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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 14096/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CEPOLLARO MARIAGRAZIA Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che con decreto di omologa del 05/12/2024, emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. 21081/23 veniva riconosciuta l'invalidità al 100% con decorrenza
27/10/2022; che il relativo decreto veniva notificato all con modello AP70; CP_1
che l' rifiutava l'erogazione ritenendo la NASpI di cui aveva fruito non era cumulabile CP_1
con l'invalidità civile;
che la NASpI era percepita fino al 21/01/2024 e che non erano superati i limiti di reddito.
Richiamava l'Ordinanza Cass. n. 4724/2025 secondo cui assegno di invalidità e NASpI non sono obbligazioni alternative e quindi non sono incompatibili.
Ciò premesso chiedeva che il Tribunale volesse:
Dichiarare che dal 27/10/2022 al 21/01/2024 aveva diritto alla sola maggiorazione;
In subordine, riconoscere il diritto alla pensione maggiorata dal 01/02/2024 al 01/12/2024 oltre interessi legali;
Vittoria di spese con distrazione al procuratore antistatario. 2
L restava contumace. CP_1
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La controversia riguarda il diritto alla pensione di invalidità civile al 100% riconosciuta con
ATP del 05/12/2024 con decorrenza 27/10/2022 e la sua compatibilità con la NASpI percepita dal ricorente fino al 21/01/2024.
La pensione di inabilità è disciplinata dalla legge 118/1971 che all'art. 12 prevede la concessione agli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 65 anni che si trovino in stato di bisogno economico. La maggiorazione sociale è prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 per coloro che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate. La NASpI
(D.Lgs. 22/2015) costituisce invece una prestazione di natura previdenziale e assicurativa volta a sostenere i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015, nel definire le cause di decadenza dalla NASpI, contempla espressamente l'assegno ordinario di invalidità (AOI) ma non la pensione di inabilità civile.
Si è operata, pertanto, una distinzione tra le ipotesi di acquisizione di trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) - come l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge n. 222/1984, che determina decadenza dalla NASpI - dalle prestazioni di natura assistenziale come la pensione di inabilità civile (ex art. 12, L. n.
118/1971), che invece non comportano decadenza. Ne consegue che, nei casi in cui il lavoratore divenga totalmente inabile durante la fruizione della NASpI, egli continuerà a percepire il trattamento NASpI per tutta la sua durata, unitamente alla pensione di inabilità civile.
Pertanto, la pensione di inabilità civile, a differenza dei trattamenti pensionistici diretti di natura previdenziale (quali l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità ex legge n. 222/1984), non è incompatibile con altri trattamenti, trattandosi di prestazione assistenziale volta a sostenere il cittadino in stato di bisogno che presenti una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4724/2025) ha chiarito che deve escludersi che l'assegno di invalidità civile e l'indennità NASpI siano qualificabili quali obbligazioni alternative e, come tali, non cumulabili. In quanto aventi natura dissimile - assistenziale la prima, previdenziale la seconda. 3
La NASpI, in quanto prestazione sostitutiva della retribuzione, costituisce reddito rilevante ai fini della verifica dei limiti previsti per la concessione dell'assegno e della pensione di invalidità civile e della relativa maggiorazione.
Nel caso di specie, il sig. ha ottenuto il riconoscimento Parte_1
dell'invalidità al 100% con decorrenza 27/10/2022. Ha percepito la NASpI fino al
21/01/2024. Dalla documentazione prodotta risulta che non ha superato i limiti di reddito previsti per la maggiorazione sociale.
Pertanto, durante la percezione della NASpI (27/10/2022 - 21/01/2024), il ricorrente aveva diritto alla maggiorazione sociale della pensione di inabilità. L'importo percepito a titolo di
NASpI, pur concorrendo al calcolo del reddito complessivo, non ha determinato il superamento dei limiti reddituali previsti per la maggiorazione.
Dal 22/01/2024, cessata la NASpI, il ricorrente ha pieno diritto all'assegno di invalidità civile maggiorato, permanendo i requisiti reddituali.
L ha illegittimamente rifiutato l'erogazione delle prestazioni, negando qualsiasi CP_1
compatibilità tra NASpI e invalidità civile in contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.
Il ricorrente ha pertanto diritto agli arretrati dal 27/10/2022, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna prestazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta il diritto di a percepire: Parte_1
a) per il periodo dal 27/10/2022 al 21/01/2024, la maggiorazione sociale per invalidi civili totali;
b) dal 22/01/2024, la pensione di inabilità civile nella misura maggiorata;
Condanna l al pagamento degli arretrati maturati dal 27/10/2022, da quantificarsi in CP_1
separata sede.
Condanna l al pagamento delle spese processuali in € 1.200,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
21\10\2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 21 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 14096/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CEPOLLARO MARIAGRAZIA Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che con decreto di omologa del 05/12/2024, emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento R.G. 21081/23 veniva riconosciuta l'invalidità al 100% con decorrenza
27/10/2022; che il relativo decreto veniva notificato all con modello AP70; CP_1
che l' rifiutava l'erogazione ritenendo la NASpI di cui aveva fruito non era cumulabile CP_1
con l'invalidità civile;
che la NASpI era percepita fino al 21/01/2024 e che non erano superati i limiti di reddito.
Richiamava l'Ordinanza Cass. n. 4724/2025 secondo cui assegno di invalidità e NASpI non sono obbligazioni alternative e quindi non sono incompatibili.
Ciò premesso chiedeva che il Tribunale volesse:
Dichiarare che dal 27/10/2022 al 21/01/2024 aveva diritto alla sola maggiorazione;
In subordine, riconoscere il diritto alla pensione maggiorata dal 01/02/2024 al 01/12/2024 oltre interessi legali;
Vittoria di spese con distrazione al procuratore antistatario. 2
L restava contumace. CP_1
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La controversia riguarda il diritto alla pensione di invalidità civile al 100% riconosciuta con
ATP del 05/12/2024 con decorrenza 27/10/2022 e la sua compatibilità con la NASpI percepita dal ricorente fino al 21/01/2024.
La pensione di inabilità è disciplinata dalla legge 118/1971 che all'art. 12 prevede la concessione agli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 65 anni che si trovino in stato di bisogno economico. La maggiorazione sociale è prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 per coloro che versano in condizioni economiche particolarmente disagiate. La NASpI
(D.Lgs. 22/2015) costituisce invece una prestazione di natura previdenziale e assicurativa volta a sostenere i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015, nel definire le cause di decadenza dalla NASpI, contempla espressamente l'assegno ordinario di invalidità (AOI) ma non la pensione di inabilità civile.
Si è operata, pertanto, una distinzione tra le ipotesi di acquisizione di trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) - come l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge n. 222/1984, che determina decadenza dalla NASpI - dalle prestazioni di natura assistenziale come la pensione di inabilità civile (ex art. 12, L. n.
118/1971), che invece non comportano decadenza. Ne consegue che, nei casi in cui il lavoratore divenga totalmente inabile durante la fruizione della NASpI, egli continuerà a percepire il trattamento NASpI per tutta la sua durata, unitamente alla pensione di inabilità civile.
Pertanto, la pensione di inabilità civile, a differenza dei trattamenti pensionistici diretti di natura previdenziale (quali l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità ex legge n. 222/1984), non è incompatibile con altri trattamenti, trattandosi di prestazione assistenziale volta a sostenere il cittadino in stato di bisogno che presenti una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4724/2025) ha chiarito che deve escludersi che l'assegno di invalidità civile e l'indennità NASpI siano qualificabili quali obbligazioni alternative e, come tali, non cumulabili. In quanto aventi natura dissimile - assistenziale la prima, previdenziale la seconda. 3
La NASpI, in quanto prestazione sostitutiva della retribuzione, costituisce reddito rilevante ai fini della verifica dei limiti previsti per la concessione dell'assegno e della pensione di invalidità civile e della relativa maggiorazione.
Nel caso di specie, il sig. ha ottenuto il riconoscimento Parte_1
dell'invalidità al 100% con decorrenza 27/10/2022. Ha percepito la NASpI fino al
21/01/2024. Dalla documentazione prodotta risulta che non ha superato i limiti di reddito previsti per la maggiorazione sociale.
Pertanto, durante la percezione della NASpI (27/10/2022 - 21/01/2024), il ricorrente aveva diritto alla maggiorazione sociale della pensione di inabilità. L'importo percepito a titolo di
NASpI, pur concorrendo al calcolo del reddito complessivo, non ha determinato il superamento dei limiti reddituali previsti per la maggiorazione.
Dal 22/01/2024, cessata la NASpI, il ricorrente ha pieno diritto all'assegno di invalidità civile maggiorato, permanendo i requisiti reddituali.
L ha illegittimamente rifiutato l'erogazione delle prestazioni, negando qualsiasi CP_1
compatibilità tra NASpI e invalidità civile in contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.
Il ricorrente ha pertanto diritto agli arretrati dal 27/10/2022, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna prestazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta il diritto di a percepire: Parte_1
a) per il periodo dal 27/10/2022 al 21/01/2024, la maggiorazione sociale per invalidi civili totali;
b) dal 22/01/2024, la pensione di inabilità civile nella misura maggiorata;
Condanna l al pagamento degli arretrati maturati dal 27/10/2022, da quantificarsi in CP_1
separata sede.
Condanna l al pagamento delle spese processuali in € 1.200,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
21\10\2025