Versione
4 maggio 1968
4 maggio 1968
Art. 2.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all' articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292 , le norme relative alla qualita' del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalita' di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all' articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292 , le norme relative alla qualita' del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalita' di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.