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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3470/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3470/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal 02.12.2009 con mansioni di impiegato di 3° livello, secondo Controparte_2 il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, con anzianità convenzionale dal 13.01.2009 esponeva che, unitamente a tutti i lavoratori in forza era stata collocata in cassa Controparte_2 integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020; che per il predetto periodo inizialmente non aveva percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del CP_ trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269 poiché il predetto
Fondo arbitrariamente ed illegittimamente limitava il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che con l'art. 40-ter del del d.l. 25 maggio 2021,
n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2020 erano state estese le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; che analoga previsione era stata emanata con riferimento all'anno 2021, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021
(articolo 1, comma 714) a seguito della quale l' aveva provveduto al pagamento CP_1 dell'integrazione di cassa COVID per il periodo da gennaio a marzo 2021; che l' nell'anno 2022, CP_1 aveva provveduto al pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020; che il per il tramite dell' , non aveva provveduto a ristorare l'intero periodo di cassa CP_3 CP_1 integrazione relativo all'anno 2020, ma per alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 non risultavano pagati i seguenti giorni: 19 giorni del mese di maggio 2020 (1-3, 6-10, 12-16, 18-22
e 31 del calendario); 20 giorni del mese di giugno 2020 (1-3, 6-9, 12-15, 18-21, 24-28 del calendario),
19 giorni del mese di luglio 2020 (1-4, 6-10, 13-16, 19-22, 25 e 26 del calendario).
Tanto premesso chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, Parte_1 per il periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40- ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_4
aereo sistema aereoportuale al pagamento in favore del ricorrente del suddetto
[...] CP_5 trattamento, pari ad €. 3.166,54, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 evidenziava che nel caso della “per le delibere n. 104, 105 e 106 del 2022, che Controparte_2 riguardano i periodi indicati in ricorso, l'importo richiesto e autorizzato non è stato sufficiente a coprire per intero le domande pervenute”, per cui per le predette mensilità vi era stata una parziale respinta per “sforamento delibera”.
L' , con note depositate il 17.10.2025, all'esito della verifica dei risparmi di spesa a seguito di CP_1 rendicontazione esborso CIGS delle somme contingentate, che aveva determinato la possibilità di procedere d'ufficio al pagamento di quanto ancora erogabile, confermava il pagamento e domandava la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata (relazione istruttoria;
P.E.I. del 12.03.2025 e provvedimenti di liquidazione del 7.05.2025 e dell'8.05.2025 cfr.: doc. all. 1-2-3) deve ritenersi che il pagamento della prestazione per il periodo richiesto in ricorso, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1 in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell' (come da dispositivo), tenuto conto, da un lato, della sopravvenienza del CP_1 riconoscimento del diritto (avvenuto in data 7/8 maggio 2025) da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica e dall'altro, che l' non ha potuto agire in autonomia, essendo vincolato CP_1 da limiti contabili e previa autorizzazione del Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo CP_1 che liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3470/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal 02.12.2009 con mansioni di impiegato di 3° livello, secondo Controparte_2 il CCNL del Trasporto Aereo - Sezione Handlers, con anzianità convenzionale dal 13.01.2009 esponeva che, unitamente a tutti i lavoratori in forza era stata collocata in cassa Controparte_2 integrazione guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n.27 per i mesi da marzo a settembre 2020; che per il predetto periodo inizialmente non aveva percepito alcunché a titolo di integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del CP_ trasporto Aereo, istituito presso l' ex art. 5 del D.M. 7 aprile 2016, n. 95269 poiché il predetto
Fondo arbitrariamente ed illegittimamente limitava il proprio intervento alle sole ipotesi di ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria;
che con l'art. 40-ter del del d.l. 25 maggio 2021,
n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2020 erano state estese le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; che analoga previsione era stata emanata con riferimento all'anno 2021, con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021
(articolo 1, comma 714) a seguito della quale l' aveva provveduto al pagamento CP_1 dell'integrazione di cassa COVID per il periodo da gennaio a marzo 2021; che l' nell'anno 2022, CP_1 aveva provveduto al pagamento dell'integrazione previdenziale per i mesi da marzo a settembre 2020; che il per il tramite dell' , non aveva provveduto a ristorare l'intero periodo di cassa CP_3 CP_1 integrazione relativo all'anno 2020, ma per alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 non risultavano pagati i seguenti giorni: 19 giorni del mese di maggio 2020 (1-3, 6-10, 12-16, 18-22
e 31 del calendario); 20 giorni del mese di giugno 2020 (1-3, 6-9, 12-15, 18-21, 24-28 del calendario),
19 giorni del mese di luglio 2020 (1-4, 6-10, 13-16, 19-22, 25 e 26 del calendario).
Tanto premesso chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire, Parte_1 per il periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40- ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; II. per l'effetto, condannare Controparte_4
aereo sistema aereoportuale al pagamento in favore del ricorrente del suddetto
[...] CP_5 trattamento, pari ad €. 3.166,54, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
III. Con vittoria di spese, spese generali e competenze di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, CP_1 evidenziava che nel caso della “per le delibere n. 104, 105 e 106 del 2022, che Controparte_2 riguardano i periodi indicati in ricorso, l'importo richiesto e autorizzato non è stato sufficiente a coprire per intero le domande pervenute”, per cui per le predette mensilità vi era stata una parziale respinta per “sforamento delibera”.
L' , con note depositate il 17.10.2025, all'esito della verifica dei risparmi di spesa a seguito di CP_1 rendicontazione esborso CIGS delle somme contingentate, che aveva determinato la possibilità di procedere d'ufficio al pagamento di quanto ancora erogabile, confermava il pagamento e domandava la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata (relazione istruttoria;
P.E.I. del 12.03.2025 e provvedimenti di liquidazione del 7.05.2025 e dell'8.05.2025 cfr.: doc. all. 1-2-3) deve ritenersi che il pagamento della prestazione per il periodo richiesto in ricorso, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' CP_1 in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell' (come da dispositivo), tenuto conto, da un lato, della sopravvenienza del CP_1 riconoscimento del diritto (avvenuto in data 7/8 maggio 2025) da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica e dall'altro, che l' non ha potuto agire in autonomia, essendo vincolato CP_1 da limiti contabili e previa autorizzazione del Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento del residuo CP_1 che liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano