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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Proc. n. 219/2025 R.G.A.C.
Oggi 12.6.2025, alle ore 11,10, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante , l'avvocato CIMINI ANGELA Parte_1
ROSA per parte appellata e CP_1 Controparte_2
, nessuno.
[...]
Il Procuratore dell'appellato conclude come nel ricorso introduttivo. Preliminarmente il giudice dà atto che i convenuti hanno ricevuto notificazione del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti: Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 08/05/2025 alle ore 17:50:06 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione Identificativo messaggio: Email_3
Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 08/05/2025 alle ore 17:47:25 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_4
è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_5
ne dichiara la contumacia.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro
[...]
Controparte_3
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002).
RAGIONI DELLA DECISIONE E' fondata l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'opera prestata nel giudizio civile iscritto al n. 264/22 R.G.A.C., concernente il risarcimento dei danni subiti da una persona ricoverata presso la struttura convenuta in seguito all'urto asseritamente ricevuto da altro ospite della medesima struttura. Il c.t.u. ha richiesto la liquidazione di € 1.636,53, oltre oneri di legge, per duecento vacazioni, mentre il giudice della causa ha liquidato la somma di € 290,77 ai sensi dell'art. 21 d.m. 30.5.2002. Il quesito sottoposto al c.t.u. è il seguente: “Accerti il C.T.U., esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria versata in atti, nonché quella acquisibile presso le strutture sanitarie pubbliche, il danno biologico, psichico, morale, esistenziale e non patrimoniale derivati a dall'evento lesivo subito Parte_2 da quest'ultimo all'interno della Comunità Il Castello srl in data 13 maggio 2018, nonché dalle conseguenti lesioni personali riportate da esso Parte_2
a seguito e per effetto del medesimo evento lesivo, con precisazione della compatibilità logica e causale di tali lesioni personali con la condotta del Sig. nei confronti del determini, altresì, la natura e l'entità CP_4 Pt_2 dell'inabilità temporanea, totale e parziale, e della invalidità permanente correlata a dette lesioni personali e dei relativi postumi residuati a carico del
. Pt_2
Orbene, se gli altri aspetti dell'accertamento peritale compiuto appaiono riconducibili al novero degli accertamenti medici e diagnostici sulla persona di cui è parola nell'art. 21, lo stesso non può dirsi per la richiesta di valutazione della conseguenzialità logico-causale tra allegazioni dell'attore ed evento, che non si è limitata all'applicazione dei consueti criteri medico-legali di continuità temporale, adeguatezza ed efficienza causale, esclusione di cause concorrenti. Questa, infatti, ha richiesto una autonoma valutazione dell'attendibilità della ricostruzione stessa dell'evento, in considerazione delle particolari condizioni del soggetto danneggiato, del quale è stato sostanzialmente ricostruito l'intero vissuto, sulla scorta delle relazioni sanitarie acquisite, quale premessa necessaria per la valutazione dell'attendibilità delle risultanze del fascicolo penale. In particolare, il consulente, in ordine al dedotto profilo, ha compiuto le sue considerazioni sull'esplicita premessa della “non certa attendibilità delle dichiarazioni rese dal danneggiato nel procedimento penale, in relazione alla dinamica dell'evento, in primis a causa della patologia psichiatrica dallo stesso sofferta, ed in secondo luogo risultando le stesse non esaustive, in relazione ad esempio alla riferita mancata motivazione della presunta aggressione subìta, e ciò forse in correlazione ad eventuale timore di ulteriori ripercussioni sulla propria incolumità”. Rispetto a siffatta valutazione, l'applicazione dei criteri medico-legali non ha esaurito il giudizio causale richiesto al perito, il quale ha dovuto compiere una valutazione preliminare della possibile ricostruzione della dinamica dell'incidente. Trattandosi di valutazioni che non possono considerarsi esauriti dagli accertamenti di cui all'art. 21 cit., appare quindi giustificato il ricorso al criterio delle vacazioni, per assicurare una più equa determinazione del compenso spettante. Orbene, indiscusso il pregio obbiettivo dell'opera prestata che ha indotto il primo giudice ad applicare il massimo previsto dalla disposizione applicata, avuto riguardo al tempo effettivamente necessario in considerazione della ampiezza (temporale e documentale) del materiale esaminato appare congruo il riconoscimento di metà delle vacazioni richieste, e giustificato l'aumento consentito dall'art. 52 d.p.r. n. 115/2002, considerato che la prestazione ha presentato numerosi profili di complessità e contenuto tutt'altro che ordinari. Le spese di lite – liquidate in applicazione dei parametri minimi (obbiettivamente giustificato dalla non particolare complessità delle questioni trattate) dello scaglione n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione – sono a carico solidale dei convenuti soccombenti, che hanno comune interesse alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 2.936,00, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Proc. n. 219/2025 R.G.A.C.
Oggi 12.6.2025, alle ore 11,10, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante , l'avvocato CIMINI ANGELA Parte_1
ROSA per parte appellata e CP_1 Controparte_2
, nessuno.
[...]
Il Procuratore dell'appellato conclude come nel ricorso introduttivo. Preliminarmente il giudice dà atto che i convenuti hanno ricevuto notificazione del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti: Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 08/05/2025 alle ore 17:50:06 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_2
è stato consegnato nella casella di destinazione Identificativo messaggio: Email_3
Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 08/05/2025 alle ore 17:47:25 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " Email_1 ed indirizzato a " Email_4
è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_5
ne dichiara la contumacia.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro
[...]
Controparte_3
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002).
RAGIONI DELLA DECISIONE E' fondata l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'opera prestata nel giudizio civile iscritto al n. 264/22 R.G.A.C., concernente il risarcimento dei danni subiti da una persona ricoverata presso la struttura convenuta in seguito all'urto asseritamente ricevuto da altro ospite della medesima struttura. Il c.t.u. ha richiesto la liquidazione di € 1.636,53, oltre oneri di legge, per duecento vacazioni, mentre il giudice della causa ha liquidato la somma di € 290,77 ai sensi dell'art. 21 d.m. 30.5.2002. Il quesito sottoposto al c.t.u. è il seguente: “Accerti il C.T.U., esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria versata in atti, nonché quella acquisibile presso le strutture sanitarie pubbliche, il danno biologico, psichico, morale, esistenziale e non patrimoniale derivati a dall'evento lesivo subito Parte_2 da quest'ultimo all'interno della Comunità Il Castello srl in data 13 maggio 2018, nonché dalle conseguenti lesioni personali riportate da esso Parte_2
a seguito e per effetto del medesimo evento lesivo, con precisazione della compatibilità logica e causale di tali lesioni personali con la condotta del Sig. nei confronti del determini, altresì, la natura e l'entità CP_4 Pt_2 dell'inabilità temporanea, totale e parziale, e della invalidità permanente correlata a dette lesioni personali e dei relativi postumi residuati a carico del
. Pt_2
Orbene, se gli altri aspetti dell'accertamento peritale compiuto appaiono riconducibili al novero degli accertamenti medici e diagnostici sulla persona di cui è parola nell'art. 21, lo stesso non può dirsi per la richiesta di valutazione della conseguenzialità logico-causale tra allegazioni dell'attore ed evento, che non si è limitata all'applicazione dei consueti criteri medico-legali di continuità temporale, adeguatezza ed efficienza causale, esclusione di cause concorrenti. Questa, infatti, ha richiesto una autonoma valutazione dell'attendibilità della ricostruzione stessa dell'evento, in considerazione delle particolari condizioni del soggetto danneggiato, del quale è stato sostanzialmente ricostruito l'intero vissuto, sulla scorta delle relazioni sanitarie acquisite, quale premessa necessaria per la valutazione dell'attendibilità delle risultanze del fascicolo penale. In particolare, il consulente, in ordine al dedotto profilo, ha compiuto le sue considerazioni sull'esplicita premessa della “non certa attendibilità delle dichiarazioni rese dal danneggiato nel procedimento penale, in relazione alla dinamica dell'evento, in primis a causa della patologia psichiatrica dallo stesso sofferta, ed in secondo luogo risultando le stesse non esaustive, in relazione ad esempio alla riferita mancata motivazione della presunta aggressione subìta, e ciò forse in correlazione ad eventuale timore di ulteriori ripercussioni sulla propria incolumità”. Rispetto a siffatta valutazione, l'applicazione dei criteri medico-legali non ha esaurito il giudizio causale richiesto al perito, il quale ha dovuto compiere una valutazione preliminare della possibile ricostruzione della dinamica dell'incidente. Trattandosi di valutazioni che non possono considerarsi esauriti dagli accertamenti di cui all'art. 21 cit., appare quindi giustificato il ricorso al criterio delle vacazioni, per assicurare una più equa determinazione del compenso spettante. Orbene, indiscusso il pregio obbiettivo dell'opera prestata che ha indotto il primo giudice ad applicare il massimo previsto dalla disposizione applicata, avuto riguardo al tempo effettivamente necessario in considerazione della ampiezza (temporale e documentale) del materiale esaminato appare congruo il riconoscimento di metà delle vacazioni richieste, e giustificato l'aumento consentito dall'art. 52 d.p.r. n. 115/2002, considerato che la prestazione ha presentato numerosi profili di complessità e contenuto tutt'altro che ordinari. Le spese di lite – liquidate in applicazione dei parametri minimi (obbiettivamente giustificato dalla non particolare complessità delle questioni trattate) dello scaglione n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione – sono a carico solidale dei convenuti soccombenti, che hanno comune interesse alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 2.936,00, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco