Articolo 1065 del Codice della navigazione
Articolo 1079Articolo 1081
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
Art. 1065.
(Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile).

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede al ((ENAC)) la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima.

Se l'autorizzazione a intraprendere uno o piu' viaggi e' stata seguita dagli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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