Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8561 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5708 del 2022, proposto da
IA TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Mele e Mario La Magna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura municipale in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
l’Acer Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Coppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. Dell' ordinanza n. 197 del 20/07/2022 notificata il 20/10/2022 con la quale si dispone lo sgombero coatto ad horas dell'alloggio ERP di proprietà dell'Acer Campania dell'alloggio ERP di proprietà dell'Acer Campania sito in Napoli alla via Micheluzzi is. K scala A piano 1° int 3;
2. Di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Acer Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla medesima occupato.
2. si sono costituiti in giudizio Il Comune di Napoli e l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (Acer).
2.1 In via preliminare, il Comune di Napoli ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, le parti resistenti hanno concluso per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
4. L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata.
5. In detta prospettiva, il Tribunale ha avuto modo di precisare, anche di recente, che: “ - nonostante nella specie ci si trovi al cospetto di un formale provvedimento amministrativo, emanato nell’esercizio del potere di polizia demaniale volto alla tutela di un immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell’ACER (gli alloggi ERP rientrano in tale categoria, essendo destinati a soddisfare la finalità pubblicistica di assicurare una casa ai più bisognosi: cfr. TAR Campania Napoli, Sez. V, 22 giugno 2018 n. 4207), la controversia – come puntualmente eccepito dalle difese delle amministrazioni resistenti nei rispettivi scritti difensivi – non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall’occupazione (titolata o meno) dell’immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo;
- infatti, si attaglia al caso di specie l’insegnamento del supremo giudice della giurisdizione, il quale in tema di alloggi ERP ha avuto modo, anche di recente, di precisare quanto segue: “Secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267).” (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621; i suddetti concetti sono stati ribaditi nella successiva sentenza delle SS.UU. 20 luglio 2021 n. 20761); … ” ( ex pluris : Tar Napoli, III Sezione, sentenza del 9 dicembre 2025, n. 7927; Tar Napoli, III Sezione, sentenza del 24 ottobre 2025, n. 6958; Tar Napoli, III Sezione, sentenza del 29 settembre 2025, n. 6454).
6. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario.
7. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
GU IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU IE | PA ER |
IL SEGRETARIO