Sentenza 1 marzo 2017
Rigetto
Sentenza 24 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/12/2019, n. 8776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 8776 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/12/2019
N. 08776/2019REG.PROV.COLL.
N. 04122/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 4122 del 2017, proposto dal signor EL SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Chiara Lo Mastro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, n. 55;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 398/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il pres. Luigi Maruotti;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado n. 1882 del 2016 (proposto al TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno), l’appellante ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo del Ministero della difesa di provvedere su una sua istanza di rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio, formulata ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito nella legge n. 135 del 1997.
2. Il TAR, con la sentenza n. 398 del 2016, ha rilevato che nel corso del giudizio l’Amministrazione ha provveduto sull’istanza ed ha dichiarato improcedibile il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con il gravame in esame, l’appellante ha rimarcato come l’istanza a suo tempo proposta in data 28 agosto 2015 sia stata definita in data 5 dicembre 2016 (dopo il decorso di circa un anno e quattro mesi) ed ha lamentato che il TAR – in violazione dei principi sulla soccombenza virtuale - avrebbe incongruamente compensato le spese del primo grado, in assenza di una adeguata motivazione e in violazione degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile e dell’art. 26 del codice del processo amministrativo.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio e, con una memoria depositata in data 22 novembre 2019, ha insistito per il rigetto dell’appello.
4. Ritiene il Collegio che l’appello risulta infondato e va respinto.
Per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).
Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Il TAR – nel caso di accoglimento di un ricorso o anche nel caso di declaratoria della sua improcedibilità - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 4122 del 2017.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luigi Maruotti |
IL SEGRETARIO
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