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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4442/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento possessorio iscritto al n. R.G. 4442/2024 promosso da:
Parte_1 con l'Avv. GIACON GIUSEPPE
RICORRENTE contro
[...]
CP_1 con l'Avv. BEDONI MARCO
RESISTENTI
Il Giudice Dr. Camilla Fin,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
, con ricorso ex art. 703 c.p.c., ha chiesto che Parte_1 venga ordinata la sua immediata reintegrazione nel possesso del passaggio pedonale e carraio sulla strada posta a est dell'area identificata catastalmente al fg. 8 mapp. 130 e 444 del Comune di
San Bonifacio e che, pertanto, e il sig. CP_1 CP_1 vengano condannati alla rimozione dei new jersey di cemento, delle reti metalliche e delle benne da escavatore collocati sulla strada medesima (in corrispondenza del punto evidenziato in rosso nei docc. 5 e 6).
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: a) di essere da sempre transitato sulla capezzagna in questione con mezzi agricoli per raggiungere, dalla Strada Regionale 11 – Ca' dell'Ora, il terreno identificato dal mapp. 563 di cui era dapprima
Pagina 1 proprietario e ora usufruttuario;
b) che nel mese di ottobre 2023 il sig. su indicazione della ha collocato sul CP_1 CP_1 sedime taluni blocchi in cemento, una recinzione metallica e benne da escavatore in modo tale da impedire il transito da parte del ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio e il sig. i CP_1 CP_1 quali hanno chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sig. e, nel merito, il CP_1 rigetto del ricorso, deducendo: a) che a seguito CP_1 dell'acquisto all'asta del compendio immobiliare, in data
6.7.2023, è stata immessa nel possesso dei terreni e fabbricati in data 14.7.2023; b) che le recinzioni e gli ostacoli sarebbero stati installati al fine di ottemperare all'ordinanza 98/2023 con cui il ha ordinato la messa in sicurezza Parte_2 dell'area; c) che il ricorrente non avrebbe esercitato alcun possesso sulla strada e che, al contrario, egli sarebbe transitato sulla stessa clandestinamente, al pari di soggetti terzi;
d)
l'assenza dell'animus spoliandi, non essendo a CP_1 conoscenza dell'esercizio del possesso da parte del ricorrente ed avendo agito in ottemperanza all'ordinanza del Comune di San
Bonifacio; e) che il sig. sarebbe del tutto estraneo CP_1
aI fatti per cui è causa.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce delle ragioni che seguono.
Può, innanzitutto, ritenersi raggiunta una prova adeguata dell'esercizio di un possesso corrispondente ad una servitù di passaggio, da parte del sig. , sulla strada che Parte_1 insiste sul terreno identificato dai mapp. 130 e 144 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), alla luce sia della documentazione versata in atti sia delle deposizioni rese dai sommari informatori escussi.
Sotto tale profilo, deve essere, in particolare, valorizzato il doc. 12 di parte ricorrente, il quale, secondo un'allegazione non specificamente contestata dai resistenti, ritrae il mezzo del sig.
transitare sulla strada oggetto di causa. L'esercizio del Pt_1
Pagina 2 passaggio è stato, poi, attestato anche dai sig.ri e Parte_3
, i quali hanno dichiarato che sino all'ottobre 2023, Testimone_1 con frequenza almeno settimanale, il sig. (anch a mezzo Pt_1 dei propri collaboratori) transitava lungo la capezzagna, con mezzi agricoli, per raggiungere il mapp. 563. Ancora, che il transito, da parte del ricorrente, fosse frequente e non sporadico o saltuario è ricavabile pure dalla deposizione del sommario informatore di parte resistente, sig. , il quale ha dichiarato di Tes_2 essersi recato sui luoghi di causa solo un paio di volte e di avere visto, in una di queste, il sig. percorrere la strada in Pt_1 questione.
Ciò posto, va rilevato come non abbia trovato riscontro l'assunto, sostenuto dai resistenti, secondo cui la capezzagna sarebbe stata utilizzata illecitamente da una pluralità indistinta di soggetti (tra cui il sig. ). Tale affermazione, se dimostrata, Parte_1 avrebbe infatti portato a escludere la sussistenza di una situazione di possesso giuridicamente tutelabile in capo al sig.
, essendo assodato in dottrina e in giurisprudenza che Pt_1 elementi costitutivi del potere di fatto disciplinato dagli artt. 1140 ss. c.c. sono non soltanto l'ingerenza del possessore sulla res
(presupposto che è stato appena ritenuto sussistere nel caso di specie), ma pure l'astensione di terzi, vale a dire un loro costante non ingerirsi nell'esercizio del potere da parte del possessore.
Sennonché, nessuno dei sommari informatori escussi ha riferito dell'esercizio di un passaggio, da parte della collettività, sui luoghi di causa: non l'avv. Ferretto Francesca, la quale ha dichiarato di non avere visto transitare nessuno sulla capezzagna, né il sig.
, che sul punto nulla ha riportato. Per contro, il sig. Tes_2 ha dichiarato che soltanto raramente soggetti Parte_3 diversi dal ricorrente e dai suoi collaboratori percorrevano la strada in questione, giacché il suo unico sbocco è sul mapp. 563.
Tanto precisato, e muovendo a considerare l'elemento dello spoglio, va rilevato, che i resistenti non contestano né di avere collocato dapprima i new jersey e, successivamente, le reti
Pagina 3 metalliche e le benne da escavatore sulla capezzagna oggetto di causa, né che detti ostacoli impediscano il passaggio di mezzi agricoli. Poiché, poi, sia il sig. sia il geom. Parte_3 Tes_2
hanno dichiarato che le barriere sono state collocate da
[...] entrambi i resistenti, è da ritenersi provato l'avvenuto spoglio da parte sia della (a mezzo del legale rappresentante sig.ra CP_1
) sia del sig. (in relazione al quale Parte_4 CP_1 sussiste pertanto la legittimazione passiva).
Da ultimo, va rigettata l'eccezione di mancanza dell'animus spoliandi in capo ai resistenti.
Deve essere, innanzitutto, osservato come, sotto questo profilo, non sia dirimente la circostanza che il Parte_2 abbia emanato l'ordinanza 98/2023 di messa in sicurezza dell'area precedentemente interessata dall'incendio, e questo sia perché l'esistenza di un provvedimento della pubblica Autorità non può limitare i diritti di soggetti terzi, sicché il titolo medesimo non è astrattamente idoneo a fare venire meno la consapevolezza di agire contro la volontà del possessore;
sia perché tale provvedimento non specifica le modalità concrete con cui il proprietario del terreno avrebbe dovuto eseguire tale messa in sicurezza.
Ciò posto, pur nella difficoltà dell'accertamento di tale elemento soggettivo, ritiene questo Giudice che la conoscenza, in capo ai resistenti, dell'esercizio del passaggio da parte del sig. Pt_1 possa essere ricavata sia da quanto dichiarato dal sommario informatore (il quale ha affermato: “appena i Parte_3 resistenti hanno acquistato l'immobile abbiamo comunicato loro il nostro passaggio. La comunicazione è stata fatta personalmente da me e mio padre al sig. prima che venissero CP_1 posizionate le recinzioni. Preciso che avevamo ipotizzato che i resistenti collocassero un cancello sulla capezzagna, purché ci dessero le chiavi, ma non hanno ritenuto di farlo”), sia dalle modalità con cui i resistenti hanno preteso di dare esecuzione
Pagina 4 all'ordinanza 98/2023, non limitandosi a recintare l'area in loro proprietà, ma ostruendo il passaggio sull'intera capezzagna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi del dm 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa) del giudizio, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna i resistenti a reintegrare il sig. nel possesso del passaggio Parte_1 pedonale e carraio sulla strada posta a est dell'area identificata catastalmente al fg. 8 mapp. 130 e 444 del Comune di San
Bonifacio, mediante la rimozione dei new jersey di cemento, delle reti metalliche e delle benne da escavatore nonché di ogni altro ostacolo collocati sulla strada medesima, entro giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza;
Condanna i resistenti altresì a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 per compensi ed €
286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 11/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Camilla Fin
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento possessorio iscritto al n. R.G. 4442/2024 promosso da:
Parte_1 con l'Avv. GIACON GIUSEPPE
RICORRENTE contro
[...]
CP_1 con l'Avv. BEDONI MARCO
RESISTENTI
Il Giudice Dr. Camilla Fin,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
, con ricorso ex art. 703 c.p.c., ha chiesto che Parte_1 venga ordinata la sua immediata reintegrazione nel possesso del passaggio pedonale e carraio sulla strada posta a est dell'area identificata catastalmente al fg. 8 mapp. 130 e 444 del Comune di
San Bonifacio e che, pertanto, e il sig. CP_1 CP_1 vengano condannati alla rimozione dei new jersey di cemento, delle reti metalliche e delle benne da escavatore collocati sulla strada medesima (in corrispondenza del punto evidenziato in rosso nei docc. 5 e 6).
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: a) di essere da sempre transitato sulla capezzagna in questione con mezzi agricoli per raggiungere, dalla Strada Regionale 11 – Ca' dell'Ora, il terreno identificato dal mapp. 563 di cui era dapprima
Pagina 1 proprietario e ora usufruttuario;
b) che nel mese di ottobre 2023 il sig. su indicazione della ha collocato sul CP_1 CP_1 sedime taluni blocchi in cemento, una recinzione metallica e benne da escavatore in modo tale da impedire il transito da parte del ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio e il sig. i CP_1 CP_1 quali hanno chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sig. e, nel merito, il CP_1 rigetto del ricorso, deducendo: a) che a seguito CP_1 dell'acquisto all'asta del compendio immobiliare, in data
6.7.2023, è stata immessa nel possesso dei terreni e fabbricati in data 14.7.2023; b) che le recinzioni e gli ostacoli sarebbero stati installati al fine di ottemperare all'ordinanza 98/2023 con cui il ha ordinato la messa in sicurezza Parte_2 dell'area; c) che il ricorrente non avrebbe esercitato alcun possesso sulla strada e che, al contrario, egli sarebbe transitato sulla stessa clandestinamente, al pari di soggetti terzi;
d)
l'assenza dell'animus spoliandi, non essendo a CP_1 conoscenza dell'esercizio del possesso da parte del ricorrente ed avendo agito in ottemperanza all'ordinanza del Comune di San
Bonifacio; e) che il sig. sarebbe del tutto estraneo CP_1
aI fatti per cui è causa.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla luce delle ragioni che seguono.
Può, innanzitutto, ritenersi raggiunta una prova adeguata dell'esercizio di un possesso corrispondente ad una servitù di passaggio, da parte del sig. , sulla strada che Parte_1 insiste sul terreno identificato dai mapp. 130 e 144 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), alla luce sia della documentazione versata in atti sia delle deposizioni rese dai sommari informatori escussi.
Sotto tale profilo, deve essere, in particolare, valorizzato il doc. 12 di parte ricorrente, il quale, secondo un'allegazione non specificamente contestata dai resistenti, ritrae il mezzo del sig.
transitare sulla strada oggetto di causa. L'esercizio del Pt_1
Pagina 2 passaggio è stato, poi, attestato anche dai sig.ri e Parte_3
, i quali hanno dichiarato che sino all'ottobre 2023, Testimone_1 con frequenza almeno settimanale, il sig. (anch a mezzo Pt_1 dei propri collaboratori) transitava lungo la capezzagna, con mezzi agricoli, per raggiungere il mapp. 563. Ancora, che il transito, da parte del ricorrente, fosse frequente e non sporadico o saltuario è ricavabile pure dalla deposizione del sommario informatore di parte resistente, sig. , il quale ha dichiarato di Tes_2 essersi recato sui luoghi di causa solo un paio di volte e di avere visto, in una di queste, il sig. percorrere la strada in Pt_1 questione.
Ciò posto, va rilevato come non abbia trovato riscontro l'assunto, sostenuto dai resistenti, secondo cui la capezzagna sarebbe stata utilizzata illecitamente da una pluralità indistinta di soggetti (tra cui il sig. ). Tale affermazione, se dimostrata, Parte_1 avrebbe infatti portato a escludere la sussistenza di una situazione di possesso giuridicamente tutelabile in capo al sig.
, essendo assodato in dottrina e in giurisprudenza che Pt_1 elementi costitutivi del potere di fatto disciplinato dagli artt. 1140 ss. c.c. sono non soltanto l'ingerenza del possessore sulla res
(presupposto che è stato appena ritenuto sussistere nel caso di specie), ma pure l'astensione di terzi, vale a dire un loro costante non ingerirsi nell'esercizio del potere da parte del possessore.
Sennonché, nessuno dei sommari informatori escussi ha riferito dell'esercizio di un passaggio, da parte della collettività, sui luoghi di causa: non l'avv. Ferretto Francesca, la quale ha dichiarato di non avere visto transitare nessuno sulla capezzagna, né il sig.
, che sul punto nulla ha riportato. Per contro, il sig. Tes_2 ha dichiarato che soltanto raramente soggetti Parte_3 diversi dal ricorrente e dai suoi collaboratori percorrevano la strada in questione, giacché il suo unico sbocco è sul mapp. 563.
Tanto precisato, e muovendo a considerare l'elemento dello spoglio, va rilevato, che i resistenti non contestano né di avere collocato dapprima i new jersey e, successivamente, le reti
Pagina 3 metalliche e le benne da escavatore sulla capezzagna oggetto di causa, né che detti ostacoli impediscano il passaggio di mezzi agricoli. Poiché, poi, sia il sig. sia il geom. Parte_3 Tes_2
hanno dichiarato che le barriere sono state collocate da
[...] entrambi i resistenti, è da ritenersi provato l'avvenuto spoglio da parte sia della (a mezzo del legale rappresentante sig.ra CP_1
) sia del sig. (in relazione al quale Parte_4 CP_1 sussiste pertanto la legittimazione passiva).
Da ultimo, va rigettata l'eccezione di mancanza dell'animus spoliandi in capo ai resistenti.
Deve essere, innanzitutto, osservato come, sotto questo profilo, non sia dirimente la circostanza che il Parte_2 abbia emanato l'ordinanza 98/2023 di messa in sicurezza dell'area precedentemente interessata dall'incendio, e questo sia perché l'esistenza di un provvedimento della pubblica Autorità non può limitare i diritti di soggetti terzi, sicché il titolo medesimo non è astrattamente idoneo a fare venire meno la consapevolezza di agire contro la volontà del possessore;
sia perché tale provvedimento non specifica le modalità concrete con cui il proprietario del terreno avrebbe dovuto eseguire tale messa in sicurezza.
Ciò posto, pur nella difficoltà dell'accertamento di tale elemento soggettivo, ritiene questo Giudice che la conoscenza, in capo ai resistenti, dell'esercizio del passaggio da parte del sig. Pt_1 possa essere ricavata sia da quanto dichiarato dal sommario informatore (il quale ha affermato: “appena i Parte_3 resistenti hanno acquistato l'immobile abbiamo comunicato loro il nostro passaggio. La comunicazione è stata fatta personalmente da me e mio padre al sig. prima che venissero CP_1 posizionate le recinzioni. Preciso che avevamo ipotizzato che i resistenti collocassero un cancello sulla capezzagna, purché ci dessero le chiavi, ma non hanno ritenuto di farlo”), sia dalle modalità con cui i resistenti hanno preteso di dare esecuzione
Pagina 4 all'ordinanza 98/2023, non limitandosi a recintare l'area in loro proprietà, ma ostruendo il passaggio sull'intera capezzagna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi del dm 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa) del giudizio, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna i resistenti a reintegrare il sig. nel possesso del passaggio Parte_1 pedonale e carraio sulla strada posta a est dell'area identificata catastalmente al fg. 8 mapp. 130 e 444 del Comune di San
Bonifacio, mediante la rimozione dei new jersey di cemento, delle reti metalliche e delle benne da escavatore nonché di ogni altro ostacolo collocati sulla strada medesima, entro giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza;
Condanna i resistenti altresì a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 per compensi ed €
286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge.
Verona, 11/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Camilla Fin
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