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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2285 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 09/04/2024
da
( ), con l'avv. FAZZARI PIERINA Parte_1 C.F._1
MARIE FRANCE
ricorrente nei confronti di
( ) , CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“precisa le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone" 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con decreto del Tribunale di Verona in data 20.10.2017 era recepito il seguente accordo di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio nato Per_1
l'11.01.2012 dalla relazione non matrimoniale tra le parti:
SULL'ESERCIZIO DELLA RESPOSABILITA' GENITORIALE
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i Persona_2
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore importanza per lo stesso. Il
figlio minore sarà collocato presso l'abitazione materna. Per_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
2) La casa familiare di via G. Galileo n. 11, Negrar (VR), in locazione ad entrambi le parti, viene assegnata a che CP_1
si curerà integralmente di ogni e qualsiasi incombente inerente al contratto di locazione, liberando la Sig.ra dagli Parte_1
adempimenti contrattuali. Le utenze domestiche (luce, gas acqua e telefono) saranno interamente sostenute dallo stesso CP_1
e così pure quelle delle spese condominiali ordinarie.
SUI RAPPORTI ECONOMICI
3) Il Sig. si obbliga a corrispondere, mensilmente, CP_1
alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
del figlio minore l'importo di euro 150,00 da far Persona_2
pervenire entro il giorno ventotto di ogni mese. Decorrenza:
giugno 2017.
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4) Detto assegno di contributo di mantenimento del figlio minore come sopra determinato, sarà annualmente Per_1
aggiornato a decorrere dal mese di agosto 2018 con riferimento agli indici di svalutazione monetaria accertati dall'Istat sul costo della vita. Periodo di riferimento luglio 2017 –luglio 2018;
5) il Sig. si obbliga, altresì, a sostenere nella misura CP_1
del 100% le spese scolastiche tutte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rette, materiale scolastico richiesto, psicomotricità,
iniziative ludiche/educative o altro proposte dalla scuola) per la
Scuola Materna Arbizzano e quelle scolastiche del figlio minore sino alla quinta elementare (successivamente dette spese Per_1
saranno novamente concordate tra i genitori).
Il Sig. si farà carico di corrispondere nella misura del CP_1
70%, le spese mediche specialistiche non coperte dal SSN, le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche ed extra scolastiche, a vario titolo, come da “Protocollo Famiglia” in materia di separazione,
divorzio ed affidamento figli” adottato presso il Tribunale di
Verona in data 2.12.2014 entro dieci giorni dalla richiesta. In
particolare:
- il 70% spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN
e per medicinali prescritti dal medico curante);
- il 70% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici);
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- il 70% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico);
- il 70% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private);
- il 70% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo (tempo prolungato, centro ricreativo estivo,
attività sportive pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori).
SULLE MODALITA' DI VISITA:
8) avrà il diritto-obbligo di vedere e tenere con sé CP_1
il figlio minore un fine settimana alternato all'altro e Per_1
precisamente dalle ore 19 del venerdì riportando il bambino a scuola il lunedì (nel periodo scolastico); in caso di malattia o durante il periodo non scolastico, il padre si farà carico di riportarlo a casa entro le ore 8.00 e comunque, d'intesa con
[...]
e compatibilmente con gli impegni di quest'ultima, Pt_1
quando sarà possibile al fine di intensificare il rapporto affettivo con lo stesso minore Per_1
9) avrà il diritto-obbligo di vedere e tenere con sé CP_1
il figlio minore almeno un giorno infrasettimanale dalle Per_1
19 portando il bambino a scuola il giorno seguente (nel periodo scolastico); in caso di malattia o durante il periodo non scolastico,
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il bambino viene riportato a casa entro le ore 8.00, il tutto compatibilmente con le esigenze del minore e lavorative del padre. In ogni caso il padre si dovrà personalmente occupare del prelievo e del riaccompagnamento del bambino.
Durate le vacanze estive, avrà il diritto – obbligo CP_1
di vedere e tenere con sé il figlio minore per due Per_1
settimane, anche non consecutive e da ripartirsi tra i mesi di giugno, luglio ed agosto specificando non solo i tempi e luoghi
(valutando assieme l'opportunità della meta) di vacanza ma anche le modalità di prelievo e riaccompagnamento del figlio. Il
tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise in periodi di eguale durata tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternando di anno in anno le festività con la precisazione che se il minore trascorra il giorno di Natale con la madre, il padre lo avrà con sé il giorno di Santo Stefano e così
pure nel periodo delle vacanze pasquali se il minore trascorrerà la
Santa Pasqua con un genitore, l'altro lo tratterrà con sé per il lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. In ogni caso, nel giorno del compleanno del figlio sarà assicurato un Per_1
incontro con il genitore con cui non si trovi o preferibilmente di festeggiare l'evento assieme.
I genitori si comunicheranno vicendevolmente il periodo di ferie estivo entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie per le vacanze natalizie verrà comunicato entro l'8 dicembre di ogni anno ed il periodo di ferie per le vacanze pasquali entro il 28
febbraio di ogni anno o comunque entro tempi ragionevoli.
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Tutto ciò compatibilmente con le esigenze del minore e con i rispettivi impegni di lavoro dei genitori, aderendo questi a qualunque modifica si dovesse rendere necessaria, attesa l'importanza della bigenitorialità per il figlio.
Nel caso in cui non possa prelevare il figlio CP_1
minore nel periodo allo stesso assegnato in conseguenza Per_1
di malattia o altro impedimento, il minore rimarrà presso Per_1
l'abitazione della madre e avrà diritto a poterlo CP_1
visitare previo accordo telefonico con Parte_1
10) ed prestano reciprocamente CP_1 Parte_1
assenso nella loro qualità di genitori e legali rappresentanti del figlio minore affinché venga rilasciato al medesimo il Per_1
passaporto per recarsi all'estero.”
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
La ricorrente ha allegato che il padre ha incontrato in Per_1
misura molto minore rispetto a quanto concordato, l'ha bloccata nella messaggistica whats'app, non collabora nelle decisioni da assumere per il ragazzo, non ha partecipato agli incontri richiesti dagli specialisti che seguono per i problemi di disgrafia e Per_1
disortografia, non ha prestato il consenso alla proposta di terapia psicologica e di valutazione circa il disturbo ADHD e non ha contribuito alle spese straordinarie come previsto nel provvedimento sopra riportato.
3. DOMANDE DELLE PARTI
La ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto che sia disposto l'affidamento esclusivo, che siano regolamentate le modalità della relazione con il padre e il contributo al mantenimento;
in via subordinata ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso, ma
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autorizzando la madre ad assumere in via unilaterale le decisioni di maggiore interesse.
In sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori.
Il resistente, benché regolarmente notificato, non si è costituito.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti
possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione
la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi
economici.”.
5. AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO
OM
Dopo aver ascoltato la ricorrente, comparsa personalmente, ed aver esaminato i documenti prodotti, la Presidente delegata con ordinanza riservata 28.10.2024 ha così provveduto;
“letti il ricorso introduttivo e dato atto che il resistente, regolarmente
notificato, non si è costituito, né è comparso all'udienza;
esaminati i documenti prodotti;
sentita la ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di
conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse del figlio minore nato l'[...], a [...]_1
condizioni concordate e recepite dal decreto 20.10.2017 di questo Tribunale;
ritenuto che la ricorrente abbia fornito tramite la produzione documentale
sufficienti elementi dai quali desumere l'assenza di collaborazione da parte
del padre nelle decisioni a favore del minore (si vedano docc. 5, 8, 11 di parte
ricorrente), fra le quali quelle che riguardano la salute, la residenza
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anagrafica, il rilascio di documenti;
inoltre, è stato allegato l'inadempimento
al pagamento delle spese straordinarie – che secondo l'accordo avrebbero
dovuto essere sostenute al 70% dal padre, ad eccezione di quelle scolastiche
che avrebbero dovuto essere interamente a carico del medesimo, ed a fronte
di tale specifica allegazione, il resistente non ha adempiuto al proprio onere
di provare l'adempimento; rilevato che la ricorrente ha altresì allegato in
modo specifico che i tempi di permanenza presso il padre sono assai inferiori
rispetto a quelli concordati e irregolari;
ritenuto che in ragione di ciò, l'affidamento condiviso, sebbene indicato come
scelta prioritaria dall'art. 337 ter c.c., nel caso concreto non è conforme
all'interesse del figlio;
ne consegue che vada disposto l'affidamento esclusivo
alla madre, con facoltà della stessa di chiedere i documenti anche validi per
l'espatrio per il figlio e di assumere autonomamente le decisioni scolastiche e
relative alla salute, dandone comunicazione mensile al padre a mezzo di
posta elettronica all'indirizzo mail che questo le indicherà;
ritenuto che, viste le certificazioni prodotte che attestano alcune fragilità
(doc. 4) e i riferiti attacchi di panico, vi siano elementi dai quali desumere
che l'ascolto potrebbe esporre il minore, benché ultradodicenne, ad uno
stress pregiudizievole per il suo benessere;
ritenuto che, quanto ai tempi di permanenza, va previsto che gli stessi si
svolgeranno almeno settimanalmente con orario da concordare tra i genitori;
ritenuto inoltre che, viste la mancata contribuzione alle spese straordinarie,
la ridotta contribuzione diretta e la rivalutazione intervenuta
successivamente alla precedente regolamentazione (che risale al luglio
2017), il contributo al mantenimento a carico del padre va rideterminato in
via provvisoria in € 350 mensili, importo comprensivo delle spese
straordinarie ad eccezione di quelle mediche, che rimangono a carico di
entrambe le parti con quote uguali;
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ritenuto che, nella contumacia del resistente, vadano richieste d'ufficio,
nell'interesse del figlio minore, informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle
Entrate sull'estratto conto contributivo e sui redditi del padre;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con Persona_2
facoltà della stessa di chiedere i documenti anche validi per l'espatrio per il
figlio e di assumere autonomamente le decisioni scolastiche e relative alla
salute, dandone comunicazione mensile al padre a mezzo di posta elettronica
all'indirizzo mail che questo le indicherà; gli incontri tra il padre e il minore
si svolgeranno almeno settimanalmente e saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento del CP_1
figlio corrispondendo mensilmente alla madre sig. entro Parte_1
il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 350, rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie mediche secondo
il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva.
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente anagraficamente in
[...]
VIA GALILEO GALILEI 11 37024 NEGRAR ITALIA (codice fiscale:
) e all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni C.F._2
sui redditi del medesimo relativi agli ultimi tre anni. Assegna termine fino
al 30.11.2024 per la trasmissione.
9 10
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
Udienza del 16.1.2025 h. 10.15 per esame delle informazioni;
Udienza del 29.5.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa in decisione, con
termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni, fino a trenta giorni prima per il deposito di
comparse conclusionali e fino a trenta giorni prima per il deposito di
eventuali memorie di replica (qualora il resistente si costituisse).”
A fronte dell'allegazione specifica di inosservanza degli obblighi di mantenimento e di incontro con il minore nei modi e nella misura concordata, il resistente, rimasto contumace, non ha dimostrato di avervi adempiuto, com'era suo onere.
Dalle informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate e all'INPS risulta che il padre ha avuto una continuità lavorativa, dal
2014 è titolare di un'impresa artigiana e ha percepito redditi pari ad €
29.160 nell'anno 2023 e ha avuto un reddito imponibile pari ad €
20.087 nel 2022.
La madre, che si è sempre occupata in via pressoché esclusiva del figlio, svolge l'attività di addetta alle pulizie con redditi inferiori ad €
1000 al mese su base annua;
percepisce l'intero assegno unico universale per il figlio pari ad € 195 mensili.
Ciò premesso, tenuto conto dei limitati rapporti tra padre e figlio e tra genitori, della mancanza di condivisione su decisioni importanti anche riguardo la salute e l'istruzione (si vedano docc. 4, 5, 8, 11 di parte ricorrente), nonché dei particolari bisogni del figlio, oggi tredicenne, va confermato l'affidamento superesclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater 3 comma c.c., essendo giustificata la deroga non solo al regime ordinario dell'affidamento condiviso, ma altresì a
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quello dell'affidamento esclusivo, che comunque attribuisce al genitore non affidatario il diritto di condividere le decisioni di maggiore interesse. Gli incontri tra padre e figlio potranno svolgersi almeno settimanalmente, previo accordo tra genitori compatibilmente con gli impegni del figlio, non essendoci le condizioni per disporre una regolamentazione fissa, per quanto già
sopra rilevato.
Sull'inopportunità di ascoltare il figlio, di cui sono documentate alcune fragilità, si richiama quanto rilevato con l'ordinanza
28.10.2024, sopra riportata.
Passando al contributo al mantenimento, quello concordato in sede di accordo del 2017 (€ 150 mensili) è evidentemente inadeguato a coprire le esigenze ordinarie del figlio, tenuto conto della ridotta contribuzione diretta e dell'inadempimento rispetto agli obblighi contribuzione straordinaria concordati.
Reputa pertanto il Collegio che il contributo stabilito in via temporanea in € 350, comprensivo delle spese straordinarie diverse da quelle mediche, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie mediche secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona, sia congruo, tenuto conto delle presumibili esigenze del ragazzo, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori, della limitata contribuzione diretta,
dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti pressoché esclusivamente dalla madre e del percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di quest'ultima.
6. SPESE di LITE
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in assenza di nota come da dispositivo, secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione
dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria), delle questioni trattate (di complessità bassa) e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida il figlio minore in via superesclusiva alla Persona_2
madre, con facoltà della stessa di chiedere i documenti anche validi per l'espatrio per il figlio e di assumere autonomamente le decisioni scolastiche e relative alla salute, dandone comunicazione mensile al padre a mezzo di posta elettronica all'indirizzo mail che questo le indicherà; gli incontri tra il padre e il minore si svolgeranno almeno settimanalmente e saranno concordati tra i genitori;
2) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento CP_1
del figlio corrispondendo mensilmente alla madre sig.
[...]
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 350, Pt_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie mediche secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre, affidataria esclusiva.
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4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2356, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 25/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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