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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9664 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 25471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/07/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuliana Grassi presso la quale ha eletto domicilio anche telematico
contro
2) Parte_2
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Pusceddu presso la quale ha eletto domicilio anche telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 09/05/1998 (anno 1998 atto n.37 – parte II – serie A) in regime di separazione dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
, cittadino italiano, maggiorenne economicamente non autosufficiente C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, successivamente al ricorso per separazione giudiziale presentato dalla signora e notificato al signor , all'udienza tenutasi in data 21/10/2025, Parte_1 Parte_2 hanno raggiunto un accordo complessivo personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni e degli oneri a carico delle parti.
I coniugi, altresì, hanno congiuntamente chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale depositando accordo congiunto e sottoscritto in data 12.11.2025 nonché di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) , figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente dei coniugi, è Persona_1 collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, signora sita in Rho – via Parte_1
Cantore n. 5 ove è stabilita altresì la sua residenza.
pagina 2 di 9 3) L'abitazione suddetta, che è stata familiare, è di proprietà esclusiva della signora con Parte_1 tutti i beni mobili e gli arredi che la compongono. Il signor ha già rilasciato la casa Parte_2 coniugale da tempo e provvederà a ritirare i restanti suoi beni personali (cartella esami medici;
suoi documenti personali quali vecchie buste paga;
ultimi vestiti rimasti;
libri acquistati per sé) concordando il giorno e l'ora del ritiro con la moglie.
4) , data l'età, potrà frequentare il genitore non collocatario, allo stato il signor Per_1 Parte_2
, come meglio vorrà, in considerazione dei propri impegni, scolastici ed extrascolastici e, in
[...] generale, secondo le proprie determinazioni, in accordo col genitore medesimo;
5) Il signor corrisponderà a far data dal corrente mese di novembre 2025 alla Parte_2 signora un contributo al mantenimento di per l'importo di euro 300,00 mensili da Parte_1 Per_1 versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 13 (tredici) di ogni mese, su dodici mensilità, su c/c intestato alla sola signora – c/c presso Banco di DE – Iban Pt_1
[...] - e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dal mese di novembre 2026;
6) L'assegno unico universale per sarà percepito al 50% tra i genitori;
Per_1
7) Il signor sosterrà integralmente le spese straordinarie per e, quindi, Parte_2 Per_1 nella misura del 100%; spese straordinarie che in ogni caso si delineano come quelle indicate nelle linee guida del giugno 2025 condivise dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Per specifico accordo tra le parti il signor provvederà a consegnare in contanti direttamente al figlio Pt_2 Per_1 un importo settimanale che riterrà (allo stato sono circa 40,00 euro settimanali) per garantirgli il sostenimento dei costi per le uscite con gli amici e delle piccole spese personali nelle occasioni di socialità -la c.d. paghetta;
8) Il signor corrisponderà in favore della signora con Parte_2 Parte_1 decorrenza dal corrente mese di novembre 2025 e così entro il 13 (tredici) di ogni mese in via anticipata per dodici mensilità, un contributo al suo mantenimento di euro 400,00, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato solo alla medesima, già riferito al precedente punto 5), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con decorrenza novembre 2026;
pagina 3 di 9 9) Il c/c cointestato ad entrambi i coniugi ancora in essere presso il Banco di DE (n. 0393200) sarà chiuso entro e non oltre il 15.12.2025, con impegno di entrambi a porre in essere tutte le condotte che servano e/o siano necessarie per definire l'incombente entro la predetta data. L'eventuale saldo positivo che dovesse risultare al momento della chiusura del conto corrente sarà da considerarsi di proprietà della signora con espresso impegno del signor ad acconsentire al trasferimento Parte_1 Pt_2 dell'importo direttamente sul conto corrente intestato solo alla moglie o ad un suo integrale prelevamento in suo favore, al netto di eventuali spese e/o bolli da sostenersi per la chiusura. In caso di saldo negativo, i coniugi sosterranno i costi nella misura del 50% ciascuno ai fini della chiusura. La mancata chiusura del c/c cointestato nei termini predetti determinerà all'evidenza un suo progressivo saldo negativo di cui i coniugi ne dovranno rispondere. Qualora la mancata chiusura del c/c dovesse dipendere dalla condotta di un solo coniuge che si è reso inadempiente all'impegno assunto, il medesimo ne risponderà nei confronti dell'altro sia per l'importo a debito verso la Banca sia per tutte le spese ulteriori che ne dovessero derivare;
10) Il signor e la signora per accordo specifico tra loro, riconoscono che la polizza Pt_2 Pt_1 vita “Immagina Futuro” di n.82396880 che è stata stipulata dal primo in data Controparte_1
26/04/2022 e con scadenza copertura in data 26/04/2042, era in realtà stata contratta per le esigenze future di , ovvero per sue esigenze di primaria importanza quali il versamento dell'acconto per Per_1
l'acquisto di una casa o per affrontare costi di corsi di studio particolarmente qualificati post- universitari;
nel caso invece che emergano costi di altra natura che uno dei genitori volesse sostenere con il capitale di polizza accantonato, il medesimo potrà essere usato solo se entrambi i coniugi ne saranno concordi. Qualora , sempre per accordo specifico dei genitori e qualora Per_1 Controparte_2 lo consentisse, subentrasse nell'intestazione del contratto, sarà lui stesso ovviamente a decidere in autonomia sulla destinazione del capitale e sulle tempistiche di riscatto. Si fa presente che le somme aggiuntive previste nelle condizioni di polizza per decesso, invalidità/inabilità e malattie gravi del signor (quale titolare della polizza), non incidono sul valore del contratto (derivante dal totale Pt_2 dei premi versati) che il signor dichiara come da accordi essere destinati a , nelle Pt_2 Per_1 modalità di cui sopra.
pagina 4 di 9 11) Il signor si impegna ed obbliga, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione Pt_2 della sentenza di separazione, nell'ottica proprio dell'intervenuto accordo consensuale della separazione stessa, a rimettere la querela, se del caso anche in via processuale, sporta nei confronti della signora (identificativo – portale deposito atti penali) la quale a sua Parte_1 NumeroDiC_1 volta si impegna, contestualmente, ad accettare la remissione della querela stessa. Il tutto, pertanto, remissione ed accettazione, da eseguirsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
12) La signora ha deciso di iniziare un percorso psicologico, per ora non ancora strutturato in Pt_1 tempistiche e modalità, presso l'Ospedale di Passirana a Rho ed è già stata contattata da uno psicologo di riferimento e da un assistente sociale per un primo incontro conoscitivo (così funziona all'inizio, dopo di che si dovrebbe strutturare in base alle esigenze del paziente). La signora ha proposto il Pt_1 percorso già deciso per sé anche al signor ed al figlio affinché il percorso medesimo possa Pt_2 rappresentare un sostegno psicologico che aiuti in generale i componenti della famiglia anche a superare il momento particolare che stanno vivendo: ad oggi il signor e , divenuto Pt_2 Per_1 maggiorenne, stanno valutando in autonomia ed in coscienza quale tipologia di decisione assumere.
pagina 5 di 9 13) I signori e pongono sin da ora in sede di separazione la Parte_1 Parte_2 seguente condizione quale imprescindibile e collegata all'addivenire ad una soluzione conciliativa e complessiva di ogni rapporto patrimoniale e personale derivante dal matrimonio ed alla sua crisi e che ha permesso di rendere consensuale la presente separazione con l'obiettivo di evitare ulteriori contenziosi: il signor si impegna ed obbliga sin da ora a versare in favore della Parte_2 signora che accetta, la somma una tantum di euro 38.500,00 a titolo di assegno divorzile Parte_1 ex art. 5 comma 8 L. n.898/1970 in sostituzione di quello periodico;
impegno ed obbligo che diverrà effettivo con il deposito, a cui si impegnano oggi entrambi i coniugi, di un ricorso per divorzio congiunto che preveda l'obbligo di pagamento della una tantum di cui sopra oltre alle condizioni inerenti il figlio che verranno pattuite come già oggi previste salvo cambiamenti nel suo Per_1 collocamento, e ciò trascorsi i termini di Legge per la sua presentazione ed entro un massimo di giorni sessanta dallo scadere dei termini stessi. Il pagamento dell'importo avverrà entro 7 giorni dalla comunicazione di cancelleria di fissazione della prima udienza. Sino al pagamento dell'una tantum di cui sopra, il signor continuerà a corrispondere alla signora l'assegno di mantenimento Pt_2 Pt_1 di cui al punto 8). Se la fissazione della prima udienza avverrà entro il giorno 12 del mese di riferimento, il signor , per quello stesso mese, non provvederà al versamento dell'assegno di Pt_2 mantenimento periodico stabilito in favore della signora con la presente separazione;
di contro Pt_1 se la fissazione della prima udienza avverrà dal giorno 13 in avanti il signor pagherà, per quel Pt_2 mese di riferimento, anche l'assegno di mantenimento periodico qui stabilito in favore della signora per euro 400,00. L'obbligo di pagamento del contributo periodico al mantenimento della Pt_1 signora cesserà, pertanto, con il pagamento effettivo ed integrale della una tantum pattuita. Pt_1
pagina 6 di 9 14) I signori e si impegnano, altresì, entro e non oltre il 30/11/2025 e comunque Pt_1 Pt_2 prima della chiusura del c/c comune di cui al punto 9), a modificare il contratto -ora unico- di telefonia fissa e mobile in essere con la compagnia telefonica Vodafone, in modo che ognuno possa mantenere la portabilità del proprio numero e avere un contratto autonomo e personale. Tale condizione è indispensabile per poter procedere alla chiusura del c/c comune su cui ora vengono addebitate i costi del contratto;
pertanto, qualora la condotta di un solo coniuge ritardasse la chiusura del contratto con
Vodafone e la conseguente chiusura del c/c cointestato, il medesimo ne risponderà nei confronti dell'altro sia per l'importo a debito verso la Banca sia per tutte le spese ulteriori che ne dovessero derivare. Il signor , in merito al contratto Vodafone unico di cui sopra si impegna ed obbliga a Pt_2 versare alla signora l'importo di euro 158,54 entro e non oltre il giorno 15 del corrente mese di Pt_1 novembre 2025 a copertura degli addebiti dei canoni per e per il signor pagati con il Per_1 Pt_2
c/c comune e di fatto dalla signora Il contratto va estinto nei termini di cui sopra per impedire Pt_1 ulteriori pagamenti cumulativi per i mesi a venire che daranno diritto alla signora di richiedere Pt_1 la refusione della quota della metà dell'importo pagato per le quote del signor e di . Pt_2 Per_1
Eventuali costi di disdetta saranno suddivisi al 50% ciascuno.
15) I signori e danno atto di aver regolato tra loro le questioni di Parte_1 Parte_2 natura economica e patrimoniale alle condizioni di cui sopra e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto in questa sede, degli impegni oggi assunti con riferimento al divorzio nonché di quelli futuri da assumersi in sede di divorzio a cui oggi si sono impegnati.
16) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente e sin da ora a proporre appello avverso la sentenza che omologherà il presente accordo di separazione.
17) Le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno comunque depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc e all'art. 473 bis.12 cpc.
Con successive note scritte depositate in data 03.12.2025 in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 7 di 9 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio, maggiorenne economicamente non autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Rho (MI) in data 09/05/1998; Parte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali e non patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
pagina 8 di 9 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/07/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuliana Grassi presso la quale ha eletto domicilio anche telematico
contro
2) Parte_2
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Pusceddu presso la quale ha eletto domicilio anche telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 09/05/1998 (anno 1998 atto n.37 – parte II – serie A) in regime di separazione dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
, cittadino italiano, maggiorenne economicamente non autosufficiente C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, successivamente al ricorso per separazione giudiziale presentato dalla signora e notificato al signor , all'udienza tenutasi in data 21/10/2025, Parte_1 Parte_2 hanno raggiunto un accordo complessivo personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni e degli oneri a carico delle parti.
I coniugi, altresì, hanno congiuntamente chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale depositando accordo congiunto e sottoscritto in data 12.11.2025 nonché di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) , figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente dei coniugi, è Persona_1 collocato in via prevalente presso l'abitazione della madre, signora sita in Rho – via Parte_1
Cantore n. 5 ove è stabilita altresì la sua residenza.
pagina 2 di 9 3) L'abitazione suddetta, che è stata familiare, è di proprietà esclusiva della signora con Parte_1 tutti i beni mobili e gli arredi che la compongono. Il signor ha già rilasciato la casa Parte_2 coniugale da tempo e provvederà a ritirare i restanti suoi beni personali (cartella esami medici;
suoi documenti personali quali vecchie buste paga;
ultimi vestiti rimasti;
libri acquistati per sé) concordando il giorno e l'ora del ritiro con la moglie.
4) , data l'età, potrà frequentare il genitore non collocatario, allo stato il signor Per_1 Parte_2
, come meglio vorrà, in considerazione dei propri impegni, scolastici ed extrascolastici e, in
[...] generale, secondo le proprie determinazioni, in accordo col genitore medesimo;
5) Il signor corrisponderà a far data dal corrente mese di novembre 2025 alla Parte_2 signora un contributo al mantenimento di per l'importo di euro 300,00 mensili da Parte_1 Per_1 versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 13 (tredici) di ogni mese, su dodici mensilità, su c/c intestato alla sola signora – c/c presso Banco di DE – Iban Pt_1
[...] - e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dal mese di novembre 2026;
6) L'assegno unico universale per sarà percepito al 50% tra i genitori;
Per_1
7) Il signor sosterrà integralmente le spese straordinarie per e, quindi, Parte_2 Per_1 nella misura del 100%; spese straordinarie che in ogni caso si delineano come quelle indicate nelle linee guida del giugno 2025 condivise dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Per specifico accordo tra le parti il signor provvederà a consegnare in contanti direttamente al figlio Pt_2 Per_1 un importo settimanale che riterrà (allo stato sono circa 40,00 euro settimanali) per garantirgli il sostenimento dei costi per le uscite con gli amici e delle piccole spese personali nelle occasioni di socialità -la c.d. paghetta;
8) Il signor corrisponderà in favore della signora con Parte_2 Parte_1 decorrenza dal corrente mese di novembre 2025 e così entro il 13 (tredici) di ogni mese in via anticipata per dodici mensilità, un contributo al suo mantenimento di euro 400,00, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato solo alla medesima, già riferito al precedente punto 5), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con decorrenza novembre 2026;
pagina 3 di 9 9) Il c/c cointestato ad entrambi i coniugi ancora in essere presso il Banco di DE (n. 0393200) sarà chiuso entro e non oltre il 15.12.2025, con impegno di entrambi a porre in essere tutte le condotte che servano e/o siano necessarie per definire l'incombente entro la predetta data. L'eventuale saldo positivo che dovesse risultare al momento della chiusura del conto corrente sarà da considerarsi di proprietà della signora con espresso impegno del signor ad acconsentire al trasferimento Parte_1 Pt_2 dell'importo direttamente sul conto corrente intestato solo alla moglie o ad un suo integrale prelevamento in suo favore, al netto di eventuali spese e/o bolli da sostenersi per la chiusura. In caso di saldo negativo, i coniugi sosterranno i costi nella misura del 50% ciascuno ai fini della chiusura. La mancata chiusura del c/c cointestato nei termini predetti determinerà all'evidenza un suo progressivo saldo negativo di cui i coniugi ne dovranno rispondere. Qualora la mancata chiusura del c/c dovesse dipendere dalla condotta di un solo coniuge che si è reso inadempiente all'impegno assunto, il medesimo ne risponderà nei confronti dell'altro sia per l'importo a debito verso la Banca sia per tutte le spese ulteriori che ne dovessero derivare;
10) Il signor e la signora per accordo specifico tra loro, riconoscono che la polizza Pt_2 Pt_1 vita “Immagina Futuro” di n.82396880 che è stata stipulata dal primo in data Controparte_1
26/04/2022 e con scadenza copertura in data 26/04/2042, era in realtà stata contratta per le esigenze future di , ovvero per sue esigenze di primaria importanza quali il versamento dell'acconto per Per_1
l'acquisto di una casa o per affrontare costi di corsi di studio particolarmente qualificati post- universitari;
nel caso invece che emergano costi di altra natura che uno dei genitori volesse sostenere con il capitale di polizza accantonato, il medesimo potrà essere usato solo se entrambi i coniugi ne saranno concordi. Qualora , sempre per accordo specifico dei genitori e qualora Per_1 Controparte_2 lo consentisse, subentrasse nell'intestazione del contratto, sarà lui stesso ovviamente a decidere in autonomia sulla destinazione del capitale e sulle tempistiche di riscatto. Si fa presente che le somme aggiuntive previste nelle condizioni di polizza per decesso, invalidità/inabilità e malattie gravi del signor (quale titolare della polizza), non incidono sul valore del contratto (derivante dal totale Pt_2 dei premi versati) che il signor dichiara come da accordi essere destinati a , nelle Pt_2 Per_1 modalità di cui sopra.
pagina 4 di 9 11) Il signor si impegna ed obbliga, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione Pt_2 della sentenza di separazione, nell'ottica proprio dell'intervenuto accordo consensuale della separazione stessa, a rimettere la querela, se del caso anche in via processuale, sporta nei confronti della signora (identificativo – portale deposito atti penali) la quale a sua Parte_1 NumeroDiC_1 volta si impegna, contestualmente, ad accettare la remissione della querela stessa. Il tutto, pertanto, remissione ed accettazione, da eseguirsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
12) La signora ha deciso di iniziare un percorso psicologico, per ora non ancora strutturato in Pt_1 tempistiche e modalità, presso l'Ospedale di Passirana a Rho ed è già stata contattata da uno psicologo di riferimento e da un assistente sociale per un primo incontro conoscitivo (così funziona all'inizio, dopo di che si dovrebbe strutturare in base alle esigenze del paziente). La signora ha proposto il Pt_1 percorso già deciso per sé anche al signor ed al figlio affinché il percorso medesimo possa Pt_2 rappresentare un sostegno psicologico che aiuti in generale i componenti della famiglia anche a superare il momento particolare che stanno vivendo: ad oggi il signor e , divenuto Pt_2 Per_1 maggiorenne, stanno valutando in autonomia ed in coscienza quale tipologia di decisione assumere.
pagina 5 di 9 13) I signori e pongono sin da ora in sede di separazione la Parte_1 Parte_2 seguente condizione quale imprescindibile e collegata all'addivenire ad una soluzione conciliativa e complessiva di ogni rapporto patrimoniale e personale derivante dal matrimonio ed alla sua crisi e che ha permesso di rendere consensuale la presente separazione con l'obiettivo di evitare ulteriori contenziosi: il signor si impegna ed obbliga sin da ora a versare in favore della Parte_2 signora che accetta, la somma una tantum di euro 38.500,00 a titolo di assegno divorzile Parte_1 ex art. 5 comma 8 L. n.898/1970 in sostituzione di quello periodico;
impegno ed obbligo che diverrà effettivo con il deposito, a cui si impegnano oggi entrambi i coniugi, di un ricorso per divorzio congiunto che preveda l'obbligo di pagamento della una tantum di cui sopra oltre alle condizioni inerenti il figlio che verranno pattuite come già oggi previste salvo cambiamenti nel suo Per_1 collocamento, e ciò trascorsi i termini di Legge per la sua presentazione ed entro un massimo di giorni sessanta dallo scadere dei termini stessi. Il pagamento dell'importo avverrà entro 7 giorni dalla comunicazione di cancelleria di fissazione della prima udienza. Sino al pagamento dell'una tantum di cui sopra, il signor continuerà a corrispondere alla signora l'assegno di mantenimento Pt_2 Pt_1 di cui al punto 8). Se la fissazione della prima udienza avverrà entro il giorno 12 del mese di riferimento, il signor , per quello stesso mese, non provvederà al versamento dell'assegno di Pt_2 mantenimento periodico stabilito in favore della signora con la presente separazione;
di contro Pt_1 se la fissazione della prima udienza avverrà dal giorno 13 in avanti il signor pagherà, per quel Pt_2 mese di riferimento, anche l'assegno di mantenimento periodico qui stabilito in favore della signora per euro 400,00. L'obbligo di pagamento del contributo periodico al mantenimento della Pt_1 signora cesserà, pertanto, con il pagamento effettivo ed integrale della una tantum pattuita. Pt_1
pagina 6 di 9 14) I signori e si impegnano, altresì, entro e non oltre il 30/11/2025 e comunque Pt_1 Pt_2 prima della chiusura del c/c comune di cui al punto 9), a modificare il contratto -ora unico- di telefonia fissa e mobile in essere con la compagnia telefonica Vodafone, in modo che ognuno possa mantenere la portabilità del proprio numero e avere un contratto autonomo e personale. Tale condizione è indispensabile per poter procedere alla chiusura del c/c comune su cui ora vengono addebitate i costi del contratto;
pertanto, qualora la condotta di un solo coniuge ritardasse la chiusura del contratto con
Vodafone e la conseguente chiusura del c/c cointestato, il medesimo ne risponderà nei confronti dell'altro sia per l'importo a debito verso la Banca sia per tutte le spese ulteriori che ne dovessero derivare. Il signor , in merito al contratto Vodafone unico di cui sopra si impegna ed obbliga a Pt_2 versare alla signora l'importo di euro 158,54 entro e non oltre il giorno 15 del corrente mese di Pt_1 novembre 2025 a copertura degli addebiti dei canoni per e per il signor pagati con il Per_1 Pt_2
c/c comune e di fatto dalla signora Il contratto va estinto nei termini di cui sopra per impedire Pt_1 ulteriori pagamenti cumulativi per i mesi a venire che daranno diritto alla signora di richiedere Pt_1 la refusione della quota della metà dell'importo pagato per le quote del signor e di . Pt_2 Per_1
Eventuali costi di disdetta saranno suddivisi al 50% ciascuno.
15) I signori e danno atto di aver regolato tra loro le questioni di Parte_1 Parte_2 natura economica e patrimoniale alle condizioni di cui sopra e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto in questa sede, degli impegni oggi assunti con riferimento al divorzio nonché di quelli futuri da assumersi in sede di divorzio a cui oggi si sono impegnati.
16) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente e sin da ora a proporre appello avverso la sentenza che omologherà il presente accordo di separazione.
17) Le spese legali del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno comunque depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc e all'art. 473 bis.12 cpc.
Con successive note scritte depositate in data 03.12.2025 in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 7 di 9 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio, maggiorenne economicamente non autosufficiente, non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Rho (MI) in data 09/05/1998; Parte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali e non patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
pagina 8 di 9 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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