Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02651/2026REG.PROV.COLL.
N. 09419/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9419 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Consigliere RE Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato Emilia Pulcini e l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha appellato la sentenza n. 8617/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso: i ) il provvedimento del Ministero della Giustizia del 7.10.2020 prot. n. 256/2020, con il quale il sig. -OMISSIS- non era stato ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario coordinatore di Polizia penitenziaria in quanto cessato dal servizio “ in data antecedente al primo luglio 2019, data di decorrenza della promozione ”; ii ) il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria emesso del 16.10.2020 prot. n. m_dg GDAP 1/10/2020.0364292.O, di comunicazione dell'esclusione; iii ) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
1.1. Il sig. -OMISSIS- aveva, altresì, chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo e a conseguire la qualifica di dirigente aggiunto a decorrere dall'8 maggio 2019, con conseguente condanna a ricalcolare l'importo del trattamento di fine rapporto dovuto e a corrispondere la differenza di importo, nonché a corrispondere il trattamento pensionistico corrispondente alla qualifica di dirigente aggiunto.
2. In punto di fatto l’appellante ha esposto: i ) di essere stato Commissario Capo della Polizia penitenziaria e di esser stato collocato a riposo in data 1.7.2019; ii ) di aver chiesto, con istanza del 13.11.2019, il riconoscimento della qualifica di Commissario coordinatore, avendo maturato l’anzianità di servizio prevista dall’art. 42 del D.Lgs. n. 95/2017; iii ) di aver ricevuto in data 18.2.2021 la nota con cui l’Amministrazione aveva comunicato di averlo escluso in quanto cessato dal servizio.
3. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, proposto ricorso al T.A.R., che ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo era stata divulgata attraverso la sua pubblicazione nell’apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia dal 16.10.2020 al 20.11.2020. Secondo il T.A.R. il termine per l’impugnazione doveva decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria e, conseguentemente, il ricorso doveva ritenersi irricevibile in quanto tardivo.
4. Il sig. -OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado e ha riproposto le domande di merito non esaminate dal T.A.R. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 19.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il motivo di appello è fondato considerato che: i ) il sig. -OMISSIS- non ha impugnato tardivamente la graduatoria dello scrutinio di merito comparativo ma tempestivamente i provvedimenti indicati al punto 1 della presente sentenza; ii ) la sentenza di primo grado ha, erroneamente, ravvisato un’irricevibilità del ricorso per tardività in una ipotesi nella quale sarebbe stata ipotizzabile solo un’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione di un atto destinato a cristallizzare sul piano materiale l’esclusione del sig. -OMISSIS- dallo scrutinio; iii ) nel caso di specie tale atto non recava, tuttavia, alcuna indicazione sull’esclusione del sig. -OMISSIS-, né tanto meno spiegava le ragioni della stessa; iv ) l’odierno appellante ha, quindi, impugnato tempestivamente i soli atti nei quali è stata esplicitata l’esclusione, articolando un ricorso che deve ritenersi ammissibile.
6. Riformata l’erronea decisione processuale del T.A.R. occorre, quindi, procedere ad esaminare il merito del ricorso, non ravvisandosi i presupposti per la rimessione della causa al T.A.R. ex art. 105 c.p.a. Nel caso di specie, non si riscontra, infatti, un errore di carattere palese nella declaratoria di irricevibilità del tipo di quello individuato dalle recenti sentenze dell’Adunanza plenaria n. 16/2024 e n. 10/2025, ovvero un errore che – come chiarito dalla Sezione – deve riferirsi ad una motivazione apparente o riferibile a circostanze non pertinenti, tale quindi da denotare con ogni evidenza una conoscenza approssimativa o molto lacunosa dei fatti di causa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2025, n. 7480, punto 13).
7. Passando, quindi, al merito il Collegio ritiene le domande articolate dal sig. -OMISSIS- infondate per le ragioni di seguito illustrate, nonché per le argomentazioni già esposte in casi omologhi dalla Sezione [Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 9402/2025 e n. 9379/2025, da intendersi richiamate anche ai sensi della previsione di cui all’art. 88, comma 2, lett. d ), c.p.a.]
7.1. L’accesso alla qualifica superiore avviene – ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 97/2017 - mediante uno scrutinio per merito comparativo all’esito del quale è formata un’apposita graduatoria. In particolare, le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 42 prevedono che: i ) “i commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell’ordine di ruolo” (comma 8); ii ) “il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario [ora dirigente aggiunto] a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo” (comma 9)”. Tale scrutinio costituisce un accertamento costitutivo dei presupposti per l’avanzamento di carriera che non è, quindi, legato alla sola maturazione dei tredici anni nella precedente qualifica. La progressione di carriera non è, infatti, un effetto automatico dell’anzianità maturata, ma solo uno dei requisiti per poter accedere agli scrutini di promozione. Requisiti tra i quali vi è, inoltre, la permanenza in servizio del dipendente che è il necessario presupposto per operare tale scrutinio, considerato anche che la promozione alla qualifica superiore non è funzionale al solo interesse del dipendente ma anche e soprattutto all’interesse pubblico e preminente dell’Amministrazione a ricoprire i relativi ruoli, che, evidentemente, presuppone che il personale sia ancora in servizio.
7.2. Declinando questi principi al caso di specie si osserva come lo scrutinio fosse stato avviato in data 22 luglio 2020. Al momento dello scrutinio l’appellante non risultava più in servizio e, pertanto, non poteva essere scrutinato, difettando il presupposto essenziale per tale valutazione, costituito proprio dall’essere in servizio. Tale rilievo è dirimente e consente di superare le dedotte contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione che avrebbe erroneamente indicato in alcuni atti la data di cessazione del servizio. Il punto decisivo risiede, come spiegato, nella cessazione dal servizio al momento delle operazioni di scrutinio, e, quindi, dell’accertamento dei presupposti per accedere alla maggior qualifica che logicamente e giuridicamente postula che il dipendente sia ancora il servizio.
7.3. Le considerazioni rendono inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte appellante e così formulata: “ se sia in contrasto con i principi di certezza del diritto, ragionevolezza, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost, l’art. 42 commi 8 e 9 d.lgs n. 95/2017 in combinato tra loro – che costituisce norma speciale adottata per esigenze di riallineamento dei soppressi ruoli ordinario e speciale del corpo di polizia penitenziaria - nella parte in cui consente all’amministrazione di posticipare la decorrenza giuridica della promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario ad una data diversa rispetto a quella espressamente indicata nella norma (il compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo a far data rispettivamente dal 5.11.2003 e dall’8.5.2006), e cioè alla data del 1 luglio 2019, data di decorrenza ordinaria degli scrutini per merito comparativo tenuti entro il 30 giugno ”.
7.3.1. Escluso, infatti, che il sig. -OMISSIS- potesse essere scrutinato per cessazione del rapporto, la questione non sarebbe idonea ad incidere sul presente giudizio.
7.3.2. Inoltre, va, comunque, considerato che la questione fa perno su un errato presupposto interpretativo, ritenendo che il compimento dei tredici anni nella qualifica sia presupposto esclusivo ed automatico per la progressione, obliterando la fase dello scrutinio di merito che è, invece, decisiva per la formazione della graduatoria e l’accesso alla qualifica. Non rileva, inoltre, che l’eventuale decorrenza giuridica della promozione possa anche retroagire al compimento dei tredici anni di servizio, dovendosi comunque superare positivamente la procedura valutativa prevista dalla legge, che presuppone necessariamente la permanenza in servizio del dipendente.
8. In ragione delle considerazioni esposte le domande articolate in primo grado devono essere respinte in quanto infondate.
9. In definitiva, il Collegio accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, giudicando sulle domande articolate nel ricorso introduttivo del giudizio le respinge in quanto infondate.
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione dell’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, giudicando sulle domande articolate nel ricorso introduttivo del giudizio le respinge in quanto infondate. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TT, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RE DI, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE DI | IA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.