TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/09/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 3132/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Romano (C.F. ) e Stefano C.F._2
Russo, domiciliata come in atti;
- ATTRICE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Giacomo Caturano (C.F.
e domiciliata come in atti;
C.F._3
-CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 17.4.2024 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentire dichiarare, in relazione al contratto di finanziamento con cessione Controparte_2 del quinto dello stipendio stipulato tra le parti il 15.5.2017, l'applicazione di “interessi ultralegali
1 determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi” nonché di
“accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento regolate sul contratto in atto interessi in misura superiore a quella consentita dalla legge 7 marzo
1996 n. 108” (così le conclusioni dell'atto di citazione, ribadite nella memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c.).
In fatto ha esposto che nelle condizioni economiche del contratto era stata pattuita l'erogazione di €
34.680,00, da restituire con un piano di ammortamento di venticinque anni e per complessive centoventi rate mensili al tasso fisso di interesse pari al 4,35%. Ha quindi lamentato, anche sulla base di una perizia di parte prodotta in atti, l'applicazione di interessi usurari e come tali illegittimi, nonché l'erronea esposizione dei costi del contratto. Sulla base della lamentata usura, ha chiesto la condanna della convenuta alla ripetizione di € 5.593,07, quale differenza tra quanto e dovuto e quanto effettivamente corrisposto per l'estinzione anticipata del finanziamento.
In via istruttoria ha chiesto l'esibizione dell'integrale documentazione contrattuale e sollecitato consulenza tecnica d'ufficio al fine di riscontrare la lamentata usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Si è costituita eccependo in via preliminare la nullità della Controparte_3
citazione ex art. 164 co.4 c.p.c. e nel merito il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto, prospettando la possibile ricorrenza dei presupposti per la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza dell'11.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, il giudice ha disposto la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c.
La richiamata norma, com'è noto, prevede la nullità dell'atto di citazione e è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
2 Va premesso che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 1681/2015).
Ciò premesso, nel caso di specie l'oggetto della domanda, nonostante alcune apparenti contraddizioni, risulta indicato con sufficiente certezza, trattandosi di giudizio volto a dichiarare la nullità dei tassi di interessi applicati per contrarietà alla disciplina antiusura.
D'altronde un'eventuale incertezza “assoluta” di tali elementi avrebbe impedito, alla convenuta, di apprestare adeguate e puntuali difese, difese che invece nel caso di specie sono state comunque svolte dalla banca, la quale ha preso specifica posizione sulle illegittimità lamentate da parte attrice.
Conseguentemente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Nel merito la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
E' la stessa parte attrice ad affermare, nell'ambito della domanda relativa all'accertamento della natura usuraria dei tassi di interesse applicati al contratto, che:
- il tasso di interesse al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 4,35. Il TAEG (più correttamente il TEG) così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura applicabile ratione temporis (cfr. atto di citazione, pag.
5);
- il tasso di mora pattuito, al momento della stipula del contratto, non risulta superiore al tasso soglia usura (cfr. atto di citazione, pag. 5).
- “è da considerarsi superiore al tasso soglia di riferimento solo la misura percentuale complessiva derivate dalla seguente sommatoria: a) tasso di interessi pattuito nel contratto al momento della sua stipula avvenuta il 15.5.2017; b) commissioni;
c) remunerazioni a qualsiasi titolo;
d) spese connesse (escluse imposte e tasse;
e) tasso applicabile in caso di mora” (cfr. pag.5 cit.).
3 Pertanto l'unico caso in cui la stessa attrice ravvisa il superamento del tasso soglia usura è quello che prevede la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo, dei costi e del tasso di mora (oltre che, in alcuni passaggi degli scritti difensivi, del costo dell'estinzione anticipata del contratto).
Tale impostazione però non può essere condivisa.
Occorre innanzitutto rilevare che la nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, richiamata da parte attrice, in realtà non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura. Infatti la richiamata pronuncia ha chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., co.2 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a tiolo di interessi moratori”, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Tale assunto trova fondamento sotto diversi aspetti.
Innanzitutto entrambi gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore. (in tal senso Corte appello Milano 23.1.2023,
Tribunale Pistoia 9.9.2020, Tribunale Chieti 31.1.2019, Tribunale Milano 22.5.2014, Tribunale
Verona 9.4.2014, Tribunale Brescia 16.1.2014, Tribunale Trani 25.1.2014). Ciò va considerato anche alla luce del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c., in cui si fa riferimento alle sole prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale e automaticamente scaturenti all'erogazione del credito.
Inoltre l'inclusione dell'interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile anche in considerazione della circostanza che il calcolo del TEG non comprende anche l'interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla Banca d'Italia nella comunicazione del
3.7.2013, ma solo l'interesse corrispettivo, per cui con il suindicato cumulo si giungerebbe a una rilevazione “priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e
4 il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)” (Tribunale Vibo Valentia 22.7.2015).
Nel caso di specie tra l'altro, la sommatoria aritmetica tra i tassi previsti nel contratto non è comunque accettabile, perché si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro, dal momento che l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato solo sul debito scaduto.
Infine sia la pronuncia della Cassazione n. 27442/2018, che la sentenza a Sezioni unite n.
19597/2020, non hanno affatto affermato la necessità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì hanno stabilito la nullità della clausola istitutiva degli interessi moratori allorquando questi eccedano il tasso soglia.
Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.
È
per questi motivi
, tra l'altro, che alcuna CTU può essere disposta per verificare i calcoli prodotti da parte attrice a mezzo di perizia di parte, proprio perché basati a monte su presupposti logici e giuridici non corretti.
Né può dirsi prospettabile nel caso di specie, che come affermato dalla stessa attrice riguarda un rapporto di mutuo con tasso di interesse fisso, alcuna ipotesi di usura sopravvenuta, atteso che in tale caso tale fenomeno non a ipotesi di nullità o inefficacia della clausola determinativa degli interessi (da ultimo Cass. 24743/2023).
È poi vero che, nelle proprie conclusioni, la parte ha lamentato anche la “assenza di specifica e valida pattuizione scritta” di dette clausole e la “violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi”. Tuttavia tale domanda non è stata preceduta da alcuna espressa argomentazione del corpo dell'atto introduttivo, per cui non è chiaro di quali lacune formali si dolga la parte. Il carattere approssimativo della domanda non consente di procedere al suo vaglio nel merito, “né le lacune della domanda possono essere colmate da una indagine officiosa del giudice, che si porrebbe in violazione del principio della parità delle parti nel processo” (Tribunale di Napoli Nord 28.1.2025). Alle stesse conclusioni deve addivenirsi con riferimento all'accennato esercizio dello ius variandi, non avendo l'attrice fornito alcuna prova di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali applicate al rapporto.
Infine è anche vero che, nelle pieghe dell'atto introduttivo, parte attrice ha accennato al difetto di trasparenza della banca, che avrebbe esposto un TAEG diverso da quello applicato;
tuttavia non ne ha tratto alcuna conseguenza nelle proprie conclusioni.
Per le ragioni sopra profuse, la domanda deve essere respinta.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del
DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.047,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 12/09/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 3132/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmela Romano (C.F. ) e Stefano C.F._2
Russo, domiciliata come in atti;
- ATTRICE –
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Giacomo Caturano (C.F.
e domiciliata come in atti;
C.F._3
-CONVENUTO –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 17.4.2024 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentire dichiarare, in relazione al contratto di finanziamento con cessione Controparte_2 del quinto dello stipendio stipulato tra le parti il 15.5.2017, l'applicazione di “interessi ultralegali
1 determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi” nonché di
“accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento regolate sul contratto in atto interessi in misura superiore a quella consentita dalla legge 7 marzo
1996 n. 108” (così le conclusioni dell'atto di citazione, ribadite nella memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c.).
In fatto ha esposto che nelle condizioni economiche del contratto era stata pattuita l'erogazione di €
34.680,00, da restituire con un piano di ammortamento di venticinque anni e per complessive centoventi rate mensili al tasso fisso di interesse pari al 4,35%. Ha quindi lamentato, anche sulla base di una perizia di parte prodotta in atti, l'applicazione di interessi usurari e come tali illegittimi, nonché l'erronea esposizione dei costi del contratto. Sulla base della lamentata usura, ha chiesto la condanna della convenuta alla ripetizione di € 5.593,07, quale differenza tra quanto e dovuto e quanto effettivamente corrisposto per l'estinzione anticipata del finanziamento.
In via istruttoria ha chiesto l'esibizione dell'integrale documentazione contrattuale e sollecitato consulenza tecnica d'ufficio al fine di riscontrare la lamentata usurarietà dei tassi di interesse pattuiti.
Si è costituita eccependo in via preliminare la nullità della Controparte_3
citazione ex art. 164 co.4 c.p.c. e nel merito il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto, prospettando la possibile ricorrenza dei presupposti per la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza dell'11.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, il giudice ha disposto la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riservandosi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c.
La richiamata norma, com'è noto, prevede la nullità dell'atto di citazione e è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.
2 Va premesso che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. 1681/2015).
Ciò premesso, nel caso di specie l'oggetto della domanda, nonostante alcune apparenti contraddizioni, risulta indicato con sufficiente certezza, trattandosi di giudizio volto a dichiarare la nullità dei tassi di interessi applicati per contrarietà alla disciplina antiusura.
D'altronde un'eventuale incertezza “assoluta” di tali elementi avrebbe impedito, alla convenuta, di apprestare adeguate e puntuali difese, difese che invece nel caso di specie sono state comunque svolte dalla banca, la quale ha preso specifica posizione sulle illegittimità lamentate da parte attrice.
Conseguentemente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Nel merito la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
E' la stessa parte attrice ad affermare, nell'ambito della domanda relativa all'accertamento della natura usuraria dei tassi di interesse applicati al contratto, che:
- il tasso di interesse al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 4,35. Il TAEG (più correttamente il TEG) così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura applicabile ratione temporis (cfr. atto di citazione, pag.
5);
- il tasso di mora pattuito, al momento della stipula del contratto, non risulta superiore al tasso soglia usura (cfr. atto di citazione, pag. 5).
- “è da considerarsi superiore al tasso soglia di riferimento solo la misura percentuale complessiva derivate dalla seguente sommatoria: a) tasso di interessi pattuito nel contratto al momento della sua stipula avvenuta il 15.5.2017; b) commissioni;
c) remunerazioni a qualsiasi titolo;
d) spese connesse (escluse imposte e tasse;
e) tasso applicabile in caso di mora” (cfr. pag.5 cit.).
3 Pertanto l'unico caso in cui la stessa attrice ravvisa il superamento del tasso soglia usura è quello che prevede la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo, dei costi e del tasso di mora (oltre che, in alcuni passaggi degli scritti difensivi, del costo dell'estinzione anticipata del contratto).
Tale impostazione però non può essere condivisa.
Occorre innanzitutto rilevare che la nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, richiamata da parte attrice, in realtà non afferma il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra loro al fine di verificare il superamento della soglia di usura. Infatti la richiamata pronuncia ha chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., co.2 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a tiolo di interessi moratori”, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.
Tale assunto trova fondamento sotto diversi aspetti.
Innanzitutto entrambi gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore. (in tal senso Corte appello Milano 23.1.2023,
Tribunale Pistoia 9.9.2020, Tribunale Chieti 31.1.2019, Tribunale Milano 22.5.2014, Tribunale
Verona 9.4.2014, Tribunale Brescia 16.1.2014, Tribunale Trani 25.1.2014). Ciò va considerato anche alla luce del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 co.2 c.c., in cui si fa riferimento alle sole prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale e automaticamente scaturenti all'erogazione del credito.
Inoltre l'inclusione dell'interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile anche in considerazione della circostanza che il calcolo del TEG non comprende anche l'interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla Banca d'Italia nella comunicazione del
3.7.2013, ma solo l'interesse corrispettivo, per cui con il suindicato cumulo si giungerebbe a una rilevazione “priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e
4 il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)” (Tribunale Vibo Valentia 22.7.2015).
Nel caso di specie tra l'altro, la sommatoria aritmetica tra i tassi previsti nel contratto non è comunque accettabile, perché si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro, dal momento che l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato solo sul debito scaduto.
Infine sia la pronuncia della Cassazione n. 27442/2018, che la sentenza a Sezioni unite n.
19597/2020, non hanno affatto affermato la necessità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì hanno stabilito la nullità della clausola istitutiva degli interessi moratori allorquando questi eccedano il tasso soglia.
Deve quindi escludersi in radice la possibilità di cumulare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel rapporto di cui è causa.
È
per questi motivi
, tra l'altro, che alcuna CTU può essere disposta per verificare i calcoli prodotti da parte attrice a mezzo di perizia di parte, proprio perché basati a monte su presupposti logici e giuridici non corretti.
Né può dirsi prospettabile nel caso di specie, che come affermato dalla stessa attrice riguarda un rapporto di mutuo con tasso di interesse fisso, alcuna ipotesi di usura sopravvenuta, atteso che in tale caso tale fenomeno non a ipotesi di nullità o inefficacia della clausola determinativa degli interessi (da ultimo Cass. 24743/2023).
È poi vero che, nelle proprie conclusioni, la parte ha lamentato anche la “assenza di specifica e valida pattuizione scritta” di dette clausole e la “violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi”. Tuttavia tale domanda non è stata preceduta da alcuna espressa argomentazione del corpo dell'atto introduttivo, per cui non è chiaro di quali lacune formali si dolga la parte. Il carattere approssimativo della domanda non consente di procedere al suo vaglio nel merito, “né le lacune della domanda possono essere colmate da una indagine officiosa del giudice, che si porrebbe in violazione del principio della parità delle parti nel processo” (Tribunale di Napoli Nord 28.1.2025). Alle stesse conclusioni deve addivenirsi con riferimento all'accennato esercizio dello ius variandi, non avendo l'attrice fornito alcuna prova di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali applicate al rapporto.
Infine è anche vero che, nelle pieghe dell'atto introduttivo, parte attrice ha accennato al difetto di trasparenza della banca, che avrebbe esposto un TAEG diverso da quello applicato;
tuttavia non ne ha tratto alcuna conseguenza nelle proprie conclusioni.
Per le ragioni sopra profuse, la domanda deve essere respinta.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del
DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.047,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 12/09/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
6