Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2021, proposto da
ER LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Russo, Silvia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
a) della comunicazione prot. n. 0066757/2021 del 10.3.2021, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona del Col. t. ST Giovanni Marchetti, affermava che l'odierno ricorrente non rientrasse nelle categorie di personale incluso nelle aliquote straordinarie di valutazione al 1° gennaio 2020, per l'avanzamento al grado di luogotenente;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto, che incida negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AR IE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento della comunicazione prot. n. 0066757/2021 del 10.3.2021, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona del Col. t. ST Giovanni Marchetti, affermava che l’odierno ricorrente non rientrasse nelle categorie di personale incluso nelle aliquote straordinarie di valutazione al 1° gennaio 2020, per l’avanzamento al grado di luogotenente.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione di legge: art. 36, comma 15-septies, D. Lgs. n. 95/2017”;
2) “Eccesso di potere sub specie di carenza motivazionale”;
3) “Eccesso di potere, sub specie di disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 113/2021 questo collegio ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari invocata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Secondo la prospettazione di parte ricorrente art. 36, comma 15-septies, D. Lgs. n. 95/2017 prevede una deroga rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 11/1995, prescrivendo che, eccezionalmente, coloro i quali siano stati promossi al grado di maresciallo aiutante, a partire dal 1° gennaio 2017 (con riferimento all’aliquota determinata al 31.12.16) debbano essere inclusi nell’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020, ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente.
In definitiva, l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, che si limita a menzionare genericamente la categoria dei “marescialli aiutanti”, ricomprenderebbe tanto coloro che sono stati promossi a tale grado “ope legis”, tanto coloro che hanno conseguito la suddetta carica attraverso una procedura “a scelta per esami”, in data 1° gennaio 2017 – come l’odierno ricorrente.
Sotto diverso aspetto, risulterebbe evidente anche la carenza motivazionale da cui è affetto il provvedimento in esame.
In tale atto, infatti, l’Amministrazione si limita a sostenere che i requisiti richiesti ai fini dell’inserimento non corrispondono a quelli posseduti dal ricorrente, la cui posizione è etichettata come “del tutto distinta” da quella legittimante l’inclusione, senza però giustificare in alcun modo tale affermazione.
Infine, la pretermissione dei marescialli aiutanti promossi con procedura a scelta per esami nel 2017 determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai marescialli aiutanti, parimenti promossi tramite procedura a scelta per esami, in tutte le precedenti procedure di avanzamento.
3.§. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.
Come da orientamento giurisprudenziale dal quale il collegio non ravvisa motivo per discostarsi, “7.1. Ai fini dello scrutino dei motivi di ricorso, si rende opportuna una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
L’articolo 36 del d.lgs. n. 95/2017, per i profili di interesse, dispone quanto segue:
“I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199” (comma 15 septies);
“I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado” (comma 15-octies);
“15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una «selezione per titoli» straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale”.
7.2. In applicazione delle citate disposizioni normative, l’Amministrazione, con nota n. 18004/1233 del 22 gennaio 2021, ha avviato nei confronti dei marescialli aiutanti che erano in possesso dei requisiti di cui al comma 15-septies, gli adempimenti procedurali finalizzati alla predisposizione dell’aliquota straordinaria determinata al 1° gennaio 2020, per verificare la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, nei loro confronti, del grado di luogotenente “ad anzianità”. Siffatta procedura ha portato all’adozione del provvedimento n. 59599/2021 del 3 marzo 2021 con il quale sono state stabilite, per le successive valutazioni della Commissione Permanente di Avanzamento, “le aliquote di valutazione straordinarie al 1° gennaio 2020 (…) per l’avanzamento «ad anzianità» al grado di luogotenente”, nel quale non sono inclusi i ricorrenti, in quanto gli stessi, come emerge pacificamente dagli atti di causa, pur avendo acquisito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza dal 1° gennaio 2017, sono stati promossi con una differente procedura di avanzamento (“a scelta per esami”) e non nell’ambito dell’aliquota formata al 31 dicembre 2016 per la procedura di avanzamento a “scelta”.
Deve infine evidenziarsi che la procedura valutativa per il conferimento del grado di luogotenente per l’anno 2020, oggetto del presente contendere, si è già conclusa con il provvedimento di promozione alla qualifica di luogotenente n. 207865/2021 in data 26 luglio 2021, nel quale non sono stati ricompresi i ricorrenti.
7.3. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti appena evidenziata emerge come l’Amministrazione, con l’impugnata nota, si sia limitata a confermare di aver applicato, nei confronti degli odierni ricorrenti la disciplina di cui agli articoli 36, commi 15-octies e 15-duodecies del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172” ( e non dunque quella di cui al citato comma 15-septies, stante il mancato possesso da parte degli istanti, all’epoca, dei requisiti previsti da quest’ultima disposizione, secondo quanto in precedenza evidenziato).
È opinione del Collegio che alla nota impugnata non possa riconoscersi alcuna valenza provvedimentale, considerato che la stessa non dispone in ordine alla situazione giuridica dei ricorrenti, né riveste alcuna efficacia lesiva, la quale, semmai, potrebbe derivare dalle determinazioni, tuttavia non impugnate, di cui al citato punto 7.2., con cui l’Amministrazione, nell’avviare e concludere il procedimento di promozione a luogotenente ha stabilito, peraltro in linea con la disciplina in precedenza richiamata, di non ricomprendere i ricorrenti tra i destinatari della promozione in discussione.
Il ricorso quindi si presenta inammissibile, in quanto rivolto avverso un atto privo di efficacia lesiva, in quanto meramente confermativo e ricognitivo della disciplina di ragno primario applicabile nei confronti dei ricorrenti.
7.4. Ad ogni modo, anche a voler superare i precedenti profilo in rito, deve evidenziarsi che la pretesa dei ricorrenti ad ottenere l’avanzamento al grado di luogotenente, per l’annualità in discussione, si rivela comunque infondata, alla luce del pacifico tenore del citato comma 15-septies che considera, quale requisito di accesso alla procedura a luogotenente, che il personale sia stato promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 “con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016”, laddove invece i ricorrenti sono pacificamente privi di tale requisito” (TAR Lazio, sent. 6087/2023).
L’orientamento richiamato, peraltro, risulta esattamente in linea con quanto disposto da questo collegio con ordinanza cautelare n. 113/2021 in cui si legge che: “- Ritenuto infatti che, in disparte gli evidenti profili di inammissibilità del gravame che si appunta su un atto non provvedimentale ovvero una comunicazione a contenuto meramente confermativo di un presupposto provvedimento (f.n. 18004/1233, in data 22 gennaio 2021) autonomamente lesivo e non impugnato, l’art. 36, comma 15-septies, D. Lgs. n. 95/2017 prevede ai fini della promozione al grado di luogotenente - per quanto di interesse alla fattispecie in esame - l’inclusione in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 “del personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016”, ovvero di coloro che sono stati promossi nell’ambito di una procedura di avanzamento “a scelta” al grado di Maresciallo Aiutante con decorrenza 1 gennaio 2017, con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 secondo le disposizioni vigenti anteriormente al “riordino delle carriere” introdotto dal D.Lgs. n. 95/2017.
- Rilevato quindi che la surrichiamata disposizione normativa non può essere invocata dal personale militare che, come il ricorrente, è stato promosso nell’ambito di una procedura di avanzamento “a scelta per esami”.
Sulla scorta della richiamata motivazione era stata respinta la richiesta di adozione di misure cautelari.
4.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto inammissibile e comunque infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
AR IE NI, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IE NI | ER ZI |
IL SEGRETARIO