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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/09/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2099/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Michele Cimmino Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura CP_1 dell'ente.
RESISTENTE OGGETTO: Previdenza ed assistenza. Giudizio di contestazione dell'ATP espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, all'esito della discussione orale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. La consulenza tecnica espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale, appare immune da errori sul piano logico – giuridico. Nella stessa il Consulente ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante non è tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata. A fronte di tale puntuale elaborato peritale, la parte ricorrente ha mosso solo contestazioni generiche, non producendo ulteriore documentazione medica di rilievo atta a dimostrare eventuali situazioni di aggravamento e non dando indicazioni sufficienti su eventuali patologie aggiuntive eventualmente non prese in considerazione dal consulente. Le emergenze processuali della fase di merito non hanno perciò portato a conclusioni differenti da quelle già raggiunte nella fase dell'ATP, non giustificando in alcun modo il rinnovo della consulenza tecnica. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese sono compensate in considerazione della variabilità delle patologie riscontrate. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa la CTU espletata nella fase di ATP ex art 445 bis c.p.c.
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del medico designato in CP_1 complessivi € 300,00 oltre IVA;
compensa le altre spese. Nocera Inferiore, 25/09/2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Michele Cimmino Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura CP_1 dell'ente.
RESISTENTE OGGETTO: Previdenza ed assistenza. Giudizio di contestazione dell'ATP espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, all'esito della discussione orale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. La consulenza tecnica espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale, appare immune da errori sul piano logico – giuridico. Nella stessa il Consulente ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante non è tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata. A fronte di tale puntuale elaborato peritale, la parte ricorrente ha mosso solo contestazioni generiche, non producendo ulteriore documentazione medica di rilievo atta a dimostrare eventuali situazioni di aggravamento e non dando indicazioni sufficienti su eventuali patologie aggiuntive eventualmente non prese in considerazione dal consulente. Le emergenze processuali della fase di merito non hanno perciò portato a conclusioni differenti da quelle già raggiunte nella fase dell'ATP, non giustificando in alcun modo il rinnovo della consulenza tecnica. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese sono compensate in considerazione della variabilità delle patologie riscontrate. Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa la CTU espletata nella fase di ATP ex art 445 bis c.p.c.
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del medico designato in CP_1 complessivi € 300,00 oltre IVA;
compensa le altre spese. Nocera Inferiore, 25/09/2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso