondato.
Difatti, ribadito che l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio, mediante l'applicazione della misura ripristinatoria, costituisce atto dovuto, sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, quale presupposto necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria, ne consegue che i relativi provvedimenti, quali tra tutti l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, costituiscono atti vincolati, per la cui adozione non è necessario dare notizia dell'avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario ( cfr . T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28 agosto 2017, n. 4142; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03 agosto 2016, n. 4017).
5. Da quanto precede il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Gianluca Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.