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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/12/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 133/2022
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZO Presidente
Dott.ssa RI Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2022 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di soci amministratori e legali C.F._2
rappresentanti della società Controparte_1
(P IVA ) , assistiti e difesi dall'Avv. GNOCATO
[...] P.IVA_1
IO HE appellanti contro
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. ZANONI MASSIMO appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 414/2022 del Tribunale di Trento stante l'urgenza determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi;
RIFORMARE la sentenza n. 414/2022 emessa dal Tribunale di Trento e resa pubblica in data 20.7.2022, e per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE IN
RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO N. 19341, RACC. 3680
DEL 16.10.2012 E N. 68346, RACC. 17936 DEL 2.10.2013: 1) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della nel CP_2
contratto oggetto di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto: dichiarare il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
in ogni caso: dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte del solo capitale;
In ogni caso: a) accertare che la risoluzione del contratto de quo non possa operare, in considerazione del fatto che non vi è inadempimento rispetto ad un credito usurario e/o proveniente da un contratto nullo e/o illecito e pag. 2/15 dunque provento di reato e tra l'altro incerto e non stabilito nel suo ammontare;
b) condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero compensare con quanto eventualmente dovuto (se dovuto) dall'opponente. Interessi dalla domanda.
IN VIA PRINCIPALE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONTO
CORRENTE N. 01/056883 accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto in oggetto alla pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art
1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del pag. 3/15 rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi CTU contabile atta a verificare l'applicazione di interessi di natura usuraria e la quantificazione dei relativi addebiti, nonché la quantificazione degli interessi debitori, la quantificazione corretta delle rate depurate di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca convenuta, al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti. Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come dedotto in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizi
Per parte appellata
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, previa integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 414/2022 resa tra le parti nel procedimento n. 2329/2020 R.G., dichiararsi inammissibili ovvero comunque respingersi integralmente tutte le domande proposte dagli appellanti e in qualità di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2
pro tempore della società nei Controparte_1
confronti della in quanto infondate in fatto e in Controparte_3
diritto; in particolare: 1). per il contratto di mutuo dd. 16.10.2002 (Rep.
pag. 4/15 19341 – Racc. n. 3680): rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dagli attori e in qualità di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2
pro tempore della società nei Controparte_1
confronti della Cassa Rurale Dolomiti BBC, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie e quindi nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la pattuizione di interessi usurai, accertare e dichiarare in tal caso la nullità della sola clausola relativa a tale pattuizione, dichiarandosi per l'effetto dovuti gli interessi di mora nella misura prevista per gli interessi corrispettivi. 2). per il contratto di mutuo dd. 2.10.2013
(Rep. n. 68346 – Racc. n. 17936): rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dagli attori e in qualità di legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti pro tempore della società Controparte_1
nei confronti della Rurale Dolomiti BBC, in quanto totalmente
[...] CP_2
infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie e quindi nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la pattuizione di interessi usurai, accertare e dichiarare in tal caso la nullità della sola clausola relativa a tale pattuizione, dichiarandosi per l'effetto dovuti gli interessi di mora nella misura prevista per gli interessi corrispettivi.
3). per il contratto di conto corrente n. 01/056883: rigettarsi tutte le domande svolte dagli attori e in qualità di Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti pro tempore della società Controparte_1
nei confronti della Cassa Rurale Dolomiti BBC, in quanto
[...]
totalmente infondate in fatto ed in diritto pag. 5/15 4). disporsi la cancellazione dal Libro Fondiario di Fiera di Primiero dell' annotazione dell'atto di citazione notificato il 31.8.2020 per dichiarare la nullità dei contratti di mutuo dd. 16.10.2002 (Rep. n. 19341 – Racc. n.
3680) e dd. 2.10.2013 (Rep. n. 68346 – Racc. n. 17936) ordinata dal
Giudice Tavolare del Tribunale di Trento con decreti tavolari rispettivamente sub G.N.1042/2020 e G.N. 1055/2020. 5). Condannarsi gli attori e in qualità di legali rappresentanti pro Parte_1 Parte_2
tempore della società al pagamento Controparte_1
di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 1, 2 e 3. cpc In ogni caso: con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della Cassa Rurale Dolomiti BBC. In via istruttoria: rigettarsi integralmente tutte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, disponendosi in ogni caso l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del doc. 3 prodotto in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2020,
[...]
nelle persone dei soci e legali rappresentati Controparte_1
e conveniva avanti al Tribunale di Trento Parte_1 Parte_2
, già Controparte_4 [...]
, chiedendo l'accertamento della nullità del Controparte_5
contratto di mutuo del 16/10/2002 rep. 19341 e del contratto di mutuo del
2/10/2013 rep. 68346 racc. 17936, per pattuizione di interessi usurari, con conseguente dichiarazione di gratuità dei medesimi;
nonché
l'accertamento che nel rapporto sorto dal contratto di c/c n. 01/56883 erano stati pattuiti ed applicati tassi usurari, condizioni non contrattualizzate per assenza di contratto ed in violazione dell'art. 116 t.u.b., e perché venisse pag. 6/15 conseguentemente accertata la gratuità ed invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza che regolava le linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815 co. 2 c.c., l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di tassi passivi usurari, l'illegittimità di tassi ultra-legali e dei tassi extra-fido non concordati, l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto non concordata, l'illegittimità dello ius variandi con conseguente nullità ed inefficacia delle variazioni avvenute in costanza di rapporto,
l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di tassi usurari. Chiedeva quindi che, previo ricalcolo tramite CTU del saldo senza anatocismo, spese e commissioni ed interessi, la banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, percepite, addebitate o comunque pagate in eccesso. Produceva perizia contabile di parte a supporto delle proprie allegazioni.
contestava la Controparte_4
fondatezza delle domande di cui chiedeva rigetto;
negava che i contratti di mutuo prevedessero tassi usurari ed obiettava che i calcoli e le valutazioni delle perizie di controparte fossero erronei;
chiedeva la condanna degli attori per lite temeraria per avere richiesto la trascrizione della domanda di nullità dei contratti di mutuo, essendo tutt'al più configurabile la nullità della singola clausola ma non del contratto, con istanza di disporre la cancellazione dell'annotazione e la condanna degli attori al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa o al pagamento di una somma determinata. Eccepiva la nullità per indeterminatezza delle domande proposte relativamente al conto corrente e contestava in ogni caso che fossero stati applicati interessi usurari. Si opponeva alla CTU contabile.
pag. 7/15 Con sentenza n. 414/2022 del 20 luglio 2022, il Tribunale di Trento respingeva tutte le domande di parte attrice, che condannava alla rifusione delle spese del grado a favore di controparte ed a pagare ai sensi dell'art
96 co III c.p.c. una somma pari alla metà. Ordinava la cancellazione della annotazione della domanda dal libro fondiario.
Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2022 e Parte_1
, in qualità di soci amministratori e legali rappresentanti Parte_2
della società proponevano Parte_3
appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, in riforma della medesima, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva Controparte_6
chiedendo il rigetto della istanza di sospensione;
nel
[...]
merito domandava il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 23 marzo 2023 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con sentenza del 19/3 -3/4 2024 la Corte di Appello, pronunciando non definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Trento n 414/2022 rigettava i motivi relativi ai contratti di mutuo;
dichiarava la nullità per indeterminatezza delle pattuizioni relative alle
CMS presenti nei documenti contrattuali dimessi.
Con ordinanza in pari data, rimetteva la causa in istruttoria ed ordinava ai sensi dell' art 210 c.p.c. alla parte appellata di esibire, mediante pag. 8/15 produzione in consolle, gli estratti conto del rapporto 01/05 883 relativi al decennio antecedente il 27 maggio 2021.
Con ordinanza in data 19.9.2024, depositata il 23.9.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
Con ordinanza in data 10/19 dicembre 2024 “Premesso che con sentenza non definitiva del 19 marzo / 3 aprile 2024 la Corte, in relazione al contratto di conto corrente n 01/056883, ha accolto il gravame in relazione alla contestazione di indeterminatezza delle pattuizioni della CMS;
ricordato che, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., disposto con ordinanza in pari data, parte appellata ha dimesso gli estratti conto del decennio anteriore al 27 maggio 2021; preso atto che in tale occasione parte appellata ha precisato che il rapporto di conto corrente era stato revocato in data 30 dicembre 2014; rilevato che l'affermazione di parte appellata secondo cui “nel decennio 2011-2021 alcun importo a titolo di commissione massimo scoperto è stato addebitato sul conto dell'odierna appellante”, trova riscontro nel dato desumibile dalla tabella 2 rubricata: “riepilogo risultati analisi conto corrente” della relazione di parte , nella quale il valore relativo agli addebiti della CMS è pari a zero a decorrere dal 31.3.2007 sino al 31.3.2014; considerato non di meno che negli scalari ritualmente dimessi dagli attori in primo grado, relativi al periodo dal 2003 al 31.3. 2007, risultano addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto;
ritenuto quindi, alla luce dei principi in punto di onere della prova a carico del correntista (ex plurimis Cass 10293/2023), che debba procedersi alla rideterminazione del saldo finale depurandolo pag. 9/15 dagli addebiti a titolo di CMS risultanti dagli scalari dimessi in atti , nei termini in cui ha insistito la difesa di parte appellante;
ritenuto al contempo di non disporre ulteriore riconteggio in relazione ad altre voci, meramente menzionate in modo tralaticio nelle conclusioni, siccome non supportate da specifici rilievi svolti nei motivi;
ritenuto infine alla luce della allegazione difensiva come integrata dalla citata relazione di parte, nei termini in cui è stata specificata nella tabella 2, che il superamento del tasso soglia è stato dedotto per alcuni trimestri a decorrere dal 2009, in periodi in cui non vi era stato addebito di CMS , senza che tuttavia la difesa abbia allegato o comunque risulti dagli atti che tali superamenti fossero collegati a variazioni contrattuali, per cui al più si tratterebbe della
“c.d. usura sopravvenuta” che non comporta invalidità delle clausole come originariamente pattuite” rimetteva la causa in istruttoria e disponeva CTU sul seguente quesito : “Letti gli atti ed i documenti dimessi dalle parti in primo e secondo grado, ridetermini il saldo finale al 31.12.2014 previa depurazione dal saldo risultante dal primo degli estratti conto, dimessi dalla banca in ottemperanza dell'ordine ex art 210 c.p.c., delle somme in precedenza addebitate a titolo di CMS, come risultanti dagli scalari in atti”;
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti hanno precisato le conclusioni alla udienza del 21.10.2025 e la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
pag. 10/15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per maggiore chiarezza di esposizione va ricordato che con la sentenza del 19 marzo / 3 aprile 2024 la Corte ha respinto i motivi svolti in relazione ai contratti di mutuo.
Con riguardo al contratto di conto corrente n 01/056883 non ha
“valorizzato la censura mossa nei motivi con cui l'appellante lamenta che nel contratto del 2002 mancherebbe la previsione del tasso debitorio e quindi difetterebbe la pari periodicità della chiusura trimestrale, dal momento che nel contratto del 29 aprile 2002 è pattuito il tasso annuo per scoperto di conto nella misura del 7,70%; e tale previsione è poi confermata dal contratto di apertura di credito del successivo 30 aprile che al contempo ha fissato nel 4,70% il tasso entro fido”; ha invece accolto il gravame in relazione alla contestazione di indeterminatezza delle pattuizioni della CMS con le seguenti motivazioni: “ dalla lettura dei documenti contrattuali in atti, si evince che la previsione contrattuale si limita ad indicare la percentuale della CMS, laddove ne è prevista la applicazione;
tuttavia a fronte della mancata indicazione di ulteriori criteri di applicazione (ed in primo luogo dell'importo su cui tale voce sarebbe stata applicata), in relazione ai quali la banca non ha formulato alcuna allegazione difensiva, deve convenirsi con l'appellante che la previsione pattizia non può ritenersi sufficientemente specifica e quindi non risponde ai requisiti di determinatezza o determinabilità di cui all'art
1349 c.c..”
Al contempo ha ritenuto la ritualità dell'istanza ex art 210 c.p.c. ravvisando che “ la richiesta del 27 maggio 2021, pur nella sua genericità ed omnicomprensibilità, conteneva in modo inequivoco la richiesta degli
pag. 11/15 estratti conto relativi al rapporto 01/056883; fermo restando che il diritto del cliente era tutelato limitatamente ai documenti dell'ultimo decennio.”; quindi con separata ordinanza ha ordinato. “ ex art 210 c.p.c. a parte appellata di esibire, mediante produzione in consolle, gli estratti conto del rapporto 01/056883 relativi al decennio antecedente il 27 maggio 2021”.
Tanto premesso, deve sottolinearsi che, nonostante le conclusioni rassegnate alla udienza del 21 ottobre 2025 riguardino anche i motivi già scrutinati, e che l'appellata ha riproposto in conclusionale le difese relative al contratto di mutuo, in questa sede la Corte è chiamata solo a determinare il saldo del conto corrente in conseguenza della declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola che regola le CMS,
Va parimenti sottolineato che nelle conclusioni di parte appellante è stata chiesta la rideterminazione del saldo anche con riguardo a profili che non sono mai stati coltivati né in primo né in secondo grado e per i quali difettano sia una adeguata allegazione sia un qualsiasi riscontro probatorio che ne permetta il rilievo d'ufficio.
Ciò premesso, la difesa di parte appellata ha dimesso 44 estratti conto mensili relativi al conto corrente 01/056883, facendo presente che i rapporti di conto corrente sono stati revocati a far data dal 30.12.2014 per cui gli estratti conto allegati si riferiscono al periodo dal maggio 2011 al dicembre
2014 .
Al CTU cui è stato pertanto demandato di rideterminare “il saldo finale al
31.12.2014 previa depurazione dal saldo risultante dal primo degli estratti conto, dimessi dalla banca in ottemperanza dell'ordine ex art 210 c.p.c., delle somme in precedenza addebitate a titolo di CMS, come risultanti dagli scalari in atti”,
pag. 12/15 L' analisi del CTU è stata operata sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti, per cui , non essendo stati dimessi i prospetti di conto scalare trimestrali emessi in data 31.03.2007, 30.06.2007
e 31.12.2007 non è stato possibile estendere la verifica a tali periodi .
Il CTU , confermato che l'istituto bancario ha applicato commissioni di massimo scoperto diverse da zero nel periodo compreso tra il 31.03.2003 ed il 31.09.2007( in difetto dello scalare al 31.12.2007 ) rilevato inoltre che le commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca avevano determinato un incremento dell'esposizione con conseguente applicazione di interessi passivi aggiuntivi, ha proceduto alla rideterminazione del saldo finale al 31.12.2014 depurandolo, oltre che dalle commissioni di massimo scoperto applicate, anche degli interessi passivi applicati dalla Banca sulle stesse commissioni.
All'esito dei conteggi, ha concluso nei seguenti termini : “il saldo contabile del conto corrente n. 01/056883 alla data del 31.12.2014, evidenziato dall'estratto conto alla stessa data in € 214.929,12 negativo, va rettificato scomputando € 15.726,71 in relazione alle commissioni di massimo scoperto addebitate sullo stesso conto nel periodo 2003-2007, nonché € 5.662,61 in relazione agli interessi passivi che la Banca ha applicato sulle stesse commissioni, maturati nel periodo 2003-2014, di cui
€ 3.626,40 maturati fino al 26.05.2011 ed € 2.036,21 maturati successivamente fino al 31.12.2014. Il saldo rettificato alla data del
31.12.2014 è conseguentemente pari a € 193.539,80 negativi”.
La Corte ritiene di condividere tali conclusioni, in quanto formulate all'esito di operazioni peritali condotte nel contraddittorio delle parti, le pag. 13/15 quali non hanno sollevato osservazioni critiche ai criteri utilizzati né ai risultati.
Pertanto in parziale accoglimento delle domande proposte con riguardo al rapporto di conto corrente n 01/056883 , il saldo negativo alla data del.
31.12.2014, va determinato in € 193.539,80.
Il saldo negativo è ostativo all'accoglimento di ogni domanda di restituzione.
Con ulteriore motivo parte appellante chiede la revoca della condanna ex art 96 co III c.p.c. per l'importo pari alla metà dei compensi per la difesa liquidato a favore di controparte, contestando che ne ricorressero i presupposti.
A fronte del parziale accoglimento delle domande proposte con riguardo al rapporto di conto corrente n 01/056883, non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 co III c.p.c. che “integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” ( Cass 24158/2017)
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Considerata la soccombenza reciproca della parti, dal momento che ha trovato accoglimento, sia pure parziale, la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente proposta da parte attrice, che tuttavia è
pag. 14/15 risultata soccombente, non solo in relazione alla domanda di restituzione formulata dal correntista in relazione al rapporto di conto corrente, ma anche in relazione alle domande proposte con riguardo ai rapporti di mutuo ed alla richiesta di cancellazione della iscrizione, sussistono i presupposti per la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi .
L'onere della CTU va posta in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 414/2022 , che conferma nel resto, accertata la nullità per indeterminatezza delle pattuizioni relative alle CMS presenti nei documenti contrattuali dimessi, ridetermina il saldo negativo di conto corrente conto corrente n 01/056883 in € 193.539,80 alla data del.
31.12.2014; revoca la condanna di pagamento ex art 96 co III c.p.c.; compensa per intero le spese di entrambi i gradi;
pone l'onere della CTU a carico delle parti nella misura del 50%
Così deciso nella camera di consiglio in data 9 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
RI Tulumello Liliana ZO
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 133/2022
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZO Presidente
Dott.ssa RI Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2022 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in qualità di soci amministratori e legali C.F._2
rappresentanti della società Controparte_1
(P IVA ) , assistiti e difesi dall'Avv. GNOCATO
[...] P.IVA_1
IO HE appellanti contro
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. ZANONI MASSIMO appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia al Collegio Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 414/2022 del Tribunale di Trento stante l'urgenza determinata dai motivi di cui in narrativa, ricorrendone i gravi e fondati motivi;
RIFORMARE la sentenza n. 414/2022 emessa dal Tribunale di Trento e resa pubblica in data 20.7.2022, e per l'effetto: IN VIA PRINCIPALE IN
RELAZIONE AL CONTRATTO DI MUTUO N. 19341, RACC. 3680
DEL 16.10.2012 E N. 68346, RACC. 17936 DEL 2.10.2013: 1) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della nel CP_2
contratto oggetto di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto: dichiarare il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
in ogni caso: dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte del solo capitale;
In ogni caso: a) accertare che la risoluzione del contratto de quo non possa operare, in considerazione del fatto che non vi è inadempimento rispetto ad un credito usurario e/o proveniente da un contratto nullo e/o illecito e pag. 2/15 dunque provento di reato e tra l'altro incerto e non stabilito nel suo ammontare;
b) condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero compensare con quanto eventualmente dovuto (se dovuto) dall'opponente. Interessi dalla domanda.
IN VIA PRINCIPALE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONTO
CORRENTE N. 01/056883 accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto in oggetto alla pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art
1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del pag. 3/15 rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi CTU contabile atta a verificare l'applicazione di interessi di natura usuraria e la quantificazione dei relativi addebiti, nonché la quantificazione degli interessi debitori, la quantificazione corretta delle rate depurate di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca convenuta, al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti. Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come dedotto in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizi
Per parte appellata
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, previa integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 414/2022 resa tra le parti nel procedimento n. 2329/2020 R.G., dichiararsi inammissibili ovvero comunque respingersi integralmente tutte le domande proposte dagli appellanti e in qualità di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2
pro tempore della società nei Controparte_1
confronti della in quanto infondate in fatto e in Controparte_3
diritto; in particolare: 1). per il contratto di mutuo dd. 16.10.2002 (Rep.
pag. 4/15 19341 – Racc. n. 3680): rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dagli attori e in qualità di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2
pro tempore della società nei Controparte_1
confronti della Cassa Rurale Dolomiti BBC, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie e quindi nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la pattuizione di interessi usurai, accertare e dichiarare in tal caso la nullità della sola clausola relativa a tale pattuizione, dichiarandosi per l'effetto dovuti gli interessi di mora nella misura prevista per gli interessi corrispettivi. 2). per il contratto di mutuo dd. 2.10.2013
(Rep. n. 68346 – Racc. n. 17936): rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dagli attori e in qualità di legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti pro tempore della società Controparte_1
nei confronti della Rurale Dolomiti BBC, in quanto totalmente
[...] CP_2
infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande avversarie e quindi nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la pattuizione di interessi usurai, accertare e dichiarare in tal caso la nullità della sola clausola relativa a tale pattuizione, dichiarandosi per l'effetto dovuti gli interessi di mora nella misura prevista per gli interessi corrispettivi.
3). per il contratto di conto corrente n. 01/056883: rigettarsi tutte le domande svolte dagli attori e in qualità di Parte_1 Parte_2
legali rappresentanti pro tempore della società Controparte_1
nei confronti della Cassa Rurale Dolomiti BBC, in quanto
[...]
totalmente infondate in fatto ed in diritto pag. 5/15 4). disporsi la cancellazione dal Libro Fondiario di Fiera di Primiero dell' annotazione dell'atto di citazione notificato il 31.8.2020 per dichiarare la nullità dei contratti di mutuo dd. 16.10.2002 (Rep. n. 19341 – Racc. n.
3680) e dd. 2.10.2013 (Rep. n. 68346 – Racc. n. 17936) ordinata dal
Giudice Tavolare del Tribunale di Trento con decreti tavolari rispettivamente sub G.N.1042/2020 e G.N. 1055/2020. 5). Condannarsi gli attori e in qualità di legali rappresentanti pro Parte_1 Parte_2
tempore della società al pagamento Controparte_1
di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 1, 2 e 3. cpc In ogni caso: con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della Cassa Rurale Dolomiti BBC. In via istruttoria: rigettarsi integralmente tutte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti, disponendosi in ogni caso l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del doc. 3 prodotto in appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2020,
[...]
nelle persone dei soci e legali rappresentati Controparte_1
e conveniva avanti al Tribunale di Trento Parte_1 Parte_2
, già Controparte_4 [...]
, chiedendo l'accertamento della nullità del Controparte_5
contratto di mutuo del 16/10/2002 rep. 19341 e del contratto di mutuo del
2/10/2013 rep. 68346 racc. 17936, per pattuizione di interessi usurari, con conseguente dichiarazione di gratuità dei medesimi;
nonché
l'accertamento che nel rapporto sorto dal contratto di c/c n. 01/56883 erano stati pattuiti ed applicati tassi usurari, condizioni non contrattualizzate per assenza di contratto ed in violazione dell'art. 116 t.u.b., e perché venisse pag. 6/15 conseguentemente accertata la gratuità ed invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza che regolava le linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815 co. 2 c.c., l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di tassi passivi usurari, l'illegittimità di tassi ultra-legali e dei tassi extra-fido non concordati, l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto non concordata, l'illegittimità dello ius variandi con conseguente nullità ed inefficacia delle variazioni avvenute in costanza di rapporto,
l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di tassi usurari. Chiedeva quindi che, previo ricalcolo tramite CTU del saldo senza anatocismo, spese e commissioni ed interessi, la banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, percepite, addebitate o comunque pagate in eccesso. Produceva perizia contabile di parte a supporto delle proprie allegazioni.
contestava la Controparte_4
fondatezza delle domande di cui chiedeva rigetto;
negava che i contratti di mutuo prevedessero tassi usurari ed obiettava che i calcoli e le valutazioni delle perizie di controparte fossero erronei;
chiedeva la condanna degli attori per lite temeraria per avere richiesto la trascrizione della domanda di nullità dei contratti di mutuo, essendo tutt'al più configurabile la nullità della singola clausola ma non del contratto, con istanza di disporre la cancellazione dell'annotazione e la condanna degli attori al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa o al pagamento di una somma determinata. Eccepiva la nullità per indeterminatezza delle domande proposte relativamente al conto corrente e contestava in ogni caso che fossero stati applicati interessi usurari. Si opponeva alla CTU contabile.
pag. 7/15 Con sentenza n. 414/2022 del 20 luglio 2022, il Tribunale di Trento respingeva tutte le domande di parte attrice, che condannava alla rifusione delle spese del grado a favore di controparte ed a pagare ai sensi dell'art
96 co III c.p.c. una somma pari alla metà. Ordinava la cancellazione della annotazione della domanda dal libro fondiario.
Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2022 e Parte_1
, in qualità di soci amministratori e legali rappresentanti Parte_2
della società proponevano Parte_3
appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, in riforma della medesima, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado da liquidarsi a favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva Controparte_6
chiedendo il rigetto della istanza di sospensione;
nel
[...]
merito domandava il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 23 marzo 2023 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con sentenza del 19/3 -3/4 2024 la Corte di Appello, pronunciando non definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Trento n 414/2022 rigettava i motivi relativi ai contratti di mutuo;
dichiarava la nullità per indeterminatezza delle pattuizioni relative alle
CMS presenti nei documenti contrattuali dimessi.
Con ordinanza in pari data, rimetteva la causa in istruttoria ed ordinava ai sensi dell' art 210 c.p.c. alla parte appellata di esibire, mediante pag. 8/15 produzione in consolle, gli estratti conto del rapporto 01/05 883 relativi al decennio antecedente il 27 maggio 2021.
Con ordinanza in data 19.9.2024, depositata il 23.9.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
Con ordinanza in data 10/19 dicembre 2024 “Premesso che con sentenza non definitiva del 19 marzo / 3 aprile 2024 la Corte, in relazione al contratto di conto corrente n 01/056883, ha accolto il gravame in relazione alla contestazione di indeterminatezza delle pattuizioni della CMS;
ricordato che, in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., disposto con ordinanza in pari data, parte appellata ha dimesso gli estratti conto del decennio anteriore al 27 maggio 2021; preso atto che in tale occasione parte appellata ha precisato che il rapporto di conto corrente era stato revocato in data 30 dicembre 2014; rilevato che l'affermazione di parte appellata secondo cui “nel decennio 2011-2021 alcun importo a titolo di commissione massimo scoperto è stato addebitato sul conto dell'odierna appellante”, trova riscontro nel dato desumibile dalla tabella 2 rubricata: “riepilogo risultati analisi conto corrente” della relazione di parte , nella quale il valore relativo agli addebiti della CMS è pari a zero a decorrere dal 31.3.2007 sino al 31.3.2014; considerato non di meno che negli scalari ritualmente dimessi dagli attori in primo grado, relativi al periodo dal 2003 al 31.3. 2007, risultano addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto;
ritenuto quindi, alla luce dei principi in punto di onere della prova a carico del correntista (ex plurimis Cass 10293/2023), che debba procedersi alla rideterminazione del saldo finale depurandolo pag. 9/15 dagli addebiti a titolo di CMS risultanti dagli scalari dimessi in atti , nei termini in cui ha insistito la difesa di parte appellante;
ritenuto al contempo di non disporre ulteriore riconteggio in relazione ad altre voci, meramente menzionate in modo tralaticio nelle conclusioni, siccome non supportate da specifici rilievi svolti nei motivi;
ritenuto infine alla luce della allegazione difensiva come integrata dalla citata relazione di parte, nei termini in cui è stata specificata nella tabella 2, che il superamento del tasso soglia è stato dedotto per alcuni trimestri a decorrere dal 2009, in periodi in cui non vi era stato addebito di CMS , senza che tuttavia la difesa abbia allegato o comunque risulti dagli atti che tali superamenti fossero collegati a variazioni contrattuali, per cui al più si tratterebbe della
“c.d. usura sopravvenuta” che non comporta invalidità delle clausole come originariamente pattuite” rimetteva la causa in istruttoria e disponeva CTU sul seguente quesito : “Letti gli atti ed i documenti dimessi dalle parti in primo e secondo grado, ridetermini il saldo finale al 31.12.2014 previa depurazione dal saldo risultante dal primo degli estratti conto, dimessi dalla banca in ottemperanza dell'ordine ex art 210 c.p.c., delle somme in precedenza addebitate a titolo di CMS, come risultanti dagli scalari in atti”;
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti hanno precisato le conclusioni alla udienza del 21.10.2025 e la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione di termine di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
pag. 10/15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per maggiore chiarezza di esposizione va ricordato che con la sentenza del 19 marzo / 3 aprile 2024 la Corte ha respinto i motivi svolti in relazione ai contratti di mutuo.
Con riguardo al contratto di conto corrente n 01/056883 non ha
“valorizzato la censura mossa nei motivi con cui l'appellante lamenta che nel contratto del 2002 mancherebbe la previsione del tasso debitorio e quindi difetterebbe la pari periodicità della chiusura trimestrale, dal momento che nel contratto del 29 aprile 2002 è pattuito il tasso annuo per scoperto di conto nella misura del 7,70%; e tale previsione è poi confermata dal contratto di apertura di credito del successivo 30 aprile che al contempo ha fissato nel 4,70% il tasso entro fido”; ha invece accolto il gravame in relazione alla contestazione di indeterminatezza delle pattuizioni della CMS con le seguenti motivazioni: “ dalla lettura dei documenti contrattuali in atti, si evince che la previsione contrattuale si limita ad indicare la percentuale della CMS, laddove ne è prevista la applicazione;
tuttavia a fronte della mancata indicazione di ulteriori criteri di applicazione (ed in primo luogo dell'importo su cui tale voce sarebbe stata applicata), in relazione ai quali la banca non ha formulato alcuna allegazione difensiva, deve convenirsi con l'appellante che la previsione pattizia non può ritenersi sufficientemente specifica e quindi non risponde ai requisiti di determinatezza o determinabilità di cui all'art
1349 c.c..”
Al contempo ha ritenuto la ritualità dell'istanza ex art 210 c.p.c. ravvisando che “ la richiesta del 27 maggio 2021, pur nella sua genericità ed omnicomprensibilità, conteneva in modo inequivoco la richiesta degli
pag. 11/15 estratti conto relativi al rapporto 01/056883; fermo restando che il diritto del cliente era tutelato limitatamente ai documenti dell'ultimo decennio.”; quindi con separata ordinanza ha ordinato. “ ex art 210 c.p.c. a parte appellata di esibire, mediante produzione in consolle, gli estratti conto del rapporto 01/056883 relativi al decennio antecedente il 27 maggio 2021”.
Tanto premesso, deve sottolinearsi che, nonostante le conclusioni rassegnate alla udienza del 21 ottobre 2025 riguardino anche i motivi già scrutinati, e che l'appellata ha riproposto in conclusionale le difese relative al contratto di mutuo, in questa sede la Corte è chiamata solo a determinare il saldo del conto corrente in conseguenza della declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola che regola le CMS,
Va parimenti sottolineato che nelle conclusioni di parte appellante è stata chiesta la rideterminazione del saldo anche con riguardo a profili che non sono mai stati coltivati né in primo né in secondo grado e per i quali difettano sia una adeguata allegazione sia un qualsiasi riscontro probatorio che ne permetta il rilievo d'ufficio.
Ciò premesso, la difesa di parte appellata ha dimesso 44 estratti conto mensili relativi al conto corrente 01/056883, facendo presente che i rapporti di conto corrente sono stati revocati a far data dal 30.12.2014 per cui gli estratti conto allegati si riferiscono al periodo dal maggio 2011 al dicembre
2014 .
Al CTU cui è stato pertanto demandato di rideterminare “il saldo finale al
31.12.2014 previa depurazione dal saldo risultante dal primo degli estratti conto, dimessi dalla banca in ottemperanza dell'ordine ex art 210 c.p.c., delle somme in precedenza addebitate a titolo di CMS, come risultanti dagli scalari in atti”,
pag. 12/15 L' analisi del CTU è stata operata sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti, per cui , non essendo stati dimessi i prospetti di conto scalare trimestrali emessi in data 31.03.2007, 30.06.2007
e 31.12.2007 non è stato possibile estendere la verifica a tali periodi .
Il CTU , confermato che l'istituto bancario ha applicato commissioni di massimo scoperto diverse da zero nel periodo compreso tra il 31.03.2003 ed il 31.09.2007( in difetto dello scalare al 31.12.2007 ) rilevato inoltre che le commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca avevano determinato un incremento dell'esposizione con conseguente applicazione di interessi passivi aggiuntivi, ha proceduto alla rideterminazione del saldo finale al 31.12.2014 depurandolo, oltre che dalle commissioni di massimo scoperto applicate, anche degli interessi passivi applicati dalla Banca sulle stesse commissioni.
All'esito dei conteggi, ha concluso nei seguenti termini : “il saldo contabile del conto corrente n. 01/056883 alla data del 31.12.2014, evidenziato dall'estratto conto alla stessa data in € 214.929,12 negativo, va rettificato scomputando € 15.726,71 in relazione alle commissioni di massimo scoperto addebitate sullo stesso conto nel periodo 2003-2007, nonché € 5.662,61 in relazione agli interessi passivi che la Banca ha applicato sulle stesse commissioni, maturati nel periodo 2003-2014, di cui
€ 3.626,40 maturati fino al 26.05.2011 ed € 2.036,21 maturati successivamente fino al 31.12.2014. Il saldo rettificato alla data del
31.12.2014 è conseguentemente pari a € 193.539,80 negativi”.
La Corte ritiene di condividere tali conclusioni, in quanto formulate all'esito di operazioni peritali condotte nel contraddittorio delle parti, le pag. 13/15 quali non hanno sollevato osservazioni critiche ai criteri utilizzati né ai risultati.
Pertanto in parziale accoglimento delle domande proposte con riguardo al rapporto di conto corrente n 01/056883 , il saldo negativo alla data del.
31.12.2014, va determinato in € 193.539,80.
Il saldo negativo è ostativo all'accoglimento di ogni domanda di restituzione.
Con ulteriore motivo parte appellante chiede la revoca della condanna ex art 96 co III c.p.c. per l'importo pari alla metà dei compensi per la difesa liquidato a favore di controparte, contestando che ne ricorressero i presupposti.
A fronte del parziale accoglimento delle domande proposte con riguardo al rapporto di conto corrente n 01/056883, non sussistono i presupposti per la condanna ex art 96 co III c.p.c. che “integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca” ( Cass 24158/2017)
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Considerata la soccombenza reciproca della parti, dal momento che ha trovato accoglimento, sia pure parziale, la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente proposta da parte attrice, che tuttavia è
pag. 14/15 risultata soccombente, non solo in relazione alla domanda di restituzione formulata dal correntista in relazione al rapporto di conto corrente, ma anche in relazione alle domande proposte con riguardo ai rapporti di mutuo ed alla richiesta di cancellazione della iscrizione, sussistono i presupposti per la compensazione totale delle spese di entrambi i gradi .
L'onere della CTU va posta in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 414/2022 , che conferma nel resto, accertata la nullità per indeterminatezza delle pattuizioni relative alle CMS presenti nei documenti contrattuali dimessi, ridetermina il saldo negativo di conto corrente conto corrente n 01/056883 in € 193.539,80 alla data del.
31.12.2014; revoca la condanna di pagamento ex art 96 co III c.p.c.; compensa per intero le spese di entrambi i gradi;
pone l'onere della CTU a carico delle parti nella misura del 50%
Così deciso nella camera di consiglio in data 9 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
RI Tulumello Liliana ZO
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