Articolo 121 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 232Articolo 121 ter
Versione
1 ottobre 2018
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Versione
9 febbraio 2021
Art. 121-bis. (Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi) 1. ((Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo)) e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.

(45)
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2021
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