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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1851/2021 R.G
Tribunale Ordinario di RN
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/05/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1851 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSETTI GIANLUCA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico: Email_1 presso il difensore avv. BASSETTI GIANLUCA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RANCHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in Via Cipriano Manente n. 28
presso il difensore avv. RANCHINO ANGELO CP_1
PARTE CONVENUTA pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 citavano in giudizio la Parte_1 Controparte_1 rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: condannare la nella persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica n.21
(P.I.V.A.: , per i titoli di cui in premessa, a risarcire agli attori i danni P.IVA_2 patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti e subendi a seguito della procedura esecutiva immobiliare dichiarata illegittima, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
Piaccia, in subordine, al Giudice adito condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente distribuite in prededuzione, in sede di riparto finale della procedura esecutiva immobiliare n. 247/2014 R.G.E. Tribunale di RN ed incamerate dalla di Orvieto, sotto forma di rimborso spese legali della procedura de Controparte_1 qua (Euro 11.787,95), nonché quali esborsi per il compenso del custode e del professionista delegato alla vendita (Euro 7.726,54), per un importo complessivo di Euro 19.514,49, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, il tutto per i
[...] motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate in data 15/2/2024).
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
Contr
(d'ora in poi, “ ”) rassegnando – per i motivi ivi Controparte_1 dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8 – IN VIA PRELIMINARE - DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' dell'azione di risarcimento dei danni proposta da parte attrice, in quanto la medesima azione deve essere proposta dinanzi al Giudice dell'opposizione, chiamato ad accertare la legittimità del pignoramento e della relativa esecuzione opposta nel procedimento di merito relativo, per le motivazioni addotte.
– DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' dell'azione di risarcimento del danno azionata dalla parte attrice in quanto già proposta nel giudizio di merito relativo alla opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di RN, e da questi rigettata come si evince nella sentenza emessa dal Tribunale di RN 856/2019, depositata anche da controparte.
– di conseguenza CONDANNARE parte attrice al risarcimento del danno considerando il comportamento della medesima sanzionato dall'art. 96 cpc, per le motivazioni addotte.
– DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva della sig.ra nei Parte_1 confronti della , per le motivazioni addotte. Controparte_1
– ACCERTARE E DICHIARARE che alcuna responsabilità sia imputabile alla
[...]
, nella prosecuzione dell'azione esecutiva, visti i provvedimenti del Controparte_1
G.E. ordinanza del 12.10.2015, e del Collegio del 21.02.2016, con i quali sono state respinte le richieste di sospensione dell'esecuzione proposte dalla opponente oggi attrice, per le motivazioni addotte.
– RESPINGERE PERTANTO TOTALMENTE l'azione di risarcimento del danno per tutte le motivazioni addotte.
– CONDANNARE parte attrice al pagamento delle spese legali.” (cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16/2/2024).
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e dei fascicoli di ufficio del Tribunale di RN, relativi alla procedura esecutiva immobiliare n.247/2014 R.G.E., nonché al giudizio di merito n.3517/2015 R.G.R. come richiesto da parte attrice.
All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva discussa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2. Con la presente azione, la parte attrice chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell'illegittimità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al RG n. 247/2014 di questo Tribunale all'esito della quale veniva venduto l'immobile di loro proprietà, destinato ad abitazione principale.
pagina 3 di 8 In particolare, gli attori evidenziava che, con sentenza n. 856/2019 del 06.11.2019, questo Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato ex art. 615, comma 2 c.p.c. dall' , aveva accertato l'insussistenza del diritto in capo alla Parte_2
CRO – creditrice procedente nella suddetta procedura esecutiva - di procedere in via esecutiva nei confronti dell'opponente nonché l'insussistenza del diritto della
[...]
d intervenire nella relativa procedura. Controparte_4
Secondo gli attori, per effetto della suddetta – ed illegittima - procedura esecutiva, sia l' – debitore esecutato – sia la coniuge – quale comproprietaria e terza Pt_2 Parte_1 datrice di ipoteca del bene pignorato – subivano i seguenti danni-conseguenza:
- danno patrimoniale consistente nella differenza tra il valore di mercato dei beni pignorati e l'effettivo ricavato della loro vendita, pari ad euro 100.668,89;
- danno patrimoniale consistente nelle spese di locazione per una nuova abitazione dal giorno del rilascio dei beni pignorati al momento dell'instaurazione del presente giudizio, pari ad euro 25.000,00;
- danno patrimoniale derivante dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi - per cui gli stessi non solo potevano accedere al credito per acquistare una nuova casa, dovendo ricorrere alla locazione di un immobile ma non potevano acquistare nemmeno beni di consumo – nonché dall'omessa cancellazione della suddetta segnalazione;
- danno non patrimoniale consistente nel patimento e discredito subito per effetto della suddetta procedura esecutiva.
In ogni caso, gli attori richiedevano l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 11.787,95 – indebitamente distribuita in pre-deduzione in favore della Contr
– nonché della somma di euro 7.726,54 assegnate al custode ed al professionista delegato per compensi maturati nell'ambito della suddetta procedura esecutiva. Contr
Di contro, la ha eccepito:
- l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno in quanto la domanda poteva essere proposta solo avanti al giudice competente per l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, comunque, perché già proposta avanti allo stesso e ivi respinta come emerge dalla lettura della sentenza n. 856/2019 adottata da questo Tribunale;
- la carenza di legittimazione attiva della sia in quanto non ha fatto Parte_1 richiesta di assegnazione del 50% del ricavato dalla vendita – quale comproprietaria in comunione dei beni – sia in quanto anch'ella debitrice in forza di mutuo fondiario pagina 4 di 8 ipotecario nei confronti di altro istituto di credito (Banca Carige spa) il quale poi è stato l'unico creditore a vedere soddisfatto in parte il proprio credito (cfr. progetto di distribuzione allegato alla seconda memoria di parte convenuta); Contr
- l'inidoneità dell'azione della a produrre i danni richiesti sia per i differenti orientamenti giurisprudenziali sul motivo che ha condotto questo Tribunale a ritenere accertata l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva contro l' da parte Pt_2
Contr della – effetto esdebitatorio del concordato anche ai soci illimitatamente responsabili e, al contempo, fideiussori – sia in considerazione del fatto che, comunque, la procedura esecutiva avrebbe comunque seguito il medesimo corso (ed epilogo) attesa la presenza di altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (in primis, la Banca Carige spa a favore della quale era stata iscritta ipoteca di 1° grado sugli immobili venduti all'asta);
- l'infondatezza del danno da segnalazione alla Centrale rischi atteso che l' era Pt_2 esposto nel sistema bancario anche prima dell'azione della CRO, avendo prestato garanzia fideiussoria anche in favore di altri Istituti di credito, creditori del debitore principale, la RN AG AM SN (cfr. doc. 10, fasc. attoreo); Contr
- l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme assegnate alla nell'esecuzione immobiliare in quanto di competenza del giudice dell'esecuzione o, al più, del giudice dell'opposizione all'esecuzione che si è pronunciato con la già citata sentenza n. 859/2019; in subordine, ha eccepito l'infondatezza della domanda in Contr quanto trattasi di spese in pre-deduzione e, quindi, solo anticipate dalla , quale creditore procedente, a favore della procedura e degli altri creditori intervenuti.
2.1. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
L'azione spiegata in via principale dagli odierni attori deve essere qualificata ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c. che, com'è noto, costituisce un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale ed è da considerarsi esaustiva rispetto a tutti i pregiudizi connessi al c.d. illecito processuale (cfr. Cass. nn. 23367/2016, 28226/2008 e 16308/2007).
Al riguardo, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La domanda di risarcimento del danno da esecuzione illegittima va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede. Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il
pagina 5 di 8 risarcimento per avere il creditore coltivato illegittimamente l'esecuzione, ovvero essere intervenuto in essa senza titolo, è una domanda chiaramente volta a far valere una responsabilità aggravata ex articolo 96, secondo comma, c.p.c., per cui essa non può essere proposta in un autonomo giudizio, ma deve essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione” (cfr. Cass. n. 26438/2022).
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte convenuta,
l' aveva già esercitato la medesima domanda di risarcimento del danno, causato dal Pt_2 medesimo fatto generatore costituito dalla violazione degli artt. 168 e 184 L. Fall., ma tale domanda è stata rigettata con la più volte citata sentenza 859/2019, ormai divenuta definitiva, come non contestato tra le parti.
Pertanto, la domanda oggi riproposta è inammissibile sia perché già proposta e decisa sia perché, comunque, doveva essere proposta avanti al giudice dell'opposizione anche in relazione ai danni maturati – o, meglio, aggravati – nel corso del giudizio di opposizione promosso ex art. 615, comma 2 c.p.c. (cfr., sul tema, SU Cass. n. 25478/2021 e Cass. n.
42119/2021).
Invero, i danni lamentati oggi dall' si sono tutti verificati nella pendenza del Pt_2 giudizio di opposizione – poi definito con la sentenza n. 859/2019 – e, quindi, dovevano essere richiesti in quel giudizio, anche in sede di precisazione delle conclusioni (il rilascio dell'immobile è avvenuto nell'anno 2017 e il giudizio di opposizione è stato definito nell'anno
2019; cfr., sul punto, Cass. n. 15964/2009).
La domanda spiegata dall' deve quindi essere dichiarata inammissibile. Pt_2
2.2. Per quanto riguarda, invece, la domanda spiegata dalla – e, nell'ipotesi in cui Parte_1 si volesse ritenere ammissibile la domanda dell' – si osservi che l'accoglimento Pt_2 dell'azione ex art. 96, comma 2 c.p.c. presuppone comunque l'accertamento non solo dell'infondatezza dell'azione fatta valere in giudizio – nel caso di specie, accertamento già coperto dal giudicato per effetto della più volte citata sentenza n. 859/2019 di questo
Tribunale – ma presuppone anche la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio.
In relazione a tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che “…il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda,
pagina 6 di 8 anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza…” (cfr. Cass. n. 26515/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che il canone di normale prudenza sia stato Contr violato da parte della nell'avvio e nella prosecuzione dell'azione esecutiva atteso che, nell'ambito della predetta procedura, il medesimo motivo di opposizione – estensione degli effetti esdebitatori del concordato preventivo anche ai soci illimitatamente responsabili e nel contempo fideiussori ex artt. 168 e 184 L. Fallimentare - è stato esaminato in fase cautelare sia dal giudice dell'esecuzione che dal collegio in sede di reclamo con esito sempre negativo per la tesi dell'opponente, ragion per cui nessun rimprovero ovvero abuso del processo esecutivo può ravvisarsi nell'azione esecutiva avviata e proseguita dalla convenuta (cfr. doc. cautelare Contr allegata alla comparsa di costituzione della da cui si evince anche l'oscillazione giurisprudenziale sul tema degli effetti esdebitatori del concordato).
A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse ritenere violato il suddetto canone di normale prudenza, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96, comma
2 c.p.c., parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr., in termini,
Cass. n. 4443/2015) sia in termini di an - ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio - che in termini di quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. nn. 4443/2015 e 2805/2018).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che sul punto sia stata raggiunta la prova atteso che non risulta contestato e, comunque, risulta per tabulas, che, da una parte,
l' era già stato più volte segnalato alla Centrale Rischi da altri Istituti di credito (cfr. Pt_2 doc. 10, fasc. attoreo) e, dall'altra, che, la procedura esecutiva RGE n. 247/2014 R.G.E., Contr sarebbe comunque proseguita anche senza l'impulso della ed avrebbe comunque avuto il medesimo epilogo atteso che un altro creditore – la Banca Carige spa - era intervenuto nella procedura per un credito vantato sia nei confronti dell' che della Pt_2 Parte_1
Peraltro, il suddetto creditore – poiché munito di titolo esecutivo con ipoteca di primo grado sugli immobili oggetto della vendita esecutiva - otteneva la distribuzione integrale del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato, detratte le spese pre-deducibili.
In relazione a tali spese poi non può essere accolta la domanda di ripetizione avanzata, Contr in via subordinata, dalla parte attrice atteso che le stesse, pur se assegnate alla , quale creditore procedente, sarebbero comunque state decurtate dal ricavato dalla vendita per far pagina 7 di 8 fronte alle spese della procedura e sarebbero quindi state assegnate al soggetto anticipatario
(eventualmente un altro creditore) ma sicuramente non ai debitori esecutati.
Alla luce di quanto evidenziato le domande devono essere dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da
Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00).
P.Q.M.
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA gli attori, in solido, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali sostenute che liquida in euro 8.433,00 per compenso, oltre IVA e CPA.
RN, 9 maggio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di RN
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/05/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RN in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1851 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSETTI GIANLUCA
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico: Email_1 presso il difensore avv. BASSETTI GIANLUCA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RANCHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in Via Cipriano Manente n. 28
presso il difensore avv. RANCHINO ANGELO CP_1
PARTE CONVENUTA pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 citavano in giudizio la Parte_1 Controparte_1 rassegnando – per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: condannare la nella persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, corrente in Orvieto (TR), Piazza della Repubblica n.21
(P.I.V.A.: , per i titoli di cui in premessa, a risarcire agli attori i danni P.IVA_2 patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti e subendi a seguito della procedura esecutiva immobiliare dichiarata illegittima, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
Piaccia, in subordine, al Giudice adito condannare la convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente distribuite in prededuzione, in sede di riparto finale della procedura esecutiva immobiliare n. 247/2014 R.G.E. Tribunale di RN ed incamerate dalla di Orvieto, sotto forma di rimborso spese legali della procedura de Controparte_1 qua (Euro 11.787,95), nonché quali esborsi per il compenso del custode e del professionista delegato alla vendita (Euro 7.726,54), per un importo complessivo di Euro 19.514,49, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, il tutto per i
[...] motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore degli odierni attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate in data 15/2/2024).
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la
[...]
Contr
(d'ora in poi, “ ”) rassegnando – per i motivi ivi Controparte_1 dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 8 – IN VIA PRELIMINARE - DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' dell'azione di risarcimento dei danni proposta da parte attrice, in quanto la medesima azione deve essere proposta dinanzi al Giudice dell'opposizione, chiamato ad accertare la legittimità del pignoramento e della relativa esecuzione opposta nel procedimento di merito relativo, per le motivazioni addotte.
– DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' dell'azione di risarcimento del danno azionata dalla parte attrice in quanto già proposta nel giudizio di merito relativo alla opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di RN, e da questi rigettata come si evince nella sentenza emessa dal Tribunale di RN 856/2019, depositata anche da controparte.
– di conseguenza CONDANNARE parte attrice al risarcimento del danno considerando il comportamento della medesima sanzionato dall'art. 96 cpc, per le motivazioni addotte.
– DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva della sig.ra nei Parte_1 confronti della , per le motivazioni addotte. Controparte_1
– ACCERTARE E DICHIARARE che alcuna responsabilità sia imputabile alla
[...]
, nella prosecuzione dell'azione esecutiva, visti i provvedimenti del Controparte_1
G.E. ordinanza del 12.10.2015, e del Collegio del 21.02.2016, con i quali sono state respinte le richieste di sospensione dell'esecuzione proposte dalla opponente oggi attrice, per le motivazioni addotte.
– RESPINGERE PERTANTO TOTALMENTE l'azione di risarcimento del danno per tutte le motivazioni addotte.
– CONDANNARE parte attrice al pagamento delle spese legali.” (cfr. note di precisazione delle conclusioni depositate in data 16/2/2024).
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e dei fascicoli di ufficio del Tribunale di RN, relativi alla procedura esecutiva immobiliare n.247/2014 R.G.E., nonché al giudizio di merito n.3517/2015 R.G.R. come richiesto da parte attrice.
All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva discussa ex artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2. Con la presente azione, la parte attrice chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell'illegittimità della procedura esecutiva immobiliare iscritta al RG n. 247/2014 di questo Tribunale all'esito della quale veniva venduto l'immobile di loro proprietà, destinato ad abitazione principale.
pagina 3 di 8 In particolare, gli attori evidenziava che, con sentenza n. 856/2019 del 06.11.2019, questo Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato ex art. 615, comma 2 c.p.c. dall' , aveva accertato l'insussistenza del diritto in capo alla Parte_2
CRO – creditrice procedente nella suddetta procedura esecutiva - di procedere in via esecutiva nei confronti dell'opponente nonché l'insussistenza del diritto della
[...]
d intervenire nella relativa procedura. Controparte_4
Secondo gli attori, per effetto della suddetta – ed illegittima - procedura esecutiva, sia l' – debitore esecutato – sia la coniuge – quale comproprietaria e terza Pt_2 Parte_1 datrice di ipoteca del bene pignorato – subivano i seguenti danni-conseguenza:
- danno patrimoniale consistente nella differenza tra il valore di mercato dei beni pignorati e l'effettivo ricavato della loro vendita, pari ad euro 100.668,89;
- danno patrimoniale consistente nelle spese di locazione per una nuova abitazione dal giorno del rilascio dei beni pignorati al momento dell'instaurazione del presente giudizio, pari ad euro 25.000,00;
- danno patrimoniale derivante dall'illegittima segnalazione alla Centrale rischi - per cui gli stessi non solo potevano accedere al credito per acquistare una nuova casa, dovendo ricorrere alla locazione di un immobile ma non potevano acquistare nemmeno beni di consumo – nonché dall'omessa cancellazione della suddetta segnalazione;
- danno non patrimoniale consistente nel patimento e discredito subito per effetto della suddetta procedura esecutiva.
In ogni caso, gli attori richiedevano l'accertamento del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 11.787,95 – indebitamente distribuita in pre-deduzione in favore della Contr
– nonché della somma di euro 7.726,54 assegnate al custode ed al professionista delegato per compensi maturati nell'ambito della suddetta procedura esecutiva. Contr
Di contro, la ha eccepito:
- l'inammissibilità dell'azione di risarcimento del danno in quanto la domanda poteva essere proposta solo avanti al giudice competente per l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, comunque, perché già proposta avanti allo stesso e ivi respinta come emerge dalla lettura della sentenza n. 856/2019 adottata da questo Tribunale;
- la carenza di legittimazione attiva della sia in quanto non ha fatto Parte_1 richiesta di assegnazione del 50% del ricavato dalla vendita – quale comproprietaria in comunione dei beni – sia in quanto anch'ella debitrice in forza di mutuo fondiario pagina 4 di 8 ipotecario nei confronti di altro istituto di credito (Banca Carige spa) il quale poi è stato l'unico creditore a vedere soddisfatto in parte il proprio credito (cfr. progetto di distribuzione allegato alla seconda memoria di parte convenuta); Contr
- l'inidoneità dell'azione della a produrre i danni richiesti sia per i differenti orientamenti giurisprudenziali sul motivo che ha condotto questo Tribunale a ritenere accertata l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva contro l' da parte Pt_2
Contr della – effetto esdebitatorio del concordato anche ai soci illimitatamente responsabili e, al contempo, fideiussori – sia in considerazione del fatto che, comunque, la procedura esecutiva avrebbe comunque seguito il medesimo corso (ed epilogo) attesa la presenza di altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (in primis, la Banca Carige spa a favore della quale era stata iscritta ipoteca di 1° grado sugli immobili venduti all'asta);
- l'infondatezza del danno da segnalazione alla Centrale rischi atteso che l' era Pt_2 esposto nel sistema bancario anche prima dell'azione della CRO, avendo prestato garanzia fideiussoria anche in favore di altri Istituti di credito, creditori del debitore principale, la RN AG AM SN (cfr. doc. 10, fasc. attoreo); Contr
- l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme assegnate alla nell'esecuzione immobiliare in quanto di competenza del giudice dell'esecuzione o, al più, del giudice dell'opposizione all'esecuzione che si è pronunciato con la già citata sentenza n. 859/2019; in subordine, ha eccepito l'infondatezza della domanda in Contr quanto trattasi di spese in pre-deduzione e, quindi, solo anticipate dalla , quale creditore procedente, a favore della procedura e degli altri creditori intervenuti.
2.1. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
L'azione spiegata in via principale dagli odierni attori deve essere qualificata ai sensi dell'art. 96, comma 2 c.p.c. che, com'è noto, costituisce un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale ed è da considerarsi esaustiva rispetto a tutti i pregiudizi connessi al c.d. illecito processuale (cfr. Cass. nn. 23367/2016, 28226/2008 e 16308/2007).
Al riguardo, deve condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La domanda di risarcimento del danno da esecuzione illegittima va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede. Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il
pagina 5 di 8 risarcimento per avere il creditore coltivato illegittimamente l'esecuzione, ovvero essere intervenuto in essa senza titolo, è una domanda chiaramente volta a far valere una responsabilità aggravata ex articolo 96, secondo comma, c.p.c., per cui essa non può essere proposta in un autonomo giudizio, ma deve essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione” (cfr. Cass. n. 26438/2022).
Ebbene, nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte convenuta,
l' aveva già esercitato la medesima domanda di risarcimento del danno, causato dal Pt_2 medesimo fatto generatore costituito dalla violazione degli artt. 168 e 184 L. Fall., ma tale domanda è stata rigettata con la più volte citata sentenza 859/2019, ormai divenuta definitiva, come non contestato tra le parti.
Pertanto, la domanda oggi riproposta è inammissibile sia perché già proposta e decisa sia perché, comunque, doveva essere proposta avanti al giudice dell'opposizione anche in relazione ai danni maturati – o, meglio, aggravati – nel corso del giudizio di opposizione promosso ex art. 615, comma 2 c.p.c. (cfr., sul tema, SU Cass. n. 25478/2021 e Cass. n.
42119/2021).
Invero, i danni lamentati oggi dall' si sono tutti verificati nella pendenza del Pt_2 giudizio di opposizione – poi definito con la sentenza n. 859/2019 – e, quindi, dovevano essere richiesti in quel giudizio, anche in sede di precisazione delle conclusioni (il rilascio dell'immobile è avvenuto nell'anno 2017 e il giudizio di opposizione è stato definito nell'anno
2019; cfr., sul punto, Cass. n. 15964/2009).
La domanda spiegata dall' deve quindi essere dichiarata inammissibile. Pt_2
2.2. Per quanto riguarda, invece, la domanda spiegata dalla – e, nell'ipotesi in cui Parte_1 si volesse ritenere ammissibile la domanda dell' – si osservi che l'accoglimento Pt_2 dell'azione ex art. 96, comma 2 c.p.c. presuppone comunque l'accertamento non solo dell'infondatezza dell'azione fatta valere in giudizio – nel caso di specie, accertamento già coperto dal giudicato per effetto della più volte citata sentenza n. 859/2019 di questo
Tribunale – ma presuppone anche la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio.
In relazione a tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che “…il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda,
pagina 6 di 8 anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza…” (cfr. Cass. n. 26515/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che il canone di normale prudenza sia stato Contr violato da parte della nell'avvio e nella prosecuzione dell'azione esecutiva atteso che, nell'ambito della predetta procedura, il medesimo motivo di opposizione – estensione degli effetti esdebitatori del concordato preventivo anche ai soci illimitatamente responsabili e nel contempo fideiussori ex artt. 168 e 184 L. Fallimentare - è stato esaminato in fase cautelare sia dal giudice dell'esecuzione che dal collegio in sede di reclamo con esito sempre negativo per la tesi dell'opponente, ragion per cui nessun rimprovero ovvero abuso del processo esecutivo può ravvisarsi nell'azione esecutiva avviata e proseguita dalla convenuta (cfr. doc. cautelare Contr allegata alla comparsa di costituzione della da cui si evince anche l'oscillazione giurisprudenziale sul tema degli effetti esdebitatori del concordato).
A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse ritenere violato il suddetto canone di normale prudenza, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96, comma
2 c.p.c., parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr., in termini,
Cass. n. 4443/2015) sia in termini di an - ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio - che in termini di quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. nn. 4443/2015 e 2805/2018).
Ebbene, nel caso di specie, non si ritiene che sul punto sia stata raggiunta la prova atteso che non risulta contestato e, comunque, risulta per tabulas, che, da una parte,
l' era già stato più volte segnalato alla Centrale Rischi da altri Istituti di credito (cfr. Pt_2 doc. 10, fasc. attoreo) e, dall'altra, che, la procedura esecutiva RGE n. 247/2014 R.G.E., Contr sarebbe comunque proseguita anche senza l'impulso della ed avrebbe comunque avuto il medesimo epilogo atteso che un altro creditore – la Banca Carige spa - era intervenuto nella procedura per un credito vantato sia nei confronti dell' che della Pt_2 Parte_1
Peraltro, il suddetto creditore – poiché munito di titolo esecutivo con ipoteca di primo grado sugli immobili oggetto della vendita esecutiva - otteneva la distribuzione integrale del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato, detratte le spese pre-deducibili.
In relazione a tali spese poi non può essere accolta la domanda di ripetizione avanzata, Contr in via subordinata, dalla parte attrice atteso che le stesse, pur se assegnate alla , quale creditore procedente, sarebbero comunque state decurtate dal ricavato dalla vendita per far pagina 7 di 8 fronte alle spese della procedura e sarebbero quindi state assegnate al soggetto anticipatario
(eventualmente un altro creditore) ma sicuramente non ai debitori esecutati.
Alla luce di quanto evidenziato le domande devono essere dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da
Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00).
P.Q.M.
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA gli attori, in solido, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali sostenute che liquida in euro 8.433,00 per compenso, oltre IVA e CPA.
RN, 9 maggio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
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