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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 58/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PASQUA ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il l'11 gennaio 2018, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso bonario ricevuto in data 4 agosto 2017, con il quale l' le ha contestato l'omesso versamento dei contributi previdenziali alla CP_1
Gestione Separata per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995. L ha rilevato che il reddito da lavoro autonomo dichiarato dalla CP_1 ricorrente per l'anno in questione non risultava assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri enti previdenziali, procedendo pertanto al calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Separata per un importo complessivo di € 4.079,97, di cui € 2.470,47 a titolo di contributi e sanzioni.
2. In data 4 ottobre 2017, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo,
contestando il presupposto normativo della pretesa contributiva e chiedendo
1 l'annullamento in autotutela dell'avviso bonario. Ha sostenuto di aver regolarmente versato, per l'anno 2011, i contributi dovuti alla in conformità alle CP_2
disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, ha evidenziato che, ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione alla era richiesto il CP_2 raggiungimento di determinati livelli di reddito e volume d'affari, e che gli avvocati che non superavano tali soglie erano esonerati dall'obbligo di iscrizione alla e, CP_2
conseguentemente, dal versamento del contributo soggettivo, pur essendo tenuti a corrispondere il contributo integrativo.
3. La ricorrente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' , rilevando che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di CP_1 scadenza del versamento a saldo e che l'avviso bonario è stato notificato oltre tale termine.
4. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che il CP_1 pagamento del solo contributo integrativo, non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non esonera dall'obbligo di iscrizione e contribuzione presso la Gestione Separata. Ha inoltre affermato che la prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento a saldo e che l'avviso bonario, notificato il 31 agosto
2017, ha interrotto validamente il termine prescrizionale, considerato che la contribuente non ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, tra cui la presentazione del quadro RR, sezione II, nella dichiarazione dei redditi.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
***************
1. Per la decisione della presente controversia occorre muovere dal dato normativo che regola la materia.
2. L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
2 integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'”.
3. Al fine di dirimere i dubbi ingenerati da alcune circolari emesse dall' e da CP_1
altrettante note diramate dalle casse private, il legislatore è nuovamente intervenuto con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011, chiarendo che “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
4. La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 30344 del 2017 (cui sono seguite
Cass. n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018), dalla quale si ritiene di non potersi discostare, nell'interpretare il quadro normativo di riferimento, ed il cui principio è applicabile al caso di specie, ha affermato che "tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n.
509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n.
917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una
3 diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della Gestione Separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit) ... Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 19, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, L. n.
335 del 1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.".
5. Con specifico riferimento agli avvocati, la Suprema Corte con ordinanza, interlocutoria del 10.01.2020 n. 318 ha ribadito il principio secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione
- l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un CP_2
contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del CP_1
principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (cfr. ex multis Cass. 12/12/2018 n. 32167 che ha richiamato le motivazione i precedenti della Corte).
6. Sostiene inoltre la Suprema Corte che non sussiste la duplicazione dei contributi,
atteso che il versamento del contributo integrativo alla non è idoneo a mettere CP_2
capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista tenuto a corrisponderlo, in quanto la cassa di previdenza eroga le prestazioni
4 previdenziali esclusivamente agli iscritti e il contributo integrativo ha come unica finalità la solidarietà degli iscritti alla cassa di appartenenza, inoltre tale contributo non ha finalità pensionistica non essendo calcolato sul reddito effettivo dichiarato ai fini
Irpef.
7. Sul punto si accoglie l'assunto sostenuto dall . CP_1
8. Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito contributivo.
7.1 E' oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335/95, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) -
e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
7.1. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.
7.2 Quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, la problematica è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. n. 27950\2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione,
5 quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”, principio confermato dalla Suprema Corte con ordinanza del 20.03.2020 n. 6106, pertanto la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 R.D.L. n. 1827/1935).
7.3 In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
7.4 Tuttavia, la Suprema Corte, ha chiarito che “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata
(quadro RR del modello)” (cfr. Cass. 07/03/2019 n. 6677).
7.5 A riguardo, si osserva che la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce “l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all di CP_1
verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto”.
7.6. Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e la sospensione della prescrizione.
7.7 In particolare, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25598 del 1° settembre
2023 ha stabilito che l'accertamento del dolo richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso, non potendo essere desunto esclusivamente dall'omissione del quadro RR.” In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Il relativo accertamento costituisce, piuttosto, oggetto di giudizio di
6 merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.”
7.8 In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente rilevante l'omissione del quadro RR ai fini dell'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, tale effetto non può dirsi automatico, richiedendo invece un accertamento puntuale delle circostanze di fatto da cui desumere l'intenzionalità della condotta.
8 Nel caso in esame, non risultano allegati né emergono dagli atti elementi concreti tali da far ritenere che l'omissione della compilazione del quadro RR fosse dettata da una volontà dolosa di occultare il debito previdenziale, in funzione elusiva. Pertanto,
l'eccezione di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. non può ritenersi fondata.
9
Considerato che
, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011 scadeva in data 1° ottobre 2012, e rilevato che agli atti di causa non risulta depositata copia della suddetta dichiarazione, deve ritenersi che da tale data decorra il termine quinquennale di prescrizione previsto per l'esercizio dell'azione impositiva. L'avviso bonario, notificato il 4 agosto 2017, è stato dunque emesso entro il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi precedenti.
10 Ne consegue la legittimità della pretesa contributiva formulata dall' con CP_1
l'avviso.
11 In considerazione dei contrastanti precedenti giurisprudenziali di merito esistenti all'epoca di presentazione della domanda e delle complesse questioni giuridiche risolte con gli interventi recenti della Suprema Corte, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice il gop. dott.ssa Susana Cirianni, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
7
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 58/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PASQUA ANTONIO Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il l'11 gennaio 2018, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso bonario ricevuto in data 4 agosto 2017, con il quale l' le ha contestato l'omesso versamento dei contributi previdenziali alla CP_1
Gestione Separata per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995. L ha rilevato che il reddito da lavoro autonomo dichiarato dalla CP_1 ricorrente per l'anno in questione non risultava assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri enti previdenziali, procedendo pertanto al calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Separata per un importo complessivo di € 4.079,97, di cui € 2.470,47 a titolo di contributi e sanzioni.
2. In data 4 ottobre 2017, la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo,
contestando il presupposto normativo della pretesa contributiva e chiedendo
1 l'annullamento in autotutela dell'avviso bonario. Ha sostenuto di aver regolarmente versato, per l'anno 2011, i contributi dovuti alla in conformità alle CP_2
disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, ha evidenziato che, ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione alla era richiesto il CP_2 raggiungimento di determinati livelli di reddito e volume d'affari, e che gli avvocati che non superavano tali soglie erano esonerati dall'obbligo di iscrizione alla e, CP_2
conseguentemente, dal versamento del contributo soggettivo, pur essendo tenuti a corrispondere il contributo integrativo.
3. La ricorrente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' , rilevando che il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di CP_1 scadenza del versamento a saldo e che l'avviso bonario è stato notificato oltre tale termine.
4. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che il CP_1 pagamento del solo contributo integrativo, non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non esonera dall'obbligo di iscrizione e contribuzione presso la Gestione Separata. Ha inoltre affermato che la prescrizione decorre dalla data di scadenza del versamento a saldo e che l'avviso bonario, notificato il 31 agosto
2017, ha interrotto validamente il termine prescrizionale, considerato che la contribuente non ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, tra cui la presentazione del quadro RR, sezione II, nella dichiarazione dei redditi.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
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1. Per la decisione della presente controversia occorre muovere dal dato normativo che regola la materia.
2. L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso
l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
2 integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'”.
3. Al fine di dirimere i dubbi ingenerati da alcune circolari emesse dall' e da CP_1
altrettante note diramate dalle casse private, il legislatore è nuovamente intervenuto con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011, chiarendo che “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
4. La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 30344 del 2017 (cui sono seguite
Cass. n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018), dalla quale si ritiene di non potersi discostare, nell'interpretare il quadro normativo di riferimento, ed il cui principio è applicabile al caso di specie, ha affermato che "tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n.
509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n.
917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una
3 diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della Gestione Separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit) ... Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 19, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, L. n.
335 del 1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.".
5. Con specifico riferimento agli avvocati, la Suprema Corte con ordinanza, interlocutoria del 10.01.2020 n. 318 ha ribadito il principio secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione
- l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un CP_2
contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del CP_1
principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (cfr. ex multis Cass. 12/12/2018 n. 32167 che ha richiamato le motivazione i precedenti della Corte).
6. Sostiene inoltre la Suprema Corte che non sussiste la duplicazione dei contributi,
atteso che il versamento del contributo integrativo alla non è idoneo a mettere CP_2
capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista tenuto a corrisponderlo, in quanto la cassa di previdenza eroga le prestazioni
4 previdenziali esclusivamente agli iscritti e il contributo integrativo ha come unica finalità la solidarietà degli iscritti alla cassa di appartenenza, inoltre tale contributo non ha finalità pensionistica non essendo calcolato sul reddito effettivo dichiarato ai fini
Irpef.
7. Sul punto si accoglie l'assunto sostenuto dall . CP_1
8. Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito contributivo.
7.1 E' oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335/95, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) -
e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
7.1. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.
7.2 Quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, la problematica è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. n. 27950\2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione,
5 quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”, principio confermato dalla Suprema Corte con ordinanza del 20.03.2020 n. 6106, pertanto la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 R.D.L. n. 1827/1935).
7.3 In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
7.4 Tuttavia, la Suprema Corte, ha chiarito che “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata
(quadro RR del modello)” (cfr. Cass. 07/03/2019 n. 6677).
7.5 A riguardo, si osserva che la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce “l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all di CP_1
verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto”.
7.6. Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e la sospensione della prescrizione.
7.7 In particolare, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25598 del 1° settembre
2023 ha stabilito che l'accertamento del dolo richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso, non potendo essere desunto esclusivamente dall'omissione del quadro RR.” In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Il relativo accertamento costituisce, piuttosto, oggetto di giudizio di
6 merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.”
7.8 In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente rilevante l'omissione del quadro RR ai fini dell'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, tale effetto non può dirsi automatico, richiedendo invece un accertamento puntuale delle circostanze di fatto da cui desumere l'intenzionalità della condotta.
8 Nel caso in esame, non risultano allegati né emergono dagli atti elementi concreti tali da far ritenere che l'omissione della compilazione del quadro RR fosse dettata da una volontà dolosa di occultare il debito previdenziale, in funzione elusiva. Pertanto,
l'eccezione di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. non può ritenersi fondata.
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Considerato che
, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2011 scadeva in data 1° ottobre 2012, e rilevato che agli atti di causa non risulta depositata copia della suddetta dichiarazione, deve ritenersi che da tale data decorra il termine quinquennale di prescrizione previsto per l'esercizio dell'azione impositiva. L'avviso bonario, notificato il 4 agosto 2017, è stato dunque emesso entro il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi precedenti.
10 Ne consegue la legittimità della pretesa contributiva formulata dall' con CP_1
l'avviso.
11 In considerazione dei contrastanti precedenti giurisprudenziali di merito esistenti all'epoca di presentazione della domanda e delle complesse questioni giuridiche risolte con gli interventi recenti della Suprema Corte, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice il gop. dott.ssa Susana Cirianni, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese di lite
Così deciso, 16/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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