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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1285/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1285/2014 , proposto da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Ponsano e Parte_1
Silvia Addis
-opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Cannoni Controparte_1
- opposto - conclusioni
per parte attrice: “Revocare il decreto ingiuntivo n. 251/2014; in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento della di €.
48.885,00” per parte convenuta: “rigettare la domanda dell'opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
accertata l'esecuzione dei lavori da parte dell' opposto , condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma di €. 25.929, 00 ovvero della somma accertata in corso di causa;
riguardo alla domanda riconvenzionale , dichiarare l' intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria per al mancata denunzia nel termine decadenziale e comunque per l'infruttuoso decorso di un anno dalla consegna delle opere realizzate e in ogni caso di rigettare la domanda in quanto destituita di ogni fondamento”.
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Pagina 1 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 251/14 emesso in data 5.3.2014, pari a €. 25.929,09 oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo , nonché le spese di procedura liquidate in complessivi €. 1000,00 per onorari ed €. 138,00 per esborsi, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il Sig. , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa edile artigiana, giusto contratto relativo a lavori di ristrutturazione e tramezzatura dell'immobile sito in Olbia in via Vignola n. 75 di proprietà dei Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: Che il prezzo per i lavori eseguiti sull'immobile di via Vignola era stato interamente pagato e che nell'importo di €. 16.000,00 erano ricompresi anche i materiali;
Che tra le parti veniva concluso un ulteriore contratto per l'esecuzione di lavori aggiuntivi , ( massetto, massetto mq 220 x 15 = €. 3.300,00 , bagno, tramezzi mq 200 x 15 , intonaco timpani interni , intonaco esterno muri bassi , cornicio , montaggio soglie);
Che nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito, la ditta CP_1 dopo aver eseguito solo in parte tutte le opere commissionate, abbandonava il cantiere e non vi faceva rientro , costringendo il a rivolgersi alla Pt_1
Ditta ElleEmme di , affinché ultimasse i lavori iniziati dal Persona_1
e rimasti incompiuti a fronte di una spesa pari a €. 11.918,00; CP_1
Che i lavori effettuati dal non venivano eseguiti a regola d'arte e il CP_1 ripristino avrebbe comportato per il una spesa pari a €. 19.550,00 Pt_1 oltre Iva;
Che le abitazioni al piano primo e i locali commerciali posti al piano terra dello stabile sono stati interessati da un copioso allagamento al verificarsi delle piogge a causa dei lavori incompiuti e non eseguiti a regola d'arte dal
, il tutto cagionando ai medesimi ingenti danni per il cui ripristino CP_1 il affrontava una spesa pari a €. 7.986,00 come da perizia di parte Pt_1 redatta del geom. CP_2
Che il a fronte dell'inadempimento contrattuale della ditta opposta Pt_1 spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro dei danni subiti nella misura di €. 48.885,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 7.10.2014 il Sig. , il quale nel contestare le Controparte_1
Pagina 2 avverse pretese , chiedeva il rigetto della domanda e concludeva come sopra.
L'opposizione di parte attrice è infondata e deve essere conseguentemente rigettata per i motivi che seguono.
E' pacifico che tra le parti in causa sia intercorso un contratto di appalto di data 24.03.2011 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori esterni relativi all'abitazione sita in Olbia in via Vignola n. 75 al secondo piano , di proprietà del Sig. . Parte_1
I lavori di ristrutturazione della facciata esterna dell'immobile erano stati quantificati e l'importo interamente corrisposto dall'opponente per la somma di €. 16.000,00 comprensiva anche dei materiali, somma mai contestata da parte opposta.
In corso di esecuzione dei lavori l'opponente commissionava alla ditta opposta ulteriori opere relative alla parte interna dell'immobile in questione e più specificatamente: tamponatura e tramezzatura di tre appartamenti per complessivi mq 260 , la realizzazione di soppalchi in cartongesso e di nicchie decorative, una parete attrezzata , la realizzazione del massetto delle terrazze , lavori di supporto agli impianti idrici ed elettrici , che in assenza di preventivo ammontavano ad €. 17.200,00. All'udienza del 18.5.2022 espletato l'interrogatorio formale il Sig. CP_1
”riconosceva il preventivo di importo pari a €. 17.200,00 , precisando che i preventivi fossero 2 : uno di euro 16.000,00 inerente alle lavorazioni degli archi e delle facciate e quello di euro 17.200,00 relativo a diverse lavorazioni , di aver sospeso i lavori in quanto non c'erano i fondi per andare avanti e di aver chiamato più volte il Sig. per sapere se Pt_1 avesse la disponibilità economica necessaria per la prosecuzione dei lavori.
Parte opponente asseriva l'avvenuto pagamento di questi ultimi lavori e all' uopo produceva in giudizio due quietanze liberatorie di data 16.01.2012 e 9.02.2012 recanti le sottoscrizioni del Sig. , Controparte_1 disconosciute dapprima dal medesimo e successivamente smentite dalla
CT RA .
Vero è infatti che il giudice titolare della causa , formulava al CT Dott.ssa
, il seguente quesito: “Accerti il CT, se le Persona_2 sottoscrizioni apposte da , in calce al documento n.4 di Controparte_1 cui all'atto di citazione ( quietanze di pagamento del 16.01.2012 e del 09.02.2012 ) apparentemente provenienti da sia o meno Controparte_1 riferibile al predetto, precisando all'uopo, anche in termini di percentuali,
Pagina 3 la probabilità che la sottoscrizione appartenga a colui che apparentemente ne ha assunto la paternità”. Il CT ha così concluso : “esaminate le caratteristiche dei tracciati X1-X2 in verifica e valutate le prevalenti incoerenze grafomotorie tra le contrapposte X/Y , - rilevato altresì che le firme contestate CP_1 presentano, nei confronti dei campioni autografi, - pregnanti elementi di stridenza tecnicamente riconducibili ad una falsificazione resa a mano libera (pagg.57-58), - le sottoscrizioni X1-X2 devono considerarsi
APOCRIFE e non attribuibili a . “ Controparte_1
In data 2.09.2015 , in corso di causa , l'attore radicava davanti a questo
Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di verificare lo stato dell'immobile posto in Olbia in via Vignola n. 75 ed in particolare , al fine di verificare e descrivere i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente ai lavori sullo stesso eseguiti dalla ditta , chiedendo la specificazione dei lavori eseguiti CP_1 interamente, di quelli eseguiti parzialmente con determinazione dei costi necessari all'eliminazione dei vizi e alla rimessione in pristino a regola d'arte dei locali, nonché verificare se la non corretta o parziale esecuzione dei lavori sia stata la causa dell'allagamento del piano inferiore come è risultato dalla perizia del Geom. , con verifica della congruità dei CP_3 costi di ripristino effettuati dalla ditta . Controparte_4
Tuttavia, dagli accertamenti peritali svolti dal CT Ing. Per_3 nell'ambito del sub procedimento per ATP (1285 – 1/2014), è emerso che è stato impossibile riscontrare i vizi lamentati dall'attore poiché già eliminati da un'altra impresa, e di conseguenza è stato impossibile rilevare le cause degli stessi e quantificare le lavorazioni necessarie per la loro eliminazione (risposta al quesito 5, pag.35 CT).
Pertanto è rimasto sfornito di prova l'assunto di parte opponente dell'avvenuto pagamento alla ditta ElleEmme delle diverse lavorazioni stante le accertate differenze tra il preventivo dei lavori prodotto da quest'ultima e lo stato dei luoghi (pag. 30 della CT) , ove si evince che le opere descritte nell'elenco non sono mai state eseguite ( v.doc.6 fascicolo parte opponente) .
La consulenza tecnica d'ufficio svolta dall' Ing. tecnicamente e Per_3 logicamente motivata , è pervenuta alla conclusione che la ditta ha CP_1 effettuato regolarmente lavori sull'immobile in questione per un importo complessivo pari a €. 33.297,35 , oltre ai lavori parzialmente eseguiti per un ammontare pari a €. 11.653,28 .
Pagina 4 Ha altresì evidenziato che i lavori di impermeabilizzazione dell'edificio sono stati eseguiti dal Sig. : “ Innanzitutto per quanto Parte_3 riguarda l'ultima lavorazione del punto 1) ”Impermeabilizzazione tra il solaio e la tamponatura perimetrale”, questa è riportata nell'Allegato 7 ma non viene specificata né con foto né in planimetria , l'esatta ubicazione dei lavori eseguiti né tantomeno è stata rinvenuta prova del fatto che i lavori, seppur eseguiti, possano essere riconducibili in alcun modo all' . Si chiede pertanto che tale lavorazione non venga Parte_4 attribuita al Sig . “(v. pag.7CT). Circostanza quest'ultima CP_1 confermata dal Sig. in sede di esame testimoniale all'udienza del Pt_3
18.5.2022 il quale così riferisce : “Non ho mai visto il in cantiere;
CP_1 io in quel periodo mi occupavo di impermeabilizzazione .” Sotto altro profilo circa la denuncia dei vizi dedotti da parte opponente avvenuta solo nel mese di aprile 2013 , laddove la sospensione dei lavori avveniva nel mese di dicembre dell'anno 2011, mediante comunicazione inviata all'appaltatore , deve accogliersi la tesi difensiva di quest'ultimo, posto che a norma dell'art. 2226 c.c. “il committente deve a pena di decadenza , denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta . L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna . “ Ne consegue che dette opere siano state accettate dal committente ai sensi dell'art. 1667 c.c. e pertanto per detti vizi non è dovuta dall'appaltatore alcuna garanzia. Giova rammentare che , “ ..per parlarsi di accettazione tacita dell'opera , occorre che il committente accetti senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla. In tema di appalto l'art.1665 c.c. , pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la “ ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se “non si sia proceduto alla verifica” ( Cass. n. 7260/2003; nonché Cass. n. 19019 del 2017; Cass. n. 15711 /2013; Cass. n. 7057/2004; Cass. n.11349/2004), secondo cui bisogna distinguere tra “atto di consegna” e
“atto di accettazione “dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la accettazione esige, al contrario , che il committente esprima - anche per facta concludentia- il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo ).(Cass. n. 13224/2019).
Pagina 5 Nella specie, si osserva che il pagamento dell'intero prezzo per i lavori pattuiti con l'originario accordo (€. 16.000,00), e la stipulazione di un altro accordo avente ad oggetto ulteriori lavori (€. 17.200,00) , devono ritenersi comportamenti concludenti del gradimento del committente dei lavori eseguiti in forza del primo contratto , configurando una condotta incompatibile con la volontà di non accettarli. All'accettazione tacita dei lavori oggetto del primo accordo consegue l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera. Con riguardo ai lavori oggetto del secondo accordo ,( tamponatura e tramezzatura di tre appartamenti per complessivi mq 260, la creazione di soppalchi in cartongesso e di nicchie decorative, l'approntamento di una parete attrezzata, la realizzazione del massetto delle relative terrazze, nonché lavori di supporto agli impianti idrici ed elettrici per il complessivo importo di € 25.929,09, comprensivo di materiali e di Iva, come da fattura n. 7/2012) si rileva che il committente è decaduto dalla denuncia dei relativi vizi , stante la sospensione dei lavori nel mese di dicembre 2011 e l'avvenuta denuncia dei vizi solo nel mese di aprile 2013 . Alla luce di quanto sopra deve essere dunque rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e volta ad ottenere il risarcimento dalla medesima subiti a causa dei lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte e quantificati nella misura di €. 48.885,00 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come meglio sopra specificato . A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo
Tribunale, la causa è transitata sul ruolo della scrivente .
All'udienza del 13.12.2024, rigettata la richiesta di rinnovo della CT , la causa è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con prove documentali, testimoniali e CT.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice opponente;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 251/14 ING emesso in data 5.3.2014 nei confronti del Sig. ; Parte_1
Pagina 6 Condanna il Sig. , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] , al pagamento della somma di €. 25.929,09 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a favore del Sig. CP_1
, quale titolare dell'omonima Impresa Edile Artigiana , con sede in
[...]
Olbia in via Baratta n. 29 ;
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice – opponente per le ragioni di cui all'espositiva;
Condanna Il Sig. al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida complessivamente in €. 2540, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge .
Pone definitivamente a carico di parte attrice – opponente le spese di CT .
Così deciso in Tempio Pausania il giorno 4 aprile 2025
Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
Pagina 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento numero di registro generale 1285/2014 , proposto da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Ponsano e Parte_1
Silvia Addis
-opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Cannoni Controparte_1
- opposto - conclusioni
per parte attrice: “Revocare il decreto ingiuntivo n. 251/2014; in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento della di €.
48.885,00” per parte convenuta: “rigettare la domanda dell'opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
accertata l'esecuzione dei lavori da parte dell' opposto , condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma di €. 25.929, 00 ovvero della somma accertata in corso di causa;
riguardo alla domanda riconvenzionale , dichiarare l' intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria per al mancata denunzia nel termine decadenziale e comunque per l'infruttuoso decorso di un anno dalla consegna delle opere realizzate e in ogni caso di rigettare la domanda in quanto destituita di ogni fondamento”.
°-°-°-°-°-°
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Pagina 1 Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 251/14 emesso in data 5.3.2014, pari a €. 25.929,09 oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo , nonché le spese di procedura liquidate in complessivi €. 1000,00 per onorari ed €. 138,00 per esborsi, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale il Sig. , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima impresa edile artigiana, giusto contratto relativo a lavori di ristrutturazione e tramezzatura dell'immobile sito in Olbia in via Vignola n. 75 di proprietà dei Sig.ri e . Parte_1 Parte_2
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: Che il prezzo per i lavori eseguiti sull'immobile di via Vignola era stato interamente pagato e che nell'importo di €. 16.000,00 erano ricompresi anche i materiali;
Che tra le parti veniva concluso un ulteriore contratto per l'esecuzione di lavori aggiuntivi , ( massetto, massetto mq 220 x 15 = €. 3.300,00 , bagno, tramezzi mq 200 x 15 , intonaco timpani interni , intonaco esterno muri bassi , cornicio , montaggio soglie);
Che nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito, la ditta CP_1 dopo aver eseguito solo in parte tutte le opere commissionate, abbandonava il cantiere e non vi faceva rientro , costringendo il a rivolgersi alla Pt_1
Ditta ElleEmme di , affinché ultimasse i lavori iniziati dal Persona_1
e rimasti incompiuti a fronte di una spesa pari a €. 11.918,00; CP_1
Che i lavori effettuati dal non venivano eseguiti a regola d'arte e il CP_1 ripristino avrebbe comportato per il una spesa pari a €. 19.550,00 Pt_1 oltre Iva;
Che le abitazioni al piano primo e i locali commerciali posti al piano terra dello stabile sono stati interessati da un copioso allagamento al verificarsi delle piogge a causa dei lavori incompiuti e non eseguiti a regola d'arte dal
, il tutto cagionando ai medesimi ingenti danni per il cui ripristino CP_1 il affrontava una spesa pari a €. 7.986,00 come da perizia di parte Pt_1 redatta del geom. CP_2
Che il a fronte dell'inadempimento contrattuale della ditta opposta Pt_1 spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro dei danni subiti nella misura di €. 48.885,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 7.10.2014 il Sig. , il quale nel contestare le Controparte_1
Pagina 2 avverse pretese , chiedeva il rigetto della domanda e concludeva come sopra.
L'opposizione di parte attrice è infondata e deve essere conseguentemente rigettata per i motivi che seguono.
E' pacifico che tra le parti in causa sia intercorso un contratto di appalto di data 24.03.2011 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori esterni relativi all'abitazione sita in Olbia in via Vignola n. 75 al secondo piano , di proprietà del Sig. . Parte_1
I lavori di ristrutturazione della facciata esterna dell'immobile erano stati quantificati e l'importo interamente corrisposto dall'opponente per la somma di €. 16.000,00 comprensiva anche dei materiali, somma mai contestata da parte opposta.
In corso di esecuzione dei lavori l'opponente commissionava alla ditta opposta ulteriori opere relative alla parte interna dell'immobile in questione e più specificatamente: tamponatura e tramezzatura di tre appartamenti per complessivi mq 260 , la realizzazione di soppalchi in cartongesso e di nicchie decorative, una parete attrezzata , la realizzazione del massetto delle terrazze , lavori di supporto agli impianti idrici ed elettrici , che in assenza di preventivo ammontavano ad €. 17.200,00. All'udienza del 18.5.2022 espletato l'interrogatorio formale il Sig. CP_1
”riconosceva il preventivo di importo pari a €. 17.200,00 , precisando che i preventivi fossero 2 : uno di euro 16.000,00 inerente alle lavorazioni degli archi e delle facciate e quello di euro 17.200,00 relativo a diverse lavorazioni , di aver sospeso i lavori in quanto non c'erano i fondi per andare avanti e di aver chiamato più volte il Sig. per sapere se Pt_1 avesse la disponibilità economica necessaria per la prosecuzione dei lavori.
Parte opponente asseriva l'avvenuto pagamento di questi ultimi lavori e all' uopo produceva in giudizio due quietanze liberatorie di data 16.01.2012 e 9.02.2012 recanti le sottoscrizioni del Sig. , Controparte_1 disconosciute dapprima dal medesimo e successivamente smentite dalla
CT RA .
Vero è infatti che il giudice titolare della causa , formulava al CT Dott.ssa
, il seguente quesito: “Accerti il CT, se le Persona_2 sottoscrizioni apposte da , in calce al documento n.4 di Controparte_1 cui all'atto di citazione ( quietanze di pagamento del 16.01.2012 e del 09.02.2012 ) apparentemente provenienti da sia o meno Controparte_1 riferibile al predetto, precisando all'uopo, anche in termini di percentuali,
Pagina 3 la probabilità che la sottoscrizione appartenga a colui che apparentemente ne ha assunto la paternità”. Il CT ha così concluso : “esaminate le caratteristiche dei tracciati X1-X2 in verifica e valutate le prevalenti incoerenze grafomotorie tra le contrapposte X/Y , - rilevato altresì che le firme contestate CP_1 presentano, nei confronti dei campioni autografi, - pregnanti elementi di stridenza tecnicamente riconducibili ad una falsificazione resa a mano libera (pagg.57-58), - le sottoscrizioni X1-X2 devono considerarsi
APOCRIFE e non attribuibili a . “ Controparte_1
In data 2.09.2015 , in corso di causa , l'attore radicava davanti a questo
Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al fine di verificare lo stato dell'immobile posto in Olbia in via Vignola n. 75 ed in particolare , al fine di verificare e descrivere i vizi e le difformità rispetto alle regole dell'arte relativamente ai lavori sullo stesso eseguiti dalla ditta , chiedendo la specificazione dei lavori eseguiti CP_1 interamente, di quelli eseguiti parzialmente con determinazione dei costi necessari all'eliminazione dei vizi e alla rimessione in pristino a regola d'arte dei locali, nonché verificare se la non corretta o parziale esecuzione dei lavori sia stata la causa dell'allagamento del piano inferiore come è risultato dalla perizia del Geom. , con verifica della congruità dei CP_3 costi di ripristino effettuati dalla ditta . Controparte_4
Tuttavia, dagli accertamenti peritali svolti dal CT Ing. Per_3 nell'ambito del sub procedimento per ATP (1285 – 1/2014), è emerso che è stato impossibile riscontrare i vizi lamentati dall'attore poiché già eliminati da un'altra impresa, e di conseguenza è stato impossibile rilevare le cause degli stessi e quantificare le lavorazioni necessarie per la loro eliminazione (risposta al quesito 5, pag.35 CT).
Pertanto è rimasto sfornito di prova l'assunto di parte opponente dell'avvenuto pagamento alla ditta ElleEmme delle diverse lavorazioni stante le accertate differenze tra il preventivo dei lavori prodotto da quest'ultima e lo stato dei luoghi (pag. 30 della CT) , ove si evince che le opere descritte nell'elenco non sono mai state eseguite ( v.doc.6 fascicolo parte opponente) .
La consulenza tecnica d'ufficio svolta dall' Ing. tecnicamente e Per_3 logicamente motivata , è pervenuta alla conclusione che la ditta ha CP_1 effettuato regolarmente lavori sull'immobile in questione per un importo complessivo pari a €. 33.297,35 , oltre ai lavori parzialmente eseguiti per un ammontare pari a €. 11.653,28 .
Pagina 4 Ha altresì evidenziato che i lavori di impermeabilizzazione dell'edificio sono stati eseguiti dal Sig. : “ Innanzitutto per quanto Parte_3 riguarda l'ultima lavorazione del punto 1) ”Impermeabilizzazione tra il solaio e la tamponatura perimetrale”, questa è riportata nell'Allegato 7 ma non viene specificata né con foto né in planimetria , l'esatta ubicazione dei lavori eseguiti né tantomeno è stata rinvenuta prova del fatto che i lavori, seppur eseguiti, possano essere riconducibili in alcun modo all' . Si chiede pertanto che tale lavorazione non venga Parte_4 attribuita al Sig . “(v. pag.7CT). Circostanza quest'ultima CP_1 confermata dal Sig. in sede di esame testimoniale all'udienza del Pt_3
18.5.2022 il quale così riferisce : “Non ho mai visto il in cantiere;
CP_1 io in quel periodo mi occupavo di impermeabilizzazione .” Sotto altro profilo circa la denuncia dei vizi dedotti da parte opponente avvenuta solo nel mese di aprile 2013 , laddove la sospensione dei lavori avveniva nel mese di dicembre dell'anno 2011, mediante comunicazione inviata all'appaltatore , deve accogliersi la tesi difensiva di quest'ultimo, posto che a norma dell'art. 2226 c.c. “il committente deve a pena di decadenza , denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta . L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna . “ Ne consegue che dette opere siano state accettate dal committente ai sensi dell'art. 1667 c.c. e pertanto per detti vizi non è dovuta dall'appaltatore alcuna garanzia. Giova rammentare che , “ ..per parlarsi di accettazione tacita dell'opera , occorre che il committente accetti senza riserve la consegna dell'opera oppure compia un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettarla e che sarebbe incompatibile con quella di rifiutarla. In tema di appalto l'art.1665 c.c. , pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la “ ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se “non si sia proceduto alla verifica” ( Cass. n. 7260/2003; nonché Cass. n. 19019 del 2017; Cass. n. 15711 /2013; Cass. n. 7057/2004; Cass. n.11349/2004), secondo cui bisogna distinguere tra “atto di consegna” e
“atto di accettazione “dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la accettazione esige, al contrario , che il committente esprima - anche per facta concludentia- il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo ).(Cass. n. 13224/2019).
Pagina 5 Nella specie, si osserva che il pagamento dell'intero prezzo per i lavori pattuiti con l'originario accordo (€. 16.000,00), e la stipulazione di un altro accordo avente ad oggetto ulteriori lavori (€. 17.200,00) , devono ritenersi comportamenti concludenti del gradimento del committente dei lavori eseguiti in forza del primo contratto , configurando una condotta incompatibile con la volontà di non accettarli. All'accettazione tacita dei lavori oggetto del primo accordo consegue l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera. Con riguardo ai lavori oggetto del secondo accordo ,( tamponatura e tramezzatura di tre appartamenti per complessivi mq 260, la creazione di soppalchi in cartongesso e di nicchie decorative, l'approntamento di una parete attrezzata, la realizzazione del massetto delle relative terrazze, nonché lavori di supporto agli impianti idrici ed elettrici per il complessivo importo di € 25.929,09, comprensivo di materiali e di Iva, come da fattura n. 7/2012) si rileva che il committente è decaduto dalla denuncia dei relativi vizi , stante la sospensione dei lavori nel mese di dicembre 2011 e l'avvenuta denuncia dei vizi solo nel mese di aprile 2013 . Alla luce di quanto sopra deve essere dunque rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e volta ad ottenere il risarcimento dalla medesima subiti a causa dei lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte e quantificati nella misura di €. 48.885,00 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come meglio sopra specificato . A seguito dell'ultima variazione tabellare resa dal Presidente di questo
Tribunale, la causa è transitata sul ruolo della scrivente .
All'udienza del 13.12.2024, rigettata la richiesta di rinnovo della CT , la causa è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con prove documentali, testimoniali e CT.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di parte attrice opponente;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 251/14 ING emesso in data 5.3.2014 nei confronti del Sig. ; Parte_1
Pagina 6 Condanna il Sig. , nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...] , al pagamento della somma di €. 25.929,09 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a favore del Sig. CP_1
, quale titolare dell'omonima Impresa Edile Artigiana , con sede in
[...]
Olbia in via Baratta n. 29 ;
Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice – opponente per le ragioni di cui all'espositiva;
Condanna Il Sig. al pagamento delle spese di lite che Parte_1 liquida complessivamente in €. 2540, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali come per legge .
Pone definitivamente a carico di parte attrice – opponente le spese di CT .
Così deciso in Tempio Pausania il giorno 4 aprile 2025
Il Giudice Onorario Giovanna Maria Sulas
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