Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 22418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22418 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12938 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Cravero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana 20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
richiesta di annullamento del provvedimento nr. -OMISSIS- di rigetto della domanda di cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa VI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 novembre 2022 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, depositando documenti.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenutasi sulla piattaforma TEAMS del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con istanza del 20 gennaio 2017 l’odierna ricorrente ha domandato la concessione della cittadinanza italiana.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza in considerazione dell’informativa della Questura di Torino da cui si è appreso che la ricorrente in data 20/09/2011 è stata cancellata dai registri anagrafici per irreperibilità (permesso di soggiorno ritirato) ed è stata reiscritta in data 31/12/2013. A suo carico, inoltre, risultano alcuni precedenti penali e, nella specie, il 19 maggio 2008 una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per violazione degli artt. 110, 624 c.p. e l’11/11/2009 una notizia di reato per furto aggravato.
In seguito a preavviso di rigetto, parte ricorrente ha depositato le proprie osservazioni, rappresentando l’assenza di attualità del pericolo, stante l’intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 624 c.p. in data 16 luglio 2021, nonché la mancata conoscenza degli sviluppi penali del procedimento instaurato in seguito alla notizia di reato successiva.
Tali osservazioni sono state ritenute non condivisibili dall’Amministrazione, la quale ha infine adottato il provvedimento in epigrafe indicato.
Il suddetto è stato impugnato per “ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI” asserendo, da un lato, la risalenza nel tempo e la scarsa significatività dei precedenti penali a suo carico e, dall’altro, quanto al difetto del requisito della continuità della permanenza sul territorio italiano, che il nucleo familiare della ricorrente sia regolarmente residente da tempo e viva in corso Vigevano n. 14 e sia composto dalla ricorrente, dalla di lei figlia e genitori.
Ebbene, sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso in esame, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione della ricorrente, risultando a carico di quest’ultima un pregiudizio penale per violazione degli artt. 110, 624 c.p.
A ciò si aggiunga che la dichiarazione di estinzione del predetto reato è intervenuta in data successiva alla presentazione della domanda per l’ottenimento della cittadinanza e che, ad ogni modo, tale sviluppo (tra l’altro connesso al mero decorso del tempo dalla pronuncia ex art. 444 c.p.p. e alla non commissione – medio tempore – di ulteriori fatti di reato) non vale di per sé ad escludere che l’Amministrazione possa autonomamente valutare la condotta della richiedente al fine del suo inserimento stabile nella comunità nazionale.
Quanto al difetto del requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale, si osserva che il provvedimento impugnato sul punto è chiaro nel confutare le osservazioni difensive, considerato che “ la procedura di irreperibilità è stata chiusa dal Comune di Torino il 20/09/2011, ma che è cominciata verosimilmente molto tempo prima e che non è possibile, pertanto, considerare che l’interruzione della residenza sia di soli tre mesi ”. A questo proposito, peraltro, si osserva che “ i fini della concessione della cittadinanza, assume rilievo soltanto il tempo trascorso dallo straniero sul territorio nazionale in "posizione di legalità", con la dirimente precisazione che il legislatore, sul punto, ha accolto una nozione di residenza legale che coincide con quella di residenza anagrafica, in quanto il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe. Questa Sezione, con la citata sentenza n. 13815/2023, ha altresì chiarito che, tenuto anche conto dell'elevatissimo numero delle richieste di cittadinanza, non sia manifestamente illogica o irragionevole una previsione che disponga di ancorare la nozione di residenza legale, a tali fini, ad un dato formale di immediato accertamento quale, appunto, le risultanze delle certificazioni anagrafiche, e ciò anche al fine di salvaguardare la speditezza e, più in generale, il buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost. Appurato che la "legalità" della residenza va accertata in conformità alla disciplina interna "in materia d'iscrizione anagrafica", va a questo punto illustrata sinteticamente la relativa normativa. Ebbene, l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (c.d. "legge anagrafica") prevede che in ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente e che nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, "nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge". Il nostro ordinamento riconosce, com'è noto, il diritto alla residenza per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ed infatti l'art. 6, comma 7, del d. lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), dispone che "le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione". L'iscrizione anagrafica costituisce, invero, il presupposto per esercitare effettivamente alcuni diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria, nonché la possibilità di partecipare all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - recante il regolamento anagrafico della popolazione residente - statuisce all'art. 7, comma 3, che "Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (...)", mentre il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (d.P.R. n. 394 del 1999) prevede, all'art. 15, comma 1, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge anagrafica e dal correlativo regolamento anagrafico della popolazione residente innanzi menzionati. Dalle disposizioni normative che precedono deriva che l'iscrizione all'anagrafe - e la necessaria comunicazione delle relative variazioni - non è una semplice facoltà attribuita dalla legge ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma è la conseguenza obbligatoria dell'aver stabilito la propria dimora abituale nel territorio del Comune.
Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 2, comma 1, della legge anagrafica dispone che "è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche ". (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 16/06/2025, (ud. 29/04/2025, dep. 16/06/2025), n.11737).
Da ciò deriva che, la mancata reperibilità nel comune di residenza inficia la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione della cittadinanza.
Per tutte le ragioni ivi illustrate il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono, per ragioni di equità, essere comunque compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA AR, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
VI TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TA | CA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.