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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6201 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 729/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata, del procedimento iscritto al n. 2001/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 01.07.2025 e pendente TRA
C.F. ) con sede legale in Poggiomarino (NA), alla Parte_1 P.IVA_1
Via Nappi n. 79, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello – dagli
Avv.ti Gennaro Cavallaro (codice fiscale ), Antonio Cavallaro C.F._1
(codice fiscale ) e ME Cavallaro (codice fiscale C.F._2
) C.F._3
APPELL ANTE
E
, GIÀ (C.F. Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Torre del Greco alla Via Marconi n.66, costituitasi in P.IVA_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F. ) e Raffaele C.F._4
RO (C.F. , in virtù di procura generale alle liti per Notar C.F._5
(Repertorio n° 43440 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di presa Persona_1
d'atto della n° 654 del 29 aprile 2011 Parte_2
APPELL ATA
Pag. 1 di 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 255 del 2016 il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla Parte_2
in favore di in qualità di centro accreditato presso il S.S.R. a
[...] Parte_1 svolgere prestazioni sanitarie di terapia riabilitativa relative alla branca di riabilitazione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nel territorio dell' , il Parte_2 pagamento della somma di € 13.175,76 pari al saldo degli importi fatturati per le prestazioni riabilitative erogate nel mese di marzo 2015 oltre interessi legali e spese del procedimento. Part Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto suindicato deducendo la spettanza del solo importo di € 6.091,60 in quanto l'ulteriore importo di € 7.074,16 sarebbe stato riferito a prestazioni non autorizzate o, per le quali non era stato richiesto nulla osta o “fatturate in più”. Al fine di provare quanto Part eccepito l' roduceva la nota prot. n. 88 del 17.03.2016 del responsabile dell'U.O.C.
Ass. Riab. Area Funz. A dell' . La documentazione prodotta in atti dalla Parte_2
Part veniva contestata dal in quanto semplice nota interna di provenienza Pt_3 unilaterale e, pertanto, priva di valore probatorio. Part Tuttavia, in corso di causa (e precisamente in data 14.07.2016) l' pagava spontaneamente l'intero importo ingiunto. Il Centro opposto dava atto dell'avvenuto pagamento nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. e, pertanto, all'udienza del 15 marzo 2018 fissata ai sensi dell'art. 281-sexies chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi e delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Torre Annunziata definiva il giudizio di opposizione con la sentenza n.
729/2018 con cui disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda della società opposta di condanna dell' al pagamento degli Parte_2 interessi sull'intera somma oggetto dell'ingiunzione e la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Motivava la decisione affermando che:” a fronte delle contestazioni mosse dall'
[...]
in merito alle fatture n. 150, 151, 152, 153 e 154 del marzo 2015, sarebbe Parte_2 stato onere dell'opposta fornire la prova di aver conseguito l'autorizzazione ovvero il nulla osta all'esecuzione delle prestazioni contestate” dovendosi, in difetto, ritenere il credito vantato “non sorretto da adeguata prova con la conseguenza che non sono dovuti interessi da parte dell'opponente”.
Stabiliva anche la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'intervenuto
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) pagamento in corso di causa e della soccombenza del centro in merito alla domanda di condanna al pagamento degli interessi.
Avverso la suddetta sentenza ha promosso appello al fine di sentir Parte_1 pronunciare le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 729 del 2018 – R.G. 1966/2016 pubblicata da Tribunale di Torre Annunziata in data 15 marzo 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” e “B” della motivazione e, per
l'effetto, revocare la sentenza impugnata;
B. Dichiarare cessata la materia del contendere;
Part C. Condannare l' al pagamento degli interessi in conformità del contratto ex art. 7 dalla scadenza fino all'affettivo pagamento 14.07.2016;
D. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento Controparte_1 delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari), liquidati nel decreto ingiuntivo n. 255/16, nonché le spese e competenze del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro e ME Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Con l'atto d'appello in esame il lamenta che la sentenza impugnata è errata in Pt_3 quanto il giudice di primo grado, preso atto del pagamento spontaneo dell'intero importo Part ingiunto da parte dell' pponente:
1) non avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio;
2) al solo fine di giustificare il mancato riconoscimento degli interessi avrebbe affermato – in contrasto con i principi in tema di onere della prova secondo i quali spetta alla parte eccipiente la prova dei fatti impeditivi/estintivi del credito Part contestato in giudizio - che, a fronte delle generiche contestazioni mosse dalla circa la presunta irregolarità delle fatture (per mancata autorizzazione, mancanza di nulla osta delle fatture e trattamenti fatturati in più), il Centro non avrebbe dato prova della regolarità delle stesse come suo onere;
3) avrebbe erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese, nonostante l'integrale pagamento del credito ingiunto da parte dell'opponente dimostrasse la totale infondatezza delle eccezioni alla base dell'opposizione. Parte La costituendosi in giudizio il 24.09.2018, resisteva all'avversa impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
“
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
All'udienza collegiale del 1° luglio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 30.09.2025 l'appellante modificava in parte le proprie conclusioni con le seguenti richieste:”
1. Accogliere l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado n.
729/2018 condannare l' in persona del suo Direttore generale al Parte_4 pagamento degli interessi sulla somma di € 13.165.26 con decorrenza dal 61° gg. dalle fatture fino alla data di pagamento del 14/07/2016; Par
2. Condannare l' in riforma della citata sentenza al pagamento degli esborsi Part sostenuti di cui al decreto ingiuntivo n. 255/16 di € 145.50 e condannare l' al pagamento della fase di opposizione mediante liquidazione di unico compenso anche di quello liquidato in decreto ingiuntivo tenendo conto del valore della controversia e dei parametri medi tariffari che ammonta ad € 1.700.00 oltre spese generali, cpa ed iva con attribuzione ai procuratori costituiti Part
3. Condannare l' con attribuzione ai procuratori costituiti al pagamento degli esborsi sostenuti e compenso professionale del presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per
“facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta»
(così, ad es., Cass. 7019/2020 e 12932/2014 e nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011), il che peraltro esclude che la prova della loro esistenza e del loro contenuto possa essere data per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata oppure possa ritenersi inutile in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass.
25999/2018, secondo cui: «[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»).
Questi stessi principi possono senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011).
Le prestazioni sanitarie di cui ha chiesto col decreto ingiuntivo n. Parte_1
Parte 255/2016 la remunerazione da parte dell' sono individuate facendo riferimento all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sono state erogate nel marzo del 2015.
Il contratto prodotto da a corredo del ricorso a seguito del quale venne Parte_1 emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 255/2016 è quello Parte stipulato tra detta società e l' appellata in data 11 gennaio 2016 «per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 (come definita nell'allegato n. 4 alla
DGRC n. 1269 del 16.7.09 e nel DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza”) da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 redatto in conformità al decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro n. 90 del 11/08/2014».
Questo contratto, dunque, riguarda le prestazioni sanitarie individuate facendo
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) riferimento all'art. 26 della legge 833/1978 erogate nel corso dell'anno 2014 e non prevede la possibilità di una sua tacita proroga o rinnovazione, né risulta esser stato espressamente prorogato o rinnovato (anche perché a tal fine sarebbe occorso un accordo scritto tra le parti).
Le parti affermano che tale contratto valeva o era rimasto efficace in regime di prorogatio anche per l'anno 2015 in forza del decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del settore sanitario campano, n. 90 dell'11 agosto 2014 (che, come riportato nella comparsa di costituzione in primo grado dell'opposta, a pag. 4 lettera F afferma:” di stabilire che i tetti prestazionali e i correlati tetti di spesa determinati con il presente decreto si applicano per l'anno 2014 e per i successivi due anni, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti”.).
Tuttavia, questo decreto non disponeva né consentiva alcuna estensione dell'efficacia temporale dei contratti cui si riferiva, né avrebbe potuto farlo senza essere recepito in un successivo contratto scritto tra le parti, della cui stipulazione non v'è alcuna prova.
L'appello della società va, dunque, rigettato senza bisogno di esaminarne Parte_5
i motivi, né di sottoporre previamente alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., le ragioni del suo rigetto.
La Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente chiarito che le questioni rilevate d'ufficio cui fa riferimento l'art. 101, co. 2, c.p.c. sono solo quelle, di fatto o miste di fatto e di diritto, che implichino la valorizzazione da parte del giudice di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (o, in via riconvenzionale, dal convenuto) non posti a base delle eccezioni della controparte (cfr.
Cass. 35974/2021); il che significa che va escluso che la previsione dell'art. 101, co. 1,
c.p.c. possa trovar applicazione nel caso in cui il giudice rilevi d'ufficio che il fatto costitutivo o uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, come nella specie il contratto scritto che avrebbe dovuto Parte disciplinare i rapporti tra e l' per l'anno 2015, è inesistente o non è Parte_1 provato.
Né potrebbe sostenersi che tale rilievo officioso sia precluso al giudice d'appello per essersi sulla relativa questione formato il giudicato interno.
Invero, come può desumersi a contrariis dall'art. 345 c.p.c., l'insussistenza o, il che è lo stesso, la mancanza della prova della sussistenza del fatto costitutivo o di uno degli
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o, in via riconvenzionale, dal convenuto può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, così come la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale diritto il cui rilievo non sia riservato alla parte interessata (cioè delle ccdd. eccezioni in senso lato).
Peraltro, nella specie, a ben vedere, non v'è neanche la prova che Parte_1 all'epoca dell'erogazione delle prestazioni di cui chiede la remunerazione, fosse accreditata, sia pur provvisoriamente, ai fini dell'erogazione agli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale delle prestazioni di cui all'art. 26 della legge 833/1978 ed è indubbio che, in linea generale, l'accreditamento deve essere dalla pubblica amministrazione accordato con un provvedimento latamente concessorio che, come ogni altro analogo provvedimento di una pubblica amministrazione, deve, salvo che in casi eccezionali, essere redatto per iscritto ad substantiam e la cui esistenza e il cui contenuto non possono dunque essere provati per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata né ritenersi non necessaria la prova solo perché la parte controinteressata non abbia contestato.
Deve ritenersi infondato anche il motivo di appello relativo alla integrale compensazione delle spese, considerato che correttamente il Giudice di prime cure, valutata la soccombenza dell'odierna appellante quanto alla richiesta degli interessi e la circostanza che il pagamento degli importi è avvenuto in corso di causa, ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti.
Al rigetto dell'appello in esame segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati dettati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificati con il decreto del Ministro della Giustizia
13 agosto 2022, n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 (cfr. Cass. S.U. 14.11.2022 n.
33482, secondo cui «i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata») e tenendo conto dell'effettivo valore della controversia devoluta a questa Corte, da collocare nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 nel complessivo importo di euro 3.300,00 cui deve aggiungersi il 15%, pari ad euro 495,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché gli eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 729/2018, pubblicata il 15 marzo 2018, proposto da Parte_1 con citazione notificata all' in data 11 aprile 2018: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di euro 3795,00 di cui euro 3.300,00 per i compensi ed euro 495,00 per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
8
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 729/2018 del Tribunale di Torre
Annunziata, del procedimento iscritto al n. 2001/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 01.07.2025 e pendente TRA
C.F. ) con sede legale in Poggiomarino (NA), alla Parte_1 P.IVA_1
Via Nappi n. 79, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello – dagli
Avv.ti Gennaro Cavallaro (codice fiscale ), Antonio Cavallaro C.F._1
(codice fiscale ) e ME Cavallaro (codice fiscale C.F._2
) C.F._3
APPELL ANTE
E
, GIÀ (C.F. Controparte_1 CP_2
, con sede legale in Torre del Greco alla Via Marconi n.66, costituitasi in P.IVA_2 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F. ) e Raffaele C.F._4
RO (C.F. , in virtù di procura generale alle liti per Notar C.F._5
(Repertorio n° 43440 del 23 marzo 2011), recepita con delibera di presa Persona_1
d'atto della n° 654 del 29 aprile 2011 Parte_2
APPELL ATA
Pag. 1 di 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 255 del 2016 il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla Parte_2
in favore di in qualità di centro accreditato presso il S.S.R. a
[...] Parte_1 svolgere prestazioni sanitarie di terapia riabilitativa relative alla branca di riabilitazione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nel territorio dell' , il Parte_2 pagamento della somma di € 13.175,76 pari al saldo degli importi fatturati per le prestazioni riabilitative erogate nel mese di marzo 2015 oltre interessi legali e spese del procedimento. Part Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva opposizione avverso il decreto suindicato deducendo la spettanza del solo importo di € 6.091,60 in quanto l'ulteriore importo di € 7.074,16 sarebbe stato riferito a prestazioni non autorizzate o, per le quali non era stato richiesto nulla osta o “fatturate in più”. Al fine di provare quanto Part eccepito l' roduceva la nota prot. n. 88 del 17.03.2016 del responsabile dell'U.O.C.
Ass. Riab. Area Funz. A dell' . La documentazione prodotta in atti dalla Parte_2
Part veniva contestata dal in quanto semplice nota interna di provenienza Pt_3 unilaterale e, pertanto, priva di valore probatorio. Part Tuttavia, in corso di causa (e precisamente in data 14.07.2016) l' pagava spontaneamente l'intero importo ingiunto. Il Centro opposto dava atto dell'avvenuto pagamento nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. e, pertanto, all'udienza del 15 marzo 2018 fissata ai sensi dell'art. 281-sexies chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento degli interessi e delle spese di giudizio.
Il Tribunale di Torre Annunziata definiva il giudizio di opposizione con la sentenza n.
729/2018 con cui disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda della società opposta di condanna dell' al pagamento degli Parte_2 interessi sull'intera somma oggetto dell'ingiunzione e la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Motivava la decisione affermando che:” a fronte delle contestazioni mosse dall'
[...]
in merito alle fatture n. 150, 151, 152, 153 e 154 del marzo 2015, sarebbe Parte_2 stato onere dell'opposta fornire la prova di aver conseguito l'autorizzazione ovvero il nulla osta all'esecuzione delle prestazioni contestate” dovendosi, in difetto, ritenere il credito vantato “non sorretto da adeguata prova con la conseguenza che non sono dovuti interessi da parte dell'opponente”.
Stabiliva anche la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'intervenuto
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) pagamento in corso di causa e della soccombenza del centro in merito alla domanda di condanna al pagamento degli interessi.
Avverso la suddetta sentenza ha promosso appello al fine di sentir Parte_1 pronunciare le seguenti conclusioni: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 729 del 2018 – R.G. 1966/2016 pubblicata da Tribunale di Torre Annunziata in data 15 marzo 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” e “B” della motivazione e, per
l'effetto, revocare la sentenza impugnata;
B. Dichiarare cessata la materia del contendere;
Part C. Condannare l' al pagamento degli interessi in conformità del contratto ex art. 7 dalla scadenza fino all'affettivo pagamento 14.07.2016;
D. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento Controparte_1 delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari), liquidati nel decreto ingiuntivo n. 255/16, nonché le spese e competenze del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro e ME Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Con l'atto d'appello in esame il lamenta che la sentenza impugnata è errata in Pt_3 quanto il giudice di primo grado, preso atto del pagamento spontaneo dell'intero importo Part ingiunto da parte dell' pponente:
1) non avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio;
2) al solo fine di giustificare il mancato riconoscimento degli interessi avrebbe affermato – in contrasto con i principi in tema di onere della prova secondo i quali spetta alla parte eccipiente la prova dei fatti impeditivi/estintivi del credito Part contestato in giudizio - che, a fronte delle generiche contestazioni mosse dalla circa la presunta irregolarità delle fatture (per mancata autorizzazione, mancanza di nulla osta delle fatture e trattamenti fatturati in più), il Centro non avrebbe dato prova della regolarità delle stesse come suo onere;
3) avrebbe erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese, nonostante l'integrale pagamento del credito ingiunto da parte dell'opponente dimostrasse la totale infondatezza delle eccezioni alla base dell'opposizione. Parte La costituendosi in giudizio il 24.09.2018, resisteva all'avversa impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
“
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
All'udienza collegiale del 1° luglio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 30.09.2025 l'appellante modificava in parte le proprie conclusioni con le seguenti richieste:”
1. Accogliere l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado n.
729/2018 condannare l' in persona del suo Direttore generale al Parte_4 pagamento degli interessi sulla somma di € 13.165.26 con decorrenza dal 61° gg. dalle fatture fino alla data di pagamento del 14/07/2016; Par
2. Condannare l' in riforma della citata sentenza al pagamento degli esborsi Part sostenuti di cui al decreto ingiuntivo n. 255/16 di € 145.50 e condannare l' al pagamento della fase di opposizione mediante liquidazione di unico compenso anche di quello liquidato in decreto ingiuntivo tenendo conto del valore della controversia e dei parametri medi tariffari che ammonta ad € 1.700.00 oltre spese generali, cpa ed iva con attribuzione ai procuratori costituiti Part
3. Condannare l' con attribuzione ai procuratori costituiti al pagamento degli esborsi sostenuti e compenso professionale del presente giudizio di appello.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato
4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per
“facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta»
(così, ad es., Cass. 7019/2020 e 12932/2014 e nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011), il che peraltro esclude che la prova della loro esistenza e del loro contenuto possa essere data per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata oppure possa ritenersi inutile in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass.
25999/2018, secondo cui: «[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»).
Questi stessi principi possono senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011).
Le prestazioni sanitarie di cui ha chiesto col decreto ingiuntivo n. Parte_1
Parte 255/2016 la remunerazione da parte dell' sono individuate facendo riferimento all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e sono state erogate nel marzo del 2015.
Il contratto prodotto da a corredo del ricorso a seguito del quale venne Parte_1 emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torre Annunziata n. 255/2016 è quello Parte stipulato tra detta società e l' appellata in data 11 gennaio 2016 «per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978 (come definita nell'allegato n. 4 alla
DGRC n. 1269 del 16.7.09 e nel DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza”) da erogarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014 redatto in conformità al decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro n. 90 del 11/08/2014».
Questo contratto, dunque, riguarda le prestazioni sanitarie individuate facendo
5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) riferimento all'art. 26 della legge 833/1978 erogate nel corso dell'anno 2014 e non prevede la possibilità di una sua tacita proroga o rinnovazione, né risulta esser stato espressamente prorogato o rinnovato (anche perché a tal fine sarebbe occorso un accordo scritto tra le parti).
Le parti affermano che tale contratto valeva o era rimasto efficace in regime di prorogatio anche per l'anno 2015 in forza del decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, quale Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del settore sanitario campano, n. 90 dell'11 agosto 2014 (che, come riportato nella comparsa di costituzione in primo grado dell'opposta, a pag. 4 lettera F afferma:” di stabilire che i tetti prestazionali e i correlati tetti di spesa determinati con il presente decreto si applicano per l'anno 2014 e per i successivi due anni, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti”.).
Tuttavia, questo decreto non disponeva né consentiva alcuna estensione dell'efficacia temporale dei contratti cui si riferiva, né avrebbe potuto farlo senza essere recepito in un successivo contratto scritto tra le parti, della cui stipulazione non v'è alcuna prova.
L'appello della società va, dunque, rigettato senza bisogno di esaminarne Parte_5
i motivi, né di sottoporre previamente alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., le ragioni del suo rigetto.
La Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente chiarito che le questioni rilevate d'ufficio cui fa riferimento l'art. 101, co. 2, c.p.c. sono solo quelle, di fatto o miste di fatto e di diritto, che implichino la valorizzazione da parte del giudice di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (o, in via riconvenzionale, dal convenuto) non posti a base delle eccezioni della controparte (cfr.
Cass. 35974/2021); il che significa che va escluso che la previsione dell'art. 101, co. 1,
c.p.c. possa trovar applicazione nel caso in cui il giudice rilevi d'ufficio che il fatto costitutivo o uno degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, come nella specie il contratto scritto che avrebbe dovuto Parte disciplinare i rapporti tra e l' per l'anno 2015, è inesistente o non è Parte_1 provato.
Né potrebbe sostenersi che tale rilievo officioso sia precluso al giudice d'appello per essersi sulla relativa questione formato il giudicato interno.
Invero, come può desumersi a contrariis dall'art. 345 c.p.c., l'insussistenza o, il che è lo stesso, la mancanza della prova della sussistenza del fatto costitutivo o di uno degli
6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio dall'attore o, in via riconvenzionale, dal convenuto può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, così come la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tale diritto il cui rilievo non sia riservato alla parte interessata (cioè delle ccdd. eccezioni in senso lato).
Peraltro, nella specie, a ben vedere, non v'è neanche la prova che Parte_1 all'epoca dell'erogazione delle prestazioni di cui chiede la remunerazione, fosse accreditata, sia pur provvisoriamente, ai fini dell'erogazione agli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale delle prestazioni di cui all'art. 26 della legge 833/1978 ed è indubbio che, in linea generale, l'accreditamento deve essere dalla pubblica amministrazione accordato con un provvedimento latamente concessorio che, come ogni altro analogo provvedimento di una pubblica amministrazione, deve, salvo che in casi eccezionali, essere redatto per iscritto ad substantiam e la cui esistenza e il cui contenuto non possono dunque essere provati per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata né ritenersi non necessaria la prova solo perché la parte controinteressata non abbia contestato.
Deve ritenersi infondato anche il motivo di appello relativo alla integrale compensazione delle spese, considerato che correttamente il Giudice di prime cure, valutata la soccombenza dell'odierna appellante quanto alla richiesta degli interessi e la circostanza che il pagamento degli importi è avvenuto in corso di causa, ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti.
Al rigetto dell'appello in esame segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati dettati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificati con il decreto del Ministro della Giustizia
13 agosto 2022, n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 (cfr. Cass. S.U. 14.11.2022 n.
33482, secondo cui «i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano
7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata») e tenendo conto dell'effettivo valore della controversia devoluta a questa Corte, da collocare nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 nel complessivo importo di euro 3.300,00 cui deve aggiungersi il 15%, pari ad euro 495,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché gli eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 729/2018, pubblicata il 15 marzo 2018, proposto da Parte_1 con citazione notificata all' in data 11 aprile 2018: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di euro 3795,00 di cui euro 3.300,00 per i compensi ed euro 495,00 per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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