Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 marzo 1989
Art. 7. (Condizioni per l'iscrizione all'albo) 1. Per essere iscritti all'albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;
d) avere la residenzain Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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