Art. 2.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all' articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292 , le norme relative alla qualita' del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalita' di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all' articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292 , le norme relative alla qualita' del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalita' di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.