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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Maurizio DI BELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Dario DI STEFANO, presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti –
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole. 1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/06/2025, con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 05/03/2025 i coniugi e Parte_1 [...]
, esponendo che depositava presso il Tribunale in epigrafe ricorso Parte_2 Parte_1
per separazione giudiziale, iscritto al R.G. n. 3288/2023, che all'udienza celebratasi in data
25/05/2023 le parti chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale,
che con decreto emesso in data 09/06/2023 il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile,
omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate e che vi è
impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad NO (CT)
in data 14/07/2005, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (a Catania, il 09/05/2006) e (a Biancavilla, il 09/04/2010). Persona_1 Persona_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 1162/2023 del 09/06/2023, e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito quanto segue:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14.07.2005,
regolarmente trascritto nel Comune di NO (Anno 2005 - Parte II - Serie A – Numero 37) e
conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere
all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939
n. 1238 e successive modificazioni;
2) Le parti confermano che i loro rapporti siano regolati alle medesime condizioni di quelle
stabilite con il decreto di omologa;
3) Le parti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i
coniugi, i quali confermano di rinunciare vicendevolmente a qualunque pretesa economica;
4) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
presso la madre, con la quale vive, insieme alla sorella , presso la casa coniugale sita in Per_1
Biancavilla, Via Milone n. 18, che viene provvisoriamente assegnata alla madre sino a quando i
due figlioli vivranno con la medesima e comunque, non oltre il raggiungeranno della loro
indipendenza economica e/o in ogni ipotesi sino a quando sarà dovuto il contributo di
mantenimento in favore degli stessi;
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in forma congiunta per le questioni di
maggiore interesse per la vita del minore ed in forma disgiunta, secondo i tempi di Per_2
permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria amministrazione;
6) In merito all'esercizio del diritto di visita, tenuto conto che il sig. Parte_1
attualmente vive e lavora in Germania, le parti convengono che il padre potrà tenere con sé i figli
3 minori ogni qualvolta farà rientro in Sicilia, con possibilità di pernottamento presso di lui;
inoltre,
potrà trascorrere le festività di Natale o di Capodanno insieme ai figli per un periodo non inferiore
a 7 giorni consecutivi;
il periodo pasquale per un periodo non inferiore a 3 giorni;
le vacanze
estive per un periodo di giorni 20 anche non consecutivi;
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 Parte_2
somma mensile di Euro 600,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, somma che
sarà versata entro giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, che dovranno essere
preventivamente concordate tra i genitori, saranno da questi sostenute nella misura del 50%.”.
Precisato che la condizione di cui al punto 6) dell'accordo, come sopra riportata, relativa all'esercizio del diritto di visita, deve intendersi relativa al solo figlio minorenne - Per_2
essendo la figlia già maggiorenne - e rilevato che l'accordo non presenta profili di Persona_1
contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare altresì adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad NO (CT)
in data 14/07/2005 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di NO al n. 37, parte II, serie A, anno 2005,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (CT) di procedere all'annotazione della
4 presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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