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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/09/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 34/2022 (cui è stato riunito il fascicolo R.G. n. 206/22) del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025 , promossa da
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Parte_1 CodiceFiscale_1
Cammarano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Albano Laziale, piazza Antonio Gramsci n. 22;
OPPONENTE – TERZO CHIAMATO E
, ( rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
D'Orso, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nettuno, Via Ennio Visca 2; OPPONENTE nei confronti di
n persona del legale rappresentante pro tempore, ( ), Controparte_2 P.IVA_1
e per essa quale mandataria, ( in persona del Controparte_3 P.IVA_1 procuratore p.t., giusta procura notarile allegata in atti, , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona v.lo. San Bernardino 5A; OPPOSTA
Oggetto: bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 maggio 2025;
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2348/2021 emesso in favore della Parte_1 società opposta indicata in epigrafe per la somma di € 32.857,00 oltre accessori e spese deducendo che il credito era stato fondato sul contratto di credito al consumo n. 10703099 stipulato
1 dall'opponente con SS NC s.p.a.; che tale banca aveva ceduto il credito derivante da tale contratto a la quale aveva poi conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di Controparte_4 acquisto e gestione portafoglio di crediti deteriorati a oggi Controparte_2 Controparte_2 che la notifica del d.i. era nulla per omesso invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 IV comma c.p.c.; che la notifica era stata ricevuta da LO GI “convivente more uxorio e consegnataria tq”, come riportato nella relata di notifica;
che tale notifica in quanto eseguita a soggetto diverso dal destinatario doveva essere seguita dall'invio della raccomandata informativa di cui al IV comma dell'art. 139 c.p.c.; che nel merito, il credito era stato documentato mediante un mero saldaconto non idoneo a dare prova del quantum azionato in quanto privo dell'attestazione ex art. 50 TUB;
che tale documento non aveva alcuna efficacia nella fase di merito;
che si eccepiva l'inesistenza del credito nel suo ammontare chiedendosi ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla opposta la produzione della documentazione bancaria relativa al rapporto dedotto in giudizio;
che il credito era per altro prescritto.
Per questi motivi
ha chiesto negare la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto e revocarlo nel merito.
Si è costituita la società opposta indicata in epigrafe deducendo che parte opponente non aveva contestato la stipula del contratto di finanziamento, l'erogazione delle somme richieste, la cessione del credito all'opposta e l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
che il d.i. era stato correttamente notificato a persona qualificatasi convivente con l'opponente; che la data di decadenza del debitore dal beneficio del termine era quella del 15.7.15, come risultava dall'estratto conto allegato al fascicolo monitorio e dalla raccomandata allegata in atti;
che il credito non era prescritto, decorrendo il termine di prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rientro;
che il termine prescrizionale era stato interrotto più volte mediante le richieste di pagamento allegate in atti.
Per questi motivi
ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività al d.i. opposto e mandate le parti all'esperimento del procedimento di mediazione, è stato riunito al presente fascicolo il giudizio n. 206/22 introdotto da in opposizione avverso il medesimo d.i.. Controparte_1
In tale procedimento, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o CP_1 titolarità del diritto ad agire in capo all'opposta ed ha dedotto nel merito che l'art. 13 del contratto prevedeva l'obbligo di SS di dare comunicazione scritta della cessione al cliente e all'eventuale garante;
che non era stata depositata la pubblicazione della cessione in G.U.; che non documentato era il conferimento di ramo d'azienda da a che nessuna Controparte_4 Controparte_2 comunicazione della cessione era stata operata in favore della opponente;
che l'art. 19 del contratto di consumo doveva ritenersi vessatoria in quanto determinante squilibri dei diritti e degli obblighi in capo al contraente;
che tale clausola non era stata specificatamente sottoscritta;
che l'opponente, al tempo della conclusione del contratto, era coniugata con l' ; che il matrimonio era cessato Pt_1 con la separazione del 25.5.15 in occasione della quale l' si era assunto l'obbligo di pagare Pt_1 quanto dovuto per il finanziamento sottoscritto con SS tenendo indenne l'odierna opponente;
che l'opponente aveva avuto notizia dell'esistenza di cambiali e dell'accordo di transazione raggiunto tra l' e la opposta solo con la notifica del d.i. opposto;
che tale accordo aveva per altro natura Pt_1 novativa come risultante dall'estratto conto depositato in sede monitoria ove erano annotate le cambiali incassate ed insolute con importi diversi dalle originarie;
che quindi tale accordo aveva generato un nuovo rapporto obbligatorio diverso ed incompatibile con l'originaria obbligazione, da
2 ritenersi quindi estinta;
che conseguentemente estinta era la garanzia fornita dalla opponente in relazione all'obbligazione originaria, essendo quest'ultima rimasta estranea all'accordo transattivo;
che il mancato adempimento di tale accordo e dell'obbligazione di pagamento delle cambiali non determinava la reviviscenza dell'obbligazione originaria, in quanto estinta per novazione;
che in ogni caso, il contratto definito dall'opposta di “coobbligazione” doveva ritenersi nullo per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.; che l'assunzione di garanzia da parte dell'opponente si era concretizzato nella mera apposizione di una firma negli spazi destinati al “coobbligato” nel contratto per adesione predisposto dalla SS senza alcuna altra specificazione o trattativa individuale;
che nel contratto non vi erano limitazioni del diritto della opponente ad opporre eccezioni in relazione al rapporto;
che il contratto era soggetto alla tutela del consumo;
che si contestava la richiesta di interessi di mora per € 13.772,70; che mancava in atti la comunicazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine;
che per altro alcuni dei pagamenti effettuati mediante cambiali erano stati annotati come eseguiti dopo l'asserita data di decadenza del 14.7.2015; che illegittima era quindi la richiesta di interessi di mora;
che nulla era la clausola di cui all'art. 12 del contratto in quanto in contrasto con l'art. 1186 c.c. nella parte in cui si prevedeva che
“A seguito della decadenza dal beneficio del termine per i motivi suelencati il Cliente dovrà versare in unica soluzione a SS” e nella successiva parte “A seguito della risoluzione del contratto per i motivi suelencati il Cliente dovrà versare in unica soluzione a SS”; che tale clausola determinava, in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo e dell'art. 9 comma III l. 192/1998, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
che era onere della banca dare prova che, trattandosi di contratto stipulato sul modulo predisposto da quest'ultima, le relative clausole fossero state oggetto di trattativa individuale, a pena di nullità delle stesse;
che per altro le somme richieste erano state calcolate secondo un piano di ammortamento redatto alla c.d. francese;
che la documentazione contrattuale prodotta in sede monitoria non era completa, essendo prodotte solo 7 delle 11 pagine che componevano il contratto;
che nel d.i. era stata poi indicata quale ricorrente e non quale mandataria.
Per questi motivi
ha chiesto di Controparte_2 Controparte_3 essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere eventualmente mallevata Parte_1 in caso di rigetto dell'opposizione e nel merito la revoca del d.i..
In tale giudizio, si è costituita la banca opposta indicata in epigrafe deducendo che non era contestata la stipula del contratto posto a fondamento del credito;
che in sede monitoria era stato prodotto l'estratto conto integrale del rapporto azionato e il prospetto degli interessi;
che nel contratto era stato per altro indicato il piano di rimborso;
che l'opposta aveva prodotto il contratto di cessione tra SS e che si produceva l'estratto dell'allegato dell'atto di cessione, omissato, Controparte_4 dal quale si evinceva l'inclusione del credito azionato (contratto n.10703099) in tale operazione, come da comunicazione operata dalla stessa cedente allegata in atti;
che si produceva la documentazione CP relativa alla cessione del ramo d'azienda relativo a tutti i crediti gestiti da a CP_4 CP_2 incluso quello oggetto di causa come da estratto allegato;
che il decreto era stato correttamente emesso nei confronti di in quanto titolare del credito, essendo Controparte_2 Controparte_3 sua mera mandataria;
che l'art. 19 del contratto di finanziamento era stato specificatamente
[...] approvato ex art. 1341 c.c. dai debitori;
che non era necessaria ai fini della validità della cessione la notifica di tale evento al debitore;
che nessun accordo novativo era intercorso tra le parti;
che nessun pagamento era intervenuto dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, come da comunicazione di SS allegata in atti;
che valida ed efficace era la pattuizione di cui all'art. 12 del contratto;
che tale articolo non prevedeva alcun effetto dannoso per il consumatore ed era stata in
3 ogni caso debitamente sottoscritta ex art. 1341 c.c.; che oggetto del ricorso monitorio era stata la sola somma capitale dovuta dalla data di decadenza dal beneficio del termine, pari ad € 19.085,29, oltre gli interessi successivamente maturati sulla sola sorte capitale di € 13.772,70; che legittima era stata la pattuizione di un piano di ammortamento secondo il metodo alla c.d. francese;
che l'opponente aveva sottoscritto il contratto quale coobbligata e non quale garante;
che quindi quest'ultima rispondeva in solido con l' in relazione all'intera obbligazione;
che infondata era l'eccepita Pt_1 nullità dell'oggetto del contratto.
Per questi motivi
ha chiesto di concedere la provvisoria esecutività al d.i. opposto e di rigettare l'opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa dell' nel giudizio n. R.G. 206/22, quest'ultimo è rimasto Pt_1 contumace in tale sede, nonostante la regolarità della notifica (ordinanza resa all'udienza del 27.6.23 in atti).
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Risulta in primo luogo infondata l'opposizione proposta da parte dell'opponente Parte_1
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità della Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo per omesso invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 IV comma c.p.c. essendo la notifica stata eseguita a LO GI “convivente more uxorio e consegnataria tq”.
La notifica eseguita presso l'indirizzo di residenza della parte può perfezionarsi anche mediante la consegna del plico da parte dell'ufficiale giudiziario “a persona di famiglia o addetta alla casa… purché non minore di quattordici anni e non palesemente incapace” ai sensi dell'art. 139 II comma c.p.c. senza la necessità in tal caso di procedere all'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139 IV comma c.p.c. prevista solo in caso di consegna eseguita, in mancanza delle persone di cui al comma II dell'articolo in esame, “al portiere dello stabile .. a un vicino di casa che accetti di riceverla”, come previsto appunto dal comma IV in esame (cfr. ex multis Cass. Civ., S.U. 250/1999, Cass. Civ., Sez. V, n. 13739/2017, Cass. Civ., Sez. I n. 8920/1992).
Ciò premesso, risulta attestato dall'ufficiale giudiziario che l'atto in questione è stato consegnato a mani della LO GI che si è dichiarata convivente more uxorio del destinatario della notifica, odierno opponente il quale non ha neanche contestato, tempestivamente e specificatamente, tale qualifica.
Ne consegue che la notifica del d.i. si è regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 139 II comma c.p.c., con conseguente non necessità dell'integrazione notificatoria prevista dall'art. 139 IV comma c.p.c..
Venendo al merito, parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della somma di € 32.857,99 quale saldo debitorio del contratto di finanziamento personale sottoscritto dall' e Pt_1 dalla quale coobbligata, con SS NC s.p.a. per essersi resa cessionaria di tale CP_1 credito.
4 A fondamento della pretesa, parte opposta ha depositato il contratto di credito al consumo n. 10703099 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), l'estratto conto redatto da SS (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), la comunicazione di intervenuta cessione del credito in suo favore (cfr. doc. 5) ed ha allegato alla comparsa di costituzione la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 15.7.15 inviata dalla SS all'opponente (cfr. doc. 14 comparsa di costituzione nel Pt_1 fascicolo portante) e all'opponente (cfr. doc. 12 comparsa di costituzione nel fascicolo n. CP_5
R.G. 206/22), i quali non hanno specificatamente e tempestivamente contestato tale invio.
Ciò posto, parte opposta ha dato prova sia della titolarità attiva del credito azionato sia della propria legittimazione attiva.
Sotto il primo profilo, va osservato che ha prodotto il contratto di cessione Controparte_2 di crediti in blocco sottoscritto tra SS e (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), Controparte_4
l'estratto dell'allegato 1 al predetto contratto di compravendita dal quale emerge l'inclusione del credito relativo al rapporto n. 10703099 riferito ad nell'operazione di cessione Parte_1
(cfr. doc. 7 comparsa nel giudizio n. R.G. 206/22), la comunicazione di e di SS Controparte_4
NC s.p.a. agli opponenti della cessione, ritualmente comunicata tuttavia solo all' (cfr. Pt_1 doc. 5 e 6 allegato al fascicolo monitorio, avente tuttavia come noto solo efficacia di pubblicità notizia ai fini di cui all'art. 1264 c.c.), la pubblicazione in G.U. della cessione di ramo d'azienda da
[...]
a avente ad oggetto anche il credito oggetto di causa (cfr. pag. 8 doc. 10 CP_4 Controparte_2 allegato alla comparsa del giudizio n. R.G. 206/22).
Il complesso di tale documentazione appare invero sufficiente a ritenere provata la cessione dello specifico credito portato dal contratto n. 10703099 da SS ad ed oggi a Controparte_4 [...]
non avendo rilevanza in questo contesto se non ai fini di cui all'art. 1264 c.c. la Controparte_2 comunicazione alla debitrice, odierna opponente dell'intervenuta cessione ovvero la CP_1 pubblicazione della cessione operata tra SS e in G.U. trattandosi sempre di Controparte_4 pubblicità notizia e non costitutiva.
A ciò si aggiunga che l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevedeva espressamente la possibilità per SS di cedere il credito derivante dal contratto. Il fatto poi che tale articolo prevedesse che di tale cessione doveva essere data “comunicazione scritta al cliente e all'eventuale coobbligato/garante secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia” non sposta tale valutazione, non subordinando il diritto di cessione a tale adempimento e potendo tutt'al più l'eventuale inadempimento all'obbligo di dare tale comunicazione fondare una responsabilità contrattuale della SS, non invocata nel caso in esame.
Risulta provata, sotto il secondo profilo, la legittimazione attiva della ad Controparte_3 agire quale mandataria della titolare del credito azionato (con conseguente Controparte_2 correttezza del d.i. nella parte in cui è stato emesso in favore di quest'ultima società), avendo l'opposta allegato la procura notarile conferita da quest'ultima alla MI s.p.a. (oggi
[...]
cfr. doc. 4 allegato alla comparsa del giudizio n. R.G. 206/22) e la procura conferita Controparte_3 da quest'ultima al legale indicato in epigrafe.
Alla luce di tale evidenza, va rigettato il motivo di opposizione sollevato dalla opponente in CP_5 relazione alla carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del rapporto in capo alla opposta.
5 Infondati appaiono poi le doglianze dell'opponente in relazione alla mancata prova del Pt_1 credito, adeguatamente provato dall'estratto conto analitico del rapporto ( cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) ove vengono indicate le rate dovute, quelle pagate e quelle rimaste insolute, non vertendosi per altro in un rapporto di conto corrente, e dalla lettera di decadenza del beneficio del termine ai fini della decorrenza degli interessi moratori richiesti (cfr. doc. 14 allegato alla comparsa).
Ne consegue che l'opposizione proposta dall' va rigettata con conseguente conferma del d.i. Pt_1 emesso nei suoi confronti.
Quanto all'opposizione proposta dalla rigettata per i motivi sopra esposti l'eccezione di CP_5 carenza di legittimazione attiva/titolarità attiva del rapporto della opposta, va osservato quanto segue.
In primo luogo, parte opponente ha allegato l'esistenza di un accordo novativo tra l'opposta e l'opponente in relazione al rapporto oggetto di causa come desumibile dai pagamenti Pt_1 eseguiti da quest'ultimo mediante cambiali, annotati nell'estratto conto a pagg. 4 ( righe 28,29,30) e 22 (righe 11 e segg.) . Parte opposta ha negato l'esistenza di qualsivoglia accordo novativo e il possesso di cambiali rilasciate dall'opponente . In questo contesto, non emerge invero, Pt_1 neanche per presunzione, l'esistenza di un accordo transattivo intercorso tra l'opposta e l'opponente in relazione al contratto di finanziamento che possa poi ritenersi novativo nel senso Pt_1 richiesto dall'art. 1230 c.c. mancando appunto “la volontà di estinguere l'obbligazione precedente .. in modo non equivoco”. Appare invece maggiormente plausibile che le cambiali menzionate nell'estratto conto siano state consegnate dall'opponente per il semplice adempimento Pt_1 dell'obbligazione di pagamento (e non datio in solutum, cfr. Trib. Milano, Sez. II, n. 2748/2011, Cass. Civ., n. 12397/2000) Ne consegue che l'obbligazione assunta dalla opponente non CP_5 può ritenersi estinta per novazione del rapporto.
Non appaiono poi meritevoli di accoglimento le eccezioni relative alla indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. del contratto.
In primo luogo, sul punto va rilevato che la non ha sottoscritto il contratto in esame quale CP_5 garante/fideiussore ma quale obbligato in solido per l'intero, insieme all' , all'adempimento Pt_1 delle obbligazioni contrattuali, come emerge dal testo contrattuale ove l'opponente è indicata quale
“coobbligato”. In secondo luogo risultano dovute le somme richieste per interessi di mora, avendo l'opposta allegato la notifica della decadenza della dal beneficio del termine (cfr. doc. 12 CP_5 comparsa giudizio n. R.G. 206/22) senza che quest'ultima abbia tempestivamente e specificatamente (nella memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. prima difesa utile) contestato tale notifica.
Non risulta fondata l'eccezione di nullità dell'art. 12 per sua vessatorietà ex art. 1341 e 33 Codice del Consumo trattandosi di clausola accettata e sottoscritta specificatamente dall'opponente CP_5 come da secondo riquadro pag. 3 del contratto in atti.
Parimenti infondata risulta la censura relativa alla allegata illegittimità del piano di ammortamento strutturato alla c.d.francese dal momento che il contatto indica l'importo finanziato, il costo totale dell'operazione per il cliente (includente la specificazione della quota interessi da restituire sul capitale e spese accessorie), il numero delle rate dell'ammortamento (84 rate) di importo costante pari ad € 524,85.
6 Per giurisprudenza costante, tale metodo di ammortamento, pur se più oneroso per il cliente, non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi o anatocismo vietato.
La Suprema Corte ha sul punto confermato che il maggior carico di interessi del prestito derivante da detto modello di ammortamento non dipende da un fenomeno di produzione di interessi su interessi ma da una scelta contrattuale di restituzione del capitale mediante rate costanti nel tempo che implica la debenza di più interessi corrispettivi per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto con la conseguenza che “la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato.. dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., S.U. n. 15130/2024).
Risulta invece fondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla tesa alla chiamata in CP_5 garanzia dell' (che come detto, è rimasto contumace nel giudizio riunito n. R.G. 206/22) a Pt_1 fronte dell'accordo raggiunto tra gli opponenti in sede di separazione (come da decreto di omologa del 15.7.2015 nel giudizio n. R.G. 9584/14, cfr. doc. 2 allegato alla citazione in opposizione). In particolare, gli opponenti avevano in tale sede previsto, al punto 24 del ricorso congiuntamente depositato ed omologato, che si impegna a corrispondere le rate relative al prestito Pt_1 personale sottoscritto con la SS PA .. provvedendo dunque al pagamento di quanto dovuto in ragione del finanziamento .. tenendo completamente indenne la Signora in Controparte_1 particolare da qualsiasi richiesta e/o onere di cui al prestito stesso”.
A fronte di tale emergenza e di tale accordo tra i condebitori opponenti, l'opponente va Pt_1 condannato a tenere indenne l'opponente di tutte le somme che quest'ultima dovrà versare CP_1 all'opposta in ragione della presente sentenza.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato nei confronti di entrambe gli opponenti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione ed applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia e riconosciuto un aumento del 20% per essere due gli opponenti ai sensi dell'art. 4 II comma D.M. 55/2014, vanno poste a carico degli opponenti in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'opponente ; Pt_1
2) conferma il d.i. opposto;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente condanna CP_5
l'opponente a tenere indenne l'opponente di tutte le somme che Pt_1 CP_1 quest'ultima dovrà versare all'opposta in ragione della presente sentenza
7 4) condanna gli opponenti alla ripetizione in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in € 4750,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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