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28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 13. (Attribuzioni dei comuni)
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unita' sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 , e alle leggi regionali, la piu' ampia partecipazione degli operatori della sanita', delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle finalita' del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'articolo 55.
Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unita' sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorita' sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278 , e alle leggi regionali, la piu' ampia partecipazione degli operatori della sanita', delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonche' al controllo della loro funzionalita' e rispondenza alle finalita' del servizio sanitario nazionale e agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'articolo 55.
Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Commentari • 6
- 1. CGA Regione Siciliana, sentenza 22 maggio 2023, n. 349https://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO 1. Con ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia - Catania, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha esposto: - di essere proprietario di un laboratorio di analisi cliniche aperto giusta autorizzazione sanitaria sin dal 5 marzo 1964; - di aver successivamente ampliato detto laboratorio e che esso è stato oggetto di più visite ispettive da parte dell'Autorità sanitaria, tutte concluse con esito positivo; - che a seguito di ispezione dei Nas del 5 luglio 2000, l'Azienda sanitaria, con nota prot. n. 11556/2000, segnalava alcuna anomalie, tra le quali "la presenza di una comunicazione tra la sala di accettazione e l'appartamento sovrastante e un disimpegno di accesso tra la …
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Giurisprudenza • 77
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 166Provvedimento: […] se da un lato, il comune in persona del suo sindaco è anche responsabile, in generale, per il suo ruolo di autorità sanitaria locale (art. 13 legge n. 833/1978) e, attraverso la polizia municipale, è responsabile del controllo del territorio, avendo il preciso obbligo di rilevare l'eventuale presenza di cani vaganti, […]Leggi di più...
- danno non patrimoniale·
- responsabilità congiunta enti pubblici·
- legge regionale n. 21/1994·
- obblighi di vigilanza e controllo·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova·
- appello incidentale·
- litisconsorzio necessario·
- art. 281 sexies c.p.c.·
- responsabilità per danni da cani randagi