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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/09/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 10154/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 23/07/2024
DA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina De Santi del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona PETTINATO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 06/09/2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di EG (VR) al n.
8 - parte II - serie A - anno 2014, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 1 In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui la figlia rimarrà presso di sé.
Il padre avrà il diritto-dovere di vederla e tenerla con sé in ogni occasione previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente calendario minimo:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica pomeriggio/sera quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- ciascun genitore terrà presso di sé la figlia per due giorni consecutivi infrasettimanale;
- durante il periodo di permanenza della figlia presso un genitore, l'altro potrà chiamare o videochiamare la bambina, compatibilmente con gli impegni della minore e del genitore collocatario;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre alle ore 18.00, con quello dal 30 dicembre sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- metà delle vacanze pasquali, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, in data da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé la figlia per almeno eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere e favorire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con la figlia;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
- trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni e, pertanto, il 5 Per_1 gennaio con il papà e il 22 aprile con la mamma;
- la madre trascorrerà sempre con la figlia la giornata della Festa della Mamma e il padre la giornata della Festa del Papà (19 marzo);
- le parti trascorreranno insieme le occasioni di festa di , quali, a titolo Per_1 meramente esemplificativo, compleanni, comunione, cresima, etc.
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia, la somma mensile di euro 350,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare, rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT.
4) L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre.
5) I genitori sosterranno per il 40% la madre e per il 60% il padre le spese accessorie relative alla figlia, di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
2 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di 1.000,00 euro da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
6) Ciascun genitore sosterrà i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé la bambina.
3 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare l'una nei confronti dell'altra all'assegno di divorzio.
8) I genitori si impegnano a non disporre delle somme di cui al libretto postale n. 1-
1185479142, intestato alla figlia minore , ed a confrontarsi per iscritto in ordine Per_1 ad ogni operazione sul conto.
Entrambe le parti devono avere libero accesso, in qualsivoglia momento, all'originale cartaceo del libretto postale.
9) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione e/o dal divorzio.
10) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2406/2024 pubblicata il 24/10/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
4 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 28/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 10154/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 23/07/2024
DA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina De Santi del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona PETTINATO del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 06/09/2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di EG (VR) al n.
8 - parte II - serie A - anno 2014, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 1 In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui la figlia rimarrà presso di sé.
Il padre avrà il diritto-dovere di vederla e tenerla con sé in ogni occasione previo accordo con la madre e, comunque, secondo il seguente calendario minimo:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica pomeriggio/sera quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- ciascun genitore terrà presso di sé la figlia per due giorni consecutivi infrasettimanale;
- durante il periodo di permanenza della figlia presso un genitore, l'altro potrà chiamare o videochiamare la bambina, compatibilmente con gli impegni della minore e del genitore collocatario;
- metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre alle ore 18.00, con quello dal 30 dicembre sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- metà delle vacanze pasquali, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, in data da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, precisandosi che anche la madre avrà diritto di tenere esclusivamente con sé la figlia per almeno eguali periodi di vacanza e che durante tali periodi sarà sospeso per ogni genitore l'esercizio standard della genitorialità di cui sopra, facendosi, ovviamente, carico ciascuno di mantenere e favorire contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore e con la figlia;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
- trascorrerà con i genitori il giorno dei rispettivi compleanni e, pertanto, il 5 Per_1 gennaio con il papà e il 22 aprile con la mamma;
- la madre trascorrerà sempre con la figlia la giornata della Festa della Mamma e il padre la giornata della Festa del Papà (19 marzo);
- le parti trascorreranno insieme le occasioni di festa di , quali, a titolo Per_1 meramente esemplificativo, compleanni, comunione, cresima, etc.
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia, la somma mensile di euro 350,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare, rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT.
4) L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre.
5) I genitori sosterranno per il 40% la madre e per il 60% il padre le spese accessorie relative alla figlia, di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
2 I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di 1.000,00 euro da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI) (spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
6) Ciascun genitore sosterrà i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé la bambina.
3 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare l'una nei confronti dell'altra all'assegno di divorzio.
8) I genitori si impegnano a non disporre delle somme di cui al libretto postale n. 1-
1185479142, intestato alla figlia minore , ed a confrontarsi per iscritto in ordine Per_1 ad ogni operazione sul conto.
Entrambe le parti devono avere libero accesso, in qualsivoglia momento, all'originale cartaceo del libretto postale.
9) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione e/o dal divorzio.
10) Spese legali compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2406/2024 pubblicata il 24/10/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
4 I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 28/08/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5