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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.5466/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa RI LÙ PA, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza cartolare del giorno 25.9.25, a norma del combinato disposti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5466/23, promosso da
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 C.F._1
Via Dante n. 44, presso lo studio dell'avv. Claudia Barbera, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata all'atto di citazione
Attore-opponente
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Rita Cantavenera, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ha pronunziato la seguente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione promossa da Parte_1
avverso il decreto n. 1196/23 emesso in data 8.3.23 nel procedimento RG 2505/23 con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di
, dell'importo, pari ad € 5.233,20 oltre spese di giudizio, alla stessa Controparte_1
spettante a titolo di regresso (art. 1299 c.c.), per avere estinto per intero il debito derivante dalla condanna al pagamento delle spese di lite comminata a , Parte_2 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e , in solido, con la sentenza del Tribunale di CP_5 Parte_3 Parte_4
Trapani n. 463 del 1-3.08.2016.
Più nel dettaglio, l'odierno opponente deduce di non dover corrispondere alcunché
a in quanto quest'ultima avrebbe provveduto ad estinguere il Controparte_1 comune debito, per la quota facente capo a , su delega e “con denari” di Parte_1
quest'ultimo, derivanti, in specie, dai proventi della locazione e gestione di beni in comproprietà tra le parti (la e del , incassati dalla parte Parte_5 CP_6 opposta. si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
21.7.23 contestando la fondatezza dell'opposizione, dal momento che, come (in tesi) evincibile dalla stessa documentazione prodotta da (in specie il doc. 10), Parte_1
subito dopo il pagamento delle spese di lite, l'opponente avrebbe “rinnegato di riconoscere la gestione della Dott.ssa della locazione di porzioni della ”, non CP_1 Parte_5
potendosi, quindi, avvantaggiare dei proventi da essa derivanti.
In subordine, -precisato che i proventi delle locazioni in Controparte_1 questione ammontano ad € 4.327,53- ha insistito per la condanna dell'opponente alla differenza tra tale importo e quello (pari a € 5.233,20) della quota parte di debito facente capo, nei rapporti interni, a per effetto della condanna alle spese di lite Parte_1
contenuta nella sentenza del Tribunale di Trapani n. 463/16.
La causa, istruita in via documentale, è stata assunta in riserva in esito all'udienza del 25.9.25, svoltasi a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
*** In tal modo sintetizzato l'oggetto del contendere, si rammenta che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve,
“non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione”, cosicché, “se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa” (cfr. Cass. sentenze nn.
26664/2007, 6514/2007, 4103/2007, 1184/2007, 22489/2006, 13001/2006, 5844/2006,
419/2006, 4974/2000, 10704/1999, 3319/1996, 1052/1995, 9708/1994, 5171/1994,
7448/1993, 7224/1987, 3628/1987).
Spetta, quindi, al creditore, quale attore in senso sostanziale, offrire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, incombendo al debitore la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.
Ciò chiarito, il Tribunale nel caso di specie rileva che è, in primo luogo, pacifico che ha pagato l'intero debito solidale gravante -in misura eguale tra loro Controparte_1 nei rapporti interni- su , , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_3 Parte_4 in forza della condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza del Tribunale di Trapani
n. 463/16, corrispondendo in favore della parte creditrice l'importo complessivo di €
47.098,00.
Da quanto sopra deriva che la quota di debito facente capo, almeno in astratto, a
, è pari ad € 5.233,20. Parte_1
Ciò posto, dalla documentazione prodotta in giudizio da si evince Parte_1
che, con missiva del 16.9.16, quest'ultimo ha richiesto all'odierna opposta -che ha espressamente accettato (v. doc. 5 allegato alla citazione) e fatto seguito a tale incarico- di pagare la quota di debito a sé riferibile, utilizzando le somme lui dovute dalla stessa in dipendenza della locazione degli appartamenti ricompresi nella Controparte_1
, dalla stessa gestita a partire dal febbraio dell'anno 2016. Parte_5
Ed invero, nel doc. 4 di parte opponente si legge “dal febbraio scorso, nel periodo di totale abbandono della per le dimissioni intervenute ed operative dal 29 Parte_5 dicembre 2015 degli Amministratori provvisori di nomina giudiziaria, nella sua qualità di comproprietaria della e nell'interesse di preservare il bene ha operato direttamente la Pt_5 prenotazione degli appartamenti dati in mera locazione ai conduttori della , Parte_5 nonché indicato ai futuri conduttori di versare le caparre e gli anticipi di parte del canone locatizio su un conto ad hoc intestato alla sua persona” (…) “Tutto ciò premesso, i sottoscritti CP_2
e La invitano e la legittimano ad
[...] Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 utilizzare la nostra quota parte delle somme ottenute dalle locazioni e da lei intrattenute per pagare entro giorni sette l'Avv. Giuseppe Milazzo per la condanna alle spese della sentenza dell'agosto
2016 e il Dr. per la soccombenza di noi tutti n.q. di CTU”. Controparte_7
Circa, poi, l'importo della somma dovuta da all'odierno Controparte_1 opponente per le locazioni in questione, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che essa (almeno per l'anno 2016, l'unico di cui vi è evidenza nel presente giudizio) corrisponde a complessive € 4.327,53, come riconosciuto dalla stessa Controparte_1 nel documento, sottoscritto di suo pugno, denominato “attestazione a fini fiscali di corresponsione di redditi da locazione dell'anno 2016” (v. doc. 6 prodotto con la citazione).
Ne deriva che il credito vantato da per la locazione, nell'anno Parte_1
2016, degli appartamenti ricompresi nel complesso “ ” compensa solo in Parte_5
parte quello spettante a a titolo di regresso a norma dell'art. 1299, co. Controparte_1
I c.c., dal ché conseguendo che l'odierna opponente ha diritto di ripetere dall'ingiunto la differenza tra detti due crediti, che è, in specie, pari ad € 905,67.
Infine, merita precisare che non può in alcun modo condividersi la difesa spiegata da intesa a contrastare per intero l'opposizione formulata da Controparte_1 [...]
. Parte_1
Dal carteggio depositato in giudizio (in specie il doc. 10) risulta, infatti, che l'opponente si è limitato a contestare la gestione della in forma Parte_5
societaria e non, invece, da parte di nella qualità di condividente, Controparte_1 come consta essere accaduto nella specie, dal momento che le attestazioni fiscali prodotte da risultano indirizzate da (non, quindi, da una Parte_1 Controparte_1
società) ai “comproprietari”, essendo riferibili a rapporti di comunione.
Conclusivamente, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1196/23 emesso in data 8.3.23 nel procedimento RG 2505/23 deve essere revocato e, in parziale accoglimento della pretesa originariamente spiegata da , deve pronunziarsi la condanna di Controparte_1 [...]
al versamento, in favore dell'opposta, di 905,67, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della domanda (7.4.21) sino all'effettivo pagamento. Considerato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non ricorrono invece i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. dal momento che, nel caso di specie, non risulta integralmente soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1196/23 emesso in data 8.3.23 nel procedimento
RG 2505/23;
- CONDANNA al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 di € 905,67, oltre interessi legali dalla data della domanda (7.4.21) sino al soddisfo;
- COMPENSA le spese di lite.
Palermo, 27.10.25
IL GIUDICE
Dott.ssa RI LÙ PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa RI LÙ PA, a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza cartolare del giorno 25.9.25, a norma del combinato disposti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5466/23, promosso da
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Palermo, Parte_1 C.F._1
Via Dante n. 44, presso lo studio dell'avv. Claudia Barbera, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura allegata all'atto di citazione
Attore-opponente
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Palermo, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Rita Cantavenera, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuta-opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ha pronunziato la seguente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione promossa da Parte_1
avverso il decreto n. 1196/23 emesso in data 8.3.23 nel procedimento RG 2505/23 con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di
, dell'importo, pari ad € 5.233,20 oltre spese di giudizio, alla stessa Controparte_1
spettante a titolo di regresso (art. 1299 c.c.), per avere estinto per intero il debito derivante dalla condanna al pagamento delle spese di lite comminata a , Parte_2 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, e , in solido, con la sentenza del Tribunale di CP_5 Parte_3 Parte_4
Trapani n. 463 del 1-3.08.2016.
Più nel dettaglio, l'odierno opponente deduce di non dover corrispondere alcunché
a in quanto quest'ultima avrebbe provveduto ad estinguere il Controparte_1 comune debito, per la quota facente capo a , su delega e “con denari” di Parte_1
quest'ultimo, derivanti, in specie, dai proventi della locazione e gestione di beni in comproprietà tra le parti (la e del , incassati dalla parte Parte_5 CP_6 opposta. si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
21.7.23 contestando la fondatezza dell'opposizione, dal momento che, come (in tesi) evincibile dalla stessa documentazione prodotta da (in specie il doc. 10), Parte_1
subito dopo il pagamento delle spese di lite, l'opponente avrebbe “rinnegato di riconoscere la gestione della Dott.ssa della locazione di porzioni della ”, non CP_1 Parte_5
potendosi, quindi, avvantaggiare dei proventi da essa derivanti.
In subordine, -precisato che i proventi delle locazioni in Controparte_1 questione ammontano ad € 4.327,53- ha insistito per la condanna dell'opponente alla differenza tra tale importo e quello (pari a € 5.233,20) della quota parte di debito facente capo, nei rapporti interni, a per effetto della condanna alle spese di lite Parte_1
contenuta nella sentenza del Tribunale di Trapani n. 463/16.
La causa, istruita in via documentale, è stata assunta in riserva in esito all'udienza del 25.9.25, svoltasi a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
*** In tal modo sintetizzato l'oggetto del contendere, si rammenta che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve,
“non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione”, cosicché, “se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa” (cfr. Cass. sentenze nn.
26664/2007, 6514/2007, 4103/2007, 1184/2007, 22489/2006, 13001/2006, 5844/2006,
419/2006, 4974/2000, 10704/1999, 3319/1996, 1052/1995, 9708/1994, 5171/1994,
7448/1993, 7224/1987, 3628/1987).
Spetta, quindi, al creditore, quale attore in senso sostanziale, offrire la prova del fatto costitutivo del proprio diritto, incombendo al debitore la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.
Ciò chiarito, il Tribunale nel caso di specie rileva che è, in primo luogo, pacifico che ha pagato l'intero debito solidale gravante -in misura eguale tra loro Controparte_1 nei rapporti interni- su , , , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_3 Parte_4 in forza della condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza del Tribunale di Trapani
n. 463/16, corrispondendo in favore della parte creditrice l'importo complessivo di €
47.098,00.
Da quanto sopra deriva che la quota di debito facente capo, almeno in astratto, a
, è pari ad € 5.233,20. Parte_1
Ciò posto, dalla documentazione prodotta in giudizio da si evince Parte_1
che, con missiva del 16.9.16, quest'ultimo ha richiesto all'odierna opposta -che ha espressamente accettato (v. doc. 5 allegato alla citazione) e fatto seguito a tale incarico- di pagare la quota di debito a sé riferibile, utilizzando le somme lui dovute dalla stessa in dipendenza della locazione degli appartamenti ricompresi nella Controparte_1
, dalla stessa gestita a partire dal febbraio dell'anno 2016. Parte_5
Ed invero, nel doc. 4 di parte opponente si legge “dal febbraio scorso, nel periodo di totale abbandono della per le dimissioni intervenute ed operative dal 29 Parte_5 dicembre 2015 degli Amministratori provvisori di nomina giudiziaria, nella sua qualità di comproprietaria della e nell'interesse di preservare il bene ha operato direttamente la Pt_5 prenotazione degli appartamenti dati in mera locazione ai conduttori della , Parte_5 nonché indicato ai futuri conduttori di versare le caparre e gli anticipi di parte del canone locatizio su un conto ad hoc intestato alla sua persona” (…) “Tutto ciò premesso, i sottoscritti CP_2
e La invitano e la legittimano ad
[...] Controparte_3 Parte_1 Controparte_4 utilizzare la nostra quota parte delle somme ottenute dalle locazioni e da lei intrattenute per pagare entro giorni sette l'Avv. Giuseppe Milazzo per la condanna alle spese della sentenza dell'agosto
2016 e il Dr. per la soccombenza di noi tutti n.q. di CTU”. Controparte_7
Circa, poi, l'importo della somma dovuta da all'odierno Controparte_1 opponente per le locazioni in questione, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che essa (almeno per l'anno 2016, l'unico di cui vi è evidenza nel presente giudizio) corrisponde a complessive € 4.327,53, come riconosciuto dalla stessa Controparte_1 nel documento, sottoscritto di suo pugno, denominato “attestazione a fini fiscali di corresponsione di redditi da locazione dell'anno 2016” (v. doc. 6 prodotto con la citazione).
Ne deriva che il credito vantato da per la locazione, nell'anno Parte_1
2016, degli appartamenti ricompresi nel complesso “ ” compensa solo in Parte_5
parte quello spettante a a titolo di regresso a norma dell'art. 1299, co. Controparte_1
I c.c., dal ché conseguendo che l'odierna opponente ha diritto di ripetere dall'ingiunto la differenza tra detti due crediti, che è, in specie, pari ad € 905,67.
Infine, merita precisare che non può in alcun modo condividersi la difesa spiegata da intesa a contrastare per intero l'opposizione formulata da Controparte_1 [...]
. Parte_1
Dal carteggio depositato in giudizio (in specie il doc. 10) risulta, infatti, che l'opponente si è limitato a contestare la gestione della in forma Parte_5
societaria e non, invece, da parte di nella qualità di condividente, Controparte_1 come consta essere accaduto nella specie, dal momento che le attestazioni fiscali prodotte da risultano indirizzate da (non, quindi, da una Parte_1 Controparte_1
società) ai “comproprietari”, essendo riferibili a rapporti di comunione.
Conclusivamente, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1196/23 emesso in data 8.3.23 nel procedimento RG 2505/23 deve essere revocato e, in parziale accoglimento della pretesa originariamente spiegata da , deve pronunziarsi la condanna di Controparte_1 [...]
al versamento, in favore dell'opposta, di 905,67, oltre interessi legali dalla data Parte_1
della domanda (7.4.21) sino all'effettivo pagamento. Considerato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Non ricorrono invece i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. dal momento che, nel caso di specie, non risulta integralmente soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
-REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1196/23 emesso in data 8.3.23 nel procedimento
RG 2505/23;
- CONDANNA al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 di € 905,67, oltre interessi legali dalla data della domanda (7.4.21) sino al soddisfo;
- COMPENSA le spese di lite.
Palermo, 27.10.25
IL GIUDICE
Dott.ssa RI LÙ PA