Decreto cautelare 13 luglio 2024
Ordinanza cautelare 20 settembre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
Decreto cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03395/2026REG.PROV.COLL.
N. 03386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2025, proposto da
SI PE Società Cooperativa A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale AB Ufficio delle Dogane di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3228/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la Cons. Gudrun;
Dato atto che nessuna delle parti costituite era presente all’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Con sentenza n. 1102 del 2024 il T.A.R. per la AB (Sezione Prima), ha respinto il ricorso proposto dalla SI PE Società Cooperativa a.r.l. per l’annullamento del provvedimento di revoca della licenza Codice Ditta IT00CS000073W – impianto sito in RI (Cs) – Area portuale di IG AL (Cs) e della pregressa comunicazione di avvio del procedimento del 22.6.2023 adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Catanzaro in data 26.07.2023 per aver rilevato il venir meno in capo all’allora rappresentante legale della società ricorrente dei requisiti soggettivi ex art. 23, commi 6-11, del D. Lgs. n. 504/1995, essendo stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza divenuta irrevocabile in data 20.09.2022 per il reato di “ sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali ” ex art. 40, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 504/1995 oltre al fatto di aver già riportato condanna irrevocabile per reato di medesima natura nel 2005.
La SI PE ha proposto appello affidato a quattro motivi di impugnazione per censurare l’omessa di disamina e valutazione della documentazione depositata, la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 166 C.P. e degli artt. 23 comma 11 e 25 comma 6 del D.Lgs. n. 504/95 che è stato respinto con la sentenza n. 3228/2025 del Consiglio di Stato.
3. Avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3228/2025 la SI PE ha proposto il ricorso per revocazione oggetto della presente causa, formulando contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi degli artt. 56 e 98, comma 2, c.p.a..
Con decreto presidenziale n. 1559/2025, respinta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche per mancanza dei presupposti di legge, è stata fissata per la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale la camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale AB – Ufficio delle Dogane di Catanzaro chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile quanto alla parte rescindente o comunque infondato quanto alla parte rescissoria.
Con nota depositata in data 20 maggio 2025 la ricorrente ha comunicato che “ la società ha nominato il nuovo amministratore ed è stata presentata nuova licenza fiscale in data 30.04.2025 ” e pertanto ha dichiarato “ allo stato di non avere interesse alla decisione del ricorso in oggetto ” formulando contestualmente richiesta che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con ordinanza cautelare n. 1997/2025 assunta all’esito dell’udienza camerale del 29 maggio 2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare dando atto dell’impossibilità di definire la causa in sede cautelare per l’assenza delle parti che rende impossibile l’avviso sull’adozione di sentenza in forma semplificata.
Il Ministero con atto depositato in data 22 maggio 2025 ha confermato le circostanze rappresentate dalla ricorrente facendo presente che ciò confermerebbe la pretestuosità del ricorso di revocazione, rimettendosi per le spese al Collegio.
In vista dell’odierna udienza di trattazione la parte appellante ha depositato copia dell’autorizzazione rilasciata alla Società SI PE in data 30 giugno 2025.
Alla luce di quanto sopra esposto, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, in questo caso sui motivi di appello, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interessi ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025).
Tanto premesso, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame ritenendo sussistere giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione del complessivo andamento della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Gudrun NI, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun NI | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO