Articolo 1 della Legge 7 marzo 1985, n. 98
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13 aprile 1985
Art. 1. Articolo unico

A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennita' di cui all' articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 , e' posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.

NOTE
- L' art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 , prevede un'indennita' per il proprietario di animali abbattuti perche' infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.
Entrata in vigore il 13 aprile 1985