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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1691 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De Finis Parte_1
e dall'avv. Sabino Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
;
[...]
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta per l'udienza del 13/3/2025 e disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che solo la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/2/2024, la ricorrente, dipendente del resistente a tempo CP_1 determinato dall'a.s. 2000 e a tempo indeterminato dall'1/9/2010, con la qualifica di assistente amministrativa, deduceva che, all'esito di un precedente giudizio introdotto con ricorso iscritto a ruolo con r.g.n. 3600/2020, con sentenza n. 150 del 24/1/2023 il Tribunale di Trani aveva così statuito: “accoglie per quanto di ragione la domanda e, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in ragione del servizio effettivamente prestato, a decorrere dall'a.s. 2000 e sino alla data di immissione in ruolo, e per l'effetto condanna il a riconoscere alla parte ricorrente un'anzianità di servizio CP_2
1
preruolo valida ai fini giuridici ed economici di: anni 9 mesi 7 giorni 22; b) condanna altresì il al pagamento di € 2.577,60 oltre accessori a titolo di differenze retributive;….”. CP_2
Aggiungeva che la sentenza era passata in giudicato per omessa impugnazione;
che il non CP_1
aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza, né corrispondendo le differenze retributive liquidate né emettendo un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, tant'è che il CP_1
aveva passato la ricorrente nella fascia stipendiale 21-27 dall'1.1.2024, sulla base del vecchio decreto di ricostruzione della carriera (ritenuto erroneo dal Tribunale); che le differenze salariali liquidate dal Tribunale nella detta sentenza si riferivano al periodo fino al 31/12/2018 ed erano state determinate sulla base del CCNL del Comparto Scuola vigente ratione temporis mentre il
6/12/2022 era entrato in vigore il nuovo CCNL, prevedendo aumenti salariali non corrisposti dal in relazione alla ricostruzione di carriera operata dal Tribunale. Infatti il aveva CP_1 CP_1
liquidato differenze salariali ma non in maniera conforme a quanto statuito in sentenza.
Ciò posto, la parte ricorrente deduceva di vantare un credito per differenze retributive relative all'inquadramento scaturente dalla ricostruzione di carriera operata con la sentenza divenuta definitiva per € 1.827,26, al netto di quanto già corrisposto dal , per il periodo CP_1 dall'1/1/2019 al 31/1/2024.
Pertanto chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse il diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive per effetto della ricostruzione integrale di carriera, con condanna della parte resistente al pagamento di € 1.827,26, a titolo di maggiori differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 150 del 24/1/2023, passata in giudicato, (cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente), il Tribunale di Trani, così statuiva: “accoglie per quanto di ragione la domanda e, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, in ragione del servizio effettivamente prestato, a decorrere dall'a.s. 2000 e sino alla data di immissione in ruolo, e per l'effetto condanna il a riconoscere alla parte ricorrente CP_2 un'anzianità di servizio preruolo valida ai fini giuridici ed economici di: anni 9 mesi 7 giorni 22; b) condanna altresì il al pagamento di € 2.577,60 oltre accessori a titolo di differenze CP_2 retributive;….”.
Il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente, come risulta anche dalla motivazione della citata decisione comporta il diritto della stessa a conseguire le differenze retributive scaturenti dall'integrale ricostruzione di carriera e in particolare dal diverso
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conseguimento nel corso della carriera delle fasce stipendiali rispetto a quanto riconosciuto dal
. CP_1
In particolare va osservato che le differenze salariali liquidate dal Tribunale di Trani si riferivano al periodo fino al 31/12/2018 e sono state determinate sulla base del CCNL del Comparto Scuola in vigore ratione temporis e, in particolare, da ultimo, il CCNL del 19/4/2018; successivamente, il
6/12/2022, è entrato in vigore il nuovo CCNL del Comparto Scuola, che ha riconosciuto ai dipendenti del convenuto degli aumenti salariali, a decorrere dall'anno 2019: di questi CP_1
aumenti non si è potuto tenere conto nel ricorso azionato dal ricorrente e, quindi, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente dal 2019 in poi, in quanto il ricorso è stato depositato il 23/6/2020, prima dell'entrata in vigore del predetto CCNL.
Ne consegue, quindi, che alla luce della ricostruzione di carriera effettuata dal Tribunale di Trani e non più sindacabile perché operata con una statuizione passata in giudicato, la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze salariali, non richieste con il precedente ricorso, maturate a decorrere dall'1/1/2019 al 31/1/2024, sulla base del CCNL del 6/12/2022 e del passaggio nelle predette fasce stipendiali, dovendosi rilevare che il convenuto, pur avendole corrisposto, CP_1
nel mese di dicembre 2022, delle differenze retributive sulla base del CCNL del 6/12/2022, ha errato nel calcolarle, come risulta dagli analitici conteggi allegati al ricorso, non oggetto di specifica
Cont contestazione, tenuto anche conto del fatto che il non ha neppure inteso costituirsi in giudizio.
Infatti, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente, quest'ultima ha tenuto conto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale previsti dai diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro, ivi compreso quello sottoscritto il 6/12/2022 e quindi, la parte ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali, dall'1/1/2019 al 31/1/2024, un credito lordo pari ad € 3.335,40 da cui deve essere detratta la somma di € 1.508,14, riconosciuta dal convenuto nel mese di dicembre 2022 a titolo di insufficienti differenze salariali sulla CP_1 base del CCNL del 6/12/2022, con un residuo credito lordo di € 1.827,26, relativo al predetto periodo.
In questo senso, peraltro, si è già pronunciata questa Sezione Lavoro in numerosi precedenti conformi.
In definitiva, la domanda deve essere accolta ed il resistente deve essere condannato al CP_1 pagamento dell'importo di € 1.827,26 in favore della ricorrente a titolo di differenze salariati dovute per effetto della progressione stipendiale conseguente alla riconosciuta anzianità di servizio come ricostruita dalla decisione del Tribunale di Trani n. 150/2023 in combinazione con l'entrata in vigore del nuovo CCNL comparto scuola, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
29/2/2024 da nei confronti del rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_3
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento dell'importo CP_1 di € 1.827,26 in favore della ricorrente a titolo di differenze salariate dovute per le ragioni indicate in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 49,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre RSG al 15%, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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