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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1306/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 11/06/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], residente in Controparte_2 C.F._2
BE DE (VB), Via Gabbione, 18;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza FIUMANO' presso cui sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Amendola, 9, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio in MA (VB) in data 31/05/2008 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Anno 2008 – Parte II – Serie A – N 3 ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 369/2000;
2) Dichiarare che i coniugi beneficiano entrambi di attività lavorativa e che pertanto si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla pretendono a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà dei Sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2 sita in BE DE (VB), Via Gabbione n. 18 (DOC: 5), al Sig. ; CP_2
4) Dare atto che i coniugi concordano che la casa coniugale sita in BE DE (VB), Via
Gabbione n. 18, di proprietà di entrambi, verrà messa in vendita (che si dovrà concludere entro e non oltre il termine di anni due dalla data odierna);
5) il ricavato della vendita dell'immobile sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
6) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lett b) della Legge del 1 dicembre 1970 n 898 e successive modificazioni, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, mandando alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Civile competente del Comune di MA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 11/06/2025, premesso Parte_1 Controparte_2 di avere contratto matrimonio in MA (VB) il 31/05/2008, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va dato atto che i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, hanno escluso un contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro e hanno concordato che la casa coniugale, di proprietà degli stessi, sita in BE DE (VB), Via Gabbione, 18, resterà assegnata al , CP_2
e verrà messa in vendita entro e non oltre il termine di anni due ed il ricavato della vendita dell'immobile sarà suddiviso in parti uguali tra loro.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in MA (VB) in data 31/05/2008 con atto CP_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Anno 2008 – Parte II – Serie
A – N 3
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 11/06/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...];
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], residente in Controparte_2 C.F._2
BE DE (VB), Via Gabbione, 18;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenza FIUMANO' presso cui sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), via Amendola, 9, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio in MA (VB) in data 31/05/2008 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Anno 2008 – Parte II – Serie A – N 3 ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 369/2000;
2) Dichiarare che i coniugi beneficiano entrambi di attività lavorativa e che pertanto si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla pretendono a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà dei Sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2 sita in BE DE (VB), Via Gabbione n. 18 (DOC: 5), al Sig. ; CP_2
4) Dare atto che i coniugi concordano che la casa coniugale sita in BE DE (VB), Via
Gabbione n. 18, di proprietà di entrambi, verrà messa in vendita (che si dovrà concludere entro e non oltre il termine di anni due dalla data odierna);
5) il ricavato della vendita dell'immobile sarà suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
6) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lett b) della Legge del 1 dicembre 1970 n 898 e successive modificazioni, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, mandando alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Civile competente del Comune di MA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 11/06/2025, premesso Parte_1 Controparte_2 di avere contratto matrimonio in MA (VB) il 31/05/2008, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va dato atto che i coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti, hanno escluso un contributo al mantenimento dell'uno o dell'altro e hanno concordato che la casa coniugale, di proprietà degli stessi, sita in BE DE (VB), Via Gabbione, 18, resterà assegnata al , CP_2
e verrà messa in vendita entro e non oltre il termine di anni due ed il ricavato della vendita dell'immobile sarà suddiviso in parti uguali tra loro.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in MA (VB) in data 31/05/2008 con atto CP_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Anno 2008 – Parte II – Serie
A – N 3
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO