Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3811 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
- Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
- Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3811 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , con il patrocinio dell'avv. BALLERINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA
RICORRENTE
nei confronti di od. Fisc. CP_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni della parte costituita: come da verbale di udienza del 22/01/2025
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in RR (MO) in data 21/12/2019. Dalla
loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso del 23/07/2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con pronuncia di addebito in capo allo stesso e condanna alle spese di lite.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'udienza del 22/01/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito e ha insistito per la pronuncia della condanna alle spese in capo al marito.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia nel presente procedimento di CP_1
, cui il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza sono stati debitamente
[...]
notificati.
Venendo al merito, la domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio,
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno,
stante la rinuncia alla domanda di addebito e in assenza di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati,
considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_2
02/08/2001, e , nato a [...] il [...] , unitisi in matrimonio a CP_1
RR (MO) in data 21/12/2019 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di RR (MO) dell'anno 2019 , parte I , numero 14;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4. Condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 11/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale