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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 438/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AN
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 438 dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Bartolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Mascagni, 28, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE COSTITUITA
La parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da atto introduttivo: “-dichiarare la separazione dei coniugi e;
-ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del Parte_1 Controparte_1 dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AN perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
FATTO E DIRITTO
A. Con ricorso ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con in data 27.11.1976 ad
[...] Controparte_1
AN e che dall'unione sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto
1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna ulteriore condizione, non essendovi rapporti patrimoniali o personali da regolare tra le parti.
B. Sebbene regolarmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
C. Il giudice delegato, alla prima udienza, previa declaratoria di contumacia del convenuto ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, in assenza di attività istruttoria da compiere, su richiesta del difensore della ricorrente che ha pure rinunciato a termini per scritti conclusivi, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
In base a quanto allegato dalla sola parte costituita e dal contegno processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio né ha manifestato alcun interesse all'invito di parte ricorrente ad una separazione consensuale, appare evidente come sussistano i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. A tale riguardo si osserva come la condizione di intollerabilità della convivenza debba essere apprezzata in chiave soggettiva non essendo, invece, richiesto che il conflitto sia riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo, per contro, la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola parte ed essere verificata – come nel caso di specie – da dati obiettivi come la stessa presentazione del ricorso e il comportamento processuale (Cass. 5.8.2020, n.
16698).
2. Nulla deve essere disposto, inoltre, in punto di mantenimento dei coniugi, economicamente autosufficienti, né sul mantenimento dei figli, ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. Nulla per le spese non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza tenuto pure conto della natura costitutiva dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio ad AN il 27.11.1976 con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune dell'anno
1977, atto n. 7 p. II, S. A, uff. 1;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AN per l'annotazione prevista dalla legge;
NULLA per le spese.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
DOTT. PAOLO LEPIDI DOTT. LEOPOLDO SCIARRILLO
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AN
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 438 dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Bartolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Mascagni, 28, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLA SOLA PARTE COSTITUITA
La parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da atto introduttivo: “-dichiarare la separazione dei coniugi e;
-ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del Parte_1 Controparte_1 dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AN perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
FATTO E DIRITTO
A. Con ricorso ritualmente notificato alla resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con in data 27.11.1976 ad
[...] Controparte_1
AN e che dall'unione sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto
1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna ulteriore condizione, non essendovi rapporti patrimoniali o personali da regolare tra le parti.
B. Sebbene regolarmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
C. Il giudice delegato, alla prima udienza, previa declaratoria di contumacia del convenuto ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, in assenza di attività istruttoria da compiere, su richiesta del difensore della ricorrente che ha pure rinunciato a termini per scritti conclusivi, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
In base a quanto allegato dalla sola parte costituita e dal contegno processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio né ha manifestato alcun interesse all'invito di parte ricorrente ad una separazione consensuale, appare evidente come sussistano i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. A tale riguardo si osserva come la condizione di intollerabilità della convivenza debba essere apprezzata in chiave soggettiva non essendo, invece, richiesto che il conflitto sia riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo, per contro, la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola parte ed essere verificata – come nel caso di specie – da dati obiettivi come la stessa presentazione del ricorso e il comportamento processuale (Cass. 5.8.2020, n.
16698).
2. Nulla deve essere disposto, inoltre, in punto di mantenimento dei coniugi, economicamente autosufficienti, né sul mantenimento dei figli, ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
3. Nulla per le spese non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza tenuto pure conto della natura costitutiva dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio ad AN il 27.11.1976 con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune dell'anno
1977, atto n. 7 p. II, S. A, uff. 1;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AN per l'annotazione prevista dalla legge;
NULLA per le spese.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
DOTT. PAOLO LEPIDI DOTT. LEOPOLDO SCIARRILLO
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