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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott.ssa NI Miccichè, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 3 dicembre 2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c (ultimo comma) la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3354/2023 r.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], privo di codice Parte_1 fiscale e residente in [...]de la Paix 13, 57200 ES (LE, Francia) e
[...]
, nato a [...], Francia) il 22.12.1985, privo di codice Parte_2 fiscale e residente in [...]8 Strasburgo (Francia), rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Santoro, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Roma, in Piazza Mazzini 8;
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.
e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 P.IVA_2
PERUGIA;
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_2 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in via dei Portoghesi 12, 00186;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 4.08.2023, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono: di essere discendenti in linea retta della sig.ra nata il [...] a [...], dal cittadino italiano Persona_1
e dalla cittadina francese e dunque avente doppia Controparte_3 Persona_2 cittadinanza, italiana e francese;
che la sig.ra ha conservato la doppia Persona_1 cittadinanza fino al momento del suo decesso e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che il padre della sig.ra il sig. (denominato in taluni atti anche Persona_1 Controparte_3 come ), era nato il giorno 8.05.1897 in Italia nel comune di Terni (Tr), e che fino Controparte_3 al momento del suo decesso (avvenuto a Metz, Francia, il 30.03.1968), non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 3.11.1924 il sig. contraeva matrimonio con la signora Controparte_3 Persona_2
(nata in [...] il [...]), presso Clouange, Francia;
[...]
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Controparte_3 Persona_2 nasceva la sig.ra (in data 26/11/1926, a Clouange, Francia); Persona_1
-che in data 29.12.1944 contraeva matrimonio con il sig. Persona_1 Controparte_4
(nato a Metz, in [...], il [...]);
-dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva il sig. Persona_1 Controparte_4 [...]
(in data 21.01.1945, a Lourdes, Francia), attuale ricorrente;
Parte_1
-in data 20.09.1971 il sig. si univa in matrimonio con la Parte_1 sig.ra (nata a [...], Marne, Francia, il 28.01.1944), presso Controparte_5
CY TH et LE.
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
nasceva il sig. (in data 22.12.1985, presso Controparte_5 Parte_2
ES LE, Francia), attuale ricorrente.
pagina 2 di 9 Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett.
a) l. 91/1992); rappresentano di aver inoltrato domanda di cittadinanza al Consolato italiano a
Metz, e di aver ricevuto rifiuto della domanda, in data 9.02.2021, con la seguente motivazione :“I casi di discendenza da madre italiana per i nati prima del 1° gennaio 1948 non sono disciplinati dalla legge. Tuttavia è possibile- tramite un avvocato - adire un tribunale civile italiano per ottenere il riconoscimento della cittadinanza…” (cfr. allegato n.16 del ricorso); evidenziano che nel sito internet istituzionale del si legge :“la Controparte_2 trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 1.1.1948, data di entrata in vigore della Costituzione”; deducono di non poter ottenere dall'Amministrazione la trattazione della loro istanza in quanto, nel caso di specie, la trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna è avvenuta in epoca precostituzionale.
I ricorrenti richiamano inoltre la sentenza della Corte Cost. 87/1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva per la donna cittadina italiana la perdita automatica della cittadinanza italiana nel caso di matrimonio con cittadino straniero. Indicano inoltre la sentenza 30/1983 della Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita, anche per il figlio nato da madre cittadina italiana;
menzionano infine la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
4466/2009 nella parte in cui afferma che: “(…)la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi L. n. 151 del 1975, art.219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio della donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Perugia, che in via preliminare, ha dato atto che le amministrazioni competenti alla valutazione pagina 3 di 9 della domanda di riconoscimento della cittadinanza alle quali è stato trasmesso l'avverso ricorso, non hanno segnalato per il momento la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa. Ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del stante la Pt_3 notifica del ricorso anche a detto ); ha eccepito inoltre la necessità della previa CP_2 integrazione del contraddittorio nei confronti del PM;
ha osservato inoltre che l'avversa domanda avrebbe dovuto essere preceduta da rituale presentazione di istanza in sede amministrativa, in quanto parte ricorrente invocava la propria discendenza dall'avo, cittadino italiano, e dalla figlia di quest'ultimo, della cui nascita non fu Controparte_3 Persona_1 chiesta l'iscrizione all'anagrafe di stato civile in Italia;
ha dedotto quindi che parte ricorrente implicitamente chiedeva l'accertamento della cittadinanza italiana della sig.ra Persona_1
Ha eccepito che sebbene la domanda amministrativa fosse stata proposta come discendenza per via materna (e come tale non esaminata dall'amministrazione), la fattispecie sarebbe da ricondurre al riconoscimento della cittadinanza per “via paterna” con conseguente necessità della previa presentazione della domanda in via amministrativa;
ha rilevato il mancato decorso il termine ordinario per l'esame delle istanze in via amministrativa (di 730 gg), con conseguente improcedibilità dell'azione; ha proposto istanza ex art. 213 c.p.c. per l'assunzione di informazioni da parte del Consolato competente su ritualità e completezza dell'istanza del ricorrente in sede amministrativa, e anche al fine di verificare l'eventuale presenza di fatti interruttivi della linea di discendenza di cui si discute;
senza opporsi all'accoglimento del ricorso, l'amministrazione resistente chiedeva di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto e di disporre la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi dell'accoglimento dell'avversa domanda (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e considerato che i ritardi degli uffici dell'amministrazione degli esteri non possono imputarsi alla responsabilità del CP_2 convenuto).
Con ordinanza del 3.06.2024 il giudice disponeva acquisirsi informazioni ex art. 213 c.p.c. sulla completezza e ritualità dell'istanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti al competente unitamente ad informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di cause ostative Parte_4 all'accoglimento della domanda, ponendo l'onere a carico del resistente e rinviando la CP_2 causa all'udienza del 11.03.2025.
All'udienza del 3.12.2025, sostituita da deposito telematico di note di trattazione scritta, la causa
è stata riservata in decisione.
pagina 4 di 9 *****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017. La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre
2021, n.206). Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti cittadino italiano, era nato a [...], Comune Controparte_3 ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2 essendo pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che il legittimato passivo nelle controversie in materia di cittadinanza sia da identificarsi esclusivamente nel
[...]
. CP_1
Va poi disattesa l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda di accertamento della cittadinanza “ iure sanguinis” sollevata dal resistente . In via generale Controparte_1 si osserva che è del tutto legittimo il ricorso all'accertamento giudiziale nei casi di superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa- nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) o comunque in tempi ragionevoli. La prova dell'impossibilità di fatto di ottenere in tempo ragionevole un provvedimento in sede amministrativa nel caso di specie è da ritenersi acquisita. Parte ricorrente ha infatti dimostrato di aver inoltrato domanda di cittadinanza al Consolato italiano a Metz, a nome del ricorrente sig. e di aver Parte_2 ricevuto rifiuto della domanda, con la seguente motivazione: “I casi di discendenza da madre italiana per i nati prima del 1° gennaio 1948 non sono disciplinati dalla legge. Tuttavia è possibile- tramite un avvocato - adire un tribunale civile italiano per ottenere il riconoscimento
della cittadinanza…” (cfr. allegato n.16 del ricorso). Inoltre parte resistente, in data 27.12.2024,
pagina 5 di 9 ha depositato nota del Consolato Generale d'Italia Metz, datata 18.12.2024, ove si legge che: “(…) al momento della presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, la documentazione fornita dal sig. era completa, - Parte_1 trattandosi di una richiesta per filiazione materna antecedente al 01.01.1948 (l'interessato infatti è nato il [...]) si può agire solo in via giudiziale, il infatti non è Parte_4 competente in questo tipo di pratiche (…)”.
Si osserva inoltre che, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. ordinanza Tribunale di Roma del 25.2.2020), la disciplina normativa sulla cittadinanza non impone la previa presentazione della domanda in sede amministrativa o la conclusione del procedimento amministrativo quali presupposti o condizioni per introdurre la domanda in sede giudiziale.
Applicando tali criteri al caso di specie non è dubbio che i ricorrenti hanno interesse attuale e concreto all'accertamento giurisdizionale richiesto.
***
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo,
l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del
1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte
Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della pagina 6 di 9 donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
"status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è
pagina 7 di 9 imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un.
2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la discendenza riportata in ricorso mostra un passaggio per linea materna in epoca pre-costituzionale (l'avo italiano Controparte_3 trasmetteva la cittadinanza iure sanguinis alla figlia femmina che la Persona_1 trasmetteva a sua volta al sig. in data 21.01.1945), per Parte_1 il quale vale quanto sopra detto.
La linea di discendenza indicata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che talune leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis alla sig.ra Controparte_3
che l'ha trasmessa a sua volta al sig. Persona_1 Parte_1 che l'ha trasmessa a sua volta al sig. . Parte_2
È dunque provata la discendenza dei ricorrenti da cittadino italiano iure sanguinis.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi CP_2 interruttivi.
Si osserva, più in particolare, che all'esito della richiesta istruttoria di cui all'ordinanza del 3.06.2024, che poneva a carico del Ministero l'acquisizione delle informazioni circa la sussistenza di fatti interruttivi della cittadinanza, i riscontri acquisiti da parte resistente non documentano alcun evento interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza.
Per altro, tra i riscontri forniti al ad opera del Consolato Generale d'Italia a Metz, si CP_2 richiama la nota datata 17.01.2025, depositata in giudizio da parte resistente, ove si legge, con pagina 8 di 9 riferimento al sig. : “(…) Da quanto emerge dall'attestato di Parte_1 carriera allegato, l'interessato dal 1964 al 1970 ha effettuato piccoli lavori stagionali come lavoratore dipendente nel settore privato, mentre dal 1971 fino al 2010 ha esercitato la sua professione di avvocato;
è infatti affiliato al fondo CBNF (Caisse Nationale dex Barreaux
Français) francese che gestisce le pensioni degli avvocati”; non vi è traccia, dunque, del possibile impiego alle dipendenze dello stato estero del sig. Parte_1 che in ipotesi avrebbe implicato la interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza.
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi, la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale del resistente - che non si è opposto all'accoglimento della domanda - e CP_2 considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i signori Parte_1
nato a [...] il [...], e , nato a
[...] Parte_2
ES (LE, Francia) il 22.12.1985, sono cittadini italiani.
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, il 4 dicembre 2025.
La giudice
NI CC
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