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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 172 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 9.7.2025
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Basile, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Taranto a Viale Golfo di Taranto, 7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla via Mezzetti n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefania Cazzato dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA-
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola - rinuncia assegno di invalidità
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 939/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti Controparte_1
1 dell' condannava l al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola Pt_1 Pt_1
relativa all'anno 2019, oltre accessori e spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone l'integrale riforma.
Resisteva la , concludendo per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Noto il contenuto del ricorso in appello per la ritenuta inesistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del diritto di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, con rinuncia all'assegno ordinario di invalidità, osserva la Corte come le censure mosse alle argomentazioni che il primo Giudice ha svolto a sostegno della decisione assunta siano totalmente destituite di fondamento.
Nessun addebito, men che mai quello di aver “fantasiosamente” interpretato la normativa che regola la possibilità per l'assistito di scegliere la prestazione più favorevole tra le due ugualmente spettanti, può essere infatti rivolto alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, operata dal Tribunale sulla base della documentazione in atti.
Premesso che i rilievi critici dell' poggiano su proprie circolari esplicative e sulla Pt_1
conoscenza delle stesse che, in qualità di intermediari, i Patronati hanno (o dovrebbero avere) e che altrettanto non può esigersi dall'assistito, il quale, nella specie ha comunque manifestato la propria volontà di vedersi corrisponderne l'indennità di disoccupazione agricola in luogo dell'assegno ordinario di invalidità in maniera chiara e tempestiva, è qui sufficiente per brevità richiamare la corretta e condivisibile affermazione del primo
Giudice in virtù della quale, fermo l'iter che risulta dalla successione delle istanze della
, la stessa non è incorsa in alcuna decadenza nell'optare per la corresponsione del CP_1
trattamento migliore.
L'appello va dunque respinto con le conseguenze di legge in punto di spese processuali, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, in applicazione dei minimi ivi previsti, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si Pt_1
liquidano in € 886,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellata, con distrazione in favore del i suoi procuratori, anticipanti.
3) Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 172 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 9.7.2025
TRA
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Basile, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Taranto a Viale Golfo di Taranto, 7/D
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla via Mezzetti n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefania Cazzato dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA-
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola - rinuncia assegno di invalidità
All'udienza del 9.7.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 939/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti Controparte_1
1 dell' condannava l al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola Pt_1 Pt_1
relativa all'anno 2019, oltre accessori e spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone l'integrale riforma.
Resisteva la , concludendo per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Noto il contenuto del ricorso in appello per la ritenuta inesistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del diritto di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, con rinuncia all'assegno ordinario di invalidità, osserva la Corte come le censure mosse alle argomentazioni che il primo Giudice ha svolto a sostegno della decisione assunta siano totalmente destituite di fondamento.
Nessun addebito, men che mai quello di aver “fantasiosamente” interpretato la normativa che regola la possibilità per l'assistito di scegliere la prestazione più favorevole tra le due ugualmente spettanti, può essere infatti rivolto alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, operata dal Tribunale sulla base della documentazione in atti.
Premesso che i rilievi critici dell' poggiano su proprie circolari esplicative e sulla Pt_1
conoscenza delle stesse che, in qualità di intermediari, i Patronati hanno (o dovrebbero avere) e che altrettanto non può esigersi dall'assistito, il quale, nella specie ha comunque manifestato la propria volontà di vedersi corrisponderne l'indennità di disoccupazione agricola in luogo dell'assegno ordinario di invalidità in maniera chiara e tempestiva, è qui sufficiente per brevità richiamare la corretta e condivisibile affermazione del primo
Giudice in virtù della quale, fermo l'iter che risulta dalla successione delle istanze della
, la stessa non è incorsa in alcuna decadenza nell'optare per la corresponsione del CP_1
trattamento migliore.
L'appello va dunque respinto con le conseguenze di legge in punto di spese processuali, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, in applicazione dei minimi ivi previsti, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si Pt_1
liquidano in € 886,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellata, con distrazione in favore del i suoi procuratori, anticipanti.
3) Ai sensi del DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 9.7.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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