Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3567 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Agrò Compl. S. Elena n. 18/A,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...]
Agrò Compl. S. Elena n. 18/A, entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via San Paolino, 17, presso lo studio dell'avv. GIACOBBE LUIGI (C.F.: ), che C.F._3
li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/10/2024, i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato Controparte_1
a MI (ME) il 04/07/1971, premesso:
- che in data 08/07/1999 avevano contratto nel Comune di NI
(ME) matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 1, parte 1, anno 1999;
- che dall'unione era nata a [...] l'[...] la figlia oggi maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficiente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che essi avevano raggiunto un accordo di separazione;
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i sigg. e a Controparte_1 Parte_1
vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente
Ufficio dello Stato Civile di NI (ME) di annotare la separazione nei pubblici registri ed autorizzando reciprocamente ai coniugi il rilascio del passaporto per eventuali soggiorni all'estero;
2. Ritenere e dichiarare la separazione personale dei sigg. nata a [...] il Parte_1
15.10.1976 e residente in S. Teresa di Riva (ME), Via Torrente Agrò
Compl. S. Elena n. 18/A e , nato a [...] il Controparte_1
4.07.1971 e residente S. Teresa di Riva (ME), Via Torrente Agrò Compl. S.
Elena n. 18/A;
3. Non disporre alcun assegno alimentare tra le parti in quanto ognuno dei coniugi ha entrate proprie, seppur non di egual misura.
Per il mantenimento della figlia soggetto non economicamente Per_1
sufficiente, lo stesso sarà a totale carico del sig.
4. Disporre che CP_1
2 la casa coniugale, sita in S.Teresa di Riva (ME), Via Torrente Agrò Compl.
S. Elena n. 18/A, venga assegnata al sig. ;
5. Dichiarare Controparte_1
lo scioglimento della comunione dei beni considerato che non vi sono beni immobili in comune”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, invitava le parti a fornire i chiarimenti indicati nel decreto del 10/11/2024 e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
Con dichiarazione depositata in data 13/12/2024 i coniugi precisavano che: “per la casa coniugale, sita in S. Teresa di Riva (ME), via
Torrente Agrò, Compl. S. Elena n. 18/A, è stata richiesta l'assegnazione al sig. in virtù della convivenza della figlia maggiorenne Controparte_2
con lo stesso ed in quanto è l'esclusivo proprietario dell'immobile; la figlia maggiorenne vive con il padre presso la suddetta casa coniugale”.
All'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, con le precisazioni successivamente fornite dai coniugi, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
3 Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il Parte_1
15/10/1976, e , nato a [...] Controparte_1
(ME) il 04/07/1971, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 28/10/2024 e trascritto in parte motiva, con le precisazioni rese nella dichiarazione depositata il
13/12/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NI
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 08/07/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, parte 1, anno 1999.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente est. dott.ssa Olga Tarzia
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