Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04 marzo 2025, depositate dalla parte resistente il 13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 519 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), Corso Umberto I n. 100, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Salvaggio e Giuseppe Giardina che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Agrigento, via Picone nn. 20/30 presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in notar di Roma (Rep. n. 77778 del Persona_1
23.12.2011) in atti
* RESISTENTE *
(c.f./p.iva: ) con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Papa
Luciani n. 5, presso lo studio dell'avv. Ligita Pilipaviciute che la rappresenta e difende giusta procura e lettera di conferimento in carico in atti
* TERZA CHIAMATA IN CAUSA *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 01 marzo 2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso “l'avviso di addebito n. n. 59120120000448883 000 e il relativo Ruolo n.
1
pagamento relativo agli anni 2010 e 2011” di Contributi IVS.
Precisando di avere “avuto conoscenza giuridica delle iscrizioni a ruolo solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro”, deduceva a sostegno del ricorso: “violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/73” poiché “l' Controparte_4
non ha provveduto a notificare gli avvisi di addebito che formano oggetto del ruolo impugnato;
2) eccezione di nullità dell'avviso di addebito e del relativo ruolo impugnato per inesistenza e/o nullità della relativa notifica;
3) eccezione di nullità dell'avviso di addebito impugnato per inesistenza della pretesa previdenziale ossia per intervenuta prescrizione dei contributi medesimi successiva alla notifica dell'avviso di addebito impugnato”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1. ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati …;
2. nel merito: ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella …; con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori”.
Con decreto depositato il 21 maggio 2021, il Giudice assegnatario del fascicolo, dott.ssa
Maria Cristina La Barbera, fissava l'udienza per la discussione onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente.
Con memoria depositata in data 08 giugno 2021 si costituiva in giudizio l
[...] eccependo la “tardività dell'opposizione” Controparte_1 avverso l'avviso di addebito “regolarmente notificato con raccomandata a/r presso l'indirizzo di residenza il 29.05.2012” e la “decadenza dalla stessa”, e rilevando la “non contestazione del merito dell'imposizione contributiva” essendo la “contestazione afferente esclusivamente a vizi di forma dell'atto impugnato”. Domandava, quindi, al Tribunale di: “- preliminarmente autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione ovvero, ordinare allo stesso l'esibizione degli atti posti in essere successivamente alla notifica degli avvisi di addebito;
- dichiarare inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza, confermando per l'effetto l'avviso di addebito impugnato;
- con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Il presente procedimento veniva assegnato il 29.09.2021 alla dott.ssa Persona_2 che all'udienza di discussione, tenutasi nelle forme cartolari il 02.11.2021, autorizzava “la chiamata in giudizio della Serit Sicilia S.p.A.”.
Con memoria depositata il 17 giugno 2022 si costituiva in giudizio l
[...]
, subentrata ex lege nei rapporti giuridici di Controparte_2 Controparte_5
2
[...] (già Serit Sicilia S.p.a), eccependo “in via pregiudiziale:
1. inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100; 2. inammissibilità dell'opposizione avverso estratti di ruolo ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto Legge n. 146/2021 convertito in Legge n. 215/2021, approvato nelle more del giudizio” e nel merito l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione stante l'avvenuta notifica di vari atti interruttivi della stessa (comunicazioni preventive di ipoteca e intimazioni di pagamento). Formulava, pertanto, al Tribunale le seguenti istanze: “in via pregiudiziale: - ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire …; - ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso una semplice stampa informativa del contenuto dell'avviso di addebito non impugnabile ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, che ha efficacia retroattiva rispetto ai giudizi in corso;
nel merito: - rigettare il ricorso … e per l'effetto confermare l'avviso di addebito impugnato ed il credito previdenziale in esso contenuto;
- condannare il Sig. al pagamento dei compensi oltre accessori di legge”. Parte_1
In data 09 dicembre 2024 il presente procedimento veniva assegnato, da ultimo, all'odierno decidente, che fissava l'odierna udienza di discussione, nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella quale la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte da parte del solo procuratore del resistente . CP_3
2. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Il comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (aggiunto dall'art. 3 bis del
D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021) dispone che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre
2022, hanno confermato la legittimità della suddetta novella normativa e la sua applicazione anche ai processi in corso: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 3 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. La Suprema Corte, con la medesima sentenza, ha anche precisato che la nuova disposizione (comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973) si applica anche ai processi non tributari, come quello in esame: “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) …”.
Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte di un avviso di addebito risalente all'anno 2012
e della specifica eccezione da parte della terza chiamata in causa , circa il difetto di CP_6
interesse ad agire del ricorrente (cfr. memoria di costituzione ), ha CP_6 Parte_1
omesso di allegare - e provare - l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare giudizialmente il ruolo (mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna) di cui ha dichiarato di avere “avuto conoscenza giuridica … solo in seguito a propria iniziativa volta ad accertare la sussistenza di iscrizioni a ruolo contro”.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per la carenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire, con preclusione dell'esame delle questioni prospettate in ricorso.
3. Le spese di lite, in considerazione della ragione della decisione - basata su una norma sopravvenuta rispetto all'introduzione della causa - vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 04/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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