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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/08/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente dr. Serena Baccolini Consigliere
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2985/2023, promossa
DA
, con sede legale in 77 High Street, Littelhampton Parte_1
, iscritta al registro delle imprese dell'Inghilterra e del Galles al n. , in persona C.F._1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro – tempore Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Cantù n.1, presso lo studio dell'avv. Daniele
Braccini, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Leonardo Masi e all'avv. Antonio Modola;
impugnante
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro – tempore elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_2
pagina 1 di 13 Principe Amedeo n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Ferrero, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
impugnata
Avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“- Nel merito: in accoglimento dell'impugnazione proposta da , Parte_1
dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato nei limiti e per i motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente, decidere la causa nel merito e – in parziale riforma del lodo impugnato –
condannare al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
un importo pari al 2% del fair value di HI SI S.p.A., calcolato secondo la formula prevista all'art. 2, lett. (d) del Settlement Agreement dell'1.12.2017, e che si quantifica in €
4.108.000,00, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche all'esito di liquidazione in via equitativa, ed oltre interessi moratori, o in subordine legali, dal 1.1.2021, o in subordine dalla data di deposito della domanda di arbitrato, al definitivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di procedura, in relazione sia al procedimento arbitrale che al presente giudizio di impugnazione;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, si reitera la richiesta di CTU contabile sui seguenti quesiti:
“1. Determini il CTU se, nell'ambito di trattative tra operatori qualificati, ai fini della valutazione di aziende in esercizio venga utilizzato, come parametro di riferimento, l'EBITDA Contabile oppure l'Adjusted EBITDA;
2. Esaminati i documenti e la corrispondenza intercorsa tra le parti, sub All. E, doc. 76, determini il
CTU se le parti abbiano inteso fare riferimento all'EBITDA Contabile oppure all'Adjusted
EBITDA”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 13 “Voglia l'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito così giudicare:
A. in via principale, quanto alla fase rescindente, rigettare integralmente l'avversaria impugnazione, in quanto i due motivi ex adverso proposti sono inammissibili e infondati;
B. in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea di annullamento parziale del lodo, quanto alla fase rescissoria:
1. in via istruttoria, respingere la richiesta di CTU contabile formulata dall'attrice;
2. dichiarare che null'altro – oltre a quanto già statuito nel lodo impugnato - è dovuto da
[...]
a in virtù dell'accordo inter partes del 1° Controparte_1 Parte_1
dicembre 2017;
3. in subordine, limitare ad Euro 2.076.000 il denegato accoglimento della pretesa avversaria.
C. con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il procedimento arbitrale
(FO) agiva in sede arbitrale, nei confronti di Parte_1 Controparte_3
azionando residui diritti di credito (pari a circa 6 milioni di euro), in virtù del
[...] contratto concluso fra le parti in data 1.12.2017 e denominato “Settlement Agreement”.
I fatti che hanno preceduto il giudizio arbitrale sono sostanzialmente pacifici e si possono riassumere come segue:
a. FO, e le altre compagini sociali coinvolte sottoscrivevano il citato settlement CP_3
agreement, onde regolare i rapporti fra le parti, stante il mancato perfezionamento di un'operazione di cessione avente ad oggetto un rilevante pacchetto azionario di CP_3
b. tali precedenti trattative avevano visto:
- quale parte venditrice, HI SR e entrambe socie di HI SI SP (la CP_3
holding del Gruppo SI);
pagina 3 di 13 - quale parte acquirente, tra le altre Società, FO - che fa parte del Gruppo CP_4
e che è socia operativa del Gruppo, svolgendo, direttamente o indirettamente, le
[...] attività di advisory legale, finanziaria, fiscale, di due diligence, ecc…;
c. a metà del mese di novembre dell'anno 2016, la parte acquirente individuava, quale finanziatore, “V Capital NK TD (il Branch inglese dell'omonima banca russa) e le parti addivenivano alla sottoscrizione del term sheet con il quale si indicavano i punti essenziali dell'operazione.
d. Successivamente, veniva sottoscritto:
(i) lo “share purchase agreement”, in data 25.8.2017, per il prezzo di 90 milioni di euro;
(ii) un ulteriore “share purchase agreement”, avente ad oggetto la cessione di un pacchetto di azioni privilegiate emesse da per ulteriori euro 43,5 milioni; CP_5
(iii) i nuovi patti parasociali che avrebbero regolato l'operatività di GP.
e. Nel mese di ottobre dell'anno 2017, il finanziatore VT, rimeditando la propria iniziale disponibilità, chiedeva la modifica delle modalità di pagamento del prezzo di cessione del pacchetto azionario;
le strette tempistiche non rendevano possibile l'erogazione del finanziamento e il rispetto dei termini originari dell'accordo.
f. In conseguenza di ciò, le parti perfezionavano due distinti accordi transattivi, in data
1.12.2017:
f.1.) il primo, in base al quale la parte venditrice si impegnava a non concludere accordi aventi ad oggetto la cessione delle azioni in favori di terzi, nella prospettiva di continuare le trattative e concludere un nuovo accordo entro il 30.4.2018;
f.2.) il secondo – “il settlement agreement” e che è l'unico accordo azionato in sede arbitrale – in base al quale si disciplinava l'ipotesi in cui, fra le parti, si sarebbe conclusa solo l'operazione finanziaria, sfumando invece quella prevista dal citato share purchase agreement.
g. Nel mese di febbraio 2018, comunicava l'avvenuta erogazione da parte di VT Controparte_2
e in favore di (una società lussemburghese riferibile al medesimo) di un Parte_3
finanziamento per euro 110 milioni complessivi.
h. Avveniva, dunque, il pagamento di euro 1.500.000,00, quale prima tranche del settlement
Agreement.
pagina 4 di 13 i. Successivamente, FO adiva la sede arbitrale onde fare valere i diritti di credito residui sulla base del “settlment agreement” e, in particolare, quanto previsto all'art. 2 dell'accordo, ove – così come indicato dal Collegio arbitrale a pg. 16 – era, tra l'altro, previsto il pagamento di:
“[…] b) un importo pari alla differenza fra euro 2.000.000,00 e l'eventuale importo corrisposto da Contr VT a a titolo di “finder fee” o commissione di consulenza in relazione alle operazioni menzionate, comunque non superiore ad euro 1.000.000,00, con l'ulteriore precisazione che ove
l'importo pagato da a FO ai sensi del punto b) fosse stato inferiore ad euro 900.000,00, CP_3 avrebbe dovuto pagare l'ulteriore importo di euro 100.000,00 allo studio Legale Lovells di CP_3
Milano;
c) nell'ipotesi in cui HI e avessero completato la CP_3 Controparte_6
vendita della partecipazione di controllo in HI SI (l'Exit) entro il 31 dicembre 2020,
FO, a sua discrezione, avrebbe avuto diritto a ricevere, alternativamente, (i) il pagamento – da parte di – di un importo pari al prezzo per azione pagato a OC e CP_3 CP_3 [...]
per la vendita delle azioni di HI SI moltiplicato per il numero Controparte_6
di azioni rappresentanti il 2% del capitale sociale di HI SI;
oppure (ii) azioni
rappresentanti il 2% del capitale sociale di HI SI al prezzo di euro 1;
(d) invece, nell'ipotesi di mancato perfezionamento dell'Exit entro il 31 dicembre 2020, FO, a
sua discrezione, avrebbe avuto diritto per chiedere, alternativamente: (i) un importo pari al 2% del fair market value di HI SI (calcolato con apposita formula) oppure (ii) azioni
Con rappresentanti il 2% del capitale sociale emesso da al prezzo di 1 euro […]”.
Su tale base, FO, in sede arbitrale, chiedeva il pagamento di quanto previsto all'art. 2) sub lettera b) e pari ad euro 2.000.000,00 e di quanto pattuito sub lettera d) e quantificato in euro
4.108.000,000.
l. Costituendosi nel procedimento arbitrale, eccepiva: CP_3
- in via principale:
(i) la nullità dell'accordo per difetto genetico della causa tipica, mancando la res litigiosa
(artt. 1325, 1418 c.c.), così che il contratto in esame non poteva qualificarsi quale
“contratto di transazione”;
pagina 5 di 13 (ii) la nullità dell'accordo per violazione di norme imperative (artt. 1418, 1343 c.c.), in quanto FO avrebbe svolto, in violazione dell'art. 128 sexies TUB, sul territorio italiano, attività di consulenza in favore di due società italiane ( e HI srl) CP_3 quale “mediatore creditizio”, senza esserne autorizzata (richiamando, sul punto, l'art. 128 sexies TUB e, dunque, l'obbligo di iscrizione nell'apposito Albo dei mediatori
Creditizi per l'esercizio professionale nei confronti del pubblico);
(iii) l'annullabilità dell'accordo per la temerarietà dei compensi chiesti da FO ex art. 1971
c.c. (a mente del quale: “Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione”);
(iv) ovvero per il fatto che la sottoscrizione di tale accordo era stato un mezzo illegittimo per ottenere compensi non dovuti (ex art. 1438 o art. 1427 c.c.);
(v) per dolo o per difetto della condizione presupposta, in quanto l'accordo veniva sottoscritto sulla base di presupposti non verificatisi;
- in via di ulteriore subordine, instava per il risarcimento del danno (ex artt. 1440, 1337, 1338
e 2043 c.c.), in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da FO, poichè avrebbe sfruttato, a proprio vantaggio, la difficile condizione economica in cui versava
[...]
CP_2
m. Il lodo arbitrale depositato il 27.6.2023 così disponeva:
“- accoglie parzialmente la domanda di […], fissando l'importo Parte_1 complessivamente dovuto da […] a in Controparte_1 Parte_1 euro 1.000.000,00, oltre interessi legali al tasso previsto all'art. 1284, iv e v comma c.c., a partire dalla data della domanda di arbitrato (29 dicembre 2021), sino al soddisfo;
- respinge le domande e le eccezioni di Controparte_1
Il Collegio Arbitrale dichiara assorbita ogni altra questione”.
L'iter motivazionale della decisione arbitrale può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, veniva respinta l'eccezione di nullità della transazione per difetto di causa, in quanto – tenuto conto del testo dell'accordo contrattuale, oltre che dell'evolversi dell'intera vicenda, della corrispondenza prodotta in giudizio e degli altri accordi conclusi nel tempo pagina 6 di 13 dalle stesse parti – si riteneva che la finalità dell'accordo impugnato fosse proprio quella di prevenire controversie e contestazioni fra le medesime.
(ii) Ancora, veniva respinta l'eccezione di nullità della transazione per violazione dell'art. 128 sexies TUB, avendo FO svolto il ruolo di advisory in favore di (e non già quello di CP_3
“mediatore creditizio”); inoltre, ritenendosi non integrato il presupposto “dell'esercizio abituale nei confronti del pubblico” di tale attività.
(iii) – (iv) Venivano respinte le eccezioni di annullabilità dell'accordo per avere MF preteso compensi non dovuti nella consapevole necessità del bisogno di liquidità di HI SI SP, in quanto “tale dedotto condizionamento” non era “sostenuto da evidenze e mezzi istruttori idonei a comprovarne la sussistenza all'atto di sottoscrizione dell'Agreement” (così, pg. 39 lodo).
(v) Ulteriormente, veniva respinta la domanda di annullamento per difetto della condizione presupposta (indicata nella convinzione di di firmare l'Agreement sul presupposto Controparte_2 che FO ottenesse il citato finanziamento), non essendosi acquisita adeguata “evidenza” in tale senso (così, pg. 40 lodo).
(vi) Al punto 9.11, il Collegio arbitrale rilevava d'ufficio una causa di nullità diversa da quelle dedotte da CP_3
Il Collegio, in particolare, riteneva che le clausole sub art.2 lett. c) e d) dell'accordo citato, “anche alla luce della formulazione letterale”, non hanno “alcuna connessione sostanziale ed economica con l'Agreement e la natura dello stesso”, collocandosi al di fuori delle “discussioni pregresse” e delle “intese raggiunte dalle Parti nel dicembre del 2017”, ricollegandosi la “causa dei pagamenti” ivi previsti “a un'ipotesi di exit del Gruppo SI dal controllo di HI SI”.
Il Collegio, quindi, riteneva che tali pattuizioni non fossero da ricondursi “alla transazione sul passato” e, inoltre, che le stesse fossero non comprensibili, non meritevoli di tutela e, peraltro,
“incomplete e prive di alcuni elementi essenziali”.
Esse – si evidenziava - erano relative “all'adempimento di obbligazioni future correlate a questo nuovo eventuale e futuro disegno imprenditoriale” ed erano nulle ex artt. 1325 e 1419 cod. civ. per carenza di causa, non ravvisandosi una ragione economica che potesse giustificarle.
pagina 7 di 13 Quindi, quanto alle domande proposte da FO:
- in relazione all'art. 2) lett.b), il Collegio arbitrale riteneva che l'importo massimo dovuto fosse pari ad euro 1 Milione, come ivi previsto e per quanto confermato dalla stessa condotta di FO, avendo emesso fattura per complessivi euro 2.500.000 (di cui euro
1.500.000 già pagati da e dalla richiesta di pagamento di FO del 23.3.2021 ove si CP_2
faceva riferimento a tale importo.
- In relazione all'art. 2 lett. d), il Collegio arbitrale – come già detto - riteneva che tale previsione non fosse meritevole di tutela ed avesse ad oggetto uno scenario futuro e svincolato dal resto dell'accordo transattivo, in quanto guardava alla futura e possibile acquisizione (o non acquisizione) di una parte del pacchetto azionario di GP da parte di
FO.
Di conseguenza, con la decisione impugnata, veniva dichiarata la nullità (artt. 1325, 1418 c.c.)
della previsione sub d) e di quella sub c).
Conclusivamente, veniva accolta la sola domanda proposta ex art. 2 lett b), nei limiti di euro 1
Milione, oltre interessi maggiorati ex art. 1284, commi 4 e 5, c.c.
2) Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale
FO ha impugnato il lodo arbitrale, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Nullità parziale del lodo, nella parte impugnata, ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. per mancata osservanza del principio del contraddittorio”;
II^ motivo: “Nullità parziale del lodo, nella parte impugnata, ex art. 829, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n.3) c.p.c. per gravi carenze ed incoerenze motivazionali”;
III^ motivo: “Sulle conseguenze giuridiche dell'accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da FO: riproposizione della domanda di condanna di degli importi di cui CP_3 all'art. 2 lett.d) del settlement agreement”.
si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
pagina 8 di 13 Celebrata la prima udienza in data 27 marzo 2024 e assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, l'impugnante lamenta la violazione dell'art. 829, comma 1, n.9)
c.p.c. e, in particolare, il fatto che il Collegio Arbitrale abbia rilevato d'ufficio una questione di nullità del contratto (in relazione alla citata clausola n. 2, lettere b e c) e che abbia deciso la controversia senza integrare il contraddittorio fra le parti in ordine a tale specifico profilo.
Sul punto, l'impugnante richiama la pronuncia resa da Cass. Civ., 27 settembre 2018, n. 23325 e che ha affermato il seguente principio di diritto: “E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti”.
Inoltre, il medesimo impugnante rileva di non essere stato messo in grado di contraddire in ordine a tale specifica questione e che, in ogni caso, le parti non abbiano mai manifestato alcuna incertezza in ordine alla validità di tali pattuizioni.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura, così come proposta sia non fondata, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, si richiama il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili, con sentenza n. 20935
del 20 settembre 2009 e dal quale non vi è motivo di discostarsi, ove si è così evidenziato:
“È convincimento di queste sezioni unite […] che […] la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile […] la consumazione di altro vizio "processuale" diverso dall'error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo) […].
Di conseguenza, saranno le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare la parte soccombente […] a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di
pagina 9 di 13 indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini)”.
Nel caso in esame, si ritiene che il rilievo officioso del Collegio Arbitrale sia stato di “puro diritto”, essendosi ravvisata – sulla base delle stesse circostanze di fatto e dei medesimi documenti allegati e prodotti dalle parti – la citata nullità di dette clausole contrattuali, per le ragioni già ampiamente indicate.
Di conseguenza, il lodo sarebbe astrattamente impugnabile per la sola violazione delle “regole di diritto”, ex art. 829, comma 3°, c.p.c. ed in base al quale “L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Si tratta di previsione che non risulta contenuta nella clausola compromissoria presente nel contratto fra le parti (né, in ogni caso, dalla “legge”).
Tale principio appare confermato, più di recente, da Cass. Civ., 4.12.2024, n. 31027 (che ha respinto il ricorso proposto avverso C.A. ZI nella parte in cui aveva ritenuto non fondata l'impugnazione del lodo arbitrale, per la dedotta violazione dell'art. 829, n.9), c.p.c.) – laddove ha così motivato:
“[…] 2.1. Il motivo è infondato. La nullità del lodo per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa ricorre quando la decisione sia stata fondata dagli arbitri su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (Cass. Sez. 1, n. 23325 del 27/09/2018): il n. 9 del primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. costituisce, infatti, diretta applicazione del principio di necessarietà del contraddittorio, esplicitamente sancito, dopo il 2009, dal comma secondo dell'art. 101 cod. proc. civ., secondo cui il Giudice che ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, la cosiddetta «terza via», è tenuto ad assicurare alle parti la possibilità di formulare osservazioni e articolare difese sulla questione rilevata.
Questa Corte, delineando i confini del principio suesposto, ha chiarito che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che
richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo
mere difese (Cass. Sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; Sez. 3, n. 822 del 09/01/2024): la previsione,
pagina 10 di 13 pertanto, non investe l'ambito della valutazione degli elementi di fatto raccolti, della loro correlazione, della ricostruzione della vicenda controversa e della articolazione logica e giuridica della motivazione, perché tutte attività proprie della decisione.”.1
Tenuto conto dei principi generali innanzi ricordati e ritenuto che – nel caso in esame – il rilievo officioso già indicato si è risolto in una diversa valutazione giuridica dello stesso documento contrattuale azionato dalle parti – documento avverso al quale, peraltro, l'odierna impugnata aveva già sollevato altri profili di nullità - la censura in esame viene respinta, in quanto infondata.
II. Con il secondo motivo, il lodo arbitrale viene impugnato per gravi carenze e incoerenze motivazionali, deducendosi la “violazione degli artt. 829, comma 1, n.5) in relazione all'art. 823, comma 2, n.3) c.p.c.” [rectius: n.5) “l'esposizione sommaria dei motivi”].
In particolare, l'impugnante si duole della manifesta illogicità, insufficienza e incoerenza strutturale della motivazione adottata dal Collegio arbitrale – in ordine alla ritenuta nullità di dette clausole contrattuali – in quanto questione mai sollevata dalle parti;
inoltre, per non avere rilevato che la c.d. “transazione mista” possa avere ad oggetto anche questioni diverse da quelle controverse;
infine, per non avere tenuto conto che la clausola di cui all'art. 2 lett. “c)” non era stata azionata in giudizio.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza non sia meritevole di accoglimento.
E' costante l'orientamento interpretativo in base al quale: 1 Nello stesso senso, si richiama Cass. Civ., n. 822 del 9 gennaio 2024, ove si è ribadito quanto segue:
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”.
(In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
pagina 11 di 13 “Il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la "ratio" della decisione adottata” (così, Cass. Civ., 27 gennaio 2015, n. 1498. In termini, Cass. Civ., 9 gennaio
2008, n. 175 e Cass. Civ. 20 marzo 2003, n. 4078).
La prospettazione dell'appellante, così come riassunta, non evidenzia la “mancanza” della motivazione ovvero la sua “grave carenza”, tanto da non consentire di comprendere il percorso logico – giuridico seguito ai fini della decisione.
La motivazione del lodo è, invero, chiara e comprensibile, nei termini già evidenziati al paragrafo n.1), in ordine al punto oggetto della presente controversia.
Quindi, l'impugnazione si risolve in un'inammissibile critica alla valutazione giuridica – data dagli arbitri nei termini già esposti – a tali clausole contrattuali – quale critica che, di per sé ed in quanto volta a un rinnovato esame di merito della questione proposta, esula dal sindacato del presente giudizio ex art. 829 c.p.c.
III. Con il terzo motivo, FO, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, insiste per la condanna di al pagamento di quanto già domandato CP_3
in sede arbitrale e non accolto.
Le superiori considerazioni già svolte e il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione comportano, per l'effetto, l'assorbimento dell'ulteriore censura in esame.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale sottoscritto e depositato in data Controparte_1
26-27.06.2023 dalla Camera Arbitrale di Milano;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 31.283,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...]
misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente dr. Serena Baccolini Consigliere
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2985/2023, promossa
DA
, con sede legale in 77 High Street, Littelhampton Parte_1
, iscritta al registro delle imprese dell'Inghilterra e del Galles al n. , in persona C.F._1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro – tempore Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Cantù n.1, presso lo studio dell'avv. Daniele
Braccini, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Leonardo Masi e all'avv. Antonio Modola;
impugnante
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro – tempore elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_2
pagina 1 di 13 Principe Amedeo n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Ferrero, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
impugnata
Avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“- Nel merito: in accoglimento dell'impugnazione proposta da , Parte_1
dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato nei limiti e per i motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente, decidere la causa nel merito e – in parziale riforma del lodo impugnato –
condannare al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
un importo pari al 2% del fair value di HI SI S.p.A., calcolato secondo la formula prevista all'art. 2, lett. (d) del Settlement Agreement dell'1.12.2017, e che si quantifica in €
4.108.000,00, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche all'esito di liquidazione in via equitativa, ed oltre interessi moratori, o in subordine legali, dal 1.1.2021, o in subordine dalla data di deposito della domanda di arbitrato, al definitivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di procedura, in relazione sia al procedimento arbitrale che al presente giudizio di impugnazione;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, si reitera la richiesta di CTU contabile sui seguenti quesiti:
“1. Determini il CTU se, nell'ambito di trattative tra operatori qualificati, ai fini della valutazione di aziende in esercizio venga utilizzato, come parametro di riferimento, l'EBITDA Contabile oppure l'Adjusted EBITDA;
2. Esaminati i documenti e la corrispondenza intercorsa tra le parti, sub All. E, doc. 76, determini il
CTU se le parti abbiano inteso fare riferimento all'EBITDA Contabile oppure all'Adjusted
EBITDA”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 13 “Voglia l'ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito così giudicare:
A. in via principale, quanto alla fase rescindente, rigettare integralmente l'avversaria impugnazione, in quanto i due motivi ex adverso proposti sono inammissibili e infondati;
B. in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea di annullamento parziale del lodo, quanto alla fase rescissoria:
1. in via istruttoria, respingere la richiesta di CTU contabile formulata dall'attrice;
2. dichiarare che null'altro – oltre a quanto già statuito nel lodo impugnato - è dovuto da
[...]
a in virtù dell'accordo inter partes del 1° Controparte_1 Parte_1
dicembre 2017;
3. in subordine, limitare ad Euro 2.076.000 il denegato accoglimento della pretesa avversaria.
C. con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Il procedimento arbitrale
(FO) agiva in sede arbitrale, nei confronti di Parte_1 Controparte_3
azionando residui diritti di credito (pari a circa 6 milioni di euro), in virtù del
[...] contratto concluso fra le parti in data 1.12.2017 e denominato “Settlement Agreement”.
I fatti che hanno preceduto il giudizio arbitrale sono sostanzialmente pacifici e si possono riassumere come segue:
a. FO, e le altre compagini sociali coinvolte sottoscrivevano il citato settlement CP_3
agreement, onde regolare i rapporti fra le parti, stante il mancato perfezionamento di un'operazione di cessione avente ad oggetto un rilevante pacchetto azionario di CP_3
b. tali precedenti trattative avevano visto:
- quale parte venditrice, HI SR e entrambe socie di HI SI SP (la CP_3
holding del Gruppo SI);
pagina 3 di 13 - quale parte acquirente, tra le altre Società, FO - che fa parte del Gruppo CP_4
e che è socia operativa del Gruppo, svolgendo, direttamente o indirettamente, le
[...] attività di advisory legale, finanziaria, fiscale, di due diligence, ecc…;
c. a metà del mese di novembre dell'anno 2016, la parte acquirente individuava, quale finanziatore, “V Capital NK TD (il Branch inglese dell'omonima banca russa) e le parti addivenivano alla sottoscrizione del term sheet con il quale si indicavano i punti essenziali dell'operazione.
d. Successivamente, veniva sottoscritto:
(i) lo “share purchase agreement”, in data 25.8.2017, per il prezzo di 90 milioni di euro;
(ii) un ulteriore “share purchase agreement”, avente ad oggetto la cessione di un pacchetto di azioni privilegiate emesse da per ulteriori euro 43,5 milioni; CP_5
(iii) i nuovi patti parasociali che avrebbero regolato l'operatività di GP.
e. Nel mese di ottobre dell'anno 2017, il finanziatore VT, rimeditando la propria iniziale disponibilità, chiedeva la modifica delle modalità di pagamento del prezzo di cessione del pacchetto azionario;
le strette tempistiche non rendevano possibile l'erogazione del finanziamento e il rispetto dei termini originari dell'accordo.
f. In conseguenza di ciò, le parti perfezionavano due distinti accordi transattivi, in data
1.12.2017:
f.1.) il primo, in base al quale la parte venditrice si impegnava a non concludere accordi aventi ad oggetto la cessione delle azioni in favori di terzi, nella prospettiva di continuare le trattative e concludere un nuovo accordo entro il 30.4.2018;
f.2.) il secondo – “il settlement agreement” e che è l'unico accordo azionato in sede arbitrale – in base al quale si disciplinava l'ipotesi in cui, fra le parti, si sarebbe conclusa solo l'operazione finanziaria, sfumando invece quella prevista dal citato share purchase agreement.
g. Nel mese di febbraio 2018, comunicava l'avvenuta erogazione da parte di VT Controparte_2
e in favore di (una società lussemburghese riferibile al medesimo) di un Parte_3
finanziamento per euro 110 milioni complessivi.
h. Avveniva, dunque, il pagamento di euro 1.500.000,00, quale prima tranche del settlement
Agreement.
pagina 4 di 13 i. Successivamente, FO adiva la sede arbitrale onde fare valere i diritti di credito residui sulla base del “settlment agreement” e, in particolare, quanto previsto all'art. 2 dell'accordo, ove – così come indicato dal Collegio arbitrale a pg. 16 – era, tra l'altro, previsto il pagamento di:
“[…] b) un importo pari alla differenza fra euro 2.000.000,00 e l'eventuale importo corrisposto da Contr VT a a titolo di “finder fee” o commissione di consulenza in relazione alle operazioni menzionate, comunque non superiore ad euro 1.000.000,00, con l'ulteriore precisazione che ove
l'importo pagato da a FO ai sensi del punto b) fosse stato inferiore ad euro 900.000,00, CP_3 avrebbe dovuto pagare l'ulteriore importo di euro 100.000,00 allo studio Legale Lovells di CP_3
Milano;
c) nell'ipotesi in cui HI e avessero completato la CP_3 Controparte_6
vendita della partecipazione di controllo in HI SI (l'Exit) entro il 31 dicembre 2020,
FO, a sua discrezione, avrebbe avuto diritto a ricevere, alternativamente, (i) il pagamento – da parte di – di un importo pari al prezzo per azione pagato a OC e CP_3 CP_3 [...]
per la vendita delle azioni di HI SI moltiplicato per il numero Controparte_6
di azioni rappresentanti il 2% del capitale sociale di HI SI;
oppure (ii) azioni
rappresentanti il 2% del capitale sociale di HI SI al prezzo di euro 1;
(d) invece, nell'ipotesi di mancato perfezionamento dell'Exit entro il 31 dicembre 2020, FO, a
sua discrezione, avrebbe avuto diritto per chiedere, alternativamente: (i) un importo pari al 2% del fair market value di HI SI (calcolato con apposita formula) oppure (ii) azioni
Con rappresentanti il 2% del capitale sociale emesso da al prezzo di 1 euro […]”.
Su tale base, FO, in sede arbitrale, chiedeva il pagamento di quanto previsto all'art. 2) sub lettera b) e pari ad euro 2.000.000,00 e di quanto pattuito sub lettera d) e quantificato in euro
4.108.000,000.
l. Costituendosi nel procedimento arbitrale, eccepiva: CP_3
- in via principale:
(i) la nullità dell'accordo per difetto genetico della causa tipica, mancando la res litigiosa
(artt. 1325, 1418 c.c.), così che il contratto in esame non poteva qualificarsi quale
“contratto di transazione”;
pagina 5 di 13 (ii) la nullità dell'accordo per violazione di norme imperative (artt. 1418, 1343 c.c.), in quanto FO avrebbe svolto, in violazione dell'art. 128 sexies TUB, sul territorio italiano, attività di consulenza in favore di due società italiane ( e HI srl) CP_3 quale “mediatore creditizio”, senza esserne autorizzata (richiamando, sul punto, l'art. 128 sexies TUB e, dunque, l'obbligo di iscrizione nell'apposito Albo dei mediatori
Creditizi per l'esercizio professionale nei confronti del pubblico);
(iii) l'annullabilità dell'accordo per la temerarietà dei compensi chiesti da FO ex art. 1971
c.c. (a mente del quale: “Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione”);
(iv) ovvero per il fatto che la sottoscrizione di tale accordo era stato un mezzo illegittimo per ottenere compensi non dovuti (ex art. 1438 o art. 1427 c.c.);
(v) per dolo o per difetto della condizione presupposta, in quanto l'accordo veniva sottoscritto sulla base di presupposti non verificatisi;
- in via di ulteriore subordine, instava per il risarcimento del danno (ex artt. 1440, 1337, 1338
e 2043 c.c.), in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da FO, poichè avrebbe sfruttato, a proprio vantaggio, la difficile condizione economica in cui versava
[...]
CP_2
m. Il lodo arbitrale depositato il 27.6.2023 così disponeva:
“- accoglie parzialmente la domanda di […], fissando l'importo Parte_1 complessivamente dovuto da […] a in Controparte_1 Parte_1 euro 1.000.000,00, oltre interessi legali al tasso previsto all'art. 1284, iv e v comma c.c., a partire dalla data della domanda di arbitrato (29 dicembre 2021), sino al soddisfo;
- respinge le domande e le eccezioni di Controparte_1
Il Collegio Arbitrale dichiara assorbita ogni altra questione”.
L'iter motivazionale della decisione arbitrale può riassumersi come segue.
(i) Innanzi tutto, veniva respinta l'eccezione di nullità della transazione per difetto di causa, in quanto – tenuto conto del testo dell'accordo contrattuale, oltre che dell'evolversi dell'intera vicenda, della corrispondenza prodotta in giudizio e degli altri accordi conclusi nel tempo pagina 6 di 13 dalle stesse parti – si riteneva che la finalità dell'accordo impugnato fosse proprio quella di prevenire controversie e contestazioni fra le medesime.
(ii) Ancora, veniva respinta l'eccezione di nullità della transazione per violazione dell'art. 128 sexies TUB, avendo FO svolto il ruolo di advisory in favore di (e non già quello di CP_3
“mediatore creditizio”); inoltre, ritenendosi non integrato il presupposto “dell'esercizio abituale nei confronti del pubblico” di tale attività.
(iii) – (iv) Venivano respinte le eccezioni di annullabilità dell'accordo per avere MF preteso compensi non dovuti nella consapevole necessità del bisogno di liquidità di HI SI SP, in quanto “tale dedotto condizionamento” non era “sostenuto da evidenze e mezzi istruttori idonei a comprovarne la sussistenza all'atto di sottoscrizione dell'Agreement” (così, pg. 39 lodo).
(v) Ulteriormente, veniva respinta la domanda di annullamento per difetto della condizione presupposta (indicata nella convinzione di di firmare l'Agreement sul presupposto Controparte_2 che FO ottenesse il citato finanziamento), non essendosi acquisita adeguata “evidenza” in tale senso (così, pg. 40 lodo).
(vi) Al punto 9.11, il Collegio arbitrale rilevava d'ufficio una causa di nullità diversa da quelle dedotte da CP_3
Il Collegio, in particolare, riteneva che le clausole sub art.2 lett. c) e d) dell'accordo citato, “anche alla luce della formulazione letterale”, non hanno “alcuna connessione sostanziale ed economica con l'Agreement e la natura dello stesso”, collocandosi al di fuori delle “discussioni pregresse” e delle “intese raggiunte dalle Parti nel dicembre del 2017”, ricollegandosi la “causa dei pagamenti” ivi previsti “a un'ipotesi di exit del Gruppo SI dal controllo di HI SI”.
Il Collegio, quindi, riteneva che tali pattuizioni non fossero da ricondursi “alla transazione sul passato” e, inoltre, che le stesse fossero non comprensibili, non meritevoli di tutela e, peraltro,
“incomplete e prive di alcuni elementi essenziali”.
Esse – si evidenziava - erano relative “all'adempimento di obbligazioni future correlate a questo nuovo eventuale e futuro disegno imprenditoriale” ed erano nulle ex artt. 1325 e 1419 cod. civ. per carenza di causa, non ravvisandosi una ragione economica che potesse giustificarle.
pagina 7 di 13 Quindi, quanto alle domande proposte da FO:
- in relazione all'art. 2) lett.b), il Collegio arbitrale riteneva che l'importo massimo dovuto fosse pari ad euro 1 Milione, come ivi previsto e per quanto confermato dalla stessa condotta di FO, avendo emesso fattura per complessivi euro 2.500.000 (di cui euro
1.500.000 già pagati da e dalla richiesta di pagamento di FO del 23.3.2021 ove si CP_2
faceva riferimento a tale importo.
- In relazione all'art. 2 lett. d), il Collegio arbitrale – come già detto - riteneva che tale previsione non fosse meritevole di tutela ed avesse ad oggetto uno scenario futuro e svincolato dal resto dell'accordo transattivo, in quanto guardava alla futura e possibile acquisizione (o non acquisizione) di una parte del pacchetto azionario di GP da parte di
FO.
Di conseguenza, con la decisione impugnata, veniva dichiarata la nullità (artt. 1325, 1418 c.c.)
della previsione sub d) e di quella sub c).
Conclusivamente, veniva accolta la sola domanda proposta ex art. 2 lett b), nei limiti di euro 1
Milione, oltre interessi maggiorati ex art. 1284, commi 4 e 5, c.c.
2) Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale
FO ha impugnato il lodo arbitrale, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Nullità parziale del lodo, nella parte impugnata, ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. per mancata osservanza del principio del contraddittorio”;
II^ motivo: “Nullità parziale del lodo, nella parte impugnata, ex art. 829, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n.3) c.p.c. per gravi carenze ed incoerenze motivazionali”;
III^ motivo: “Sulle conseguenze giuridiche dell'accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da FO: riproposizione della domanda di condanna di degli importi di cui CP_3 all'art. 2 lett.d) del settlement agreement”.
si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
pagina 8 di 13 Celebrata la prima udienza in data 27 marzo 2024 e assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, l'impugnante lamenta la violazione dell'art. 829, comma 1, n.9)
c.p.c. e, in particolare, il fatto che il Collegio Arbitrale abbia rilevato d'ufficio una questione di nullità del contratto (in relazione alla citata clausola n. 2, lettere b e c) e che abbia deciso la controversia senza integrare il contraddittorio fra le parti in ordine a tale specifico profilo.
Sul punto, l'impugnante richiama la pronuncia resa da Cass. Civ., 27 settembre 2018, n. 23325 e che ha affermato il seguente principio di diritto: “E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti”.
Inoltre, il medesimo impugnante rileva di non essere stato messo in grado di contraddire in ordine a tale specifica questione e che, in ogni caso, le parti non abbiano mai manifestato alcuna incertezza in ordine alla validità di tali pattuizioni.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura, così come proposta sia non fondata, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, si richiama il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili, con sentenza n. 20935
del 20 settembre 2009 e dal quale non vi è motivo di discostarsi, ove si è così evidenziato:
“È convincimento di queste sezioni unite […] che […] la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile […] la consumazione di altro vizio "processuale" diverso dall'error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo) […].
Di conseguenza, saranno le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto, a legittimare la parte soccombente […] a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di
pagina 9 di 13 indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini)”.
Nel caso in esame, si ritiene che il rilievo officioso del Collegio Arbitrale sia stato di “puro diritto”, essendosi ravvisata – sulla base delle stesse circostanze di fatto e dei medesimi documenti allegati e prodotti dalle parti – la citata nullità di dette clausole contrattuali, per le ragioni già ampiamente indicate.
Di conseguenza, il lodo sarebbe astrattamente impugnabile per la sola violazione delle “regole di diritto”, ex art. 829, comma 3°, c.p.c. ed in base al quale “L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Si tratta di previsione che non risulta contenuta nella clausola compromissoria presente nel contratto fra le parti (né, in ogni caso, dalla “legge”).
Tale principio appare confermato, più di recente, da Cass. Civ., 4.12.2024, n. 31027 (che ha respinto il ricorso proposto avverso C.A. ZI nella parte in cui aveva ritenuto non fondata l'impugnazione del lodo arbitrale, per la dedotta violazione dell'art. 829, n.9), c.p.c.) – laddove ha così motivato:
“[…] 2.1. Il motivo è infondato. La nullità del lodo per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa ricorre quando la decisione sia stata fondata dagli arbitri su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (Cass. Sez. 1, n. 23325 del 27/09/2018): il n. 9 del primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. costituisce, infatti, diretta applicazione del principio di necessarietà del contraddittorio, esplicitamente sancito, dopo il 2009, dal comma secondo dell'art. 101 cod. proc. civ., secondo cui il Giudice che ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, la cosiddetta «terza via», è tenuto ad assicurare alle parti la possibilità di formulare osservazioni e articolare difese sulla questione rilevata.
Questa Corte, delineando i confini del principio suesposto, ha chiarito che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che
richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo
mere difese (Cass. Sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; Sez. 3, n. 822 del 09/01/2024): la previsione,
pagina 10 di 13 pertanto, non investe l'ambito della valutazione degli elementi di fatto raccolti, della loro correlazione, della ricostruzione della vicenda controversa e della articolazione logica e giuridica della motivazione, perché tutte attività proprie della decisione.”.1
Tenuto conto dei principi generali innanzi ricordati e ritenuto che – nel caso in esame – il rilievo officioso già indicato si è risolto in una diversa valutazione giuridica dello stesso documento contrattuale azionato dalle parti – documento avverso al quale, peraltro, l'odierna impugnata aveva già sollevato altri profili di nullità - la censura in esame viene respinta, in quanto infondata.
II. Con il secondo motivo, il lodo arbitrale viene impugnato per gravi carenze e incoerenze motivazionali, deducendosi la “violazione degli artt. 829, comma 1, n.5) in relazione all'art. 823, comma 2, n.3) c.p.c.” [rectius: n.5) “l'esposizione sommaria dei motivi”].
In particolare, l'impugnante si duole della manifesta illogicità, insufficienza e incoerenza strutturale della motivazione adottata dal Collegio arbitrale – in ordine alla ritenuta nullità di dette clausole contrattuali – in quanto questione mai sollevata dalle parti;
inoltre, per non avere rilevato che la c.d. “transazione mista” possa avere ad oggetto anche questioni diverse da quelle controverse;
infine, per non avere tenuto conto che la clausola di cui all'art. 2 lett. “c)” non era stata azionata in giudizio.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza non sia meritevole di accoglimento.
E' costante l'orientamento interpretativo in base al quale: 1 Nello stesso senso, si richiama Cass. Civ., n. 822 del 9 gennaio 2024, ove si è ribadito quanto segue:
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”.
(In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
pagina 11 di 13 “Il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la "ratio" della decisione adottata” (così, Cass. Civ., 27 gennaio 2015, n. 1498. In termini, Cass. Civ., 9 gennaio
2008, n. 175 e Cass. Civ. 20 marzo 2003, n. 4078).
La prospettazione dell'appellante, così come riassunta, non evidenzia la “mancanza” della motivazione ovvero la sua “grave carenza”, tanto da non consentire di comprendere il percorso logico – giuridico seguito ai fini della decisione.
La motivazione del lodo è, invero, chiara e comprensibile, nei termini già evidenziati al paragrafo n.1), in ordine al punto oggetto della presente controversia.
Quindi, l'impugnazione si risolve in un'inammissibile critica alla valutazione giuridica – data dagli arbitri nei termini già esposti – a tali clausole contrattuali – quale critica che, di per sé ed in quanto volta a un rinnovato esame di merito della questione proposta, esula dal sindacato del presente giudizio ex art. 829 c.p.c.
III. Con il terzo motivo, FO, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, insiste per la condanna di al pagamento di quanto già domandato CP_3
in sede arbitrale e non accolto.
Le superiori considerazioni già svolte e il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione comportano, per l'effetto, l'assorbimento dell'ulteriore censura in esame.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale sottoscritto e depositato in data Controparte_1
26-27.06.2023 dalla Camera Arbitrale di Milano;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 31.283,00 per compensi, oltre spese generali nella
[...]
misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
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