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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9313 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 Sezione
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 2748/2025 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 24447/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Salvatore Mauriello (C.F. ), elett.te dom.ta C.F._2
presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42, (PEC:
Fax: 0813045995) Email_1
RICORRENTE
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti. C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (assegno di invalidità civile ex Lege n°118/71); che, l'istante, nel termine fissato dal Giudice esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex Lege n°118/71 a far data della visita di revisione del 05.07.2023, a seguito della quale veniva riconosciuta invalida nella misura del 46%.
L' costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia a mezzo del dott. F.M. , già nominato Persona_1
in sede di ATP, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione
è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti,
l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale
(prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato. Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u. In tal senso militano diversi ordini di considerazioni: 1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1,
e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. 3) Infine, ai sensi del comma 5, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
*********
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica, oltre a quella già depositata in sede di ATP. All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott.
ha sostanzialmente confermato il giudizio espresso in fase di ATP, Persona_2
accertando che la ricorrente non presenta una condizione patologica tale da determinare le condizioni per il ripristino del beneficio richiesto (assegno di invalidità civile). In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutato l'ulteriore documentazione medica prodotta: “La S.V. mi ha onerato di verificare se vi sia un aggravamento delle patologie della ricorrente alla luce della nuova documentazione depositata. Parte_1
stata visitata il 19/04/24. Trattasi di visita pneumologica, rilasciata dalla in
[...] CP_2
data 29/09/25, con allegata spirometria semplice.In merito giova segnalare comunque, nella storia pneumologica della R., la contraddittorietà delle precedenti relazioni pneumologiche: a)3/4/23, CP_2
Diagnosi di asma bronchiale in tabagista b)3/4/23: Spirometria, 03/04/23: “FEV1 66%;
[...]
FVC 78%; FEV1/FVC% 72,3 (quadro disventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato”. In atti, in realtà, vi sono due referti spirometrici in successione, una pagina dopo l'altra, dei quali il primo, incompleto nella evidenziazione dei vari indici, non porta alla fine la interpretazione e il risultato della prova. Plausibilmente può essere correlata alla relazione di visita pneumologica del 03/04/23, le cui conclusioni sono “Quadro disventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato” e, clinicamente, di “Asma bronchiale in tabagista”. La seconda spirometria, senza nome e data, manca degli indici più significativi (FEV1-FVC-FEV1/FVC%), ma gli altri indici sono sovrapponibili alla spirometria di cui sopra.
Le conclusioni diagnostiche sono di “Probabile restrizione lieve”. Documentalmente abbiamo quindi: a)
3/4/23: una notizia anamnestica e una diagnosi di asma bronchiale allergico, tipica condizione di ostruzione acuta in caso di crisi, reversibile, ben rispondente a trattamento specifico;
– manca ogni altro riferimento anamnestico e strumentale antecedente, o informazioni circa la frequenza delle crisi e la sua esatta natura allergica. b) Una spirometria, 03/04/23, con diagnosi di “Sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo, compatibile con la diagnosi di “Asma bronchiale”. c) Una spirometria, senza nome e data, incompleta per gli indici di funzionalità abitualmente utilizzati per definire natura e gravità della patologia, con gli altri indici uguali alla spirometria di cui sopra, ma con conclusione, in totale contraddizione con la precedente, di “probabile restrizione lieve”. Per quanto attiene all'asma, mancano comunque indagini allergologiche. Nel primo verbale del 2022, si faceva riferimento a broncopatia cronica;
nel secondo, di revisione, ad asma bronchiale. Una spirometria del 2018 concludeva per: “Esame nei limiti della norma, iniziale ostruzione delle piccole vie aeree”. Alla anamnesi della ATP, 19/04/24, vi è generico riferimento a broncopatia cronica, nessun riferimento a terapia con broncodilatatori, pregressa o in atto. Alla anamnesi della nuova documentazione: fuma circa 25 pacchetti di sigarette/anno, (modica fumatrice, in CTU) – circa 2/mese - poco più di una sigaretta al giorno – 3-4 alla anamnesi in CTU); episodi bronchitici ricorrenti;
dispnea per sforzi moderati. Nessun riferimento a terapia pregressa o in atto.
Nessun riferimento anamnestico e diagnostico ad asma bronchiale. All'esame obbiettivo: non edemi declivi, non cianosi. Ronchi diffusi. SpO2 98% (ottima saturazione di O2), F.C. 95 b/m', ritmica. Spirometria: deficit ostruttivo severo. FVC 63%. FEV1 47%; FEV1/FVC 72,6. Il valore di FEV1/FVC superiore a 70 esclude una diagnosi di BPCO, secondo le linee guida GOLD. Nella attuale spirometria tale valore risulta peraltro migliorato, sia pur lievemente, rispetto alla spirometria del 2023, in atti, ma paradossalmente in conflitto con il significativo peggioramento del valore di FEV1 (66>47) espressione del grado di ostruzione, e ancor di più rispetto a una spirometria del 2018: FEV1 70. Al di là della mancata segnalazione del livello di collaborazione alla prova della ricorrente, essenziale ai fini di un risultato attendibile, trattasi plausibilmente di “peggioramenti” non stabili, non definitivi, in relazione con
i riferiti episodi bronchitici ricorrenti, potendosi plausibilmente escludere una BPCO oltre che dal valore dell'indice sopra indicato, anche da fumo in relazione alla dubbia ma comunque ridottissima frequenza dello stesso. Si conferma che trattasi di una broncopatia cronica semplice. La differenza sta nel fatto che nella BPCO l'ostruzione bronchiale non è completamente reversibile, al contrario di una broncopatia semplice, ancorché cronica, o di una asma bronchiale. Entrambe queste ultime rispondono abitualmente in modo molto più positivo al trattamento con broncodilatatori, quale il prescritto Levantair, al dosaggio standard di 1 puff al giorno. Di farmaci analoghi la farmacopea è ricca. Il CTU ritiene di poter confermare la diagnosi di “Broncopatia cronica” e, tenuto conto in ogni caso delle osservazioni sulla documentazione in atti, e del peggioramento dei valori della ultima spirometria, sempre per analogia con il codice 6003
(anche in considerazione del dato anamnestico documentale di asma bronchiale), quantificando il danno funzionale nella misura del 30%. Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 65%.
CONCLUSIONI: , di anni 61, da Napoli, è invalida al 65%”. Le Parte_1
conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c. in atti. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
- pone le spese di ctu della fase di ATP e del presente procedimento a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 17/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 2748/2025 R.G., cui è riunito l'ATP n.
RG 24447/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Salvatore Mauriello (C.F. ), elett.te dom.ta C.F._2
presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42, (PEC:
Fax: 0813045995) Email_1
RICORRENTE
contro
:
, rapp. e dif. Controparte_1
dall'avv. Mauro Elberti (C.F. ), come da procura generale in atti. C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (assegno di invalidità civile ex Lege n°118/71); che, l'istante, nel termine fissato dal Giudice esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile ex Lege n°118/71 a far data della visita di revisione del 05.07.2023, a seguito della quale veniva riconosciuta invalida nella misura del 46%.
L' costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda o comunque CP_1
rigettarsi la stessa perché infondata.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, acquisita nuova certificazione e disposta una integrazione di perizia a mezzo del dott. F.M. , già nominato Persona_1
in sede di ATP, la causa è decisa all'esito della odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992)
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione
è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti,
l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale
(prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato. Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u. In tal senso militano diversi ordini di considerazioni: 1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario (giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1,
e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. 3) Infine, ai sensi del comma 5, una volta che il procedimento per ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
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Tanto premesso, nella specie, la parte opponente, oltre a contestare le valutazioni e le conclusioni del CTU, ha depositato nuova documentazione medica.
Questo giudice, pertanto, ha ritenuto di onerare il CTU, già nominato, a depositare una integrazione di perizia al fine di esaminare la nuova certificazione medica, oltre a quella già depositata in sede di ATP. All'esito della disposta integrazione, il C.T.U. dott.
ha sostanzialmente confermato il giudizio espresso in fase di ATP, Persona_2
accertando che la ricorrente non presenta una condizione patologica tale da determinare le condizioni per il ripristino del beneficio richiesto (assegno di invalidità civile). In particolare, in questa sede, l'ausiliare ha chiarito, pur dopo aver valutato l'ulteriore documentazione medica prodotta: “La S.V. mi ha onerato di verificare se vi sia un aggravamento delle patologie della ricorrente alla luce della nuova documentazione depositata. Parte_1
stata visitata il 19/04/24. Trattasi di visita pneumologica, rilasciata dalla in
[...] CP_2
data 29/09/25, con allegata spirometria semplice.In merito giova segnalare comunque, nella storia pneumologica della R., la contraddittorietà delle precedenti relazioni pneumologiche: a)3/4/23, CP_2
Diagnosi di asma bronchiale in tabagista b)3/4/23: Spirometria, 03/04/23: “FEV1 66%;
[...]
FVC 78%; FEV1/FVC% 72,3 (quadro disventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato”. In atti, in realtà, vi sono due referti spirometrici in successione, una pagina dopo l'altra, dei quali il primo, incompleto nella evidenziazione dei vari indici, non porta alla fine la interpretazione e il risultato della prova. Plausibilmente può essere correlata alla relazione di visita pneumologica del 03/04/23, le cui conclusioni sono “Quadro disventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato” e, clinicamente, di “Asma bronchiale in tabagista”. La seconda spirometria, senza nome e data, manca degli indici più significativi (FEV1-FVC-FEV1/FVC%), ma gli altri indici sono sovrapponibili alla spirometria di cui sopra.
Le conclusioni diagnostiche sono di “Probabile restrizione lieve”. Documentalmente abbiamo quindi: a)
3/4/23: una notizia anamnestica e una diagnosi di asma bronchiale allergico, tipica condizione di ostruzione acuta in caso di crisi, reversibile, ben rispondente a trattamento specifico;
– manca ogni altro riferimento anamnestico e strumentale antecedente, o informazioni circa la frequenza delle crisi e la sua esatta natura allergica. b) Una spirometria, 03/04/23, con diagnosi di “Sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo, compatibile con la diagnosi di “Asma bronchiale”. c) Una spirometria, senza nome e data, incompleta per gli indici di funzionalità abitualmente utilizzati per definire natura e gravità della patologia, con gli altri indici uguali alla spirometria di cui sopra, ma con conclusione, in totale contraddizione con la precedente, di “probabile restrizione lieve”. Per quanto attiene all'asma, mancano comunque indagini allergologiche. Nel primo verbale del 2022, si faceva riferimento a broncopatia cronica;
nel secondo, di revisione, ad asma bronchiale. Una spirometria del 2018 concludeva per: “Esame nei limiti della norma, iniziale ostruzione delle piccole vie aeree”. Alla anamnesi della ATP, 19/04/24, vi è generico riferimento a broncopatia cronica, nessun riferimento a terapia con broncodilatatori, pregressa o in atto. Alla anamnesi della nuova documentazione: fuma circa 25 pacchetti di sigarette/anno, (modica fumatrice, in CTU) – circa 2/mese - poco più di una sigaretta al giorno – 3-4 alla anamnesi in CTU); episodi bronchitici ricorrenti;
dispnea per sforzi moderati. Nessun riferimento a terapia pregressa o in atto.
Nessun riferimento anamnestico e diagnostico ad asma bronchiale. All'esame obbiettivo: non edemi declivi, non cianosi. Ronchi diffusi. SpO2 98% (ottima saturazione di O2), F.C. 95 b/m', ritmica. Spirometria: deficit ostruttivo severo. FVC 63%. FEV1 47%; FEV1/FVC 72,6. Il valore di FEV1/FVC superiore a 70 esclude una diagnosi di BPCO, secondo le linee guida GOLD. Nella attuale spirometria tale valore risulta peraltro migliorato, sia pur lievemente, rispetto alla spirometria del 2023, in atti, ma paradossalmente in conflitto con il significativo peggioramento del valore di FEV1 (66>47) espressione del grado di ostruzione, e ancor di più rispetto a una spirometria del 2018: FEV1 70. Al di là della mancata segnalazione del livello di collaborazione alla prova della ricorrente, essenziale ai fini di un risultato attendibile, trattasi plausibilmente di “peggioramenti” non stabili, non definitivi, in relazione con
i riferiti episodi bronchitici ricorrenti, potendosi plausibilmente escludere una BPCO oltre che dal valore dell'indice sopra indicato, anche da fumo in relazione alla dubbia ma comunque ridottissima frequenza dello stesso. Si conferma che trattasi di una broncopatia cronica semplice. La differenza sta nel fatto che nella BPCO l'ostruzione bronchiale non è completamente reversibile, al contrario di una broncopatia semplice, ancorché cronica, o di una asma bronchiale. Entrambe queste ultime rispondono abitualmente in modo molto più positivo al trattamento con broncodilatatori, quale il prescritto Levantair, al dosaggio standard di 1 puff al giorno. Di farmaci analoghi la farmacopea è ricca. Il CTU ritiene di poter confermare la diagnosi di “Broncopatia cronica” e, tenuto conto in ogni caso delle osservazioni sulla documentazione in atti, e del peggioramento dei valori della ultima spirometria, sempre per analogia con il codice 6003
(anche in considerazione del dato anamnestico documentale di asma bronchiale), quantificando il danno funzionale nella misura del 30%. Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 65%.
CONCLUSIONI: , di anni 61, da Napoli, è invalida al 65%”. Le Parte_1
conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c. in atti. Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP e quelle per la disposta integrazione, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- nulla per le spese
- pone le spese di ctu della fase di ATP e del presente procedimento a carico dell' CP_1
come da separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 17/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)