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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1835/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2175/2022, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 959/2017, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del Sindaco pt, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo (C.F.: ) in C.F._1
virtù di procura alle liti in atti.
APPELLANTE
E
(cf: ) e (cf: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Capponi (cf: C.F._3
), LA NA di AL (cf: ) e C.F._4 C.F._5
SO Di CI (cf: giusta procura alle liti apposta in calce C.F._6
alla comparsa in appello.
APPELLATA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo, per omessa notifica
b) Gradatamente ritenere ammissibile l'opposizione tardiva
c) Revocare il decreto ingiuntivo, e rigettare ogni avversa richiesta;
d) In subordine ridurre l'importo oggetto di condanna;
e) Condannare gli appellati alla restituzione di tutte le somme che gli sono state assegnate a seguito dell'espropriazione presso terzi promossa in danno del Pt_1
f) In ogni caso accogliere l'azione di risarcimento danni proposta dal e per Pt_1
l'effetto condannare gli avv.ti e al pagamento di tutte le somme CP_2 CP_1
indicate al punto 10 dell'atto di appello
g) condannare i convenuti in solido alla refusione delle spese processuali per il doppio grado del giudizio” per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione:
1. in via preliminare, accertare l'inammissibilità dell'appello avversario o, perlomeno, la sua manifesta infondatezza ai sensi del novellato art. 348-bis c.p.c., con conseguente fissazione della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350- bis;
2. in ogni caso, rigettare l'avverso appello perché improcedibile, inammissibile
e, nel merito, completamente infondato, con conferma dell'impugnata sentenza;
3. in via gradata, nel caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'avverso appello, dichiarare in ogni caso inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo perché tardiva oltre che inammissibile, improcedibile e, in via gradata, rigettarla nel merito perché infondata, con conseguente conferma del d.i. n. 776/2016;
3. in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa domanda risarcitoria per responsabilità degli arbitri, poiché infondata in fatto e diritto;
4. al contempo, condannare il al risarcimento dei danni per Parte_1
responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio (R.G. nr. 1707/16), gli avv.ti e Controparte_1 [...]
chiedevano al Tribunale di Benevento di ingiungere al CP_2 Parte_1
il pagamento della somma, rispettivamente spettante a ciascuno, di euro 25.319,18 e euro 33.758,90 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per l'attività di arbitri da essi svolta nella controversia insorta tra il e la Parte_1 Controparte_3
relativamente ad un contratto di appalto sottoscritto in data 19.07.2004 con n.
[...]
rep. 104; nello specifico, l'avv.to aveva svolto funzioni di Presidente, CP_2
giusta nomina avvenuta nella seduta 18.07.2007 del Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici, a seguito di istanza, ex art. 150 co. 3 d.P.R. 554/99, presentata dalla mentre l'avv.to veniva designato Controparte_3 Controparte_1
dall'impresa quale proprio arbitro, in sostituzione del dimissionario, con atto del
07.12.2007. A sostegno del proprio credito, i ricorrenti allegavano un'ordinanza di liquidazione del compenso emessa dal Consiglio della Camera Arbitrale per i
Contratti Pubblici del 27.10.2008, rilasciata in forma esecutiva il 29.09.2009 e notificata al debitore il 30.09.2009.
Emesso dall'adito Tribunale il decreto ingiuntivo n. 776/2016, provvisoriamente esecutivo, avverso quest'ultimo il proponeva opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c., deducendo, in merito all'ammissibilità dell'azione, che: non aveva mai ricevuto notifica dell'opposto decreto;
che, in data 28.12.2016, veniva notificato atto di precetto con cui si intimava il pagamento delle somme iscritte nel provvedimento giudiziale ivi indicato;
che il 07.02.2017, riceveva notifica del pignoramento presso terzi.
A sostegno dell'opposizione, in primo luogo, il contestava Parte_1
l'esistenza del credito in virtù della propria mancata adesione al procedimento arbitrale per difetto della clausola compromissoria, invocando, tra le varie argomentazione, anche la pronuncia della Corte d'Appello di Roma che, adita dal sul punto, si era pronunciata in tal senso. Pt_1
In secondo luogo, l'opponente richiamava l'art. 813ter c.p.c., il quale, nel disciplinare la responsabilità degli arbitri, esclude qualsiasi corrispettivo e rimborso spese qualora abbiano agito con dolo ovvero con colpa grave, consistita, nel caso di specie, nell'aver disatteso l'eccezione di inesistenza della clausola compromissoria nonché nell'essersi pronunciati in palese contrasto con le risultanze della CTU disposta in sede di arbitrato.
In via gradata e subordinata, il contestava il quantum liquidato a titolo di Pt_1
corrispettivo, fondando la propria argomentazione sulla non vincolatività giudiziale della delibera della Camera Arbitrale.
L'opponente, da ultimo, spiegava domanda riconvenzionale di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi, consistenti: nel compenso liquidato a favore degli arbitri;
nelle somme che aveva dovuto corrispondere alla in esecuzione del lodo provvisoriamente esecutivo poi Controparte_3
annullato dalla Corte d'Appello di Roma, che non aveva potuto recuperare in ragione del dissesto in cui la società si è nelle more trovata e che ammontavano ad euro
74.759,20; nelle spese per la difesa nel procedimento arbitrale e nel giudizio di impugnazione quantificate in euro 56.118,89; nelle spese delle consulenze tecniche di parte, pari ad euro 30.000,00 circa.
Si costituivano gli avv.ti e i quali chiedevano il rigetto CP_1 CP_2
dell'opposizione: in rito, in quanto tardiva oltre che inammissibile ed improcedibile
(essendo stata proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta, asseritamente in modo rituale, il 18.07.2016); nel merito, per infondatezza delle avverse argomentazioni. Spiegavano, infine, domanda di condanna per lite temeraria ex. art 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il Tribunale, all'udienza del 03.03.2022, assumeva la causa in decisione. Con sentenza n. 2175/2022 pubblicata il 10.10.2022, all'esito del procedimento R.G.
n. 959/2017, il Tribunale così statuiva:
“1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr.
776/2016, cui attribuisce efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 13.430,00, oltre rimb. Forf. Ed oneri di legge, con attribuzione in favore degli avv.ti LA NA Di AL, Bruno Capponi e
SO Di CI, che ne hanno chiesto la distrazione.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 10.10.2022, con citazione notificata a mezzo PEC in data 11.04.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., il interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
18.04.2023 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata:
a) Dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo, per omessa notifica;
b) Gradatamente ritenere ammissibile l'opposizione tardiva;
c) Revocare il decreto ingiuntivo, e rigettare ogni avversa richiesta;
d) In subordine ridurre l'importo oggetto di condanna;
e) In ogni caso accogliere l'azione di risarcimento danni proposta dal e per Pt_1
l'effetto condannare gli avv.ti e al pagamento di tutte le somme CP_2 CP_1
indicate al punto 10;
f) condannare i convenuti alla refusione delle spese processuali per il doppio grado del giudizio.”
Si costituivano gli avv.ti e che si opponevano al gravame considerato CP_1 CP_2
inammissibile, improcedibile ed infondato chiedendone, pertanto, il rigetto.
Reiteravano, altresì, domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 9.10.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 17.10.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni in data 30.06.2025, comparsa conclusionale il 15.09.2025 e memorie di replica il 26.09.2025; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 23.6.2025, comparsa conclusionale il 15.9.2025 e memorie di replica il 26.9.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, così statuendo:
“L'opposizione è stata proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., che prevede la possibilità per l'intimato di proporre opposizione anche dopo scaduto il termine di cui all'art. 641 c.p.c. se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per vizi di notifica, ma comunque non oltre il decimo giorno dalla notifica del primo atto di esecuzione. Infatti, parte opponente ha eccepito l'omessa e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo nr. 776/2016, per le ragioni di cui in atti, e, su tale assunto, ha proposto motivi di opposizione inerenti al merito della pretesa creditoria azionata, che ha dedotto essere infondata.
Ciò posto, è documentato che il abbia avuto piena conoscenza Parte_1
del decreto ingiuntivo nr. 776/2016 a seguito della notifica dell'atto di precetto avvenuta il 27/12/2016, notifica documentata (cfr. all. 5 prod. Parte opposta) e confermata dalla stessa parte opponente (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione), che sul punto non ha proposto alcun motivo di censura. Pertanto, in disparte ogni valutazione circa la sussistenza o meno della causa non imputabile rilevante ex art.
650 c.p.c., si rileva che parte opponente ha notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 16/2/2017, dunque, oltre il termine ex art. 641 c.p.c. con decorrrenza proprio dalla data di notifica del precetto. In tal senso, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ongiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inzio dell'esecuzione (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 7560 del 08/03/2022)”.
Per chiarire la portata di tali principi e la loro diretta riferibilità alla fattispecie in esame, è opportuno riportare alcuni passaggi della motivazione dell'ordinanza della corte di legittimità nr. 7560/2022: “riassumendo, in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art.
650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre (v. p. es. la cit. Cass. n.2608/2018). Del resto, sarebbe paradossale che l'irregolarità della notificazione, in mancanza dell'inizio dell'esecuzione, rendesse l'opposizione proponibile sine die, in difformità del congegno che sta alla base del procedimento monitorio, che sottopone l'introduzione del giudizio di opposizione ad un termine perentorio. Dunque, l'ultimo comma dell'articolo 650 c.p.c. ha da essere inteso nel senso che, indipendentemente dalla fruizione, da parte dell'ingiunto, del termine di quaranta giorni per l'opposizione, essa è inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, sicché può accadere che l'ingiunto abbia a disposizione per l'opposizione soltanto dieci giorni, ove abbia per la prima volta avuto conoscenza del decreto solo al momento della notificazione del pignoramento. Orbene, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. n.12155/1995) è palesemente focalizzata solo sul termine ultimo per proporre opposizione tardiva e chiarisce che questo non può essere fatto decorrere dall'atto di precetto, ma dal primo atto di esecuzione. La tesi propugnata dalla ricorrente, secondo la quale il primo atto di esecuzione, indicato dall'ultimo comma, sarebbe, invece, il termine iniziale, a decorrere dal quale avrebbe potuto spiegare l'opposizione non trova alcun conforto, né nella norma in esame, né nel principio di legittimità richiamato, e non considera nemmeno che, nel caso di specie, la Corte di appello ha accertato che l'ingiunta aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo anteriormente al primo atto di esecuzione e, segnatamente, quanto meno dalla notifica dell'atto di precetto”. In definitiva, l'opposizione ex. art. 650 c.p.c. andava proposta dall'ente entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del precetto il 27/12/2016, momento in cui ha avuto piena conoscenza del titolo esecutivo, ed in quanto proposta con atto notificato a mezzo pec il 16/2/2017 essa è tardiva.
4. Tutto ciò premesso, l'opposizione è inammissibile ed è confermato il decreto ingiuntivo nr. 776/2016, cui è attribuita efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.”
§ 4.
Con il primo motivo, il lamenta l'erroneità della pronuncia di Parte_1
inammissibilità del Tribunale in ragione della mancata prova della ritualità della notifica del decreto ingiuntivo nr. 776/2016, da cui sarebbe dovuta discendere una pronuncia di inefficacia dello stesso per omessa notifica ex art. 188 disp. Att. C.p.c.
L'appellante, difatti, ritiene che la notifica del decreto ingiuntivo non si sia in alcun modo perfezionata in quanto, come emerge dalla relata, l'atto è stato consegnato a soggetto non legittimato, ancorché qualificatosi come impiegato, a nulla rilevando, inoltre, la dicitura “Modello 26” (apposta in calce all'avviso di ricevimento) poiché non sostitutiva del CAN.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'erroneità del computo del termine per proporre opposizione, il quale, in mancanza della notifica del decreto ingiuntivo, non potrebbe farsi decorrere dalla notifica dell'atto di precetto, in quanto inidoneo a porre il debitore in una condizione di piena conoscenza del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione, con conseguente impossibilità di opporvisi.
Sostenuta la ammissibilità dell'opposizione, ancorché tardiva, a norma dell'art. 650, ult. co., c.p.c. (essendo stata proposta entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, eseguita in data 07.02.2017) l'appellante ha riproposto le questioni di merito articolate in citazione nonché la spiegata domanda di risarcimento danni.
§ 6.
Entrambi i motivi di appello sono inammissibili. Con il primo motivo, innanzi sintetizzato, l'appellante ha chiesto che si dichiarasse l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. Att. C.p.c., stante l'asserita omessa/inesistente notifica.
Tale domanda, tuttavia, ai sensi dell'art. 345 co. 1 c.p.c., non può essere oggetto di alcuno scrutinio in questa sede in quanto nuova, essendo stata formulata, per la prima volta nel presente grado.
Secondo la Cassazione, oramai consolidata sul punto, “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 del Cpc, quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine situazione questa che si verifica anche quando i fatti posti a fondamento del diritto originariamente azionato erano già stati esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere e inquadrare altre circostanze, per poi riproporli in appello per la prima volta con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione”
(Cass. 18827/2025)
Invero, nel caso di specie, l'appellante ha introdotto un petitum nonché una causa petendi diversi rispetto a quelli prospettati nell'atto di opposizione, posto che ha formulato una domanda di accertamento di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. Att. C.p.c., fondata sull'inesistenza e/o omessa notifica su cui non è stato attivato contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Occorre, inoltre, mettere in evidenza che l'art. 188 disp. Att. C.p.c. attribuisce la competenza a pronunciarsi sull'inefficacia del decreto ingiuntivo allo stesso giudice che l'ha emesso e non già, come nel caso di specie, al giudice d'appello.
Parimenti inammissibile, come accennato, è il secondo motivo di appello, ancorché ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Come noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado;
in particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 24/06/2025, n. 16885).
Ebbene, il non ha fornito alcuna argomentazione specifica e Parte_1
dettagliata da cui potesse emergere che l'atto di precetto, notificatogli il 28.12.2016, non l'avesse messo, comunque, nelle condizioni di conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo, consentendogli di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. nel termine di quaranta giorni dal 28.12.2016.
Il percorso motivazionale del Tribunale incentrato sull'assunto opposto non è stato, dunque, oggetto di una alcuna censura.
§ 8.
Parimenti va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dagli appellati. La Cassazione, da ultimo con sentenza nr. 26545/2021, ha statuito che: “In tema di applicazione della sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. nel giudizio di appello, indagando il criterio di imputazione
(dolo o colpa grave) che deve ritenersi implicitamente prescritto, il giudice non può limitarsi a indicare, quali presupposti della condanna, la pretestuosità dell'impugnazione e, dunque, il suo rigetto, non essendo l'applicazione di questa misura conseguenza automatica della inammissibilità o dell'infondatezza del gravame, ma può (e deve) ricavare la riprovevolezza del comportamento in termini oggettivi dagli atti del processo, dandone motivatamente conto”.
A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame non si riscontra alcun elemento da cui ricavare il richiesto atteggiamento riprovevole giustificativo di una condanna dell'appellante in tal senso.
§ 9.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, con riduzione del 50% del compenso tabellare per l'attività svolta e per il tenore della questione, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
con citazione notificata in data 11.04.2023, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Condanna il al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
giudizio di secondo grado, che liquida in euro 7160,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con attribuzione in favore degli avv.ti LA NA DI AL, Bruno Capponi
e SO Di CI in quanto antistatari;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.