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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2965 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DENTAMARO Nicoletta e Parte_1 dall'avv. MENOLASCINA Maria ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Bari, alla via Marco Partipilo, n. 8
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del direttore generale pro tempore, avv. FRUSCIO Luigi, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2025, dipendente dell' Parte_1 CP_1 dal 03.10.1991 con qualifica di operatore tecnico specializzato esperto – autista di ambulanza (cat. C4, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica) presso il reparto di Medicina
e Chirurgia dell'ospedale “Di Venere”, esponeva di aver prestato servizio di pronta disponibilità attiva in giorni festivi e aver lavorato oltre il sesto giorno consecutivo senza fruire del relativo riposo nel periodo dal 29.06.2014 al 10.09.2023. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna dell' al risarcimento del danno CP_1 da usura psicofisica, pari ad € 4.650,00 e parametrato ad una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo non usufruito, il cui numero è stato limitato a 62 con note difensive del 27.10.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda, nonché CP_1 la prescrizione dei crediti eventualmente maturati prima dell'11.04.2015.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Infatti, la tutela richiesta non concerne voci che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come da art. 2948, n. 4, c.c., bensì il risarcimento del danno patito per effetto di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, nella specie quello da usura psico-fisica per mancato godimento del riposo. Di talché, si applica il termine di prescrizione decennale, utilmente interrotto dalla notifica della diffida stragiudiziale in data 27.02.2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna via pec versata in atti), con la conseguenza che i crediti, relativi al periodo per cui è causa (29.06.2014 – 10.09.2023), non risultano prescritti.
Entrando nel merito della fattispecie, l'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
Ove non possa essere goduto nella giornata domenicale, il riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 –
2021, “deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato
pag. 2/8 fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di “un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo. La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7, C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che,
a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente “sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo”, deve recuperare, come da art. 44, comma 9, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021,
“immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo”; nel caso in cui, “per ragioni eccezionali”, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, “le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo”. pag. 3/8 Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18, D.P.R. n. 270 del
1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa (reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio (reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo
“senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n. 6491/2016;
n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando pag. 4/8 conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20,
C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9
(o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40
C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ.
n. 6491/2016). Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile. pag. 5/8 Nel caso di specie, i fogli presenza versati in atti consentono di accertare il mancato godimento da parte del del turno di riposo nei periodi indicati in ricorso e nelle Pt_1 note difensive del 27.10.2025, ad eccezione di quelli in cui ne aveva già usufruito (29 giugno e 23 novembre 2014; 15 febbraio e 12 luglio 2015; 27 marzo, 23 ottobre, 13 novembre e 25 dicembre 2016; 28 maggio, 27 agosto e 22 ottobre 2017; 24 giugno e 29 luglio 2018; 26 maggio, 3 novembre e 29 dicembre 2019; 19 gennaio e 25 ottobre 2020;
4 luglio e 26 settembre 2021; 16 gennaio, 6 febbraio, 4 settembre, 23 ottobre e 4 dicembre 2022; 19 febbraio e 4 giugno 2023).
Anche con riferimento al turno del 17.05.2020, l'istante, pur avendo prestato “servizio di straordinario in modalità volontaria”, come eccepito dall' avrebbe potuto CP_1 beneficiare del riposo nei giorni seguenti, precisamente entro la settimana successiva, come da art. 45 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021. Infatti, la mera disponibilità allo svolgimento di servizio straordinario non può integrare una volontà di rinuncia ad un diritto irrinunciabile, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 45, comma 3,
C.C.N.L., ed al relativo risarcimento. Inoltre, il lavoro straordinario è svolto per esclusiva necessità aziendale, richiesta o autorizzata, viene retribuito e, in quanto tale, non è sostitutivo del riposo settimanale, anche a fronte dell'obbligo datoriale, di cui all'art. 2087 c.c., di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ciò posto, il mancato godimento del riposo giustifica la richiesta risarcitoria avanzata, come ribadito anche dalla Cassazione, secondo la quale la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale, che deve essere presunto perché
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n.
24180/2013; Cass. S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente
pag. 6/8 non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 23.09.2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento a tutti i periodi indicati in ricorso e nelle note difensive del 27.10.2025, ad eccezione di quelli in cui ne aveva già usufruito (29 giugno e 23 novembre 2014; 15 febbraio e 12 luglio
2015; 27 marzo, 23 ottobre, 13 novembre e 25 dicembre 2016; 28 maggio, 27 agosto e
22 ottobre 2017; 24 giugno e 29 luglio 2018; 26 maggio, 3 novembre e 29 dicembre
2019; 19 gennaio e 25 ottobre 2020; 4 luglio e 26 settembre 2021; 16 gennaio, 6 febbraio, 4 settembre, 23 ottobre e 4 dicembre 2022; 19 febbraio e 4 giugno 2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un totale di 35 giornate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 03.03.2025, nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto nei periodi indicati in ricorso e nelle note difensive, ad eccezione dei turni del 29 giugno e 23 novembre 2014, 15 febbraio e 12 luglio 2015,
27 marzo, 23 ottobre, 13 novembre e 25 dicembre 2016, 28 maggio, 27 agosto e 22 ottobre 2017, 24 giugno e 29 luglio 2018, 26 maggio, 3 novembre e 29 dicembre 2019,
19 gennaio e 25 ottobre 2020, 4 luglio e 26 settembre 2021, 16 gennaio, 6 febbraio, 4 settembre, 23 ottobre e 4 dicembre 2022, 19 febbraio e 4 giugno 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per un totale di 35 giornate;
pag. 7/8 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 10 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2965 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DENTAMARO Nicoletta e Parte_1 dall'avv. MENOLASCINA Maria ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Bari, alla via Marco Partipilo, n. 8
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del direttore generale pro tempore, avv. FRUSCIO Luigi, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2025, dipendente dell' Parte_1 CP_1 dal 03.10.1991 con qualifica di operatore tecnico specializzato esperto – autista di ambulanza (cat. C4, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica) presso il reparto di Medicina
e Chirurgia dell'ospedale “Di Venere”, esponeva di aver prestato servizio di pronta disponibilità attiva in giorni festivi e aver lavorato oltre il sesto giorno consecutivo senza fruire del relativo riposo nel periodo dal 29.06.2014 al 10.09.2023. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna dell' al risarcimento del danno CP_1 da usura psicofisica, pari ad € 4.650,00 e parametrato ad una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo non usufruito, il cui numero è stato limitato a 62 con note difensive del 27.10.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda, nonché CP_1 la prescrizione dei crediti eventualmente maturati prima dell'11.04.2015.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Infatti, la tutela richiesta non concerne voci che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come da art. 2948, n. 4, c.c., bensì il risarcimento del danno patito per effetto di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, nella specie quello da usura psico-fisica per mancato godimento del riposo. Di talché, si applica il termine di prescrizione decennale, utilmente interrotto dalla notifica della diffida stragiudiziale in data 27.02.2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna via pec versata in atti), con la conseguenza che i crediti, relativi al periodo per cui è causa (29.06.2014 – 10.09.2023), non risultano prescritti.
Entrando nel merito della fattispecie, l'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
Ove non possa essere goduto nella giornata domenicale, il riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 –
2021, “deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato
pag. 2/8 fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Con riferimento al servizio di pronta disponibilità, esso, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, “è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, con la previsione, secondo quanto disposto dal comma 6, di “un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale” nel caso in cui il servizio stesso cada in giorno festivo. La pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore”; inoltre, in caso di chiamata, ex comma 9 dell'art. 7, C.C.N.L. 20.09.2001, “l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che,
a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente “sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo”, deve recuperare, come da art. 44, comma 9, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021,
“immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo”; nel caso in cui, “per ragioni eccezionali”, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, “le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo”. pag. 3/8 Le parti collettive, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 18, D.P.R. n. 270 del
1987, hanno disciplinato diverse fattispecie di pronta disponibilità, giacché quest'ultima, a seconda del caso in cui si verifichi o meno l'effettiva chiamata, può dare luogo all'attività lavorativa (reperibilità attiva) o consistere nel mero rispetto dell'obbligo di attesa senza che segua la prestazione di servizio (reperibilità passiva).
La Cassazione, sul punto, ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in un'obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo
“senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato all'espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/2017; n. 6491/2016;
n. 5465/2016; n. 9316/2014; n. 11730/2013; n. 4688/2011).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante, C.d.S. 09.09.2009, n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando pag. 4/8 conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Il comma 9 dell'art. 7 C.C.N.L. integrativo 20.09.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva, disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre all'indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, l'imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26, C.C.N.L. 07.04.1999 e art. 20,
C.C.N.L. 01.09.1995).
Pertanto, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9
(o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40
C.C.N.L.), dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre, Cass. civ.
n. 6491/2016). Infatti, un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide neppure indirettamente sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi, come specificato, di diritto indisponibile. pag. 5/8 Nel caso di specie, i fogli presenza versati in atti consentono di accertare il mancato godimento da parte del del turno di riposo nei periodi indicati in ricorso e nelle Pt_1 note difensive del 27.10.2025, ad eccezione di quelli in cui ne aveva già usufruito (29 giugno e 23 novembre 2014; 15 febbraio e 12 luglio 2015; 27 marzo, 23 ottobre, 13 novembre e 25 dicembre 2016; 28 maggio, 27 agosto e 22 ottobre 2017; 24 giugno e 29 luglio 2018; 26 maggio, 3 novembre e 29 dicembre 2019; 19 gennaio e 25 ottobre 2020;
4 luglio e 26 settembre 2021; 16 gennaio, 6 febbraio, 4 settembre, 23 ottobre e 4 dicembre 2022; 19 febbraio e 4 giugno 2023).
Anche con riferimento al turno del 17.05.2020, l'istante, pur avendo prestato “servizio di straordinario in modalità volontaria”, come eccepito dall' avrebbe potuto CP_1 beneficiare del riposo nei giorni seguenti, precisamente entro la settimana successiva, come da art. 45 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021. Infatti, la mera disponibilità allo svolgimento di servizio straordinario non può integrare una volontà di rinuncia ad un diritto irrinunciabile, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 45, comma 3,
C.C.N.L., ed al relativo risarcimento. Inoltre, il lavoro straordinario è svolto per esclusiva necessità aziendale, richiesta o autorizzata, viene retribuito e, in quanto tale, non è sostitutivo del riposo settimanale, anche a fronte dell'obbligo datoriale, di cui all'art. 2087 c.c., di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ciò posto, il mancato godimento del riposo giustifica la richiesta risarcitoria avanzata, come ribadito anche dalla Cassazione, secondo la quale la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale, che deve essere presunto perché
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n.
24180/2013; Cass. S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente
pag. 6/8 non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 23.09.2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento a tutti i periodi indicati in ricorso e nelle note difensive del 27.10.2025, ad eccezione di quelli in cui ne aveva già usufruito (29 giugno e 23 novembre 2014; 15 febbraio e 12 luglio
2015; 27 marzo, 23 ottobre, 13 novembre e 25 dicembre 2016; 28 maggio, 27 agosto e
22 ottobre 2017; 24 giugno e 29 luglio 2018; 26 maggio, 3 novembre e 29 dicembre
2019; 19 gennaio e 25 ottobre 2020; 4 luglio e 26 settembre 2021; 16 gennaio, 6 febbraio, 4 settembre, 23 ottobre e 4 dicembre 2022; 19 febbraio e 4 giugno 2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un totale di 35 giornate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 03.03.2025, nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto nei periodi indicati in ricorso e nelle note difensive, ad eccezione dei turni del 29 giugno e 23 novembre 2014, 15 febbraio e 12 luglio 2015,
27 marzo, 23 ottobre, 13 novembre e 25 dicembre 2016, 28 maggio, 27 agosto e 22 ottobre 2017, 24 giugno e 29 luglio 2018, 26 maggio, 3 novembre e 29 dicembre 2019,
19 gennaio e 25 ottobre 2020, 4 luglio e 26 settembre 2021, 16 gennaio, 6 febbraio, 4 settembre, 23 ottobre e 4 dicembre 2022, 19 febbraio e 4 giugno 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per un totale di 35 giornate;
pag. 7/8 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_1 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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