TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3634/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra Parte_1
n. 96, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castiglione che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e LD AV - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
conseguimento della indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., con sede in Cosenza alla Piazza Controparte_1
Loreto, a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione - indennità di
accompagnamento - nella misura di legge, dalla data della domanda amministrativa o da
quella ritenuta di giustizia, oltre gli interessi sino al soddisfo. Con la condanna al
1 pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello
scrivente procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato nella prima fase, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale veniva affermata l'erroneità della valutazione medica, si instaurava il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e veniva disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
CP_ All'udienza del 12.12.2025 l' comparso in giudizio, ha proceduto alla discussione.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha confermato l'assenza del requisito sanitario Per_2
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3634/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Nicola Serra Parte_1
n. 96, presso lo studio dell'Avv. Francesco Castiglione che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e LD AV - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al
conseguimento della indennità di accompagnamento e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., con sede in Cosenza alla Piazza Controparte_1
Loreto, a corrispondere alla ricorrente la relativa prestazione - indennità di
accompagnamento - nella misura di legge, dalla data della domanda amministrativa o da
quella ritenuta di giustizia, oltre gli interessi sino al soddisfo. Con la condanna al
1 pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello
scrivente procuratore antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato nella prima fase, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale veniva affermata l'erroneità della valutazione medica, si instaurava il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e veniva disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
CP_ All'udienza del 12.12.2025 l' comparso in giudizio, ha proceduto alla discussione.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha confermato l'assenza del requisito sanitario Per_2
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3