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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
PA ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1234/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 298 2023 90037185 74 000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29820239003718574000, con cui veniva richiesto il versamento della somma complessiva di € 12.571,05, relativi allacartella di pagamento n.
29820200006210635/000, concernente IRPEF anno 2016 e tassa automobilistica 2017, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente deduceva
_ omessa notifica della cartella
_ difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento
La parte resistente (Agenzia delle Entrate Riscossione), costituitasi in giudizio, sosteneva la regolarità della notifica della cartella in data 9.3.22 e deduceva circa l'adeguatezza motivazionale dell'intimazione.
All'udienza del 6.6.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna delle censure coglie nel segno.
Invero, con riferimento alla prima, dalla documentazione versata in atti da AdER si evince che il messo notificatore, a seguito della constatata irreperibilità relativa del contribuente presso la residenza di
Indirizzo_1 (tre gli accessi), in data 29.03.22 depositava l'atto presso la casa comunale (vedi protocollo sulla distinta di deposito cumulativo), lasciandone avviso presso la residenza ed inviando raccomandata informativa (distinta di postalizzazione del 29.3.22 della raccomandata NPA n. ....562), poi ricevuta dal destinatario (che controfirmava personalmente l'avviso) in data 11.04.22 (vedi allegato 7 della produzione di ADER).
Si evidenzia che con memoria illustrativa il ricorrente ribadiva la (prima) censura proposta con il ricorso, deducendo che “nulla è stato prodotto a comprova della ricezione da parte del signor Ricorrente_1 della raccomandata informativa con la quale lo stesso veniva reso edotto del deposito dell'atto presso la casa comunale, adempimento assolutamente necessario per il perfezionarsi della notificazione” così invocando il non corretto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Orbene, deve ritenersi che la deduzione del contribuente (di cui sopra) sia frutto di erronea lettura degli atti
: l'allegato 7 della produzione di AdER comprova, come sopra indicato, la virtuosa chiusura della sequenza procedimentale e dunque l'infondatezza della prima censura.
Provata la notifica della cartella risulta infondata anche la seconda doglianza: l'intimazione appare più che adeguatamente corredata da illustrazioni delle ragioni della pretesa, recando in allegato specchietto con indicazione dettagliata dei contenuti della cartella-presupposto (quali: data di notifica, annualità e specifiche del debito)
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese di lite a favore di AdER che si liquidano in euro 2.500,00 oltre Iva e Cassa
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AdER, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre Iva e Cassa.
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi
ND PA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
PA ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1234/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 298 2023 90037185 74 000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29820239003718574000, con cui veniva richiesto il versamento della somma complessiva di € 12.571,05, relativi allacartella di pagamento n.
29820200006210635/000, concernente IRPEF anno 2016 e tassa automobilistica 2017, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorrente deduceva
_ omessa notifica della cartella
_ difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento
La parte resistente (Agenzia delle Entrate Riscossione), costituitasi in giudizio, sosteneva la regolarità della notifica della cartella in data 9.3.22 e deduceva circa l'adeguatezza motivazionale dell'intimazione.
All'udienza del 6.6.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna delle censure coglie nel segno.
Invero, con riferimento alla prima, dalla documentazione versata in atti da AdER si evince che il messo notificatore, a seguito della constatata irreperibilità relativa del contribuente presso la residenza di
Indirizzo_1 (tre gli accessi), in data 29.03.22 depositava l'atto presso la casa comunale (vedi protocollo sulla distinta di deposito cumulativo), lasciandone avviso presso la residenza ed inviando raccomandata informativa (distinta di postalizzazione del 29.3.22 della raccomandata NPA n. ....562), poi ricevuta dal destinatario (che controfirmava personalmente l'avviso) in data 11.04.22 (vedi allegato 7 della produzione di ADER).
Si evidenzia che con memoria illustrativa il ricorrente ribadiva la (prima) censura proposta con il ricorso, deducendo che “nulla è stato prodotto a comprova della ricezione da parte del signor Ricorrente_1 della raccomandata informativa con la quale lo stesso veniva reso edotto del deposito dell'atto presso la casa comunale, adempimento assolutamente necessario per il perfezionarsi della notificazione” così invocando il non corretto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Orbene, deve ritenersi che la deduzione del contribuente (di cui sopra) sia frutto di erronea lettura degli atti
: l'allegato 7 della produzione di AdER comprova, come sopra indicato, la virtuosa chiusura della sequenza procedimentale e dunque l'infondatezza della prima censura.
Provata la notifica della cartella risulta infondata anche la seconda doglianza: l'intimazione appare più che adeguatamente corredata da illustrazioni delle ragioni della pretesa, recando in allegato specchietto con indicazione dettagliata dei contenuti della cartella-presupposto (quali: data di notifica, annualità e specifiche del debito)
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese di lite a favore di AdER che si liquidano in euro 2.500,00 oltre Iva e Cassa
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di AdER, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre Iva e Cassa.
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi
ND PA