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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3690/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 08/04/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 08/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3690/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Andrea Domenico Parte_1
Nappi
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentate p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv.to Michele Nappi
OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con il patrocinio dell'avv.to Michele Nappi
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, presentava Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 689/2017, emesso dal Tribunale di Nola in favore della per la somma di € 27.791,20 oltre interessi e spese Controparte_1
di lite, in virtù di contratto di finanziamento intercorso con l'istituto di credito.
L'opponente contestava la natura del credito per il quale l'opposta aveva agito in giudizio, l'inefficacia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e l'illegittimità delle spese accreditate perché non pattuite.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contradditorio, la causa veniva rinviata per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. Successivamente
all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per le ragioni di cui all'ordinanza del 24/12/2019, a cui si fa rinvio. Nelle more del giudizio interveniva inoltre la quale cessionaria del credito controverso, e, dopo Controparte_2
alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza cartolare per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
3 In via preliminare, relativamente all'intervento in giudizio della
[...]
va evidenziato che, trattandosi di successione a titolo Controparte_3
particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti,
una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass. civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame,
non può dirsi sussistente.
Ciò premesso, venendo al merito dell'opposizione occorre rammentare che la stessa determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di
4 affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
5 genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Nel caso in esame, il credito controverso attiene al saldo debitore derivante da un contratto di finanziamento del 20/07/2006. A fondamento della propria pretesa, la banca opposta produceva il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento, gli estratti conto dal 5/11/2004 al 31/03/2007, relativi al c/c n.10339984, da cui poteva evincersi l'erogazione del finanziamento, la certificazione ex art. 50 TUB, la comunicazione di revoca della linea di credito del 22/01/2007, diffida e messa in mora del 21/10/2016 ritualmente notificata.
Alla luce di tale documentazione risulta adeguatamente provata la fondatezza della pretesa creditoria per la quale l'odierna opposta agiva in sede monitoria,
con la conseguenza che in ragione delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente in quanto convenuto in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto di credito vantato dalla banca ma tale prova non veniva fornita, in quanto le eccezioni risultavano in parte infondate ed in parte generiche e,
pertanto, insuscettibili di accoglimento. Difatti, non Parte_1
contestava l'entità della pretesa creditoria ma si limitava a proporre eccezioni formali sul credito. Sicché, pur non volendo considerare la missiva del
08/11/2012 (cfr. all. n. 6 del fascicolo monitorio) quale riconoscimento del debito, deve evidenziarsi che la stessa non veniva prontamente disconosciuta per quanto attiene alla proposta di “saldo e stralcio”, rendendo pacifico il mancato assolvimento dell'obbligazione ad opera del . Parte_1
6 D'altronde, pur facendo ricorso ai principi giurisprudenziali più favorevoli al debitore da cui discende che il riconoscimento di un debito bancario e la proposizione di un piano di rientro non precludano al cliente di eccepire l'invalidità dei contratti o di singole clausole, non può negarsi che ciò, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporterà l'inversione dell'onere della prova a sfavore del dichiarante, con la conseguenza che spetterà all'opponente provare inderogabilmente che le somme richieste in pagamento dall'istituto bancario non rispettino le pattuizioni ovvero siano contrarie alla normativa vigente,
indicando le singole poste indebite.
Per quanto attiene poi all'eccezione relativa alla mancata indicazione dell'ISC e del TAEG nel contratto di finanziamento, è orientamento consolidato quello secondo cui ciò non comporta la nullità del contratto per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art 117 TUB., posto che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione (39169/2021), “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di
costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un
indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra
nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica
ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Appurato ciò, occorre altresì evidenziare che “In tema di contratti di mutuo,
affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai
7 sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma
scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale
specificazione del tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore
all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche
"per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi
estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta
determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle
condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza
di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello,
restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano
inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso
convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il
riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi
interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non
emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con
la loro pattuizione” (Cass. civ. 12276/2010).
L'opponente asseriva inoltre che al contratto di conto corrente ed al finanziamento fossero state applicate condizioni usurarie in violazione della L.
108/96. Al riguardo è d'uopo rammentare che “Nei contratti di mutuo, allorché
il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base
alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o
della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
8 quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ.
24675/2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'onere
probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m.
nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro lato, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo all'odierno opponente non può dirsi raggiunto, non avendo quest'ultimo indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze,
9 non si possa sopperire a quest'ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cass. Civ. n. 30218/2017).
Per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 689/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Banca opposta,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 08/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 08/04/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 08/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3690/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Andrea Domenico Parte_1
Nappi
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentate p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv.to Michele Nappi
OPPOSTA
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
con il patrocinio dell'avv.to Michele Nappi
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
2 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, presentava Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 689/2017, emesso dal Tribunale di Nola in favore della per la somma di € 27.791,20 oltre interessi e spese Controparte_1
di lite, in virtù di contratto di finanziamento intercorso con l'istituto di credito.
L'opponente contestava la natura del credito per il quale l'opposta aveva agito in giudizio, l'inefficacia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e l'illegittimità delle spese accreditate perché non pattuite.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contradditorio, la causa veniva rinviata per consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria. Successivamente
all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per le ragioni di cui all'ordinanza del 24/12/2019, a cui si fa rinvio. Nelle more del giudizio interveniva inoltre la quale cessionaria del credito controverso, e, dopo Controparte_2
alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza cartolare per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
3 In via preliminare, relativamente all'intervento in giudizio della
[...]
va evidenziato che, trattandosi di successione a titolo Controparte_3
particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie pur avendo la sentenza effetto contro il successore a titolo particolare;
difatti,
una condanna del debitore all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario può darsi solo laddove il cessionario medesimo formuli una specifica domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto, neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (v. Cass. civ. 10442/2023), situazione che, nel caso in esame,
non può dirsi sussistente.
Ciò premesso, venendo al merito dell'opposizione occorre rammentare che la stessa determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di
4 affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
5 genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Nel caso in esame, il credito controverso attiene al saldo debitore derivante da un contratto di finanziamento del 20/07/2006. A fondamento della propria pretesa, la banca opposta produceva il contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento, gli estratti conto dal 5/11/2004 al 31/03/2007, relativi al c/c n.10339984, da cui poteva evincersi l'erogazione del finanziamento, la certificazione ex art. 50 TUB, la comunicazione di revoca della linea di credito del 22/01/2007, diffida e messa in mora del 21/10/2016 ritualmente notificata.
Alla luce di tale documentazione risulta adeguatamente provata la fondatezza della pretesa creditoria per la quale l'odierna opposta agiva in sede monitoria,
con la conseguenza che in ragione delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente in quanto convenuto in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi idonei ad incidere sul diritto di credito vantato dalla banca ma tale prova non veniva fornita, in quanto le eccezioni risultavano in parte infondate ed in parte generiche e,
pertanto, insuscettibili di accoglimento. Difatti, non Parte_1
contestava l'entità della pretesa creditoria ma si limitava a proporre eccezioni formali sul credito. Sicché, pur non volendo considerare la missiva del
08/11/2012 (cfr. all. n. 6 del fascicolo monitorio) quale riconoscimento del debito, deve evidenziarsi che la stessa non veniva prontamente disconosciuta per quanto attiene alla proposta di “saldo e stralcio”, rendendo pacifico il mancato assolvimento dell'obbligazione ad opera del . Parte_1
6 D'altronde, pur facendo ricorso ai principi giurisprudenziali più favorevoli al debitore da cui discende che il riconoscimento di un debito bancario e la proposizione di un piano di rientro non precludano al cliente di eccepire l'invalidità dei contratti o di singole clausole, non può negarsi che ciò, ai sensi dell'art. 1988 c.c., comporterà l'inversione dell'onere della prova a sfavore del dichiarante, con la conseguenza che spetterà all'opponente provare inderogabilmente che le somme richieste in pagamento dall'istituto bancario non rispettino le pattuizioni ovvero siano contrarie alla normativa vigente,
indicando le singole poste indebite.
Per quanto attiene poi all'eccezione relativa alla mancata indicazione dell'ISC e del TAEG nel contratto di finanziamento, è orientamento consolidato quello secondo cui ciò non comporta la nullità del contratto per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art 117 TUB., posto che, come chiarito dalla Corte di
Cassazione (39169/2021), “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di
costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un
indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra
nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica
ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla
sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Appurato ciò, occorre altresì evidenziare che “In tema di contratti di mutuo,
affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai
7 sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma
scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale
specificazione del tasso di interesse;
tale condizione, che nel regime anteriore
all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche
"per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi
estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta
determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle
condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza
di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello,
restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano
inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi;
ove il tasso
convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il
riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi
interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non
emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con
la loro pattuizione” (Cass. civ. 12276/2010).
L'opponente asseriva inoltre che al contratto di conto corrente ed al finanziamento fossero state applicate condizioni usurarie in violazione della L.
108/96. Al riguardo è d'uopo rammentare che “Nei contratti di mutuo, allorché
il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso
dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base
alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o
della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia
8 quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ.
24675/2017). Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'onere
probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi
moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il
debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di
dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in
concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m.
nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e
provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. civ. Sezioni
Unite n. 19597/2020). Alla luce di quanto sopra evidenziato, incombe sulla parte che intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di una banca fornire, da un lato, i decreti ministeriali per i trimestri di riferimento e,
dall'altro lato, individuare la percentuale oltre soglia, allegando altresì le singole poste ritenute indebite e puntualizzando in che modo si è giunti al superamento dei tassi soglia, così provando l'applicazione dei tassi usurari, non essendo sufficiente a tale scopo la sola allegazione dei decreti ministeriali e l'invocazione dell'usura. Per questi ultimi aspetti l'onere probatorio in capo all'odierno opponente non può dirsi raggiunto, non avendo quest'ultimo indicato le poste ritenute indebite e, di conseguenza, non avendo effettuato un ricalcolo che consentisse l'accertamento del saldo reale. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in presenza di tali carenze,
9 non si possa sopperire a quest'ultime attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile che non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, di talché a ragione deve essere negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cass. Civ. n. 30218/2017).
Per tutte le esposte ragioni l'opposizione in esame non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 689/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Banca opposta,
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 08/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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