Articolo 13 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 giugno 1970
Art. 13.
L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimita' della richiesta di referendum e' immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.
Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
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